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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.129
Data decisione, Autorità: 24.02.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00129
Lugano 24 febbraio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nel procedimento di interdizione n. . della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, introdotto il 16 gennaio 1996 dall’
avv. __________, __________
contro
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso del 16 agosto 1996 presentato da __________ contro la decisione emessa il 17 luglio 1996 dalla Divisione degli interni;
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 gennaio 1996 __________ ha presentato alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, un’istanza di interdizione della sorella __________ (1920). A sostegno della sua richiesta egli ha citato i gravi problemi psichici e fisici da cui è affetta l’interessata, che è stata più volte ricoverata presso la clinica psichiatrica __________ di __________ (__________, precedentemente __________) fra il 1986 e il 1991. La necessità di una durevole assistenza e/o protezione emerge, a detta dell’istante, anche dal fatto che la sorella è stata estromessa nel 1986 da una comunione ereditaria con la cessione della sua quota ai fratelli __________ e __________. Per questi motivi l’istante ne ha postulato l’interdizione, subordinatamente la nomina di un curatore o di un assistente.
Con osservazioni del 7 febbraio 1996 __________ __________ ha contestato le argomentazioni del fratello e ha postulato la reiezione dell’istanza.
B. Esperita l’istruttoria, nell’ambito della quale è stato presentato un rapporto 6 maggio 1996 del Servizio psico-sociale di __________ sullo stato di salute di __________ __________, la Divisione degli interni, su proposta della Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha respinto l’istanza con decisione del 17 luglio 1996.
C. Contro la predetta decisione è insorto __________ __________ con un ricorso del 16 agosto 1996, nel quale chiede l’annullamento della stessa e la pronuncia dell’interdizione nei confronti della sorella, subordinatamente l’inabilitazione o l’istituzione di una curatela.
Nelle rispettive osservazioni del 18 e 23 settembre 1996 __________ __________ e la Divisione degli interni hanno proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 369 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne che per causa di infermità o debolezza di mente non può provvedere ai propri interessi e richiede durevole protezione o assistenza, oppure mette in pericolo l’altrui sicurezza. L’interdizione per i suddetti motivi può avvenire solamente dietro relazione di periti, i quali si pronunciano anche sull’opportunità di udire prima l’interdicendo (art. 374 cpv. 3 CC).
Il ricorrente rimprovera alla Divisione degli interni di avere preso in considerazione solo lo stato di salute psichica attuale della sorella, senza tenere debitamente conto dei suoi trascorsi. Egli precisa che l’istanza di interdizione verteva essenzialmente sul passato della sorella. Quest’ultima avrebbe dimostrato di essere incapace di tutelare i propri interessi quando, il 3 settembre 1986, ha consentito alla propria estromissione dalla comunione ereditaria fu __________ __________ -__________ in favore dei fratelli __________ -__________ __________ e __________ __________.
L’autorità statuisce su una domanda di interdizione tenendo conto della situazione di fatto esistente al momento dell’introduzione dell’istanza. Eventi passati possono rivelarsi importanti nella misura in cui consentono di accertare il bisogno durevole di protezione (cfr. Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 26 ad art. 369 CC). Il ricorrente ha motivato l’istanza di interdizione con i ripetuti ricoveri della sorella presso la Clinica __________ di __________ nel periodo dal 1986 al 1991, adducendo che il bisogno di protezione era dimostrato dall’estromissione dalla nota comunione ereditaria, avvenuta nel 1986. Nel gravame egli afferma che le condizioni di salute della sorella, sia psichiche che fisiche, sono tuttora precarie. Essa si sottoporrebbe infatti a un trattamento regolare presso il servizio psicosociale a __________ e necessiterebbe di aiuto per svolgere le mansioni domestiche, a dimostrazione della necessità di misure di protezione.
Dall’istruttoria eseguita a cura dell’autorità di vigilanza sulle tutele è emerso che attualmente la sorella del ricorrente si trova in condizioni psico-fisiche equilibrate. La Delegazione tutoria di __________ ha comunicato il 7 febbraio 1996 che essa non è mai stata oggetto di segnalazione. Il dott. __________, incaricato di peritare l’interdicenda, ha riferito che essa era in cura dal 1967 presso il Servizio psico-sociale di __________ per un disturbo psichiatrico cronico, confermando che in passato era stata ricoverata 19 volte alla Clinica __________. Il perito ha precisato che negli intervalli fra i ricoveri la paziente godeva di un discreto compenso psichico e che l’ultimo ricovero risaliva al 1991. Dopo di allora essa ha proseguito la terapia ambulatoriale presso il Servizio psico-sociale, presentandosi regolarmente ai controlli ed eseguendo la terapia prescrittale. In occasione degli incontri con il perito, l’interessata è apparsa “lucida, vigile, ben orientata e collaborante; adeguata nel contegno e corretta nell’eloquio” (rapporto peritale del 6 maggio 1996). Il perito ha constatato, dopo aver proceduto a una visita domiciliare, che l’interessata conduceva una via regolata e adeguata alle sue esigenze e possibilità. Dal punto di vista pratico __________ __________ appare in grado di soddisfare le proprie esigenze quotidiane: essa vive in un appartamento ordinato e igienicamente corretto, si occupa personalmente dell’economica domestica, con l’aiuto di una collaboratrice domestica due ore la settimana per i lavori pesanti e ha delegato al fratello __________ l’incarico di provvedere alle spese principali. In conclusione il perito ha ritenuto che dal profilo psichiatrico non vi era alcuna indicazione per modificare la gestione di vita della paziente, equilibrata e che ha effetti favorevoli sulla sua stabilità psichica.
La decisione impugnata riprende in larga misura nelle sue motivazioni quanto riferito dal perito sulla situazione attuale dell’interdicenda. A torto quindi il ricorrente la taccia di ”superficiale, lacunosa e infondata”. Decisiva per il giudizio sull’interdizione è, ovviamente, la situazione attuale in cui si trova l’interessata, che per l’appunto è stata compiutamente esaminata dal perito, sia dal punto di vista medico che da quello sociale.
Non sono quindi dati in concreto gli elementi che giustificherebbero un’interdizione ai sensi dell’art. 369 CC. Né sono date le condizioni per istituire in favore dell’interessata le altre misure di protezione invocate in via subordinata dal ricorrente (inabilitazione, curatela).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.
__________ __________, __________;
__________ __________, __________.
Divisione degli interni, Sezione enti locali, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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