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Numero d'incarto:
11.1996.12
Data decisione, Autorità:
30.10.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00012
Lugano,
30 ottobre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza
di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
petizione del 10 giugno 1994 da
______________________________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolto
l’appello del 19 gennaio 1996 presentato da __________
______________________________ contro la sentenza emessa il 27 dicembre 1995
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 luglio
1980 il Pretore di Lugano-Campagna ha pronunciato il divorzio fra __________
__________ __________ (1945) e __________ nata __________ (1937). Le figlie
__________ (1967) e __________ (1976) sono state affidate alla madre. Nella
convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata dal giudice il
marito si è impegnato a versare un contributo mensile di fr. 900.– indicizzati
per la moglie e di fr. 550.– indicizzati per ciascuna figlia.
B. Il 19 giugno 1981
__________ __________ ____________________ ha promosso un’azione tendente alla
riduzione dell’obbligo alimentare, che è stata respinta il 14 febbraio 1984 dal
Pretore di Lugano-Campagna. Un appello introdotto contro tale sentenza è stato
rigettato da questa Camera il 16 aprile 1984 (inc. n. __________).
C. __________ __________
__________ ha nuovamente intentato causa il 10 giugno 1994 davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la soppressione del contributo
alimentare a favore dell’ex moglie e della figlia __________, ancora minorenne.
__________ __________ si è opposta alla domanda e ha postulato il rigetto della
petizione. Nel successivo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto le
proprie richieste. L’udienza preliminare ha avuto luogo il __________ 1995.
D. Ultimata
l’istruttoria, __________ __________ ha ribadito nel proprio memoriale
conclusivo del 26 giugno 1995 la domanda di petizione. La convenuta ha
riproposto a sua volta, nelle sue conclusioni del 27 giugno 1995, il rigetto
dell’azione. Il dibattimento finale si è tenuto il 4 luglio 1995.
E. Statuendo il 27
dicembre 1995, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali, con
una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico del soccombente,
tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2500.– per ripetibili.
F. Contro la predetta
sentenza __________ __________ ha interposto un appello del 19 gennaio 1996 in
cui chiede, sulla base anche di cinque atti nuovi, che il giudizio del Pretore
sia riformato nel senso di accogliere l’azione e di sopprimere il contributo
alimentare a favore di __________ e __________ __________.
Nelle sue osservazioni del
26 febbraio 1996 __________ __________ insta per il rigetto dell’appello e la
conferma della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. I documenti prodotti per
la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto
federale, che nelle questioni relative ai figli prevede l’applicazione del
principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 con-
sid. 1), non induce a una
conclusione diversa. Il principio inqui-sitorio è destinato infatti, e
anzitutto, a salvaguardare gli interessi del minorenne, non del genitore. Trattandosi
di fissare contributi di mantenimento, mera questione pecuniaria, l’inter-vento
del giudice a tutela del genitore è limitato al caso – estraneo alla fattispecie
odierna – in cui il contributo offerto al figlio sia manifestamente eccessivo o
sproporzionato (DTF inedita dell’11 marzo 1993 in re C., consid. 2b).
È vero che, a prescindere
da quanto dispone il diritto federale, l’art. 420 cpv. 1 CPC abilita questa
Camera ad assumere documenti anche di propria iniziativa. Se non che, tale
facoltà si riferisce a mezzi probatori che riguardano la situazione al momento
in cui il Pretore ha giudicato, non a documenti che attestano uno stato di
fatto susseguente (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 9 ad art. 420 CPC). Giudicasse direttamente questa
Camera tenendo conto di situazioni nuove, che il Pretore non poteva conoscere,
le parti si vedrebbero sottrarre un grado di giurisdizione e privare di una
possibilità di ricorso. Nuovi fatti e mezzi di prova consentono se mai di
intentare un’altra azione di modifica. Non possono, ad ogni modo, essere
considerati ammissibili in questa sede.
-
Il Pretore ha
respinto la petizione con l’argomento che l’attore non può – da un lato –
invocare un peggioramento delle proprie condizioni economiche e limitarsi –
dall’altro – a esercitare un’ “attività deficitaria” (quella di pittore e
scultore), non più sufficiente ad assicurargli le risorse necessarie per
onorare gli impegni dopo il divorzio. A mente del primo giudice inoltre
l’attore non ha lontanamente dimostrato la pretesa indigenza e nemmeno ha reso
verosimile di avere cercato un posto di lavoro regolarmente rimunerato. Quanto
all’ex moglie, in serie ristrettezze finanziarie, non può sicuramente esigersi
ch’essa cominci un’ attività lucrativa a 56 anni compiuti, tanto meno se si
pensa alle sue malferme condizioni di salute. Ne discende che una modifica
della sentenza di divorzio non può, secondo il Pretore, entrare in linea di
conto.
-
Giusta l’art. 153
cpv. 2 CC il coniuge obbligato a fornire una rendita per alimenti all’altro
coniuge può domandare di esserne liberato – o che la rendita sia ridotta –
quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure
quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondano all’entità
della rendita. Poco importa che la rendita sia dovuta per sentenza o per
convenzione omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo economico le
circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali
previsioni – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, nota 51 segg. ad art. 153 CC; DTF 117 II 361 consid. 3).
Il contributo di
mantenimento dovuto dal genitore non affidatario al figlio minorenne (art. 156
cpv. 2, 276 cpv. 2 e 277 CC) può, a sua volta, essere ridotto in applicazione dell’art.
157 CC. Come nel caso dell’art. 153 cpv. 2 CC, la modifica della sentenza di divorzio
è possibile solo ove sussistano fatti nuovi, rilevanti e duraturi che impongano
una regolamentazione diversa (DTF 120 II 178 consid. 3a). Il problema di sapere
in che misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle circostanze
giustifichi la soppressione – o la riduzione – di una rendita all’ex coniuge o
ai figli è, comunque sia, una questione di equità (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 363). Esso presuppone un raffronto tra la situazione
economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio
(rispettivamente l’epoca in cui è stata firmata la convenzione sulle
conseguenze accessorie) e la situazione che risulta dal fascicolo processuale
dell’azione di modifica.
-
Nel 1980, al momento
del divorzio, l’appellante lavorava per uno studio di ingegneria con uno
stipendio di fr. 3000.– mensili (doc. 2, pag. 10). Dopo il fallimento di tale
studio, nel novembre del 1981 egli ha trovato un impiego presso la ditta
__________ __________ con una retribuzione più o meno equivalente (doc. 2, loc.
cit.). L’inserto processuale non dà alcun ragguaglio sull’evoluzione del
reddito nel corso di tale decennio, salvo attestare un aumento di fr. 500.–
mensili nel 1986 (doc. E). La __________ __________ è poi stata posta in liquidazione
nel gennaio 1992 (doc. AA). In seguito – non si sa quando – l’appellante ha
stipulato un contratto di agenzia con la società per azioni __________ di
__________ __________ (__________), contratto disdetto dalla società medesima
il 28 aprile 1994 (doc. Z). Si ignora quale fosse il guadagno derivante da tale
collaborazione. L’appellante sostiene, da parte sua, che dal 1993 egli vive
unicamente con il ricavo dalla vendita delle proprie opere (quadri e sculture).
Non è dato di sapere però a quanto ammonti tale provento. Il fascicolo
processuale non dà indicazioni nemmeno sul reddito conseguito dall’appellante
negli ultimi anni. I documenti denotano, invero, un accumulo rilevante di
debiti verso l’Ufficio cantonale di assistenza sociale proprio per i contributi
arretrati a favore dell’ex moglie e della figlia (doc. F–R), come pure ritardi
nel pagamento delle imposte (doc. S), ma nulla dicono sull’entità delle
entrate. Invano si cercherebbe nell’incarto una dichiarazione fiscale, una
notifica di tassazione, un minimo di contabilità, un dato concreto qualsiasi
che permetta di raffrontare con qualche conoscenza di causa l’attuale
situazione finanziaria dell’attore a quella del 1980 (l’attore sembra restio,
in realtà, a fornire informazioni anche all’autorità fiscale: doc. S6). Eppure
l’appellante era stato sollecitato dalla convenuta stessa, sia nella risposta
sia nella replica, a documentare compiutamente le proprie condizioni economiche,
in ossequio all’onere probatorio che gli incombeva (il diritto federale non impone
l’applicazione del principio inquisitorio al riguardo: Bühler/Spühler, op. cit., note 54 e 87 ad art. 153 CC). Si
aggiunga che gli atti del processo non consentono nemmeno un paragone per
quanto riguarda i fabbisogni minimi: quali fossero, in effetti, le uscite
mensili dell’attore nel 1980 non solo non è stato dimostrato, ma neppure è
stato allegato.
-
L’appellante si
duole del fatto che il Pretore gli ha rimproverato di avere trascurato la
ricerca di un impiego “normale” (sentenza, pag. 3), quasi ch’egli esercitasse
un’attività anormale o limitata. In realtà l’appellante tenta di equivocare. Il
Pretore ha addotto semplicemente che l’attore non può permettersi di svolgere –
quanto meno a tempo pieno – un’attività artistica indipendente se questa non
gli consente poi di mantenere gli impegni finanziari assunti verso l’ex moglie
e la figlia. Certo, l’appellante asserisce di non avere alcun titolo di studio
e di avere anche “insi-stentemente cercato un nuovo posto di lavoro senza
trovarlo”. Dalla sua biografia risulta però ch’egli è diplomato in meccanica di
precisione e conosce a fondo il settore industriale della metalmeccanica, anche
per essersi specializzato in ingegneria meccanica (doc. 6, pag. 3). Quanto all’“insistente”
ricerca di un lavoro, l’appellante afferma molto e dimostra poco, anzi nulla,
ove appena si consideri ch’egli non si è mai annunciato nemmeno
all’assicurazione disoccupazione, ciò che avrebbe permesso – se non altro – di
verificare i suoi sforzi (appello, pag. 5 in alto e pag. 8). Non si può
sicuramente affermare, in condizioni del genere, che l’attore abbia dimostrato
di avere fatto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per evitare una
riduzione del proprio reddito.
-
Sostiene
l’appellante che, sia come sia, il Pretore avrebbe dovuto approfondire la
situazione dell’ex moglie, la quale “dal 1980 ad oggi non ha mai cercato di
lavorare ancorché non sia stata in grado di provare uno stato di salute che
glielo impedisca”; oltre a ciò, l’indigenza della convenuta sarebbe confermata
solo dalla testimonianza dei figli, “chiaramente di parte” (appello, pag. 8).
Ora, per quel che è
dell’indigenza, si evince dagli atti che l’unico reddito dell’ex moglie è
costituito dal contributo erogato dall’Uf-ficio cantonale di assistenza
sociale, che copre il solo minimo di esistenza. Qualora la beneficiaria
ottenesse una rendita di invalidità, l’Ufficio ha già preannunciato inoltre che
compenserebbe il totale dell’arretrato AI con le prestazioni assistenziali già
stanziate. Anche l’eventuale rendita completiva AI per la figlia sarebbe
trattenuta dall’Ufficio in deduzione del debito accumulato dall’appellante per
l’anticipo degli alimenti, sicché la figlia riceverebbe solo la differenza
mensile tra l’importo stabilito nella sentenza di divorzio e l’ammontare della
rendita completiva (testimonianza __________, verbale del 9 maggio 1995, pag.
6). Ci si può domandare, certo, se una simile compensazione sia giuridicamente
ammissibile (si confronti l’art. 19 lett. e della legge sull’assistenza sociale,
RL 6.4.11.1; Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts, 4ª edizione, pag. 163 n. 23.15; Alimentenbevorschussung – Verrechnung,
in: RDT 44/1989 pag. 72). Resta il fatto che l’indigenza della convenuta,
confermata senza ambagi dai tre figli (verbale del 9 maggio 1995, pag. 4 e 5),
non può seriamente essere revocata in dubbio.
Per quanto concerne la
capacità lucrativa dell’ex moglie, l’appel-lo non è destinato a miglior sorte.
All’epoca del divorzio la convenuta aveva 43 anni, la figlia Claudia 13 e Giorgia
4. Secondo giurisprudenza il genitore affidatario può essere tenuto a intraprendere
un’attività lucrativa a tempo parziale solo quando il figlio cadetto ha compiuto
il decimo anno di età (DTF 115 II 10 consid. 3c in fine). In concreto l’ex
moglie poteva essere obbligata a cercare lavoro, quindi, nel 1986 al più
presto. Se non che, a quel momento essa aveva già 49 anni. Secondo la citata
giurisprudenza, nel caso in cui un matrimonio sia durato a lungo (in concreto:
15 anni), si può pretendere da una casalinga un reinserimento professionale
soltanto ove questa abbia meno di 45 anni e le sue condizioni di salute non
siano di ostacolo (DTF 115 II 11 consid. 5a). Al momento in cui il Pretore ha
statuito la convenuta – apparentemente senza alcuna formazione professionale –
aveva 58 anni (non 56, come figura a pag. 4 nella sentenza impugnata) e versava
in precarie condizioni di salute, tanto che nel 1993 aveva postulato una
rendita di invalidità (domanda tuttora pendente: testimonianza __________,
verbale del 9 maggio 1995, pag. 2). Ciò posto, non si può sicuramente concludere
che alla convenuta rimanesse un’apprezzabile capacità lucrativa.
-
Giovi rilevare che
nemmeno il nuovo matrimonio contratto dall’ attore – circostanza per altro non
più invocata nell’appello – sarebbe idoneo a far modificare la sentenza di
divorzio. L’attore che, prevalendosi di nuovi oneri familiari, insta per una
riduzione di contributi alimentari fissati a suo carico in una sentenza di divorzio,
deve dimostrare infatti ch’egli e il suo nuovo coniuge sfruttano già appieno le
rispettive capacità di guadagno (Bühler/Spühler,
op. cit., note 73 segg. ad art. 153 CC con richiami). Nella fattispecie
l’attore non ha recato tale dimostrazione neppure per quanto riguarda sé
stesso.
-
Gli oneri del
presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e
la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________
– avv. __________
__________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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