AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.81
Data decisione, Autorità:
21.02.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00081
Lugano
21 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ________ (azione di annullamento di disposizione
testamentaria) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 21 luglio 1991 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se
deve essere accolta l’appellazione presentata il 14 aprile 1994 da __________
contro la sentenza emessa il 4 marzo 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 22 giugno 1990 è
deceduto a Lugano __________, lasciando quali eredi il figlio __________ -
avuto dalla prima consorte __________, morta il __________ 1970 - e la seconda
moglie, __________ nata .
B. Con testamento
olografo del 5 novembre 1983, pubblicato dinanzi la Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 4, il 23 luglio 1990 dal notaio __________, __________ ha
istituito suoi eredi la moglie __________, con diritto a /
della successione, e il figlio, la cui parte è stata ridotta alla porzione legittima.
Al punto n. 3 della disposizione a causa di morte il testatore ha previsto la
seguente clausola:
Dispongo
espressamente che mio figlio dovrà conferire nella successione i beni da me
ricevuti e precisamente:
lo stabile di Lugano part. n. __________in Via __________ __________ come al
rogito n. __________avv. __________ del 13 dicembre 1976, gravato dal mio
usufrutto;
la somma di fr. 50’000.– (cinquantamila) datagli in prestito sulla quale mi ha
sinora pagato gli interessi;
il negozio “__________ e __________ ” da lui apportato per mia donazione alla
“__________ ” come al rogito n. __________avv. __________ __________ per il
prezzo di fr. 50’000.– (valore effettivo almeno fr. 200’000.–).
C. Il 21 luglio 1991
__________ ha convenuto in giudizio __________, postulando l’annullamento del
punto n. 3 del testamento (domanda n. 1). Egli ha chiesto inoltre che i
beni ricevuti dal padre, ossia la particella n. __________RFD di __________ e
il negozio di __________ non siano soggetti a collazione, e pertanto non siano
conferibili nella successione né computabili sulla sua quota (domanda n. 2).
I beni in oggetto non
sarebbero collazionabili - a suo parere - vuoi perché nei relativi contratti di
cessione mai sarebbe stato pattuito un obbligo di collazione del figlio, vuoi
perché gli stessi comprenderebbero anche la quota spettante alla madre
dell’attore (__________) quale sua partecipazione agli aumenti della sostanza coniugale,
vuoi infine perché la cessione di tali beni non sarebbe stata effettuata con
l’intento di assicurare l’indipendenza economica al figlio.
D. Parallelamente,
sempre nel mese di luglio 1991, __________ ha presentato un’azione di divisione
ereditaria (inc. n. __________), accolta dal Pretore il 10 settembre 1991, con
contestuale nomina a notaio divisore dell’avv. __________, come pure un’azione
di riduzione nei confronti della vedova (inc. n. __________) e - sempre nei
confronti di questa - un’azione di conferimento di anticipi ereditari (inc. n.
__________).
Il notaio divisore ha
allestito l’inventario successorio il 15 novembre 1991/27 marzo 1992. Con
decreto del 26 marzo 1993 il Pretore ha assegnato agli eredi un termine di 20
giorni per far riconoscere giudizialmente le loro pretese.
Il 16 aprile 1993
__________ ha presentato nei confronti del coerede un’azione di completazione
dell’inventario ai sensi dell’art. 479 CPC relativa anche al fondo n.
__________RFD di __________ e al negozio di __________ (inc. n. __________).
E. Con risposta del 30
agosto 1991 __________ ha postulato - in ordine - la sospensione della domanda
tendente a escludere l’obbligo di collazione dell’attore, fino a definizione
dell’inventario successorio secondo la procedura cantonale; nel merito, essa ha
proposto la reiezione sia della domanda di annullamento della disposizione n. 3
del testamento, sia di quella volta a negare la collazione dei beni donati al
figlio ordinata dal defunto.
F. All’udienza
preliminare del 23 ottobre 1993 le parti hanno offerto i rispettivi mezzi di
prova. L’attore ha notificato numerosi testi e ha proposto l’ispezione a
registro fondiario degli atti relativi alle particelle n. __________RFD di
__________ e n. __________ RFD di __________ __________, quest’ultima donata a
suo tempo dal defunto alla convenuta. La convenuta - dal canto suo - ha
postulato, segnatamente, il richiamo degli incarti relativi alle altre cause
pendenti tra le parti.
Il Pretore ha ammesso
unicamente i richiami delle altre cause pendenti tra le parti, le altre prove
riferendosi - a suo giudizio - a questioni estranee alla validità della clausola
testamentaria, oggetto dell’azione in esame (cfr. verbale 23 ottobre 1993, pag.
2).
Nei memoriali conclusivi
del 14, rispettivamente del 16 febbraio 1994 - così come al dibattimento finale
del 22 febbraio 1994 - le parti si sono confermate nelle rispettive domande.
L’attore ha precisato nondimeno che la domanda di annullamento si fonda
sull’errore (art. 519 cpv. 1 n. 2 CC), il disponente avendo ordinato la
collazione nell’erronea convinzione di essere legittimato in tal senso.
G. Statuendo il 4 marzo
1994 il Pretore, dopo aver rinviato il giudizio relativo alla validità
dell’ordine di collazione all’esame delle cause n. __________,
____________________, da congiungere con la presente azione, ha respinto la richiesta
di annullamento del punto 3 del testamento. Le spese con una tassa di giustizia
di fr. 1’000.– sono state poste a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla
convenuta l’importo di fr. 2’000.– per ripetibili.
H. Contro la citata sentenza
__________ è insorto con un appello del 14 aprile 1994 in cui chiede, in via
principale, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al
Pretore perché assuma le prove da lui offerte all’udienza preliminare; in via subordinata
egli postula, in riforma del giudizio contestato, l’accoglimento della sua
petizione.
Nelle osservazioni del 26
maggio 1994 __________ propone la reiezione integrale del gravame e la conferma
del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto:
- Il Pretore, dopo
aver di fatto disgiunto le due azioni contenute nella petizione, volte
rispettivamente all’annullamento della clausola n. 3 del testamento (domanda n.
- e all’accertamento che i beni conferiti a suo tempo dal defunto all’attore -
ossia la particella n. __________RFD di __________ e il negozio di __________ -
non sono conferibili nella successione né computabili sulla sua quota (domanda
n. 2), ha rinviato la seconda - ritenuta prematura - all’esame delle ulteriori
cause pendenti tra le parti (azione di completazione dell’inventario
successorio, inc. n. __________; azione in riduzione, inc. n. __________, e azione
in conferimento di anticipi ereditari, inc. n. __________), preannunciando
peraltro la loro congiunzione. Egli ha respinto la domanda di annullamento
della disposizione testamentaria, pur lasciando indecisa la questione
sull’ammissibilità di principio di tale richiesta - l’attore essendosi prevalso
dell’errore per la prima volta solo in sede di conclusioni scritte - vista la legittimità
dell’obbligo di collazione imposto al figlio nella clausola litigiosa e
l’inesistenza di motivi di nullità ai sensi dell’art. 519 CC.
- L’appellante
propone, in via principale, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare
gli atti al Pretore affinché assuma le prove da lui offerte all’udienza
preliminare. Dal verbale 23 ottobre 1993 risulta che il Pretore ha ammesso solo
il richiamo degli incarti relativi alle altre cause pendenti tra i coeredi
__________, non ritenendo gli altri mezzi probatori rilevanti ai fini del
giudizio sulla validità della clausola testamentaria.
Per l’art. 322 CPC
il giudice, se lo ritiene utile per la formazione del proprio convincimento,
può ordinare d’ufficio l’assunzione delle prove giusta l’art. 88 CPC (lett. a),
oppure, su istanza di parte, l’assunzione di quelle prove che vennero offerte,
ma che furono respinte dal Pretore (lett. b), ritenuto che, in tal caso, l’atto
di appello deve contenere l’indicazione delle prove rifiutate di cui è chiesta
l’assunzione (art. 309 cpv. 2 lett. g CPC). La richiesta, ancorché l’assunzione
delle prove competerebbe a questa Camera e non al Pretore, non può essere
accolta. L’assunzione di prove in seconda sede ai sensi dell’art. 322 CPC
presuppone in ogni caso che la prova offerta sia rilevante ai fini del
giudizio. Il Tribunale di appello non è tenuto ad assumere prove ininfluenti o
il cui presumibile risultato non porterebbe chiarimenti di rilievo, ciò che si
verifica nella fattispecie, le prove offerte apparendo, come si vedrà in
seguito, irrilevanti per il giudizio.
- L’appellante
ribadisce quanto esposto in prima sede, sostenendo che la clausola n. 3 del
testamento andrebbe annullata poiché inficiata da un vizio di volontà. Stando
all’attore, se il defunto si fosse reso conto che non gli era consentito
ordinare la collazione dei beni donati al figlio, con tutta verosimiglianza
egli non avrebbe così disposto nel testamento, essendo escluso che egli
volesse adottare una clausola illecita.
a) Per gli art. 519 seg.
CC l’erede o il legatario che abbia interesse a far annullare una disposizione
a causa di morte, può chiederne giudizialmente l’annullamento, se al momento in
cui fu fatta il disponente non aveva la capacità di disporre (art. 519 cpv. 1
n. 1 CC), se non è espressione di una libera volontà (art. 519 cpv. 1 n. 2 CC),
se è illecita o immorale in sé stessa o per la condizione da cui dipende (art.
519 cpv. 1 n. 3 CC), o per vizio di forma (art. 520 CC). L’azione presuppone un
motivo di annullamento, limitato ai quattro precitati (Escher, Commentario zurighese, n. 1 e seg. ad art. 519-521
CC). Negli altri casi (falsificazione di testamento, revoca, mancata
realizzazione di una condizione, premorienza, indegnità dell’erede, ecc.) la
normativa non è applicabile (Escher,
op. cit., n. 2 ad art. 519 - 521 CC). La procedura dell’azione di nullità è
retta dal diritto cantonale (DTF 113 II 274 consid. 3a; Tuor, Commentario bernese, n. 7 e 12 ad art. 519 CC). Per
diritto federale è sufficiente che l’attore si prevalga di un motivo di
annullamento, che lo stesso emerga dal contenuto della domanda o da un altro
atto giudiziario, che il giudice statuisca nel merito e che ammettendo il
motivo di annullamento questi invalidi la disposizione (DTF 113 citata).
Incombe in ogni caso a colui che pretende l’annullamento della disposizione
dimostrare l’esistenza di una causa di nullità (Tuor, op. cit., n. 13 ad art. 519 CC).
b) Nella fattispecie,
con la petizione l’attore ha postulato l’annullamento della clausola litigiosa
senza prevalersi di uno dei motivi di nullità previsti agli art. 519 seg. CC. Egli
si è limitato a sostenere che nessuna condizione relativa al conferimento è
stata discussa e concordata, e che il bene immobiliare ricevuto è stato
trasferito mediante contratto di donazione mista, mentre per il negozio di
__________ si è trattato di una compravendita.
c) In realtà la domanda
di annullamento dell’attore è una contestazione dell’obbligo di collazione
ordinato dal testatore nella clausola n. 3 del testamento e ritenuto illecito
dall’attore, per ragioni che esulano dai motivi di nullità contemplati dagli
art. 519 e 520 CC (cfr. Rep. __________ 169). Come dianzi esposto, in simili
casi tale normativa non è applicabile.
- a) L’attore, nelle sue
conclusioni, si è invero prevalso di un errore sui motivi del defunto padre, il
quale ha ritenuto di poter ordinare unilateralmente con il proprio testamento
la collazione dei beni donati al figlio (art. 519 cpv. 1 n. 2 CC). Il Pretore,
oltre a ritenere tale argomentazione proceduralmente inammissibile, non l’ha
considerata meritevole di protezione poiché l’ordine di collazione, in quanto
disposizione per causa di morte, poteva essere preso anche dopo l’epoca della
liberalità (sentenza pag. 5-6). L’appellante ribadisce la sua tesi, sostenendo
che il padre non era autorizzato a ordinare la collazione successivamente alla
liberalità, e che comunque l’ordine doveva avvenire mediante atto bilaterale.
La tesi è priva di fondamento.
b) Per l’art. 469 cpv. 1
CC le disposizioni per causa di morte che i loro autori hanno redatto sotto
l’influsso di un errore sono inefficaci; esse possono essere annullate in virtù
dell’art. 519 cpv. 1 n. 2 CC (DTF 119 II 210 consid. 3bb). È rilevante ogni
errore sui motivi, se esso ha avuto un’influenza determinante sulla disposizione,
a condizione di rendere verosimile che se il testatore avesse conosciuto la
situazione reale avrebbe preferito sopprimere la disposizione piuttosto che
mantenerla invariata (loc. cit.). Ciò che non risulta nella
fattispecie, l’appellante non avendo reso verosimile che il padre, qualora
avesse supposto di essere legittimato a ordinare la collazione, non l’avrebbe
disposta se se ne fosse avveduto. Si aggiunga che neppure l’audizione dei testi
richiesta dall’appellante avrebbe permesso di accertare la reale volontà del
testatore, ritenuto che nessuno di loro avrebbe dovuto rispondere a domande in
proposito (cfr. verbale 23 ottobre 1993 pag. 1 con rinvio agli allegati).
5.a) L’appellante sostiene
inoltre che la contestata disposizione dovrebbe essere annullata poiché
illecita, una dispensa contrattuale all’obbligo di collazione non potendo
essere validamente revocata per atto unilaterale a causa di morte; inoltre essa
sarebbe contraria agli accordi contrattuali e avverrebbe ben 14 anni dopo la
cessione dei beni; oltre a ciò le liberalità non sarebbero state effettuate
allo scopo di assicurare al figlio particolari benefici economici, bensì
nell’intento, se mai, di liberarsi di un commercio deficitario. Le
argomentazioni non possono essere condivise.
b) Perché una
disposizione per causa di morte sia definita illecita non è sufficiente che il
motivo che l’ha ispirata abbia tale carattere; è la disposizione in quanto tale
che dev’essere illecita, sempre che il testatore ne abbia voluto, previsto e
ammesso il risultato (DTF 93 II 165 consid. 2; Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions, Friburgo
__________, n. 138 pag. 73). Ora, sia l’ordine che la dispensa della collazione
sono disposizioni per causa di morte (DTF 118 II 286 consid. 3). Sulla questione
del momento in cui il testatore può ordinare la collazione la dottrina è
divisa; una parte ammette che l’ordine dev’essere contemporaneo alla
liberalità, l’altra parte afferma che esso in quanto disposizione per causa di
morte può essere dato in qualsiasi momento, a meno che il testatore si sia
precluso questa possibilità con una dispensa contrattuale anteriore (cfr. per
un riassunto della problematica: Vollery,
Les relations entre rapports et réunions en droit successoral, Friburgo
__________, n. 109 pag. 71 con riferimenti). Tanto basta, ai fini del presente
giudizio, per non poter definire illecito l’ordine di collazione contenuto
nella clausola n. 3 del testamento di __________ del 5 novembre 1983. A
ragione, pertanto, il Pretore ha respinto la domanda di annullamento della
clausola contestata (domanda n. 1). Non essendo stata dimostrata l’esistenza di
una causa di nullità ai sensi dell’art. 519 CC, su questo punto l’appello si
rivela infondato. La validità di tale ordine dovrà nondimeno essere esaminata
nell’ambito delle altre azioni successorie pendenti tra le parti.
- L’appellante
pretende infine di avere un interesse giuridico immediato a conoscere la sorte
dei beni indicati nella clausola n. 3 del testamento paterno. Egli ritiene
inoltre che il suo interesse risulta dalla litispendenza dell’azione di
riduzione da lui promossa nei confronti dell’appellata e dell’azione di
contestazione di inventario da quest’ultima avviata contro di lui
(inc.__________ e __________ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4).
Il Pretore ha, di fatto, disgiunto questa domanda dall’azione di annullamento,
rinviandone l’esame alle altre procedure attualmente pendenti tra le parti, e
in particolare alla procedura di divisione.
a) Nel Cantone Ticino la
procedura di divisione ereditaria si scinde in tre fasi essenziali (Rep.
__________; __________):
-
l’accertamento del
diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore (art. 475 e 476 CPC);
-
la determinazione della
consistenza ereditaria (art. 477 a 479 CPC);
-
la divisione effettiva,
previa determinazione dei modi di formazione e distribuzione delle singole
quote (art. 480 segg. CPC).
Le prime due fasi hanno
carattere preliminare: l’una è intesa a verificare che il richiedente abbia
qualità di erede e che non sussistano impedimenti alla divisione (norme legali
o clausole testamentarie), l’altra è volta a chiarire che cosa suddividere.
Solo l’ultima fase, che riguarda come ripartire, ha per effetto di attribuire
agli eredi la corrispondente quota della successione. La suddivisione della
procedura di divisione in tre fasi successive ha per scopo di restringere grado
a grado il campo delle contese, per poter giungere il più presto possibile
all’effettiva divisione della successione (Rep. __________, 382).
b) La fase di
accertamento dei beni appartenenti alla successione (seconda fase) compendia
anche tutte le pretese che la comunione fa valere contro i singoli eredi e
quelle degli eredi nei confronti della comunione, dovendosi appunto determinare
quali beni o pretese in possesso degli eredi appartengano invece alla comunione
e siano da dividere. In caso di contestazioni sull’inventario, con un unico
giudizio sono risolte tutte le questioni concernenti la consistenza e l’entità
dell’asse successorio, così da poter poi procedere alle operazioni di materiale
divisione (Rep. __________, 255). Fra tali litigi si collocano anche quelli
relativi alla collazione (pretesa, rispettivamente contestazione dell’obbligo
di collazione), da proporre appunto nella fase di accertamento dell’asse
ereditario. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, infatti, è
prematura e pertanto inammissibile la domanda di disconoscimento dell’obbligo
di collazione, fintanto che non sia iniziata la fase di inventario e non siano
state annunciate e fatte valere le pretese di collazione della successione
contro l’erede (Rep. __________, 170; __________, 252).
c) Nel caso concreto la
domanda dell’attore volta a escludere l’obbligo di collazione (domanda di
petizione n. 2) è prematura. La petizione è stata inoltrata infatti il 22 luglio
1991, quando il Pretore non aveva neppure ordinato la divisione della successione,
ciò che è avvenuto solo con decisione del 10 settembre 1991 (inc. n. __________
richiamato). L’appellante avrebbe pertanto dovuto attendere la seconda fase
della divisione, ossia quando con decreto 26 marzo 1993 il Pretore ha assegnato
alle parti un termine di 20 giorni per proporre il riconoscimento delle pretese
contestate nell’inventario allestito dal notaio divisore, ritenuto che
l’inventario comprendeva appunto anche le pretese di collazione in esame (cfr.
verbale inventario notaio divisore, decreto citato, inc. n. __________
richiamato). A ragione pertanto il primo giudice ha rinviato l’esame sul
conferimento dei beni alla verifica delle altre cause pendenti tra le parti
relative alla stesura dell’inventario. L’appellante non ha dunque motivo di
dolersi della situazione.
d) A torto l’appellante
si prevale infine dell’art. 71 CPC, giusta il quale chiunque ha un interesse
giuridico e immediato a che l’esistenza o l’inesistenza di un diritto siano
accertate può proporre azione di accertamento. La stessa presuppone l’esistenza
di un interesse giuridico della parte attrice ad un immediato accertamento del
rapporto giuridico controverso. Siffatto interesse è dato quando, per il
comportamento del convenuto, risulti un’insicurezza su un rapporto giuridico,
quando tale incertezza giuridica costituisce per l’attore una minaccia
suscettibile di pregiudizio se non viene eliminata e quando l’azione di accertamento
appaia il mezzo appropriato per togliere tale insicurezza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art.
71 CPC).
Nel caso concreto
all’appellante manca un interesse legittimo all’accertamento giudiziale
immediato, prima dell’avvio dell’allestimento dell’inventario successorio (cfr.
anche Rep. __________171). Non si intravedono infatti ragioni per una decisione
immediata su questo punto, motivi che del resto l’attore non ha neppure esposto
con la petizione. Le argomentazioni addotte con l’appello, poi, non sono
pertinenti. Il fatto che l’attore sia in dubbio sull’ammontare della propria
sostanza a seguito dell’incertezza sulla validità dell’obbligo di collazione
(appello pag. 19 pt. 5a) non è decisivo, poiché insito in ogni controversia
patrimoniale. Quanto al fatto che tra le parti siano pendenti un’azione di
riduzione (promossa dall’attore) e una di contestazione dell’inventario
(inoltrata dalla convenuta), non è dato di comprendere in che misura tale
circostanza possa giustificare un interesse giuridico e immediato a che
l’asserita inesistenza dell’obbligo di collazione sia accertata anzitempo.
Ne discende che il
giudizio pretorile merita conferma e che l’appello deve essere respinto anche
su questo punto.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà inoltre alla controparte un adeguato importo a titolo
di ripetibili di appello.
Per
questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
1’500.– a titolo di ripetibili di appello.
- Intimazione:
avv. __________, __________
avv. dott. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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