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Numero d'incarto:
11.1996.111
Data decisione, Autorità:
08.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00111
Lugano
8 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente
per statuire nella causa n. _______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 10 settembre 1993 da
____________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________
)
contro
__________, __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
premesso
che il 1° luglio 1996 __________ ha presentato appello contro una sentenza
emessa il 10 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
preso
atto che con lettera del 5 luglio 1996 l’appellante dichiara di ritirare il
ricorso;
ricordato
che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta,
in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla
procedura, con l’obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità
per ripetibili;
considerato
che nella fattispecie l’appello non è stato intimato alla controparte, motivo
per cui non vi sono ripetibili da attribuire;
ritenuto
che la particolarità della fattispecie permette di rinunciare in questa sede al
prelievo di tasse e di spese;
decreta:
-
L’appello
è stralciato dai ruoli per desistenza.
-
Non
si riscuotono spese né si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione
a:
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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