AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.108
Data decisione, Autorità: 30.07.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00108
Lugano 30 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________. __________ (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza del 20 luglio 1995 da
__________, __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. ____________________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 28 giugno 1996 presentata da __________ contro il decreto cautelare emesso il 17 giugno 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1968) e __________ (1961) si sono sposati a __________ il __________ 1992. Dalla loro unione è nata la figlia __________ (__________1993); la moglie è madre inoltre di ____________________ (1986), nato da un suo precedente matrimonio. Il marito è __________ __________ ad __________; durante il matrimonio la moglie non risulta avere esercitato – se non saltuariamente –un’attività lucrativa. I coniugi si sono separati nel dicembre 1994, quando il marito si è trasferito dalla madre a __________.
B. L’esperimento di conciliazione, richiesto dalla moglie il 20 luglio 1995, è decaduto infruttuoso il 7 agosto 1995. Contemporaneamente all’istanza di conciliazione __________ ha postulato misure cautelari, in particolare l’affidamento della figlia ____________________ (riservato al padre un diritto di vista), un contributo alimentare di fr. 2’600.– mensili per sé e di fr. 600.– mensili per __________.
Alla discussione cautelare del 7 agosto 1995 l’istante ha confermato l’istanza, alla quale si è opposto il marito, che ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 700.– per la moglie e di fr. 600.– per __________. Con decreto emanato senza contraddittorio il 9 agosto 1995 il Pretore ha affidato la figlia __________ alla madre, alla quale è stata pure assegnata l’abitazione coniugale; __________ è stato obbligato a versare un contributo alimentare mensile di fr. 1’700.– per la moglie e di fr. 600.– per __________.
C. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 5 giugno 1996 __________ ha ribadito le proprie domande, mentre __________ __________ ha chiesto la riduzione a fr. 200.– mensili del contributo alimentare a favore della moglie fissato nel decreto del 9 agosto 1995.
D. Con decreto cautelare del 17 giugno 1996 il Pretore ha affidato la figlia alla madre e ha regolato il diritto di visita del padre, obbligando __________ a versare un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per __________ e di fr. 1’700.– mensili per la moglie dal 1° luglio 1995 al 31 maggio 1996, aumentato a fr. 1’820.– mensili dal 1° giugno 1996. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. __________ è insorta con un appello del 28 giugno 1996 contro il decreto del Pretore, di cui chiede la riforma nel senso di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 2’290.– mensili. Nelle sue osservazioni del 12 luglio 1996 __________ propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza, una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo vitale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c).
In concreto è litigioso il contributo alimentare mensile dovuto alla moglie. Il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo mensile del marito in fr. 2’580.–, quello della moglie in fr. 2’210.– e quello di __________ in fr. 600.–. Per quel che concerne i redditi mensili, egli ha accertato un guadagno del marito di fr. 5’000.–. Constatato un ammanco (fr. 390.–), il primo giudice ha obbligato il convenuto a versare alla moglie un contributo di fr. 1’820.– mensili (fabbisogno di lei, meno l’ammanco) e uno di fr. 600.– mensili per __________.
L’appellante contesta il fabbisogno minimo del marito, che ritiene debba essere fissato in fr. 2’030.–. Essa argomenta che non è ragionevole computare nel fabbisogno un canone di locazione di fr. 1’000.– mensili, poiché l’appartamento in cui risiede il marito è destinato anche all’ufficio della di lui madre, di modo che si giustificherebbe di considerare unicamente un onere di fr. 631.–.
In linea di principio i due coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione, debbono equitativamente beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni abitative sostanzialmente paritarie (I CCA, sentenza del 17 luglio 1991 nella causa C. c. C.). Per costante giurisprudenza cantonale, se uno dei coniugi vive con un’altra persona questa deve partecipare equamente alle spese di locazione (Rep. 1990 pag. 122, n. 22). Alla luce della dottrina più recente (Spycher, Unterhalts-leistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156) appare giustificato affinare tale prassi e inserire nel fabbisogno del coniuge convivente l’onere di alloggio presumibile che egli avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 nella causa S. c. S.). Dal fascicolo processuale risulta che il convenuto ha appigionato un appartamento di 4½ locali a __________ ove paga una pigione di fr. 1’682.– mensili. Nell’appartamento vive anche sua madre, che vi ha aperto un’agenzia di cassa malati. In concreto, il Pretore ha già tenuto conto delle argomentazioni dell’istante e ha ridotto a fr. 1’000.– l’onere di locazione a carico del marito. Tale apprezzamento appare equo e rientra nel margine di apprezzamento di cui gode il primo giudice. Esso, del resto, corrisponde all’incirca ai costi di alloggio per una persona sola e garantisce la parità di trattamento, ponendo i coniugi in condizioni di sostanziale parità logistica. Del resto, quand’anche si costringesse l’appellato ad andare a vivere da solo per ridurre il canone di locazione, si dovrebbe poi riconoscergli il minimo vitale per persona sola, superiore a quello ammesso dal Pretore. Si aggiunga che nella situazione di reddito della famiglia gli appartamenti in cui vivono i coniugi non appaiono adeguati e andranno – come che sia – disdetti alla prima scadenza del rispettivo contratto di locazione, al fine di ridurre i costi.
Ora, a prescindere dal fatto che la norma appena citata non è applicabile al convenuto poiché egli è un contribuente separato che non vive in comunione domestica con i figli e non può dunque beneficiare dell’aliquota fiscale più favorevole, la censura è destinata a cadere nel vuoto. Nell’appello la moglie non ha indicato a quanto, a suo parere, dovrebbe ammontare l’onere fiscale, limitandosi a rinviare alle motivazioni addotte nel riassunto scritto del 5 giugno 1996. Tale modo di procedere non è ammissibile. Non è infatti compito del giudice civile determinare con precisione l’aggravio tributario delle parti, tanto meno nell’ambito di una procedura cautelare basata sulla verosimiglianza, e stabilire l’entità dell’onere inserito nel fabbisogno dell’altra parte senza precisi riferimenti numerici (I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 in re M. c M., consid. 6; del 15 novembre 1994 in re M. c M., consid. 3c). Nella fattispecie non vi è motivo per intravedere nella valutazione di un onere fiscale di fr. 144.– mensili, per altro calcolato con estrema precisione, un eccesso di apprezzamento da parte del Pretore, non bastando, al riguardo, il rinvio al riassunto scritto per supplire a una carenza di motivazione dell’appello. Il gravame è, su questo punto, nuovamente destinato all’insuccesso.
Dal fascicolo processuale si evince che nel 1995 il premio di cassa malati del marito era di fr. 218.50 (doc. 5) e che è aumentato a fr. 264.40 dal 1° gennaio 1996 (doc. 9). In concreto, una quota del premio corrisponde a un’assicurazione contro gli infortuni che può senz’altro essere ammessa poiché utile all’intera famiglia. Per quanto concerne le spese per l’assicurazione dentaria, va rilevato che il marito vive con il solo minimo esecutivo e non risulta avere risparmi con cui far fronte a eventuali spese odontoiatriche. Qualora si trovasse confrontato a spese dentarie indispensabili, egli dovrebbe indebitarsi, senza verosimilmente poter inserire nel suo fabbisogno gli oneri del debito, poiché i debiti verso terzi sono riconosciuti dalla giurisprudenza solo nella misura in cui i membri della famiglia abbiano assicurato almeno il rispettivo fabbisogno minimo (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, n. 162 ad art. 145). Nella fattispecie ciò non sarebbe il caso, le entrate non bastando neppure alle necessità minime della famiglia. In tale difficile situazione, il riconoscimento di questo onere assicurativo, inteso a prevenire future maggiori ristrettezze, rientra nella legittima latitudine di giudizio che compete al Pretore e non costituisce né un eccesso né un abuso di apprezzamento. Del resto non si può escludere che il forte aumento del premio della cassa malati sia dovuto al notorio rincaro dei premi verificatisi nel 1995 e 1996, tanto più che il marito non risulta aver contratto nuove assicurazioni dopo la separazione.
In conclusione il decreto pretorile deve essere confermato, e l’ammanco che ne risulta deve essere colmato dall’appellante con l’aumento o la ripresa di un’attività lavorativa. La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare, in effetti, che se in pendenza di separazione o di divorzio i coniugi hanno diritto di mantenere – in linea di massima – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26), tale principio viene meno ove le entrate non bastino più a coprire i costi di due economie domestiche separate (DTF 114 II 302 consid. 3a). In circostanze del genere il coniuge che durante la vita in comune non esercitava – o esercitava solo parzialmente o ha smesso di esercitare – un’attività lucrativa, può vedersi costretto a (re)intraprendere un lavoro remunerato, in modo da sopperire alle maggiorate necessità economiche della famiglia. Tale esigenza può, in concreto, apparire gravosa, ma oltre che indispensabile sembra ragionevolmente presumibile, anche perché in precedenza l’appellante ha già lavorato presso un esercizio pubblico, anche solo per qualche ora settimanale.
L’appello, sprovvisto di possibilità di successo, è quindi destinato alla reiezione e a miglior sorte non è votata nemmeno la richiesta di assistenza giudiziaria (art. 157 CPC), che presupporrebbe un ricorso con possibilità di buon esito quanto meno in base agli elementi addotti. Dato nondimeno che nel caso in esame il prelievo di oneri processuali sottrarrebbe all’interessata gli eventuali risparmi necessari a colmare l’ammanco mensile, soccorrono “giusti motivi” (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente alla riscossione. Ciò non la esime tuttavia dal corrispondere un’equa indennità per ripetibili alla controparte.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da ____________________ __________ è respinta.
Non si prelevano tasse né spese. __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr. 400.– per ripetibili di appello.
Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di ____________________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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