AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.87
Data decisione, Autorità: 04.01.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00087
Lugano 4 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 5 febbraio 1990 da
__________, __________ (patrocinato dal lic. iur. __________, studio legale avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 31 ottobre 1994 presentata da __________ contro la sentenza emessa il 7 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1938) e __________ (1938) si sono uniti in matrimonio a __________ il __________ 1964. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1965) e __________ (1967). Il marito è alle dipendenze della compagnia __________, mentre la moglie, casalinga, non risulta aver esercitato durante l’unione coniugale alcuna attività lucrativa.
B. Il 28 novembre 1985 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione conclusa dai coniugi. Tale accordo prevedeva, tra l’altro, un contributo alimentare di fr. 1’900.– a favore della moglie, l’impegno del marito di versare, al momento in cui essa non abitasse più nell’abitazione coniugale, un certo importo per il canone di locazione di un conveniente appartamento e modalità di liquidazione del regime dei beni. Nel 1989 __________ __________ ha ricevuto dal marito l’importo di fr. 113’916.20 a titolo di liquidazione parziale del regime matrimoniale.
C. Il 23 ottobre 1989 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, dichiarato decaduto il 27 novembre successivo. Il marito ha introdotto il 5 febbraio 1990 una petizione di divorzio, chiedendo lo scioglimento del matrimonio, offrendo alla moglie un contributo di fr. 1’600.– mensili fino al momento in cui essa beneficerà della rendita AVS e postulando la definitiva liquidazione del regime dei beni secondo le modalità previste nella sentenza di separazione.
L’istanza cautelare tendente alla riduzione a fr. 1’600.– del contributo per la moglie è stata respinta dal Pretore con decreto del 25 giugno 1990.
D. Nella sua risposta del 16 marzo 1992 __________ __________ si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato la conferma della separazione, nonché l’aumento del contributo alimentare a fr. 4’000.–, anche qualora fossero dati gli estremi per la pronuncia del divorzio. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio.
E. Ultimata l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 1° giugno 1994 __________ __________ ha reiterato la sua domanda di divorzio, rigettando la prospettiva di qualunque versamento alla moglie; in via subordinata ha offerto un contributo mensile di fr. 206.– sulla base dell’art. 152 CC e in via ancora più subordinata un contributo mensile di fr. 1’958.– sulla base dell’art. 151 CC. Nel suo memoriale del 16 maggio 1994 __________ __________ ha riaffermato le conclusioni riconvenzionali. Il dibattimento finale si è tenuto il 7 giugno 1994.
F. Statuendo il 7 ottobre 1994, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 3’675.– sulla base dell’art. 151 CC, da ridurre al momento in cui la moglie beneficerà della rendita AVS, e ha ordinato al marito di procedere immediatamente alla liquidazione del regime dei beni secondo le modalità previste nella sentenza di separazione.
G. Contro la sentenza pretorile __________ __________ è insorto con un appello del 31 ottobre 1994 in cui chiede, in riforma del querelato giudizio, in via principale l’esonero da qualunque versamento alla moglie, in via subordinata la fissazione di un contributo di fr. 906.– sulla base dell’art. 152 CC, in via di ulteriore subordine di fr. 2’394.–, e in via ancor più subordinata di fr. 2’475.– (non indicizzati) più fr. 750.– per la partecipazione alle spese di locazione, oppure al massimo fr. 3’452.–. Nelle sue osservazioni del 7 dicembre 1994 __________ propone di respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto:
Preliminarmente va dichiarato irricevibile il documento prodotto con l’appello, ostandovi l’art. 321 lett. b CPC. L’appellante invoca, invero, l’art. 420 cpv. 1 CPC, che consente appunto al giudice di assumere ulteriori prove nelle cause di stato. Invano. La produzione di nuovi documenti in sede di appello non è consentita alle parti neppure in un’azione di stato, salvo che la Camera civile li ritenga rilevanti per il giudizio (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 1 ad art. 420). Nella fattispecie il documento, datato 15 giugno 1989, poteva essere prodotto con la petizione, eventualmente con la replica, di modo che tale mezzo di prova non può essere considerato ai fini del giudizio. Del resto l’art. 420 CPC non è destinato a supplire a deficienze probatorie delle parti in prima sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 420).
Il Pretore, dopo aver accertato che la separazione per tempo indeterminato era dovuta a fattori oggettivi, nessuno dei coniugi essendo stato in grado di provare colpe dell’altro, ha riconosciuto il marito coniuge colpevole ai sensi dell’art. 151 CC poiché dopo la separazione egli ha iniziato una relazione con __________ __________. L’appellante contesta tale considerazione, facendo valere che la moglie non può essere definita coniuge innocente, poiché la disunione sarebbe dovuta a colpa della stessa, che con il suo comportamento avrebbe minato il matrimonio.
Lo scioglimento del matrimonio non è più controverso e la pronuncia del divorzio ha acquisito forza di giudicato. Litigioso rimane il riconoscimento di un contributo alimentare a favore della convenuta.
a) L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. L’innocenza del coniuge creditore è un presupposto indispensabile per ottenere un contributo sia sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC sia in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha tuttavia mitigato la nozione di innocenza: sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve - cioè non insignificante, ma secondaria - può essere equiparata a innocenza, pur comportando in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 312 segg. con rinvii). Ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non sia causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni). In ogni modo l’ammontare del contributo è determinato, tanto ai fini dell’art. 151 cpv. 1 CC quanto dell’art. 152 CC, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
4.a) Il Pretore ha considerato in sostanza che l’istruttoria non ha permesso di dimostrare il presunto atteggiamento scontroso ed egoista della moglie, e che l’accusa rivolta a quest’ultima di aver intrattenuto una relazione extraconiugale non era suffragata da alcuna prova, se non dalla testimonianza di __________, la quale però si fondava su una personale interpretazione di una dichiarazione della moglie.
b) L’appellante stesso non ha negato, nei propri allegati scritti, di aver intrattenuto durante il matrimonio (1977) una prima relazione extraconiugale, la cui origine egli fa tuttavia risalire all’atteggiamento della moglie. Dal fascicolo processuale si evince solo che nel 1977 i coniugi si sono rivolti al dottor __________ __________ per “raddrizzare la barca”. Dalle cartelle del medico richiamate agli atti risulta che secondo la moglie vi era un dissidio in atto, che l’adulterio del marito era stato per lei uno choc e che precedentemente il marito si doleva del poco affetto, anche nei rapporti intimi; secondo il marito vi erano “discussioni di letto”, vi erano assenze della moglie dal domicilio, egli ha sempre cercato di “raddrizzare la barca” facendo il primo passo, ma incontrando apatia da parte della moglie (cfr. richiamo cartelle dott. __________). Ora, tali scarne indicazioni non consentono di accertare eventuali colpe della convenuta. È possibile che la moglie fosse poco appassionata nei rapporti con il marito, tuttavia ciò sembra ricondursi ai problemi di salute che l’affliggevano, e che sono attestati dalle annotazioni del dottor __________; in queste condizioni si poteva ragionevolmente pretendere che il marito desse prova di pazienza, sostenendo moralmente la moglie. Del resto l’unione appariva serena, come qualsiasi altra famiglia, e il marito non aveva mai esternato problemi familiari (deposizione __________), al punto che la separazione risultò una sorpresa (deposizioni __________, __________ e __________, __________, __________ e __________). La vita coniugale, per altro, dopo la prima relazione extraconiugale del marito è proseguita come in precedenza (deposizioni __________ e __________). I figli __________ hanno riferito che la vita in famiglia era serena, invidiabile (deposizione __________), e che i rapporti tra i coniugi erano ottimi, senza litigi o discussioni (deposizione __________). Affermare nelle condizioni descritte che il comportamento della moglie, risalente per lo più a diversi anni prima della separazione, sia stato causale per la disunione manca di qualsiasi attendibilità.
c) Neppure il rimprovero mosso alla convenuta di aver intrattenuto una relazione adulterina con __________ dopo la pronuncia della separazione ha trovato riscontro nell’istruttoria. L’interessato, durante la sua audizione, ha ammesso di conoscere la convenuta, in quanto sua coetanea e di aver frequentato la di lei casa anche la sera tardi, ma ha negato di aver avuto rapporti sessuali con la stessa. Non si può pertanto ritenere provata la relazione extraconiugale della moglie, non essendovi fondate ragioni per dubitare dell’attendibilità di queste affermazioni. Certo per __________ tale comportamento poteva essere inteso come “amoroso”, ma a parte questa unica personale interpretazione, dai fatti accertati non emergono ulteriori elementi oggettivi che corroborino l’accusa di infedeltà della moglie.
d) L’appellante ritiene infine che la colpa causale della disunione sia da imputare alla moglie, priva di sentimenti materni e che durante il matrimonio abortì per ben due volte e consigliò alla nuora __________ di fare altrettanto. La censura è a dir poco temeraria. L’episodio riferito dalla nuora, smentito peraltro dall’ex marito __________, è infatti avvenuto dopo la separazione di fatto delle parti ed è pertanto del tutto estraneo alla disunione coniugale. Per quanto concerne invece le interruzioni di gravidanza della convenuta, le conclusioni che l’appellante trae dalle scarne annotazioni mediche del dott. __________ (fascicolo grigio, estratto della cartella clinica della convenuta) sono insostenibili e non si fondano su alcun dato concreto. L’annotazione “in maggio 1964 minaccia di aborto e raschiamento” non consente infatti di concludere che l’interruzione della gravidanza sia stata voluta, anche perché in tal caso mal si comprenderebbe per quale motivo la convenuta si sarebbe sottoposta nel maggio 1963 a un intervento di retroversione uterina, notoriamente eseguito per ovviare alla sterilità femminile. Altrettanto inconcludenti sono il nervosismo e l’esantema verificatisi durante la prima gravidanza, che dimostrano semmai le difficoltà causate da tale stato alla convenuta, afflitta per di più da forti dolori alla schiena, fonte pure di dolori durante i rapporti intimi, come annotato dal medico. Quanto all’interruzione della gravidanza avvenuta nel 1971 e ammessa dall’interessata nella duplica, è verosimile che l’episodio sia avvenuto per motivi di salute, dal momento che il dott. __________ annotava nel 1971 l’esistenza di dolori alla colonna dorsale per i quali furono eseguiti esami radiologici e trattamenti chiropratici. L’evoluzione clinica ha poi consentito di appurare che i dolori alla schiena lamentati dalla convenuta erano dovuti a una grossa ernia discale, operata nell’agosto 1974 con un intervento di emilaminectomia lombosacrale destra, che non ha tuttavia completamente eliminato i disturbi (audizione del teste dott. __________, 15 giugno 1990).
Altrettanto privo di consistenza è l’episodio riferito dalla cognata __________ a proposito della propria terza gravidanza e del commento che le fece in quell’occasione la convenuta. Da ultimo l’attore rimprovera all’appellata la scarsa cura della casa durante il matrimonio e sostiene di aver sopportato per un ventennio il cattivo carattere della moglie. Anche queste censure non possono essere condivise. A prescindere dal fatto che le deposizioni dei fratelli dell’appellante sulle presunte carenze come casalinga si fondano su opinioni soggettive degli stessi, l’episodio addotto per dimostrare il caratteraccio della moglie è avvenuto, ancora una volta, dopo la separazione dei coniugi, e per di più riguarda i rapporti tra suocera e nuora e non tra moglie e marito. I rimproveri di malgoverno della casa non sono ancora sufficienti a provare un disinteresse della famiglia tale da assurgere a colpa e non permettono di trarre conclusioni in merito ai sentimenti materni della convenuta. In sostanza i rimproveri mossi alla moglie sono rimasti a livello di affermazioni, ragione per cui la moglie non può essere considerata coniuge colpevole della disunione. Essa ha pertanto diritto a percepire una prestazione alimentare.
a) Il Pretore, dopo aver accertato che al momento della separazione la disunione era dovuta a fattori oggettivi, ha considerato la relazione del marito con __________ __________ causale per il successivo divorzio, anche perché la moglie ha sempre nutrito la speranza di riconciliarsi con il marito. L’appellante contesta la causalità della sua relazione, poiché essa sarebbe iniziata quando il rapporto coniugale era già turbato.
b) L’art. 148 cpv. 1 CC prevede che quando l’azione di divorzio è preceduta dalla pronuncia della separazione e sia scaduto il termine di separazione di tre anni senza che vi sia stata riconciliazione, il divorzio deve essere pronunciato, a meno che i fatti giustificativi dell’azione siano esclusivamente a carico del coniuge che postula il divorzio. A differenza dell’art. 142 cpv. 2 CC, il divorzio può essere ottenuto anche dal coniuge più colpevole o da quello principalmente responsabile della disunione coniugale. L’azione di divorzio susseguente a una separazione è subordinata a condizioni speciali poiché il giudice ha già ammesso l’esistenza di una causa suscettibile di dissolvere il vincolo coniugale (DTF 114 II 115 consid. 2 con riferimenti). Il giudice dell’azione di divorzio è legato dalle constatazioni di fatto del giudice della separazione, ma non dall’apprezzamento giuridico che quest’ultimo vi ha dato (DTF 117 II 123 consid. 3b e dottrina citata). Sono constatazioni di fatto, in particolare, quelle relative al ruolo causale avuto dai motivi di disunione nella rottura del vincolo coniugale ammessi dal giudice della separazione.
c) Dalla sentenza di separazione del 28 novembre 1985 risulta che l’unione era già turbata e scossa da profondi contrasti e reciproche incomprensioni. Il giudice del divorzio ha ricondotto queste tensioni a fattori oggettivi. Litigiosa è la questione della colpa causale del marito nella successiva pronuncia del divorzio dovuta alla sua relazione con __________.
Il giudizio di divorzio posteriore alla separazione può essere fondato sui motivi della precedente causa come su altri sopravvenuti (art. 148 cpv. 3 CC). Ora, come si è visto in precedenza, la separazione è stata fatta risalire a fattori oggettivi. Nella presente procedura l’attore non è stato in grado di provare una qualsivoglia colpa della convenuta né prima né dopo la pronuncia della separazione, mentre non è contestato che dopo la pronuncia della separazione egli ha iniziato una relazione con __________, perdurante a tutt’oggi (deposizioni __________ __________, __________, __________ e __________).
d) Per assurgere a colpa causale, la relazione del marito deve aver provocato, o contribuito a provocare la disunione coniugale. La causalità non è data se la colpa - ancorché grave - non ha avuto effetti sull’unione coniugale, ad esempio se essa è stata commessa quando l’unione coniugale era già distrutta (DTF 98 II 339).
Sostiene l’appellante che già al momento della pronuncia della separazione l’unione coniugale era irrimediabilmente minata.
Dagli atti dell’azione di separazione richiamati si evince invero che al tentativo di conciliazione del 10 settembre 1985 per i coniugi l’unica soluzione alla loro crisi era quella “drastica dello scioglimento del matrimonio”. La convenuta, nella sua risposta di causa del 17 ottobre 1985, aveva poi riconfermato l’esistenza del turbamento al punto da rendere impossibile la convivenza. Tali scarne indicazioni non permettono ancora - da sole - di intravedere una definitiva e irrimediabile disunione. Anche perché, nonostante i propositi espressi al tentativo di conciliazione, i coniugi finirono poi per chiedere consensualmente la separazione legale, dimostrando di volersi concedere un periodo di riflessione prima di postulare la definitiva rottura dell’unione (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, Berna __________5, pag. 185-186).
e) Nel sostanziare la sua opposizione al divorzio, per finire accettato, la convenuta ha sempre indicato di sperare in una riconciliazione (doc. C; risposta e riconvenzione pag. 5, duplica pag. 11, conclusioni pag. 6). Certo, non risulta, né la moglie lo afferma, che essa abbia fatto concreti tentativi per riconciliarsi con il marito, ciò che tuttavia nemmeno poteva essere preteso da lei nei confronti di un marito adultero che non ha mai inteso ritornare sui suoi passi. Si aggiunga che alla moglie, come si è visto in precedenza (consid. 4c), non può essere rimproverato neppure di aver eventualmente mancato ai doveri di fedeltà coniugale durante la separazione, ciò che è un ulteriore indizio a favore della disponibilità alla riconciliazione. Infine il figlio __________ ha avuto modo di riferire che la madre, almeno sino al 1992, nutriva speranze di ricongiungersi con il marito (deposizione __________ __________) e non vi sono elementi per dubitare dell’attendibilità di questa dichiarazione.
f) In queste condizioni si deve concludere che la violazione grave dei doveri coniugali in cui è incorso il marito è stata la causa determinante per la disunione. In tali circostanze la moglie, in quanto coniuge innocente, ha diritto a una rendita fondata sull’art. 151 CC.
7.a) Per quanto riguarda l’ammontare del contributo che spetta al coniuge innocente giusta l’art. 151 cpv. 1 CC, esso dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico. La richiedente dovrebbe essere posta finanziariamente sullo stesso piano di quello che avrebbe se il matrimonio non fosse sciolto. Tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente quello dedotto dall’art. 163 CC di contribuire secondo le proprie forze agli oneri familiari (Näf-Hofmann, Das neue Ehe- und Erbrecht, __________, n. 207). L’obbligo di prestare questo tipo di rendita e la misura della stessa dipendono dal guadagno e della sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del coniuge debitore, dall’età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale dell’avente diritto (DTF 115 II 10 consid. 4; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 32 segg. ad art. 151). Nelle unioni di lunga durata bisogna esaminare se la moglie potrà crearsi una situazione economica tale da compensare il danno subìto dal divorzio (DTF 115 II 6 consid. 3b).
b) Il Pretore ha stabilito che il pregiudizio patito dalla convenuta corrisponde a quanto da essa percepito attualmente in forza della sentenza di separazione, ossia fr. 3’675.– (sentenza pag. 11). L’appellante contesta tale valore sostenendo che il fabbisogno mensile dell’appellata ammonta a fr. 1’975.– (fr. 1’025.– minimo base, fr. 750.– locazione e fr. 200.– cassa malati e oneri sociali) e che nella determinazione del contributo va computato anche il reddito della sostanza di fr. 569.–.
c) Dall’istruttoria è emerso che con la sentenza di separazione del 28 novembre 1985 il marito è stato obbligato a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 1’900.–. Non è contestato che attualmente tale contributo ammonta a fr. 2’475.–. È possibile che tale importo non corrisponda ai criteri giurisprudenziali in materia di determinazione del fabbisogno mensile di un coniuge, ma ciò non toglie che nel caso concreto se non fosse stato pronunciato il divorzio, la moglie avrebbe continuato a percepire questo importo. Va inoltre considerato che, come si è visto in precedenza (consid. 6), alla moglie, già inattiva durante l’unione coniugale, non può essere imposta la ripresa neppure parziale di un’attività lucrativa, di modo che non v’è motivo per ridurle il tenore di vita con un’eventuale diminuzione del contributo.
d) Come correttamente rilevato dal primo giudice, al citato importo dev’essere aggiunto il canone di locazione di fr. 1’200.– mensili. L’appellante, a torto, pretende di riconoscere unicamente fr. 750.–, corrispondenti a quanto pattuito tra le parti.
Ora, pur non risultando l’ammontare esatto del canone di locazione versato dalla convenuta, l’importo di fr. 1’200.– non è stato contestato nella sua entità dall’appellante e deve pertanto essere riconosciuto. Certo il marito fa valere un accordo in merito al pagamento di fr. 750.– quale partecipazione alla locazione (replica e riconvenzionale pag. 3), ma, a prescindere dal fatto che la circostanza è contestata (duplica pag. 5) e quand’anche si volesse assumere agli atti il documento irricevibile annesso all’appello, resta la circostanza che nella determinazione dei contributi alimentari deve essere considerato l’importo effettivamente versato a questo titolo. Del resto il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenze accessorie del divorzio, e in genere i rapporti patrimoniali fra i coniugi, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. __________195; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 84 ad art. 151). Incombeva pertanto al marito provare i fatti su cui fondava la propria argomentazione, Ne discende, in ultima analisi, che l’importo di fr. 1’200.– dev’essere confermato.
e) Deve per contro essere parzialmente accolta la censura relativa alla computazione del reddito della sostanza che l’appellante calcola in fr. 569.– mensili (appello pag. 16). Dal fascicolo processuale risulta che nel 1989 la convenuta ha ricevuto dal marito l’importo di fr. 113’916.20 a parziale liquidazione del regime dei beni (doc. D). Tenuto conto che nella determinazione della rendita il coniuge beneficiario deve lasciarsi computare i redditi del suo lavoro e quello della sostanza (DTF 115 II 314 consid. 3a; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 722, pag. 144) e che questa sostanza frutterà interessi, si giustifica di considerare il reddito della stessa, che può legittimamente essere fissato in fr. 475.– (5% annui). Certo la convenuta ha affermato di avere attinto a questo capitale per far fronte alle sue indispensabili spese, ciò che ha ridotto la somma a fr. 20’000.–. Ma a prescindere dal fatto che dal fascicolo processuale risultano spese per soli fr. 23’660.– (doc. 6, 7 e 8), alle quali possono essere aggiunti fr. 4’000.– versati al figlio __________, la circostanza non è decisiva. Determinante risulta essere il momento in cui essa ha ricevuto il capitale, che doveva mettere a frutto e non essendo dimostrato - tra l’altro - che le spese sostenute fossero indispensabili. Va rilevato infine che tale importo non può essere messo in compensazione con la perdita di aspettative ereditarie causate dal divorzio, così come deciso dal Pretore, poiché la convenuta si è limitata solamente a indicarle, ma non le ha minimamente circostanziate.
f) L’appellante chiede infine di tenere conto del fatto che egli aiuta finanziariamente il figlio __________, la nipote __________ e la ex nuora. L’argomentazione è sprovvista di fondamento. A prescindere dalla circostanza che l’appellante stesso non pretende di non essere in grado di versare un contributo alla convenuta, dall’istruttoria non è emerso che le persone da lui aiutate rischiano di cadere nel bisogno (art. 328 cpv. 1 CC). __________ __________ riceve i contributi alimentari dovuti da __________ dalla pubblica assistenza (deposizione __________ e __________ __________) e l’appellante si limita a pagarle il canone di locazione, peraltro rimborsato, di un appartamento di sua proprietà e sul quale la nuora vanta un diritto di abitazione (doc. D), mentre il figlio __________ riceve vitto e alloggio gratuiti dal padre (deposizione __________ __________). Ciò posto, non vi è ragione di tenere conto di questi aiuti, per altro non quantificati, alla stregua di un fattore di riduzione nella determinazione del contributo a favore della convenuta. Si aggiunga infine che deducendo dal suo reddito di fr. 7’564.50 l’importo della rendita riconosciuta, l’appellante dispone di un’eccedenza di fr. 4’364.– con il quale far fronte al proprio sostentamento.
g) In definitiva l’indennità riconosciuta alla convenuta ammonta a fr. 3’200.– (fr. 3’675.– ./. fr. 475.–). L’appello deve pertanto essere accolto in tale misura.
In questa sede l’appellante è soccombente in maniera pressoché totale, ragione per cui si giustifica di porre a suo carico i 7/8 degli oneri processuali con l’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
“ 2. __________ verserà a __________ nata __________, entro il cinque di ogni mese, una rendita mensile anticipata di fr. 3’200.–.
2.1. immutato
Per il resto la sentenza rimane invariata.
II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
già anticipati dall’appellante sono posti a suo carico in ragione di 7/8 e a carico dell’appellata in ragione di 1/8. __________ verserà alla controparte l’importo di fr. 1’000.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione a:
lic. iur. __________, studio legale avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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