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Numero d'incarto:
11.1996.11
Data decisione, Autorità:
29.03.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00011
Lugano,
29 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________ (ammortamento di cartella ipotecaria) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 17
novembre 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________i, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
16 gennaio 1996 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa
il 4 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
-
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ i, proprietario della particella n. __________
RFD di __________ ricevuta in donazione dal padre __________ il 21 aprile 1992,
ha instato il 17 novembre 1995 per l’ammortamento di una cartella ipotecaria al
portatore (di nominali fr. 20 000.–), a suo dire smarrita, iscritta in primo
grado il 2 settembre 1988 sulla particella stessa. Il Pretore ha invitato
l’istante, il 27 novembre 1995, a documentare il suo diritto al titolo e a
indicare le circostanze dello smarrimento. __________ __________ ha risposto il
7 dicembre 1995, adducendo che il titolo era stato consegnato da suo padre all’
di __________ __________ di __________ in garanzia di un mutuo. Dopo
l’estinzione del mutuo, il 28 settembre 1990, la banca aveva restituito la
cartella ipotecaria “al legittimo portatore”. Il giudice ha sollecitato
l’istante a indicare, allora, chi fosse il “legittimo portatore” (lettera del 2
gennaio 1996). __________ __________ ha reagito il 3 gennaio 1996 affermando
che la banca non aveva alcun obbligo di informazione al riguardo.
B. Con decisione del 4 gennaio 1996 il Pretore ha respinto l’istan-za di
ammortamento. Dopo avere premesso che incombe a chi postula l’annullamento di
un titolo rendere verosimile la perdita del documento, egli ha rilevato che
nella fattispecie __________ __________ non aveva reso attendibile né di aver
mai posseduto la cartella ipotecaria né, tanto meno, di averla smarrita. Non
essendo ancora decorso il termine decennale dell’art. 871 CC, l’istanza andava
perciò rigettata. Le spese processuali, compresa una tassa di giustizia di fr.
400.–, sono state poste a carico dell’istante.
C. Insorto il 16 gennaio 1996 con un appello contro la decisione del
Pretore, __________ __________ chiede che il giudizio impugnato sia riformato
nel senso di accogliere l’istanza di ammortamento e di rinviare gli atti al
Pretore per le pubblicazioni di legge, senza prelevare spese.
Considerando
in
diritto:
- a) L’art. 870 CC stabilisce che “essendo stato smarrito o distrutto
un titolo od un tagliando senza intenzione di estinguerlo, il giudice può
annullarlo ed obbligare il debitore al pagamento; se il credito non è ancora
scaduto, è rilasciato un nuovo titolo o tagliando” (cpv. 1). L’annullamento ha
luogo secondo la procedura di ammortamento dei titoli al portatore, con il
termine di un anno per le pubblicazioni (cpv. 2). “Nella stessa guisa”
l’annullamento può essere chiesto dal debitore ove il titolo pagato sia stato
smarrito (cpv. 3).
b) Secondo l’art. 981 CO l’ammortamento di un titolo al portatore è
pronunciato dal giudice competente al domicilio del de-bitore (cpv. 2).
L’istante deve rendere verosimili il possesso e la perdita del titolo (cpv. 3).
La procedura è, nel Ticino, quella non contenziosa di camera di consiglio (art.
2 lett. b n. 5 e art. 3 LAC). Il Pretore ha la facoltà di assumere informazioni
di propria iniziativa e di provocare anche spiegazioni “da altri interessati” (art.
360 cpv. 2 CPC).
c) Chi postula l’ammortamento di una cartavolore deve rendere
verosimile, ciò premesso, che all’atto dello smarrimento o della relativa
scoperta egli aveva diritto al titolo e che il titolo è andato smarrito (Furter in: Honsell/Vogt/Watter, Obligationenrecht
II, Basilea 1994, nota 8 ad art. 981 CO; Jäggi/
Druey/von Greyerz, Wertpapierrecht, Basilea 1985, pag. 76; Jäggi in: Zürcher Kommentar, note 114 e
146 segg. ad art. 971–972 CO). Rendere verosimile non significa recare la prova
assoluta: è sufficiente far apparire quanto addotto altamente probabile;
semplici affermazioni dell’istante, in ogni modo, non bastano (Rep. 1971 pag.
307).
-
L’appellante fa valere che la cartella ipotecaria di cui è chiesto
l’ammortamento è stata emessa nel 1988 su richiesta di suo padre __________,
allora proprietario della particella n. RFD. Questi aveva poi
consegnato il titolo all’ di __________ __________ di __________ in
garanzia di un mutuo (fr. 20 000.–) concesso dalla banca al fratello
dell’appellante, __________ . In seguito tale mutuo è stato
rimborsato, di modo che l’ di __________ __________ ha restituito il
titolo “al legittimo portatore”, “che null’al-tri poteva essere che il padre
del qui istante” (appello, pag. 3 in fondo). L’appellante soggiunge di non
essere mai stato personalmente in possesso della cartella ipotecaria (pag. 5 in
alto): ribadisce che possessore del titolo è stato, fino al 28 settembre 1990,
il citato istituto di credito, che in esito al rimborso del prestito ha
ritornato la cartella a suo padre __________. Nonostante le ricerche
intraprese, il documento non è stato però ritrovato.
-
Nella misura in cui l’appellante adduce in appello circostanze non
allegate davanti al primo giudice (mutuo concesso dall’ __________ di
__________ __________ al fratello __________ __________, avvenuta restituzione
della cartella ipotecaria al padre __________ __________), il gravame potrebbe
essere dichiarato irricevibile senza altra disamina (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC). Certo, nell’ambito della procedura non contenziosa vige il principio
inquisitorio, di modo che il giudice collabora all’accertamento dei fatti e all’assunzio-ne
delle prove (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 360). Ciò non esonera tuttavia la parte dal
proprio onere di allegazione (DTF 111 II 284 consid. 3, 112 III 80 consid. 2),
tanto meno quando essa è patrocinata da un legale. Nella fattispecie il Pretore
aveva invitato esplicitamente l’istante a integrare la propria richiesta
(lettere del 27 novembre 1995 e del 2 gennaio 1996), vedendosi per finire
opporre il segreto bancario (che non può essere invocato da terzi e che non è
di alcuna pertinenza in sede civile: Rep. 1991 pag. 478, 1984 pag. 383).
L’istante non può quindi rimediare in appello a tale deliberata scelta né produre
documenti nuovi (l’art. 322 lett. a CPC non è destinato, come che sia, a
supplire negligenze probatorie delle parti: Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 322 CPC).
-
Si volesse anche prescindere dalla parziale irricevibilità dell’ap-pello,
l’esito del ricorso non muta. Nel gravame invero l’istante non rende
lontanamente verosimile che al momento dello smarrimento – o al momento in cui
si è accorto dello smarrimento – egli avesse diritto al titolo. A parte il
fatto ch’egli nemmeno indica quando si sarebbe avveduto di aver perso la cartavalore
(li-mitandosi ad allegare che “approfondite ricerche sono rimaste infruttuose”:
appello, pag. 5), nulla conforta l’ipotesi ch’egli abbia mai ricevuto la
cartella ipotecaria a titolo di successione universale o particolare. Al
contrario: egli medesimo ribadisce di non essere mai entrato in possesso del
titolo (appello, loc. cit.). Nel gravame pretende bensì che il padre __________
fosse suo predecessore in diritto (loc. cit.), nondimeno l’affermazione manca
di qualsiasi verosimile riscontro. Non solo: davanti al Pretore egli aveva asserito
che il documento era stato consegnato “all’__________ di __________ per un
mutuo concesso all’allora debitore e proprietario del fondo __________
__________ ” (lettera del 7 dicembre 1995), salvo poi sostenere in appello che
il mutuo sarebbe stato concesso dalla banca al fratello __________. Chi abbia
realmente consegnato il titolo alla banca (e a chi la banca lo abbia poi
restituito) rimane pertanto un interrogativo. A giusta ragione il Pretore ha
rilevato, di conseguenza, che l’istante non è riuscito a rendere verosimile né
di aver mai avuto diritto al titolo né di aver smarrito la cartavalore.
-
In subordine l’appellante si duole della tassa di giustizia, facendo
valere che il primo giudice avrebbe dovuto rinunciare al prelievo di oneri o,
nella peggiore delle ipotesi, avrebbe dovuto riscuotere una tassa di giustizia
di fr. 100.– al massimo. Ora, per le procedure sommarie non contenziose l’art.
22 n. 2 LTG prevede una tassa di giustizia compresa tra fr. 20.– e fr. 1000.–.
Entro tali limiti la tassa è determinata “in considerazione del va-lore, della
natura e della complessità dell’atto o della controversia” (art. 3 cpv. 1 LTG).
Al riguardo il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento,
censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1995 in
re GMS c. T. e B., consid. 8). L’importo di fr. 400.– fissato in concreto del
Pretore (compensivo nondimeno delle spese) risulta indubbiamente elevato e può fors’anche
apparire punitivo, tuttavia non è ancora il risultato di un eccesso o di un
abuso del potere di apprezzamento. Per quanto il valore della cartella
ipotecaria sia relativamente modesto (fr. 20 000.–), il Pretore è dovuto
intervenire due volte nella procedura per far completare gli atti. Se si
considera che tale sforzo è risultato vano e che la seconda volta l’istante ha
rifiutato – a torto – ogni collaborazione (lettera del 3 gennaio 1996), ben
poteva il giudice concludere nel senso che per finire l’istante aveva gravato
il tribunale di lavoro inutile. L’elevata tassa di giustizia tiene conto anche
di tale circostanza.
-
Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC).
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e la decisione
impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico
dell’appellante.
- Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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