AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.97
Data decisione, Autorità: 13.04.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00097
Lugano 13 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del 3 giugno 1988 da
__________, __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 gennaio 1994 di __________ __________ contro la sentenza 29 dicembre 1993 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto
A. Con sentenza del 20 novembre 1985 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ e __________ nata __________. Nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal tribunale, le parti hanno convenuto l’attribuzione della figlia __________ (1983) alla madre e hanno regolato il diritto di visita del padre in maniera che sino al terzo anno di età della bambina tale diritto fosse esercitato in ragione di una sera la settimana per un’ora/un’ora e mezzo presso l’abitazione della madre e ogni sabato per due/tre ore. I genitori, a partire dal terzo anno di età di __________, si sarebbero dovuti accordare sulle modalità di esercizio del diritto di visita; in caso contrario, ognuno di loro avrebbe potuto rivolgersi al giudice (doc. A).
B. Il 3 giugno 1988 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, chiedendogli di modificare la sentenza di divorzio nel senso di concedergli un diritto di visita più ampio di quello previsto nella convenzione, ossia due sabati al mese e alternativamente una settimana a Natale o Pasqua e due settimana in estate. La richiesta è stato postulata pure in via provvisionale. La discussione della provvisionale ha avuto luogo il 19 luglio 1988, ma nessuna decisione è mai intervenuta al riguardo.
C. Con risposta del 7 settembre 1988 __________ __________ si è opposta alla petizione e ha chiesto la conferma dell’assetto previsto dalla sentenza di divorzio. Nei successivi allegati scritti le parti hanno confermato le proprie argomentazioni e domande.
D. Esperita l’istruttoria, durante la quale il Servizio medico psicologico di Bellinzona ha allestito un referto peritale, nel memoriale conclusivo del 9 dicembre 1993 __________ __________ ha reiterato la sua domanda di estensione del diritto di visita. Nel suo memoriale conclusivo del 10 dicembre 1993 __________ __________ ha nuovamente postulato il rigetto della petizione. Il dibattimento finale si è tenuto il 15 dicembre 1993.
E. Statuendo il 29 dicembre 1993, il Pretore ha accolto la petizione e ha concesso al padre, dal passaggio in giudicato della sentenza e per la durata di un anno, un diritto di visita da esercitarsi la prima e la terza domenica di ogni mese dalle ore 09.00 alle 19.00 e il giorno di Natale successivo al passaggio in giudicato della sentenza. Egli ha inoltre ordinato alla Delegazione tutoria di __________ di nominare un curatore per vegliare sui genitori per l’esecuzione del diritto di visita. Il Pretore ha infine previsto che dopo un anno il diritto di visita sarà esercitato il primo e il terzo fine settimana di ogni mese dalle ore 09.00 di sabato alle ore 19.00 di domenica, due settimane durante le vacanza estive e alternativamente, il giorno di Natale o di Pasqua dalle ore 09.00 alle 19.00.
F. Contro la sentenza del Pretore __________ __________ ha interposto il 20 gennaio 1994 un appello per ottenere il rigetto dell’azione e la relativa riforma del giudizio di prima sede. Nelle sue osservazioni del 28 febbraio 1994 __________ __________ ha proposto di respingere l’appello e di confermare il giudizio del Pretore.
G. L’8 giugno 1995 il Giudice delegato ha ordinato d’ufficio un aggiornamento della perizia del 21 luglio 1989. Il 21 novembre 1995 il Servizio medico psicologico di Bellinzona ha rilasciato il proprio referto, sul quale le parti hanno avuto la facoltà di esprimersi.
Considerando
in diritto
L’appellante contesta le risultanze alle quali è giunto il primo giudice, sostenendo che la perizia rilasciata dal Servizio medico psicologico di Bellinzona (SMP) risale ad oltre 4 anni prima e che il Pretore avrebbe dovuto ordinare preventivamente un aggiornamento della situazione. Essa rileva inoltre che nel frattempo non vi è più stato alcun contatto tra padre e figlia e che i vari tentativi di riavvicinamento si sono rivelati infruttuosi, per non dire fallimentari. Infine la madre sostiene che la sua attuale convivenza con una terza persona e lo stato di conflittualità e di totale incomunicabilità tra i genitori configurano gli estremi per negare o revocare il diritto alle relazioni personali, essendo di pregiudizio per il bene di __________.
L’art. 157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata in merito alle relazioni tra genitori e figli in caso di mutate circostanze “per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. L’azione dell’art. 157 CC non è destinata a rimettere in causa la ponderazione d’interessi operata dal giudice del divorzio: essa presuppone che sia intervenuta una rilevante modifica delle circostanze e che la nuova disciplina si imponga per il bene del figlio (DTF 120 II 178 consid. 3a con riferimenti). D’altro lato non bisogna essere troppo severi al proposito: per modificare un diritto di visita basta che le previsioni del giudice del divorzio circa le relazioni personali tra il figlio e il genitore non assegnatario si rivelino errate e che il mantenimento della regolamentazione in vigore rischi di pregiudicare il bene del figlio (DTF 111 II 408 consid. 3 in fine). Nell’ambito del diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata (DTF 120 II 231 consid. 1c; 119 II 203 consid. 1; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 3a edizione, 1989, n.14.9 seg. e 21.5; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 33 e 42 ad art. 156). Il giudice di ogni grado accerta d’ufficio e apprezza liberamente le prove, senza essere legato alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di mezzi probatori e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 118 II 93). Nei limiti dell’oggetto a lui sottoposto, egli ordina anche le opportune misure per il bene del figlio previste dagli art. 307 segg. CC (cfr. anche l’art. 315a CC; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n.179 e 185 ad art. 157). La decisione del primo giudice non limita nemmeno il potere cognitivo dell’autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 seg.).
Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto di mantenere con loro le relazioni adeguate alle circostanze (art. 156 e 273 CC). Nella determinazione di tali relazioni si deve considerare l’interesse del figlio, sul cui sviluppo psichico, fisico e morale non devono influire negativamente. In tale ambito al giudice compete un ampio potere di apprezzamento, che gli permette di prendere la soluzione più adeguata al singolo caso, mettendo a confronto gli interessi del figlio e dei singoli genitori. L’art. 274 cpv. 2 CC prevede la possibilità di negare o revocare il diritto alle relazioni personali, e ciò a tutela del figlio e non come punizione per l’uno o per l’altro genitore (DTF 118 II 24 consid. 3c), tuttavia simile provvedimento ha natura estrema e va applicato solo ove misure meno incisive non permettano di conseguire lo stesso risultato.
a) Dagli atti non risultano elementi per concludere che le relazioni personali tra padre e figlia rechino pregiudizio al bene della stessa. Dal complemento di perizia ordinato d’ufficio da questa Camera risulta che __________ non presenta evidenti alterazioni nei rapporti interpersonali, ma che essa sembra rifiutarsi in modo piuttosto deciso di riallacciare vincoli con il padre, sostenendo che l’unico padre è quello che vive con lei (pag. 4). D’altro lato gli operatori sociali hanno sottolineato che questo meccanismo di difesa, ossia il rifiuto di una realtà forse poco comprensibile o accettabile, non potrà durare e che prima o poi __________ dovrà confrontarsi con essa. In sostanza costoro, pur non sottacendo le possibili difficoltà e gli insuccessi iniziali, ritengono che __________ sia oggi idonea per riavvinarsi al padre (complemento pag. 4 e 6). Si aggiunga che i periti erano già giunti alle medesime conclusioni al momento dell’elaborazione del primo referto, anche se poi, per tener conto della situazione di allora avevano prospettato due distinte modalità di intervento. Per queste ragioni la richiesta di audizione di __________ __________ e di __________ __________ non si giustifica, la situazione personale della minore essendo già stata considerata nel complemento peritale.
b) La circostanza che __________ non voglia rivedere il padre non è per altro decisiva, la disciplina del diritto di visita non potendo dipendere soltanto dalla volontà del figlio (DTF 111 II 405). Certo occorre determinare in ogni caso concreto perché il figlio adotti nei confronti del genitore un’attitudine difensiva e se l’esercizio del diritto di visita rischia di pregiudicare effettivamente il bene del figlio. Nella fattispecie risulta che __________ ha conosciuto ed è vissuta praticamente dalla nascita con l’attuale convivente della madre, con il quale ha costruito un rapporto di affetto indubbiamente significativo. Questa circostanza ha fatto sì che padre e figlia hanno avuto pochissimi rapporti, ciò che ha contribuito a generare nella bambina un sentimento di estraneità e quindi di rifiuto nei confronti del padre (aggiornamento peritale, pag. 4). D’altro canto non risulta che l’attuale convivente della madre abbia assunto socialmente e psichicamente il ruolo del genitore titolare del diritto di visita al punto che quest’ultimo e il figlio siano totalmente estranei l’uno all’altro (DTF 118 II 26 consid. 3e), ciò che permetterebbe eventualmente di negare o revocare il diritto delle relazioni personali (art. 274 cpv. 2 CC). D’altronde il diritto di visita dev’essere concesso anche quando il suo esercizio è suscettibile di conflitti (DTF 118 II 242 consid. 2c). Infine va rilevato che la conflittualità tra i genitori dopo il divorzio ha verosimilmente complicato le relazioni personali tra padre e figlia, ciò che ha comportato effetti negativi sul diritto di visita del padre.
Oltre a ciò la madre, che in un primo tempo sembrava contraria all’instaurarsi di un rapporto tra padre e figlia, attualmente è disposta a che __________ frequenti il padre e non subordina tale evenienza al consenso della figlia. Né il padre presenta elementi psicopatologici tali da ritenere la sua vicinanza alla figlia non indicata. In queste condizioni non vi sono elementi per concludere che le relazioni personali tra padre e figlia siano pregiudizievoli per quest’ultima, ragion per cui il diritto di visita del padre dev’essere garantito.
a) Il diritto di visita è lasciato all’apprezzamento del giudice (DTF 120 II 235 consid. 4a), il quale deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti. Ora, sulla base delle risultanze scaturite dal complemento peritale del 21 novembre 1994 la regolamentazione del diritto di visita fissato con la sentenza di divorzio del 20 novembre 1985 non riesce più adeguata. Essa va pertanto modificata con una disciplina consona all’attuale situazione e che consideri le difficoltà iniziali dovute al lungo periodo di separazione tra padre e figlia, come pure il successivo atteggiamento assunto da ______ nei confronti del padre. D’altro canto neppure la regolamentazione stabilita dal primo giudice può essere condivisa, apparendo essa troppo rigida nella misura in cui non tiene in debita considerazione la possibilità di iniziali insuccessi.
b) L’art. 308 cpv. 1 CC prevede che se le circostanze lo richiedono, l’autorità tutoria nomina al figlio un curatore perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. Secondo l’art. 308 cpv. 2 CC l’autorità tutoria può conferire al curatore speciali poteri, quali la vigilanza delle relazioni personali. Questa misura dev’essere adottata nei casi in cui sussiste un diritto di visita conflittuale già durante la procedura di divorzio (DTF 108 II 372; 118 II 242 consid. 2c), in presenza di tensioni tra genitori, oppure allorquando il figlio rifiuta di incontrare il titolare del diritto di visita (Stettler, Traité de droit privé suisse, III, Tomo II,1, pag.544), ciò che si verifica nella fattispecie. La presenza di un curatore che mantenga i contatti indicati dalle circostanze con i genitori e la figlia appare una misura adeguata e necessaria, potendo contribuire a smorzare quelle tensioni che potrebbero nascere durante i primi incontri. La misura prevista dall’art. 308 cpv. 2 CC permette inoltre al curatore di sorvegliare le relazioni personali tra il figlio e il titolare del diritto di visita (DTF 118 II 242 consid. 2d), come pure di dare direttive e di agire, in collaborazione con i genitori, direttamente sul figlio, regolando in maniera obbligatoria i particolari di tale diritto (SJ 1979 p. 292). Tenuto conto delle particolarità del caso e vista la necessità di garantire, malgrado le difficoltà dovute ai verosimili insuccessi iniziali, l’esercizio del diritto di visita, appare idoneo conferire al curatore prerogative speciali che dovranno essere rispettate dai genitori (Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 179 ad art. 156). In particolare il curatore potrà farsi assecondare da terze persone, obbligare i genitori a far capo a uno specialista per eventuali terapie di sostegno o incaricare un assistente sociale di mettersi in relazione con __________, di partecipare agli incontri tra il padre e la figlia e di adottare tutte le misure che appariranno necessarie allo scopo. Egli terrà inoltre costantemente informata l’autorità tutoria, la quale potrà, dandosi il caso, intervenire e prendere tutte le misure che si imporranno. In una prima fase il compito del curatore sarà principalmente quello di ristabilire nella maniera meno traumatica possibile il contatto tra la figlia e il titolare del diritto di visita. Considerato che risulta impossibile formulare una ragionevole prognosi di durata, la limitazione della presenza di un curatore a un anno appare inadeguata all’importanza degli interessi in gioco. Spetterà al curatore, al momento debito, comunicare all’autorità tutoria il raggiungimento dello scopo prefisso. I genitori, a loro volta, potranno avvisare l’autorità tutoria qualora riterranno ormai superflua la presenza del curatore. Ne discende che in parziale riforma della sentenza impugnata appare indicato in questa sede che il diritto di visita abbia luogo due domeniche al mese dalle ore 09.00 alle 19.00. Il curatore vigilerà nei modi e nelle forme che meglio riterrà opportune le relazioni tra padre e figlia, intervenendo direttamente sui genitori qualora insorgessero difficoltà (Hegnauer in RDT 1993 11). La predetta regolamentazione rimarrà in vigore fintanto che il curatore giudicherà opportuno il suo intervento - riservata la competenza dell’autorità tutoria - dopo di che essa sarà sostituita da quella prevista dal primo giudice, ossia due fine settimana ogni mese, due settimane durante le vacanze estive e alternativamente il giorno di Natale o di Pasqua.
Per questi motivi,
viste sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia
I. L’appello è parzialmente accolto nel senso dei considerandi e la sentenza impugnata è così modificata:
a) - la prima e la terza domenica di ogni mese dalle ore 09.00 alle 19.00;
L’autorità tutoria provvederà alla nomina di un curatore al quale conferirà speciali poteri per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC).
Cessata la curatela il diritto di visita sarà regolato come segue:
b) - il primo e il terzo fine settimana di ogni mese dalle ore 09.00 di sabato alle ore 19.00 di domenica;
due settimane durante le vacanze scolastiche estive;
Per il resto la sentenza rimane invariata.
II. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 350.00
b) perizia fr. 1’238.70
c) spese fr. 50.00
fr. 1’638.70
da anticipare dall’appellante sono posti per 1/7 a carico dell’appellato e per 6/7 a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato l'importo di fr. 700.-- complessivi per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione a :
avv. __________, __________,
avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6 e alla Delegazione tutoria del Comune di __________ (per esecuzione).
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster