AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.87
Data decisione, Autorità:
04.01.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00087
Lugano
4 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 5 febbraio 1990 da
__________, __________
(patrocinato
dal lic. iur. __________, studio legale avv. __________ __________,
__________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________),
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione del 31 ottobre 1994 presentata da __________ contro la
sentenza emessa il 7 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1938) e
__________ (1938) si sono uniti in matrimonio a __________ il __________ 1964.
Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1965) e __________ (1967). Il
marito è alle dipendenze della compagnia __________, mentre la moglie,
casalinga, non risulta aver esercitato durante l’unione coniugale alcuna attività
lucrativa.
B. Il 28 novembre 1985
il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione per tempo
indeterminato e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie della
separazione conclusa dai coniugi. Tale accordo prevedeva, tra l’altro, un
contributo alimentare di fr. 1’900.– a favore della moglie, l’impegno del marito
di versare, al momento in cui essa non abitasse più nell’abitazione coniugale,
un certo importo per il canone di locazione di un conveniente appartamento e
modalità di liquidazione del regime dei beni. Nel 1989 __________ __________ ha
ricevuto dal marito l’importo di fr. 113’916.20 a titolo di liquidazione
parziale del regime matrimoniale.
C. Il 23 ottobre 1989 __________
__________ ha instato per il tentativo di conciliazione, dichiarato decaduto il
27 novembre successivo. Il marito ha introdotto il 5 febbraio 1990 una petizione
di divorzio, chiedendo lo scioglimento del matrimonio, offrendo alla moglie un
contributo di fr. 1’600.– mensili fino al momento in cui essa beneficerà della
rendita AVS e postulando la definitiva liquidazione del regime dei beni secondo
le modalità previste nella sentenza di separazione.
L’istanza cautelare
tendente alla riduzione a fr. 1’600.– del contributo per la moglie è stata
respinta dal Pretore con decreto del 25 giugno 1990.
D. Nella sua risposta
del 16 marzo 1992 __________ __________ si è opposta alla petizione e in via
riconvenzionale ha postulato la conferma della separazione, nonché l’aumento
del contributo alimentare a fr. 4’000.–, anche qualora fossero dati gli estremi
per la pronuncia del divorzio. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto
le proprie richieste di giudizio.
E. Ultimata
l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 1° giugno 1994 __________
__________ ha reiterato la sua domanda di divorzio, rigettando la prospettiva
di qualunque versamento alla moglie; in via subordinata ha offerto un
contributo mensile di fr. 206.– sulla base dell’art. 152 CC e in via ancora più
subordinata un contributo mensile di fr. 1’958.– sulla base dell’art. 151 CC.
Nel suo memoriale del 16 maggio 1994 __________ __________ ha riaffermato le
conclusioni riconvenzionali. Il dibattimento finale si è tenuto il 7 giugno 1994.
F. Statuendo il 7
ottobre 1994, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha obbligato il marito a
versare un contributo alimentare di fr. 3’675.– sulla base dell’art. 151 CC, da
ridurre al momento in cui la moglie beneficerà della rendita AVS, e ha ordinato
al marito di procedere immediatamente alla liquidazione del regime dei beni
secondo le modalità previste nella sentenza di separazione.
G. Contro la sentenza
pretorile __________ __________ è insorto con un appello del 31 ottobre 1994 in
cui chiede, in riforma del querelato giudizio, in via principale l’esonero da
qualunque versamento alla moglie, in via subordinata la fissazione di un contributo
di fr. 906.– sulla base dell’art. 152 CC, in via di ulteriore subordine di fr.
2’394.–, e in via ancor più subordinata di fr. 2’475.– (non indicizzati) più
fr. 750.– per la partecipazione alle spese di locazione, oppure al massimo fr.
3’452.–. Nelle sue osservazioni del 7 dicembre 1994 __________ propone di respingere
il gravame e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto:
-
Preliminarmente va
dichiarato irricevibile il documento prodotto con l’appello, ostandovi l’art.
321 lett. b CPC. L’appellante invoca, invero, l’art. 420 cpv. 1 CPC, che
consente appunto al giudice di assumere ulteriori prove nelle cause di stato.
Invano. La produzione di nuovi documenti in sede di appello non è consentita
alle parti neppure in un’azione di stato, salvo che la Camera civile li ritenga
rilevanti per il giudizio (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, n. 1 ad art. 420). Nella fattispecie il
documento, datato 15 giugno 1989, poteva essere prodotto con la petizione,
eventualmente con la replica, di modo che tale mezzo di prova non può essere
considerato ai fini del giudizio. Del resto l’art. 420 CPC non è destinato a
supplire a deficienze probatorie delle parti in prima sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 5 ad art.
420).
-
Il Pretore, dopo
aver accertato che la separazione per tempo indeterminato era dovuta a fattori
oggettivi, nessuno dei coniugi essendo stato in grado di provare colpe
dell’altro, ha riconosciuto il marito coniuge colpevole ai sensi dell’art. 151
CC poiché dopo la separazione egli ha iniziato una relazione con __________
__________. L’appellante contesta tale considerazione, facendo valere che la
moglie non può essere definita coniuge innocente, poiché la disunione sarebbe
dovuta a colpa della stessa, che con il suo comportamento avrebbe minato il
matrimonio.
-
Lo scioglimento del
matrimonio non è più controverso e la pronuncia del divorzio ha acquisito forza
di giudicato. Litigioso rimane il riconoscimento di un contributo alimentare a
favore della convenuta.
a) L’art. 151 cpv. 1 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali
o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve
corrispondere un’equa indennità. L’innocenza del coniuge creditore è un presupposto
indispensabile per ottenere un contributo sia sulla base dell’art. 151 cpv. 1
CC sia in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha tuttavia mitigato la nozione
di innocenza: sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve - cioè
non insignificante, ma secondaria - può essere equiparata a innocenza, pur
comportando in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 312 segg. con rinvii). Ai fini dell’art.
152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non
sia causale per la disunione (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni). In ogni modo l’ammontare del
contributo è determinato, tanto ai fini dell’art. 151 cpv. 1 CC quanto
dell’art. 152 CC, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in
alto).
4.a) Il Pretore ha
considerato in sostanza che l’istruttoria non ha permesso di dimostrare il
presunto atteggiamento scontroso ed egoista della moglie, e che l’accusa
rivolta a quest’ultima di aver intrattenuto una relazione extraconiugale non
era suffragata da alcuna prova, se non dalla testimonianza di __________, la
quale però si fondava su una personale interpretazione di una dichiarazione
della moglie.
b) L’appellante stesso
non ha negato, nei propri allegati scritti, di aver intrattenuto durante il
matrimonio (1977) una prima relazione extraconiugale, la cui origine egli fa
tuttavia risalire all’atteggiamento della moglie. Dal fascicolo processuale si
evince solo che nel 1977 i coniugi si sono rivolti al dottor __________ __________
per “raddrizzare la barca”. Dalle cartelle del medico richiamate agli atti
risulta che secondo la moglie vi era un dissidio in atto, che l’adulterio del
marito era stato per lei uno choc e che precedentemente il marito si doleva del
poco affetto, anche nei rapporti intimi; secondo il marito vi erano
“discussioni di letto”, vi erano assenze della moglie dal domicilio, egli ha
sempre cercato di “raddrizzare la barca” facendo il primo passo, ma incontrando
apatia da parte della moglie (cfr. richiamo cartelle dott. __________). Ora,
tali scarne indicazioni non consentono di accertare eventuali colpe della
convenuta. È possibile che la moglie fosse poco appassionata nei rapporti con
il marito, tuttavia ciò sembra ricondursi ai problemi di salute che l’affliggevano,
e che sono attestati dalle annotazioni del dottor __________; in queste
condizioni si poteva ragionevolmente pretendere che il marito desse prova di
pazienza, sostenendo moralmente la moglie. Del resto l’unione appariva serena,
come qualsiasi altra famiglia, e il marito non aveva mai esternato problemi
familiari (deposizione __________), al punto che la separazione risultò una
sorpresa (deposizioni __________, __________ e __________, __________,
__________ e __________). La vita coniugale, per altro, dopo la prima relazione
extraconiugale del marito è proseguita come in precedenza (deposizioni
__________ e __________). I figli __________ hanno riferito che la vita in
famiglia era serena, invidiabile (deposizione __________), e che i rapporti tra
i coniugi erano ottimi, senza litigi o discussioni (deposizione __________).
Affermare nelle condizioni descritte che il comportamento della moglie,
risalente per lo più a diversi anni prima della separazione, sia stato causale
per la disunione manca di qualsiasi attendibilità.
c) Neppure il rimprovero
mosso alla convenuta di aver intrattenuto una relazione adulterina con
__________ dopo la pronuncia della separazione ha trovato riscontro
nell’istruttoria. L’interessato, durante la sua audizione, ha ammesso di conoscere
la convenuta, in quanto sua coetanea e di aver frequentato la di lei casa anche
la sera tardi, ma ha negato di aver avuto rapporti sessuali con la stessa. Non
si può pertanto ritenere provata la relazione extraconiugale della moglie, non
essendovi fondate ragioni per dubitare dell’attendibilità di queste affermazioni.
Certo per __________ tale comportamento poteva essere inteso come “amoroso”, ma
a parte questa unica personale interpretazione, dai fatti accertati non
emergono ulteriori elementi oggettivi che corroborino l’accusa di infedeltà
della moglie.
d) L’appellante ritiene
infine che la colpa causale della disunione sia da imputare alla moglie, priva
di sentimenti materni e che durante il matrimonio abortì per ben due volte e
consigliò alla nuora __________ di fare altrettanto. La censura è a dir poco
temeraria. L’episodio riferito dalla nuora, smentito peraltro dall’ex marito
__________, è infatti avvenuto dopo la separazione di fatto delle parti ed è
pertanto del tutto estraneo alla disunione coniugale. Per quanto concerne
invece le interruzioni di gravidanza della convenuta, le conclusioni che
l’appellante trae dalle scarne annotazioni mediche del dott. __________
(fascicolo grigio, estratto della cartella clinica della convenuta) sono
insostenibili e non si fondano su alcun dato concreto. L’annotazione “in maggio
1964 minaccia di aborto e raschiamento” non consente infatti di concludere che
l’interruzione della gravidanza sia stata voluta, anche perché in tal caso mal
si comprenderebbe per quale motivo la convenuta si sarebbe sottoposta nel
maggio 1963 a un intervento di retroversione uterina, notoriamente eseguito per
ovviare alla sterilità femminile. Altrettanto inconcludenti sono il nervosismo
e l’esantema verificatisi durante la prima gravidanza, che dimostrano semmai le
difficoltà causate da tale stato alla convenuta, afflitta per di più da forti
dolori alla schiena, fonte pure di dolori durante i rapporti intimi, come
annotato dal medico. Quanto all’interruzione della gravidanza avvenuta nel 1971
e ammessa dall’interessata nella duplica, è verosimile che l’episodio sia
avvenuto per motivi di salute, dal momento che il dott. __________ annotava nel
1971 l’esistenza di dolori alla colonna dorsale per i quali furono eseguiti
esami radiologici e trattamenti chiropratici. L’evoluzione clinica ha poi
consentito di appurare che i dolori alla schiena lamentati dalla convenuta erano
dovuti a una grossa ernia discale, operata nell’agosto 1974 con un intervento
di emilaminectomia lombosacrale destra, che non ha tuttavia completamente
eliminato i disturbi (audizione del teste dott. __________, 15 giugno 1990).
Altrettanto privo di
consistenza è l’episodio riferito dalla cognata __________ a proposito della
propria terza gravidanza e del commento che le fece in quell’occasione la
convenuta. Da ultimo l’attore rimprovera all’appellata la scarsa cura della
casa durante il matrimonio e sostiene di aver sopportato per un ventennio il
cattivo carattere della moglie. Anche queste censure non possono essere
condivise. A prescindere dal fatto che le deposizioni dei fratelli
dell’appellante sulle presunte carenze come casalinga si fondano su opinioni
soggettive degli stessi, l’episodio addotto per dimostrare il caratteraccio
della moglie è avvenuto, ancora una volta, dopo la separazione dei coniugi, e
per di più riguarda i rapporti tra suocera e nuora e non tra moglie e marito. I
rimproveri di malgoverno della casa non sono ancora sufficienti a provare un
disinteresse della famiglia tale da assurgere a colpa e non permettono di
trarre conclusioni in merito ai sentimenti materni della convenuta. In sostanza
i rimproveri mossi alla moglie sono rimasti a livello di affermazioni, ragione
per cui la moglie non può essere considerata coniuge colpevole della disunione.
Essa ha pertanto diritto a percepire una prestazione alimentare.
- Rimane da definire
su quale base la convenuta ha diritto a una rendita. Per l’art. 151 cpv. 1 CC
l’obbligo di corrispondere un’equa indennità presuppone una colpa del
coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante,
ma deve essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273 con numerosi riferimenti
di dottrina e giurisprudenza). Ciò non toglie che la gravità della colpa influisca
sull’ammontare della somma, ovvero sull’entità del risarcimento (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar,
Ergänzungsband 1991, n. 35 ad art. 151 con riferimenti).
a) Il Pretore, dopo aver
accertato che al momento della separazione la disunione era dovuta a fattori
oggettivi, ha considerato la relazione del marito con __________ __________
causale per il successivo divorzio, anche perché la moglie ha sempre nutrito la
speranza di riconciliarsi con il marito. L’appellante contesta la causalità della
sua relazione, poiché essa sarebbe iniziata quando il rapporto coniugale era
già turbato.
b) L’art. 148 cpv. 1 CC
prevede che quando l’azione di divorzio è preceduta dalla pronuncia della
separazione e sia scaduto il termine di separazione di tre anni senza che vi
sia stata riconciliazione, il divorzio deve essere pronunciato, a meno che i
fatti giustificativi dell’azione siano esclusivamente a carico del coniuge che
postula il divorzio. A differenza dell’art. 142 cpv. 2 CC, il divorzio può
essere ottenuto anche dal coniuge più colpevole o da quello principalmente
responsabile della disunione coniugale. L’azione di divorzio susseguente a una
separazione è subordinata a condizioni speciali poiché il giudice ha già
ammesso l’esistenza di una causa suscettibile di dissolvere il vincolo coniugale
(DTF 114 II 115 consid. 2 con riferimenti). Il giudice dell’azione di divorzio
è legato dalle constatazioni di fatto del giudice della separazione, ma non
dall’apprezzamento giuridico che quest’ultimo vi ha dato (DTF 117 II 123
consid. 3b e dottrina citata). Sono constatazioni di fatto, in particolare,
quelle relative al ruolo causale avuto dai motivi di disunione nella rottura
del vincolo coniugale ammessi dal giudice della separazione.
c) Dalla sentenza di
separazione del 28 novembre 1985 risulta che l’unione era già turbata e scossa
da profondi contrasti e reciproche incomprensioni. Il giudice del divorzio ha
ricondotto queste tensioni a fattori oggettivi. Litigiosa è la questione della
colpa causale del marito nella successiva pronuncia del divorzio dovuta alla
sua relazione con __________.
Il giudizio di divorzio
posteriore alla separazione può essere fondato sui motivi della precedente
causa come su altri sopravvenuti (art. 148 cpv. 3 CC). Ora, come si è visto in
precedenza, la separazione è stata fatta risalire a fattori oggettivi. Nella presente
procedura l’attore non è stato in grado di provare una qualsivoglia colpa della
convenuta né prima né dopo la pronuncia della separazione, mentre non è contestato
che dopo la pronuncia della separazione egli ha iniziato una relazione con
__________, perdurante a tutt’oggi (deposizioni __________ __________,
__________, __________ e __________).
d) Per assurgere a colpa
causale, la relazione del marito deve aver provocato, o contribuito a provocare
la disunione coniugale. La causalità non è data se la colpa - ancorché grave -
non ha avuto effetti sull’unione coniugale, ad esempio se essa è stata commessa
quando l’unione coniugale era già distrutta (DTF 98 II 339).
Sostiene l’appellante che
già al momento della pronuncia della separazione l’unione coniugale era
irrimediabilmente minata.
Dagli atti dell’azione di
separazione richiamati si evince invero che al tentativo di conciliazione del
10 settembre 1985 per i coniugi l’unica soluzione alla loro crisi era quella
“drastica dello scioglimento del matrimonio”. La convenuta, nella sua risposta
di causa del 17 ottobre 1985, aveva poi riconfermato l’esistenza del turbamento
al punto da rendere impossibile la convivenza. Tali scarne indicazioni non
permettono ancora - da sole - di intravedere una definitiva e irrimediabile
disunione. Anche perché, nonostante i propositi espressi al tentativo di
conciliazione, i coniugi finirono poi per chiedere consensualmente la
separazione legale, dimostrando di volersi concedere un periodo di riflessione
prima di postulare la definitiva rottura dell’unione (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, Berna
__________5, pag. 185-186).
e) Nel sostanziare la
sua opposizione al divorzio, per finire accettato, la convenuta ha sempre
indicato di sperare in una riconciliazione (doc. C; risposta e riconvenzione
pag. 5, duplica pag. 11, conclusioni pag. 6). Certo, non risulta, né la moglie
lo afferma, che essa abbia fatto concreti tentativi per riconciliarsi con il
marito, ciò che tuttavia nemmeno poteva essere preteso da lei nei confronti di
un marito adultero che non ha mai inteso ritornare sui suoi passi. Si aggiunga
che alla moglie, come si è visto in precedenza (consid. 4c), non può essere
rimproverato neppure di aver eventualmente mancato ai doveri di fedeltà
coniugale durante la separazione, ciò che è un ulteriore indizio a favore della
disponibilità alla riconciliazione. Infine il figlio __________ ha avuto modo
di riferire che la madre, almeno sino al 1992, nutriva speranze di
ricongiungersi con il marito (deposizione __________ __________) e non vi sono
elementi per dubitare dell’attendibilità di questa dichiarazione.
f) In queste condizioni
si deve concludere che la violazione grave dei doveri coniugali in cui è
incorso il marito è stata la causa determinante per la disunione. In tali circostanze
la moglie, in quanto coniuge innocente, ha diritto a una rendita fondata
sull’art. 151 CC.
- Il Tribunale
federale ha riassunto i principi su cui si fonda l’odierna giurisprudenza
relativa all’art. 151 cpv. 1 CC in DTF 115 II 6. Ha ricordato che prestazioni
illimitate nel tempo non sono più la regola e che bisogna verificare in ogni
singola fattispecie se il coniuge richiedente subisce un danno finanziario in
seguito al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel caso in cui il
matrimonio sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie casalinga un
reinserimento professionale soltanto ove questa abbia meno di 45 anni, non debba
occuparsi di figli inferiori a 16 anni e non sussistano impedimenti
all’esercizio dell’attività lavorativa (per esempio a causa dello stato di
salute). Nel caso in esame la convenuta aveva al momento del divorzio 56 anni e
il matrimonio - celebrato il __________ 1964 - durava da 30 anni, ancorché i
coniugi fossero separati da 9 anni, mentre i figli erano già maggiorenni. La
moglie, che si è occupata dell’economia domestica durante l’unione coniugale,
non esercita alcuna attività lavorativa. In queste condizioni, a prescindere da
eventuali impedimenti di natura fisica, alla convenuta non può essere imposta
la ripresa di un’attività lavorativa.
7.a) Per quanto riguarda
l’ammontare del contributo che spetta al coniuge innocente giusta l’art. 151
cpv. 1 CC, esso dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico.
La richiedente dovrebbe essere posta finanziariamente sullo stesso piano di
quello che avrebbe se il matrimonio non fosse sciolto. Tra i diritti patrimoniali
pregiudicati si annovera specialmente quello dedotto dall’art. 163 CC di contribuire
secondo le proprie forze agli oneri familiari (Näf-Hofmann, Das neue Ehe- und Erbrecht, __________, n. 207).
L’obbligo di prestare questo tipo di rendita e la misura della stessa dipendono
dal guadagno e della sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del
matrimonio, dalla gravità della colpa del coniuge debitore, dall’età, dallo
stato di salute e dalla formazione professionale dell’avente diritto (DTF 115
II 10 consid. 4; Spühler/Frei-Maurer,
op. cit. n. 32 segg. ad art. 151). Nelle unioni di lunga durata bisogna
esaminare se la moglie potrà crearsi una situazione economica tale da
compensare il danno subìto dal divorzio (DTF 115 II 6 consid. 3b).
b) Il Pretore ha
stabilito che il pregiudizio patito dalla convenuta corrisponde a quanto da
essa percepito attualmente in forza della sentenza di separazione, ossia fr.
3’675.– (sentenza pag. 11). L’appellante contesta tale valore sostenendo che il
fabbisogno mensile dell’appellata ammonta a fr. 1’975.– (fr. 1’025.– minimo
base, fr. 750.– locazione e fr. 200.– cassa malati e oneri sociali) e che nella
determinazione del contributo va computato anche il reddito della sostanza di
fr. 569.–.
c) Dall’istruttoria è
emerso che con la sentenza di separazione del 28 novembre 1985 il marito è
stato obbligato a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 1’900.–.
Non è contestato che attualmente tale contributo ammonta a fr. 2’475.–. È
possibile che tale importo non corrisponda ai criteri giurisprudenziali in
materia di determinazione del fabbisogno mensile di un coniuge, ma ciò non
toglie che nel caso concreto se non fosse stato pronunciato il divorzio, la
moglie avrebbe continuato a percepire questo importo. Va inoltre considerato
che, come si è visto in precedenza (consid. 6), alla moglie, già inattiva
durante l’unione coniugale, non può essere imposta la ripresa neppure parziale
di un’attività lucrativa, di modo che non v’è motivo per ridurle il tenore di
vita con un’eventuale diminuzione del contributo.
d) Come correttamente
rilevato dal primo giudice, al citato importo dev’essere aggiunto il canone di
locazione di fr. 1’200.– mensili. L’appellante, a torto, pretende di riconoscere
unicamente fr. 750.–, corrispondenti a quanto pattuito tra le parti.
Ora, pur non risultando
l’ammontare esatto del canone di locazione versato dalla convenuta, l’importo
di fr. 1’200.– non è stato contestato nella sua entità dall’appellante e deve
pertanto essere riconosciuto. Certo il marito fa valere un accordo in merito al
pagamento di fr. 750.– quale partecipazione alla locazione (replica e
riconvenzionale pag. 3), ma, a prescindere dal fatto che la circostanza è contestata
(duplica pag. 5) e quand’anche si volesse assumere agli atti il documento irricevibile
annesso all’appello, resta la circostanza che nella determinazione dei contributi
alimentari deve essere considerato l’importo effettivamente versato a questo
titolo. Del resto il giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenze accessorie
del divorzio, e in genere i rapporti patrimoniali fra i coniugi, sono soggetti
alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. __________195; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 84 ad
art. 151). Incombeva pertanto al marito provare i fatti su cui fondava la
propria argomentazione, Ne discende, in ultima analisi, che l’importo di fr.
1’200.– dev’essere confermato.
e) Deve per contro
essere parzialmente accolta la censura relativa alla computazione del reddito
della sostanza che l’appellante calcola in fr. 569.– mensili (appello pag. 16).
Dal fascicolo processuale risulta che nel 1989 la convenuta ha ricevuto dal marito
l’importo di fr. 113’916.20 a parziale liquidazione del regime dei beni (doc.
D). Tenuto conto che nella determinazione della rendita il coniuge beneficiario
deve lasciarsi computare i redditi del suo lavoro e quello della sostanza (DTF
115 II 314 consid. 3a; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 722, pag. 144) e che questa sostanza frutterà interessi, si
giustifica di considerare il reddito della stessa, che può legittimamente
essere fissato in fr. 475.– (5% annui). Certo la convenuta ha affermato di
avere attinto a questo capitale per far fronte alle sue indispensabili spese,
ciò che ha ridotto la somma a fr. 20’000.–. Ma a prescindere dal fatto che dal fascicolo
processuale risultano spese per soli fr. 23’660.– (doc. 6, 7 e 8), alle quali
possono essere aggiunti fr. 4’000.– versati al figlio __________, la
circostanza non è decisiva. Determinante risulta essere il momento in cui essa
ha ricevuto il capitale, che doveva mettere a frutto e non essendo dimostrato -
tra l’altro - che le spese sostenute fossero indispensabili. Va rilevato infine
che tale importo non può essere messo in compensazione con la perdita di
aspettative ereditarie causate dal divorzio, così come deciso dal Pretore,
poiché la convenuta si è limitata solamente a indicarle, ma non le ha minimamente
circostanziate.
f) L’appellante chiede
infine di tenere conto del fatto che egli aiuta finanziariamente il figlio
__________, la nipote __________ e la ex nuora. L’argomentazione è sprovvista
di fondamento. A prescindere dalla circostanza che l’appellante stesso non
pretende di non essere in grado di versare un contributo alla convenuta,
dall’istruttoria non è emerso che le persone da lui aiutate rischiano di cadere
nel bisogno (art. 328 cpv. 1 CC). __________ __________ riceve i contributi
alimentari dovuti da __________ dalla pubblica assistenza (deposizione
__________ e __________ __________) e l’appellante si limita a pagarle il canone
di locazione, peraltro rimborsato, di un appartamento di sua proprietà e sul
quale la nuora vanta un diritto di abitazione (doc. D), mentre il figlio
__________ riceve vitto e alloggio gratuiti dal padre (deposizione __________
__________). Ciò posto, non vi è ragione di tenere conto di questi aiuti, per
altro non quantificati, alla stregua di un fattore di riduzione nella determinazione
del contributo a favore della convenuta. Si aggiunga infine che deducendo dal
suo reddito di fr. 7’564.50 l’importo della rendita riconosciuta, l’appellante
dispone di un’eccedenza di fr. 4’364.– con il quale far fronte al proprio
sostentamento.
g) In definitiva
l’indennità riconosciuta alla convenuta ammonta a fr. 3’200.– (fr. 3’675.– ./.
fr. 475.–). L’appello deve pertanto essere accolto in tale misura.
- Le spese e le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto
dell’esito dell’appello (riduzione dell’importo della rendita di fr. 475.–) non
si giustifica una diversa ripartizione degli oneri di prima sede, peraltro già
suddivisi in ragione di metà ciascuno.
In questa sede
l’appellante è soccombente in maniera pressoché totale, ragione per cui si
giustifica di porre a suo carico i 7/8 degli oneri processuali con l’obbligo di
rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di
appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria
pronuncia:
I. L’appello è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
“ 2. __________
verserà a __________ nata __________, entro il cinque di ogni mese, una rendita
mensile anticipata di fr. 3’200.–.
2.1. immutato
Per il resto la sentenza
rimane invariata.
II. Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
già anticipati
dall’appellante sono posti a suo carico in ragione di 7/8 e a carico
dell’appellata in ragione di 1/8. __________ verserà alla controparte l’importo
di fr. 1’000.– a titolo di ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione a:
-
lic. iur. __________,
studio legale avv. __________, __________;
-
avv. __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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