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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.95
Data decisione, Autorità:
29.01.1998, ICCA
Incarto n.
11.95.00095
Lugano
18 luglio 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______ (misure provvisionali in pendenza di causa di
stato) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 settembre 1993 da
__________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
premesso
che __________ ha interposto appello il 4 agosto 1994 contro un decreto
cautelare del 22 luglio 1994 con cui il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha regolato l’assetto provvisionale dei coniugi, in particolare
affidando i figli __________ e __________ alle cure del padre;
osservato
che le parti sono state convocate il 27 settembre 1994 dalla Camera per il
dibattimento orale;
preso
atto che l’appellante ha comunicato il 16 luglio 1997 di ritirare l’appello, la
situazione tra i coniugi essendosi negli ultimi mesi stabilizzata;
ricordato
che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________pag. 375), la
quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di
principio, l’addebito degli oneri processuali al desistente, con obbligo di
rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato
che __________ ha comunicato di rinunciare alle ripetibili per la procedura di
appello;
ritenuto
che la domanda di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante può essere
accolta, essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito dell’indigenza,
sulla scorta dei dati accertati dal Pretore, sia quello della possibilità di
esito favorevole, tanto più che oggetto della vertenza era l’affidamento dei
figli, soggetto alla massima ufficiale e al principio inquisitorio (DTF 120 II
229);
rilevato
che la particolarità della fattispecie e la buona volontà dimostrata dalle
parti nel comporre la vertenza induce a prescindere dal prelievo di oneri
processuali;
per questi motivi,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai
ruoli per desistenza.
-
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________.
-
Non si prelevano
tasse e spese né assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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