AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.119
Data decisione, Autorità:
26.09.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00119
Lugano,
26 settembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa . (prova a futura memoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 19 febbraio 1992 dal
Comune
di __________
(rappresentato
dal Municipio e patrocinato
dall’avv.
__________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________, e
__________, __________
(ora
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto
l’appello (“ricorso”) del 15 luglio 1996 presentato da __________, __________ e
__________ __________ contro il decreto emesso il 3 luglio 1996, in luogo e
vece del Pretore, dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Il Comune di
__________, intenzionato a riattare uno stabile posto sulla sua particella n.
__________RFD, ha chiesto il 19 febbraio 1992 al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord che fosse allestita una perizia a futura memoria per accertare
l’esistenza di crepe e fessure sulla facciata e in determinati locali
dell’edificio situato sulla confinante particella n. __________, proprietà di
una comunione ereditaria composta di __________, __________ e __________
__________. Con decreto del 21 febbraio 1992 il Pretore supplente ha accolto
l’istanza, incaricando di eseguire la perizia l’ing. __________ __________ di
__________, e il 23 febbraio successivo ha ingiunto a __________, __________ e
__________ __________– sotto comminatoria penale – di lasciar accedere il
perito al loro fondo. Entrambe le decisioni del Pretore supplente sono state
impugnate da __________, __________ e __________ __________ con ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale.
B. Il 6 aprile 1992
__________, __________ e __________ __________ hanno promosso un’azione
possessoria davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per
ottenere l’immediata sospensione dei lavori edili intrapresi dal Comune di
__________, la convocazione delle parti a un contraddittorio e il versamento di
un “ade-guato indennizzo” per i danni subìti. In via cautelare essi hanno
formulato le medesime domande. Al contraddittorio del 6 luglio 1992 le parti
hanno invitato il Pretore a sospendere la procedura in vista di trattative sui
“problemi di prova a futura memoria”, il Comune impegnandosi a non eseguire nel
frattempo altri lavori di demolizione sul proprio fondo.
C. Con lettera dell’11
febbraio 1994 __________, __________ e __________ __________ hanno chiesto al
Pretore di riassumere la procedura, non avendo raggiunto alcuna intesa con il Comune.
Il Pretore ha citato le parti all’udienza del 15 marzo 1994 per discutere
l’azione possessoria. In tale circostanza i litisconsorti __________ hanno
postulato una nuova sospensione della procedura, che il Pretore ha accordato
seduta stante.
D. Statuendo il 2 agosto
1994 sui ricorsi di diritto pubbico esperiti da __________, __________ e
__________ __________, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile quello
contro l’esecuzione della perizia a futura memoria e ha respinto nella misura
in cui era ammissibile quello avverso l’ingiunzione pretorile di consentire al
perito l’accesso al fondo.
E. Intanto, il 30 marzo
1993, __________, __________ e __________ __________ hanno promosso contro il
Comune di __________ un’azione ordinaria volta a un risarcimento (non
precisato) dei danni per le screpolature apparse sui soffitti e nella facciata
del loro stabile. In sede di duplica il Comune ha eccepito la prescrizione di
ogni pretesa, facendo valere che era trascorso più di un anno dal termine a
esso impartito per rispondere alla replica. Il Segretario assessore ha accolto
l’eccezione in luogo e vece del Pretore e con sentenza del 24 aprile 1996 ha
respinto l’azione.
F. Nell’intervallo, il 9
marzo 1996, i litisconsorti __________ hanno chiesto al Pretore di riattivare
l’azione possessoria. Al contraddittorio del 14 maggio 1996, tenutosi davanti
al Segretario assessore, essi hanno riconfermato le loro domande, mentre il
Comune di __________ ha proposto il rigetto dell’azione e ha postulato anche lo
stralcio della prova a futura memoria, i lavori edilizi sulla particella n. 190
essendo pressoché ultimati. __________, __________ e __________ __________
hanno insistito per l’esecuzione della perizia.
G. Con decreto del 3
luglio 1996 il Segretario assessore ha stralciato l’assunzione della prova a
futura memoria, ritenendo “l’opera di ristrutturazione (...) ormai conclusa ad
eccezione – per esplicita ammissione dei qui convenuti – di alcune opere di rifinitura”.
La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state poste a carico di
__________, __________ e __________ __________ in solido, tenuti a rifondere al
Comune di __________ fr. 350.– per ripetibili.
H. Insorti contro il
decreto del Pretore con un appello (“ricorso”) del 15 luglio 1996, i litisconsorti
__________ chiedono che in riforma del giudizio impugnato sia fatto ordine al
perito di allestire la prova a futura memoria entro 60 giorni. Nelle sue osservazioni
del 16 agosto 1996 il Comune di __________ postula la reiezione dell’appello in
ordine, subordinatamente nel merito, e la conferma del decreto querelato.
I. Il 2 settembre 1996 gli appellanti hanno invitato questa Camera a
intersecare una frase contenuta nelle osservazioni avversarie e a non statuire
prima dell’11 settembre successivo, essendo in corso ulteriori discussioni con
il Comune di __________. Tale atto non è stato intimato alla controparte.
Considerando
in diritto:
- Il giudice, su
istanza di parte, decreta d’urgenza l’assunzione di prove a futura memoria
quando vi è ragionevole timore che venga a mancare la possibilità di assumerle
posteriormente (art. 446 CPC). Se l’azione di merito cui la prova si riferisce
è appellabile, i decreti che ne rifiutano l’assunzione possono essere impugnati;
quelli che ammettono la prova sono invece inappellabili (art. 451 CPC).
Nel caso in esame
l’azione cui si riferisce la prova a futura memoria è la possessoria promossa
dagli appellanti il 6 aprile 1992 (che reca del resto lo stesso numero
d’incarto). Tale causa è appellabile a norma dell’art. 370 cpv. 2 CPC, al quale
rinvia l’art. 374 CPC. Il “ricorso” in esame, interposto nei dieci giorni successivi
all’emanazione del decreto impugnato, è pertanto ricevibile. Improponibili sono
per contro i documenti nuovi acclusi all’appello: non richiesta dalla Camera (art.
322 lett. a CPC), la loro produzione viola l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
-
Il Comune sostiene,
nelle osservazioni all’appello, che il “ricor-so” sarebbe inammissibile perché
non contiene l’indicazione precisa dei punti dedotti in secondo grado (art. 309
cpv. 1 lett. d CPC). L’argomentazione non è seria. Il dispositivo impugnato
consta di soli tre punti, che gli appellanti intendono far riformare come
figura a pag. 4 del loro esposto. Porre esigenze maggiori al riguardo
significherebbe cadere in un formalismo eccessivo, contrario all’art. 4 Cost.
-
I convenuti chiedono
che si intersechi a norma dell’art. 69 cpv. 3 CPC il seguente passaggio,
contenuto nelle osservazioni all’ap-pello (pag. 2, ad 1): “Tale prova [a futura
memoria] è stata duramente avversata dai __________ che hanno assunto posizioni
inquietanti nei confronti di Pretore, patrocinatore di controparte e perito.
Basti leggere al riguardo gli allegati di causa e le lettere inviate dai
ricorrenti.” La prima frase è infelice e al limite del tollerabile, ma non giustifica
un’intersecazione. Contrariamente a quel che gli appellanti reputano, il Comune
non li fa apparire responsabili di intimidazione psichica, ledendo la loro
onorabilità. Esso pretende soltanto di intravedere motivo di preoccupazione e
di apprensione nel loro comportamento. Si tratta, invero, di un’affermazione
inutilmente polemica e provocatoria, che nulla giova al processo civile. Non
può equipararsi tuttavia a una “contumelia” nel senso dell’art. 69 cpv. 3 CPC.
-
Il Comune di
__________ aveva chiesto l’assunzione di una perizia a futura memoria, il 19
febbraio 1992, per accertare – in vista dei lavori edili progettati sul suo fondo
– eventuali crepe e fessure sulla facciata e in taluni locali dello stabile
limitrofo, proprietà degli appellanti. Nell’azione possessoria del 6 aprile
1992 gli istanti si sono lamentati infatti che, a causa delle opere di
demolizione in corso con un escavatore meccanico sul fondo del Comune,
apparivano screpolature sulla facciata e sui soffitti affrescati del loro edificio.
Ora, a distanza di quattro anni, la ristrutturazione di “casa __________ ” è
pressoché conclusa: gli appellanti stessi ammettono che rimane solo da posare
un certo numero di altorilievi sul muro a confine con la loro proprietà
(“ricorso”, pag. 3). La questione è di sapere se sussistano, oggi ancora, le
premesse per esperire una perizia a futura memoria.
-
L’onere di rendere
verosimile la necessità di una prova a futura memoria incombe al richiedente (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
4ª edizione, pag. 258 n. 92). L’assunzione dev’esse-re giustificata
dall’urgenza e da un interesse legittimo: trattandosi di una perizia, il
richiedente deve rendere verosimile che il mezzo di prova gli consentirà di
avanzare diritti nei confronti della controparte o di terzi (cfr. Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure
civile vaudoise, Losanna 1996, nota 2 ad art. 249). In concreto si poteva
senz’altro presumere, nel febbraio del 1992, che il Comune fosse legittimamente
interessato a tutelarsi da eventuali pretese di risarcimento. Oggi lo stesso
Comune dichiara che tale interesse più non è dato. Ci si può domandare se ciò
basti – come il Comune asserisce (osservazioni all’appello, pag. 3 in basso) –
per stralciare il procedimento, l’art. 187 CPC (“di-sposizioni generali circa
l’istruzione probatoria”) prevedendo che una parte non può rinunciare a un
mezzo di prova senza il consenso dell’altra. Sia come sia, spettava agli
appellanti rendere verosimile che nella fattispecie sussista – a dispetto del
tempo trascorso – il requisito dell’urgenza e del legittimo interesse.
-
Non è contestato che
nel caso in esame le opere di riattazione sono quasi ultimate e che gli unici
lavori da cui gli appellanti potrebbero ancora temere un danno è la collocazione
di taluni altorilievi su un muro di confine (appello, pag. 3). Essi affermano
bensì che la posa di tali statue, “grandi e pesanti”, è un’opera-zione
delicata. Ciò non basta però a rendere verosimile l’ipotesi di ulteriori
scuotimenti o vibrazioni. Nel 1992 le circostanze erano diverse: la demolizione
di un’ala della casa vicina con l’im-piego di un escavatore meccanico poteva
anche far supporre che scosse, colpi o urti provocassero screpolature o
fenditure nell’immobile degli appellanti. Oggi la posa di statue non basta a
confortare estremi del genere. Potrebbe far pensare – se mai – a eventuali
cedimenti, ma gli appellanti nemmeno vi accennano e tutto rimane a livello di
mera congettura. Giovi aggiungere che, si fosse pure di altra opinione, nella
fattispecie mancherebbe anche il requisito dell’urgenza. Dal fascicolo
dell’azione possessoria risulta infatti che il Comune non intende posare le
statue finché gli appellanti non avranno sistemato e chiuso con vetrocemento le
loro aperture a confine (lettera del 6 dicembre 1995 agli appellanti, ultimo
documento versato agli atti). Che ciò sia avvenuto nel frattempo non è preteso
nemmeno dai diretti interessati.
-
Si ricordi ancora,
per quanto riguarda l’urgenza, che gli appellanti medesimi non sono estranei
alla sopravvenuta caducità della prova. Insorgendo contro il decreto che ne
disponeva l’assunzione e contro l’ordine di lasciar entrare il perito sul loro
fondo, essi hanno – di fatto – impedito l’allestimento della perizia fino al 2
agosto 1994 (quando ha statuito il Tribunale federale). Per di più essi hanno
ottenuto due sospensioni della procedura possessoria, il 6 luglio 1992 e il 15
marzo 1994, con il risultato di dilazionare anche tale procedimento. Ravvisare
urgenza in condizioni siffatte non è più ragionevolmente possibile. Ne segue il
rigetto dell’appello e la conferma del decreto impugnato.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il dispositivo sulle
spese e le ripetibili di prima sede non è, di per sé, controverso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico degli
appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte – sempre con vincolo di
solidarietà – fr. 500.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster