AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.107
Data decisione, Autorità: 18.12.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00107
Lugano 18 dicembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di __________ -__________, promossa con istanza del 21 luglio 1994 da
Comunione dei comproprietari del condominio __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, studio legale __________, __________)
contro
__________, __________ (__) (patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione (recte: l’appel-lo) presentato dalla Comunione dei comproprietari del condominio __________ il 18 settembre 1995 contro la sentenza emessa il 7 settembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di __________ -__________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza 7 settembre 1995 il Pretore della giurisdizione di __________, in parziale accoglimento di un'istanza 21 luglio 1994 presentata dalla Comunione dei comproprietari “Condominio __________ ”, ha fatto ordine all’ufficiale del registro fondiario di iscrivere in via provvisoria un’ipoteca legale di fr. 783,35 oltre interessi al 5% a carico della proprietà per piani n. __________, appartenente al convenuto __________;
che il Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese per 6/7 a carico dell’istante e per 1/7 a carico del convenuto, al quale ha riconosciuto un’indennità per ripetibili di fr. 700.–;
che la Comunione dei comproprietari “Condominio __________ ” è insorta il 18 settembre 1995 con un ricorso per cassazione, in cui postula l’accoglimento integrale dell’istanza 21 luglio 1994;
che __________ ha a sua volta chiesto, con osservazioni del 16 ottobre 1995, l’annullamento della sentenza pretorile e il rinvio degli atti al primo giudice per l’emanazione di un nuovo giudizio;
che con sentenza 24 giugno 1996 la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile il ricorso e ha trasmesso l’incarto per competenza alla prima Camera civile;
che con l'ordinanza 28 ottobre 1996 la procedura è stata sospesa in vista di trattative fra le parti;
che l’appellante ha comunicato il 9 dicembre 1996 di avere trovato un accordo con la controparte e che la causa può essere quindi stralciata dai ruoli;
che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
che nella fattispecie le parti si sono accordate sulla compensazione delle ripetibili, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal patrocinatore dell’appellato il 9 dicembre 1996;
che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
Non si riscuotono spese né tasse di giustizia. Le ripetibili sono compensate.
Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– Ufficio dei Registri, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di ____________________
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster