AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.83
Data decisione, Autorità:
31.05.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00083 /
11.95.00176
Lugano
31 maggio 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ____ (azione di rettificazione del registro
fondiario) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione dell'8 giugno 1993 da
__________, __________,
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta
l’appellazione del 20 settembre 1994 presentata da __________ e da __________
contro la sentenza emessa il 15 luglio 1994 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna;
-
Se dev’essere accolta
l’appellazione del 30 marzo 1995 presentata da __________ e da __________
contro il decreto emesso il 21 marzo 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ è
proprietario della particella n. __________RFD di __________, contigua alla
particella n. __________attualmente di proprietà __________ e __________. A
carico della particella n. __________è iscritto un diritto di uso
dell’autorimessa - lato sud-ovest - a favore della particella n. __________.
Questo diritto è stato iscritto, nella sua estensione, contestualmente alla
vendita, avvenuta il 25 aprile 1964, da parte di __________ (precedente
proprietario della particella n. __________) di uno scorporo di terreno -
formante la particella n. __________- a __________. Tra le varie clausole
contrattuali le parti convennero la seguente servitù:
“
8. A carico del nuovo fondo n. __________e a favore del proprietario pro
tempore del nuovo fondo n. __________ viene costituita una servitù di uso
continuato del garage sito nella casa esistente sul detto fondo n. __________,
lato nord. L’uso del garage può avvenire contro pagamento di un canone mensile
pari al canone usuale di locazione per garage del genere nella zona e
fintantoché il proprietario del fondo gravato non necessiterà del garage stesso
per la formazione di un ulteriore vano d’abitazione nella casa in questione. La
servitù viene costituita come servitù di uso determinato secondo l’art. 781 CC
ed è illimitatamente cedibile e trasmissibile per successione. Essa sarà
iscritta nel registro fondiario su istanza dell’attuale beneficiario
__________. __________. Le parti si accordano nel senso che il presente
contratto sarà valido anche ne caso in cui l’Ufficiale dei registri non dovesse
procedere all’iscrizione della servitù di cui al presente numero” (doc.
C).
B. Il 4 giugno 1965
__________ e __________ stipularono la seguente clausola:
“
c. La servitù di uso continuato dell’autorimessa è modificata nel senso che
l’autorimessa sulla quale è concesso il diritto di uso continuato a favore del
fondo n. __________è quella che si trova a sud ovest della costruzione. Per il
resto le parti convengono di regolare questo uso continuato nel seguente modo:
l’uso
sarà compensato mediante il pagamento di un canone mensile determinato in base
agli usi locali: la domanda per occupare l’autorimessa rispettivamente la
comunicazione nel senso che l’occupazione termina dovranno avvenire mediante
lettera con sei settimane di preavviso per la fine di un periodo annuale di tre
mesi (31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre). L’autorimessa potrà
dal proprietario del fondo n. __________essere posta a disposizione di ogni
occupante della casa: potrà anche essere messa a disposizione di terzi per un
periodo non superiore a tre mesi. Interruzioni nell’esercizio di questo diritto
non ne pregiudicano l’esistenza. Il proprietario del fondo n.
__________risponde come un conduttore per danni che dovessero sorgere
all’autorimessa durante i periodo d’uso” (doc. D).
Per una svista
dell’ufficiale dei registri, questa modifica non venne riportata correttamente
nel registro fondiario; l’iscrizione è stata rettificata in un secondo tempo,
il 13 novembre 1991, su ordine del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
a seguito di un’istanza di rettifica promossa dall’Ufficiale dei registri (inc.
n. __________ richiamato).
Il 21 giugno 1968
__________ acquistò la particella n. __________ che passò per legato ai figli
__________ e __________ nel febbraio 1992.
C. Il 18 marzo 1986
__________ ha convenuto __________ dinanzi al Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna postulando, in particolare, la cancellazione sulla base
dell’art. 736 CC della servitù di uso continuato di autorimessa (inc. n. __________richiamato).
Con sentenza del 27 maggio 1987 il Pretore ha respinto la petizione per quel
che concerne la servitù di uso dell’autorimessa. Il giudizio pretorile è stato
confermato, su questo punto, il 26 agosto 1987 dalla I Camera civile del Tribunale
di appello e il 25 gennaio 1988 dal Tribunale federale.
Il 26 gennaio 1989
__________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, tra
l’altro, di ordinare al vicino di mettere a disposizione l’autorimessa oggetto
della servitù al fine di poterne usufruire senza difficoltà (inc. n. __________
richiamato). Il 7 febbraio 1990 il Pretore ha, su questo punto, accolto la
petizione. La successiva appellazione di __________ è stata dichiarata
irricevibile da questa Camera il 26 febbraio 1992 mentre il 15 giugno 1992 il
Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso per riforma
presentato dallo stesso.
D. Il 13 marzo 1992
__________ ha instato perché fosse dichiarata estinta la nota servitù per
intervenuta prescrizione acquisitiva (inc. __________richiamato). La procedura
è stata sospesa il 14 luglio 1993 in attesa dell’esito della presente vertenza
(sotto consid. E). Un’ulteriore istanza presentata da __________ il 20 luglio
1992, tendente a farsi autorizzare l’uso dell’autorimes-sa, è stata respinta
dal Pretore il 19 aprile 1994 (inc. n. __________ richiamato).
Nel frattempo, l’11
febbraio 1993__________ ha disdetto il contratto di servitù per il 1° aprile
successivo, adducendo la necessità di disporre dell’autorimessa per la
formazione di un ulteriore vano abitabile. Un’istanza possessoria da lui
introdotta il 5 aprile 1993 e tendente a ordinare ai convenuti di sgomberare
l’autorimessa è stata respinta dal Pretore il 7 luglio 1993 (inc. n. __________
richiamato).
E. Con petizione dell’8
giugno 1993 __________ ha convenuto __________ e __________ dinanzi il Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna, postulando la rettifica del registro
fondiario nel senso di cancellare la servitù di uso dell’auto-rimessa lato
sud-ovest in quanto estinta. Nella risposta 22 ottobre 1993 i convenuti si sono
opposti alla petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le
rispettive domande e argomentazioni.
F. Ultima l’istruttoria,
limitata al richiamo degli incarti concernenti le parti, queste hanno prodotto
i rispettivi allegati conclusionali riconfermandosi nelle precedenti allegazioni.
Esse hanno rinunciato al dibattimento finale.
G. Statuendo il 15
luglio 1994, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato all’Ufficiale dei
registri di Locarno di cancellare la servitù di uso dell’autorimessa lato
sud-ovest iscritta a carico della particella n. __________RFD di __________ e a
favore della particella n. __________. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 1’000.–, sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere
all’attore fr. 2’000.– a titolo di ripetibili.
H. Contro la predetta
sentenza __________ e __________ sono insorti con un appello del 20 settembre
1994 in cui chiedono, in riforma del querelato giudizio, il rigetto della
petizione. Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 1994 __________ postula la
reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.
I. Nel frattempo, con
istanza del 2 settembre 1994, __________ e __________ hanno chiesto al Pretore
di essere protetti nel loro uso della servitù poiché la decisione di merito non
è ancora passata in giudicato (inc. n. __________). Con decreto del 21 marzo
1995 il Pretore ha respinto l’istanza.
Insorti avverso il citato
decreto con un appello del 30 marzo 1995 __________ e __________ chiedono, in
riforma del querelato giudizio, l’accoglimento della loro istanza. Nelle sue osservazioni
del 5 maggio 1995 __________ propone di respingere l’appello.
Considerando
in diritto:
- I due appelli
introdotti da __________ e __________ hanno la medesima origine, si fondano
sugli stessi fatti e sono, in un certo senso, dipendenti l’uno dall’altro. Si
giustifica pertanto di trattare i due gravami nell’ambito di un’unica
motivazione (art. 320 CPC).
I. Sull’appello del 20
settembre 1994
-
Il Pretore, dopo
aver ritenuto che la causa promossa dall’attore non violava il principio ne
bis in idem e aver accertato che la volontà delle parti era stata quella di
costituire una servitù personale irregolare, ha considerato indebita
l’iscrizione a registro fondiario poiché soggetta a condizione risolutiva non
risultante da un atto univoco. Egli ha negato inoltre l’esistenza di una valida
cessione del rapporto obbligatorio alla base della servitù e dopo aver escluso
che le pattuizioni del 1965 sostituissero quelle del 1964, ha ordinato la
cancellazione della citata servitù, essendosi verificata la condizione
risolutiva prevista nel contratto del 25 aprile 1964.
-
Gli appellanti
sostengono dapprima che la causa in esame viola il principio ne bis in idem,
poiché l’attore già nel 1986 aveva postulato la cancellazione della nota
servitù. La censura è speciosa. Mentre con petizione del 18 marzo 1986 l’attore
aveva postulato la cancellazione della servitù fondandosi sulla perdita
d’interesse per il fondo dominante (art. 736 cpv. 1 CC), nel presente
procedimento egli ha chiesto per contro la rettifica del registro fondiario
(art. 975 CC), ossia la cancellazione della servitù poiché indebita, essendosi
verificata la condizione risolutiva contenuta nel contratto di costituzione del
25 aprile 1964. Ne discende che non vi è identità del litigio, poiché le
pretese fatte valere dall’attore traggono la loro origine da cause giuridiche diverse
(DTF 116 II 743 consid. 2a; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 98 CPC). Si
aggiunga che il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che non vi è
identità di pretese anche quando, pur rimanendo invariato il fondamento
giuridico, l’attore adduce fatti importanti che sono sopravvenuti nel frattempo
e che hanno dato origine alla pretese fatta valere nel secondo processo (loc.
cit.), ciò che si verifica nel caso concreto relativamente alla necessità
di disporre del locale litigioso per questioni di salute (petizione punto 5,
pag. 5-6).
-
Gli appellanti
ribadiscono che l’azione promossa dall’attore sarebbe abusiva e configurerebbe
una manifesta ingiustizia, poiché nella procedura promossa nel 1986 l’attore
aveva ammesso l’applicabilità degli accordi presi nel 1965. Essi sostengono inoltre
che sulla questione si è già pronunciato il Tribunale federale, che aveva ritenuto
validi tali accordi.
È vero che nella
petizione del 18 marzo 1986 __________ per chiedere la cancellazione della nota
servitù si era basato sull’iscrizione del 1965 (dg. n. __________), ma la
domanda non poteva che riferirsi all’interesse del proprietario del fondo dominante
all’uso della servitù. L’art. 736 cpv. 1 CC prevede, appunto, la possibilità di
chiedere la cancellazione di una servitù quando il proprietario del fondo
dominante abbia perso definitivamente ogni interesse a esercitare la stessa
conformemente al suo scopo e alla sua estensione originaria, secondo il
principio dell’identità delle servitù (DTF 121 III 54 con riferimenti giurisprudenziali
e dottrinali), di modo che non era in discussione l’eventuale necessità
dell’attore di disporre dell’autorimessa per esigenze proprie. Si aggiunga che,
benché l’iscrizione a registro fondiario non fosse corretta (cfr. consid. 2),
la perdita d’interesse non poteva che riferirsi all’uso dell’autorimessa lato
sud-ovest (oggetto della convenzione del 1965) e non quella lato nord (oggetto
del contratto del 1964), di modo che ai fini di quella causa non era decisiva
la questione di sapere quale fosse la pattuizione in vigore.
Del resto è vero che il
Tribunale federale ha avuto modo di affermare che decisivi erano gli accordi
presi dalle parti nel 1965 (sentenza del 25 gennaio 1988 pag. 4 consid. 2), ma
questa conclusione era relativa all’oggetto del litigio sottoposto al tribunale,
ossia la questione dell’eventuale perdita di interesse della servitù. Essa non
può essere riferita alla validità degli accordi presi dalle parti, anche perché
in quella procedura il contratto sottoscritto nel 1964 non era stato neppure
acquisito agli atti. Ne discende che l’appello è, su questo punto, destituito
di buon diritto.
- Gli appellanti
ritengono che il Pretore ha analizzato senza esserne richiesto la validità
dell’iscrizione a registro fondiario. Nella misura in cui gli appellanti si
dolgono della violazione dell’art. 86 CPC, l’argomentazione non è pertinente.
Per la citata disposizione il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e
non oltre i limiti di questa. Egli deve limitare il proprio sindacato a quanto
esplicitamente richiesto dall’attore e non può pronunciarsi su altro oggetto
non contenuto nella domanda, anche se, mutando il tema dell’azione, egli
salvaguardi meglio, a sua mente, i legittimi interessi della parte attrice
(Rep. __________pag. 108).
Nella fattispecie l’attore
ha chiesto la cancellazione della servitù in base all’art. 975 CC. Per i
combinati art. 974 cpv. 2 e 975 cpv. 1 CC, se è stato iscritto un diritto reale
senza atto giuridico, ossia senza che siano realizzate le condizioni materiali
dell’iscrizione (DTF 117 II 43), o essendo stata indebitamente cancellata o
modificata una giusta iscrizione, ognuno che ne sia pregiudicato nei propri
diritti reali può chiedere che l’iscrizione sia cancellata o modificata. Ora,
contrariamente all’opinione degli appellanti, nell’ambito di quest’azione
l’accertamento della validità del titolo dev’essere esaminata dal giudice in
via pregiudiziale (Desche-naux, Le
registre foncier in: Traité de Droit Privé Suisse, Volume V, tomo II, pag.
670). A ragione il Pretore ha pertanto analizzato se la servitù era stata
debitamente iscritta a registro fondiario, di modo che la questione non merita
ulteriore disamina.
- Gli appellanti
sostengono che il diritto è stato, in ogni caso, iscritto regolarmente a
registro fondiario, poiché sia la dottrina che la giurisprudenza ammettono
l’iscrizione di servitù la cui condizione risolutiva, non suscettibile di
interpretazione o apprezzamento, risulta dal registro fondiario. In concreto
non è contestato che, per quanto iscritta a registro fondiario come servitù
prediale, la servitù è stata originariamente costituita come diritto personale
irregolare (cfr. anche doc. C, paragrafo 8 §§), soggetto a condizione
risolutiva. Controversa è la questione di sapere se questa servitù poteva
essere iscritta a registro fondiario.
Come correttamente
rilevato dal Pretore, di principio una servitù soggetta a condizione risolutiva
non può essere iscritta a registro fondiario; essa può essere nondimeno ammessa
qualora il verificarsi della condizione risolutiva risulti dal registro
fondiario stesso o possa essere facilmente constatato mediante un atto univoco,
non suscettibile di interpretazione (DTF 115 II 218 consid. 4b). Che il
verificarsi di condizioni risolutive quali la morte, il matrimonio o il
divorzio di una delle parti possa essere verificato senza particolari indagini
è indubbio (Steinauer, Les droits
réels, Volume II, n. 2197a, pag. 296-297 con riferimenti giurisprudenziali).
Tale non è il caso invece di una clausola secondo cui l’uso di un garage può
avvenire “fintantoché il proprietario del fondo gravato non necessiterà del
garage stesso per la formazione di un ulteriore vano d’abitazione nella casa in
questione “(doc. C, paragrafo 8 §). Sebbene in determinati casi il Tribunale
federale abbia ammesso l’iscrizione di diritti di abitazione costituiti con una
condizione risolutiva (DTF 106 II 329 e 115 II 213), allo stato attuale della
giurisprudenza non si può concludere che ciò valga per tutte le servitù. Nella
fattispecie il verificarsi della condizione dipende dalla necessità del
proprietario del fondo serviente di formare un nuovo vano abitativo; già il
fatto che essa dipende da un’esigenza personale esclude la possibilità di un accertamento
mediante atto univoco e non soggetto a interpretazione. In altre parole, per
essere ammessa l’iscrizione, la realizzazione della condizione dovrebbe essere
verificata senza particolari indagini, per mezzo di atti ufficiali (atto di
morte, documenti dello stato civile) o da fatti risultanti dal registro
fondiario stesso (proprietà di una determinata particella, vendita di un immobile),
ciò che non è il caso in concreto. Si aggiunga che anche la nozione di vano
abitativo lascia spazio a interpretazioni: dal fascicolo processuale risulta
che nel 1986 l’autorimessa era occupata da armadi, vino, una macchina per
lavare, un frigorifero e un mobile-secrétaire (cfr. sentenza del Tribunale
federale del 25 gennaio 1988, pag. 3, consid. 2).
- Gli appellanti
invocano la validità dell’iscrizione del 1965, che avrebbe in ogni caso sanato
quella del 1964. Essi sostengono che nel 1965 le parti modificarono sostanzialmente
l’oggetto della servitù e le modalità d’uso, annullando pertanto le pattuizioni
del 1964. A torto.
a) A norma dell’art. 738
CC l’estensione di una servitù va determinata in primo luogo alla luce
dell’iscrizione a registro fondiario in quanto determini chiaramente i diritti
e le obbligazione che ne derivano. Entro limiti dell’iscrizione, l’estensione
della servitù può risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui fu
esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona fede. Occorre riferirsi al
senso e allo scopo per il quale è stata costituita e considerare l’interesse e
le necessità del fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2; 117 II 534 consid.
4; I CCA 23 settembre __________in re M.C./T.), ritenuto che ogni servitù va
interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti del fondo serviente
che nella misura necessaria al suo normale esercizio (Steinauer, op. cit., n. 2292, pag. 331). Per le servitù
personali irregolari si dovrà tenere conto, inoltre, dei bisogni ordinari degli
aventi diritto (art. 781 cpv. 2 in fine).
b) Non è contestato che
nel 1965 le parti convennero la modifica dell’oggetto della servitù (uso
dell’autorimessa lato sud-ovest in sostituzione di quella lato nord). Più delicata
è la questione relativa alle modalità di uso della stessa. Nel 1964 le parti,
nel costituire una servitù personale a favore del proprietario pro tempore
della particella n. __________e a carico del fondo n. __________, fissarono le
modalità di pagamento del canone di locazione e previdero la possibilità di
disdetta da parte del proprietario del fondo serviente per sue necessità. Nel
1965 le parti, oltre a modificare le modalità di pagamento del canone di locazione,
precisarono che “la domanda per occupare l’autorimessa rispettivamente la
comunicazione nel senso che l’occupazione termina dovranno avvenire mediante
lettera con sei settimane di preavviso”. Ora, dal confronto delle due
pattuizioni non si può concludere che le parti abbiano inteso annullare il
contratto del 1964. Intanto non risulta che il contratto del 1964 sia stato
espressamente rescisso, né si deduce che la facoltà conferita al proprietario
del fondo gravato di riacquistare l’uso del locale in caso di necessità sia
stata annullata. Il fatto poi di aver unicamente ripreso la clausola
riguardante il pagamento del canone di locazione e non quella relativa alla
condizione risolutiva non permette ancora di concludere nel senso voluto dagli
appellanti, tale clausola essendo stata, appunto, modificata. Inoltre nel 1965
le parti fissarono espressamente i termini di inizio e fine occupazione
dell’autorimessa, ciò che non poteva che concretizzare gli accordi presi in
precedenza. Mal si comprenderebbero in caso contrario i motivi per i quali esse
convennero anche una modalità di disdetta per la fine dell’occupazione se
questa non doveva riferirsi al proprietario del fondo gravato. L’argomentazione
degli appellanti di ritenere la frase “la comunicazione nel senso che
l’occupazione termina” unicamente a favore dei beneficiari non può essere condivisa:
avendo previsto un uso continuato dell’autorimessa, non vi era necessità di comunicare
una temporanea fine dello stesso. Inoltre quest’ultima frase può essere messa
in relazione con la frase successiva “interruzioni nell’esercizio di questo
diritto non ne pregiudicano l’esistenza”: in sostanza una volta occupata
l’auto-rimessa, il beneficiario poteva anche non utilizzarla senza che ciò
pregiudicasse l’esistenza del diritto , indipendentemente da eventuali
comunicazioni al proprietario del fondo gravato di sospensioni dell’uso. Del
resto l’uso del plurale nell’espressione “per i danni che dovessero sorgere ...
durante i periodi d’uso...” va riferito alla possibilità per il beneficiario di
mettere a disposizione di terzi l’autorimessa per un periodo non superiore a
tre mesi, ritenuto che i danni verificatisi durante questi periodi,
erano a carico del beneficiario stesso. L’assenza di ulteriori elementi
probatori non permette di giungere a diverse conclusioni e in particolare a
quelle volute dagli appellanti. Infine, come correttamente rilevato dal primo
giudice, se le pattuizioni del 1965 avessero sostituito quelle precedenti,
anche la clausola di cedibilità e di trasmissibilità della servitù personale,
stipulata in deroga all’art. 781 cpv. 2 CC, sarebbe stata annullata, ciò che
gli appellanti non hanno mai preteso, anche perché in tal caso essi non avrebbero
avuto il diritto di utilizzare l’autorimessa in questione. Ciò posto l’appello
è, ancora una volta, sprovvisto di buon esito.
- Gli appellanti
criticano, infine, la mancata applicazione del principio della protezione
dell’acquirente in buona fede di cui all’art. 973 CC. Secondo il Pretore la
buona fede del terzo acquirente che si fida di un’iscrizione indebita non può
sanare la nullità dell’iscrizione. Ora, pur considerando che nell’ambito
dell’azione di rettificazione del registro fondiario rimangono riservati i
diritti reali acquisiti dal terzo in buona fede in conseguenza dell’iscri-zione
(art. 975 cpv. 2 CC; Deschenaux,
op. cit., pag. 684; Steinauer,
op. cit. volume I, n. 986 e segg., pag. 253-254), nel caso concreto spettava ai
convenuti prevalersi di questo loro diritto. Nella misura in cui sollevano per
la prima volta tale argomentazione in questa sede, essi disattendono l’art. 321
cpv. 1 lett. b CPC. Per le medesime ragioni non può neppure essere esaminata la
pretesa acquisizione della servitù per prescrizione acquisitiva ordinaria
(appello pag. 16). Su questi due punti l’appello deve quindi essere dichiarato
irricevibile.
II. Sull’appello del 30
marzo 1995
- Il 21 marzo 1995
Pretore ha respinto un’istanza presentata da __________ e __________ perché
fosse ordinato a __________ di mettere immediatamente a loro disposizione la
nota autorimessa con le relative chiavi. Gli appellanti sostengono che il primo
giudice ha erroneamente considerato la loro istanza come azione possessoria,
mentre essi avevano postulato l’adozione di una misura provvisionale ai sensi
dell’art. 376 CPC.
Tenuto conto dell’esito
dell’appello del 20 settembre 1994, che comporta la cancellazione della servitù
di uso continuato della nota autorimessa, non vi è più ragione per decretare le
misure cautelari proposte dagli appellanti; l’appello deve quindi essere
dichiarato privo d’oggetto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico degli
appellanti, tenuti a rifondere alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili.
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili dell’appello del 30 marzo 1995 deve tenere in considerazione lo
stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto fine alla lite
(art. 72 Procedura civile federale per analogia: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 148 CPC). Ai fini
del giudizio importa pertanto esaminare sommariamente quale possibilità di buon
esito avrebbe avuto l’appello se la lite non fosse diventata priva d’oggetto o
senza interesse in seguito all’emanazione della sentenza di merito (DTF 111 Ib
191 consid, 7b).
Ora, è vero che gli
appellanti hanno chiesto l’adozione di misure cautelari ai sensi dell’art. 376
CPC (cfr. istanza del 2 settembre 1994) quando la decisione di merito era
ancora sub iudice, ma nel caso concreto difettava il requisito della
parvenza di buon esito insita nell’azione di merito, gli istanti non
beneficiando più della nota servitù. Se ne può dedurre che l’appello sarebbe verosimilmente
stato respinto, e ciò senza che sia necessario esaminare se ricorrevano altri
requisiti cumulativi del notevole pregiudizio e dell’urgenza richiesti
dall’art. 376 CPC. Ne discende che gli oneri processuali sono posti a carico
degli appellanti, tenuti a rifondere un’adeguata indennità alla controparte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
Nella misura in cui
è ricevibile, l’appello 20 settembre 1994 è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
-
Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti, in solido, a
carico degli appellanti che rifonderanno alla controparte, pure in solido,
l’importo di fr. 1’500.– per ripetibili di appello.
-
L’appello 30 marzo
1995 è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti, in solido, a
carico degli appellanti che rifonderanno, pure in solido, alla controparte
l’importo di fr. 600.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
-
avv. __________,
__________;
-
avv. __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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