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Numero d'incarto:
11.1996.132
Data decisione, Autorità:
21.09.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00132
Lugano
21 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente
per statuire nella causa n. ____________ (azione possessoria) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 31 luglio 1996 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolta l'appellazione
del 26 agosto 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza
emessa il 14 agosto 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 29 novembre 1995
__________ __________ ha acquistato da __________ __________ __________
__________ un motoscafo __________ ____________________, di colore __________,
n. di matricola , targato __________ () __________ per il
prezzo di fr. __________., che ha ormeggiato a __________. Il 26 luglio 1996
__________ __________, intenzionato a uscire sul lago con il motoscafo, si è
recato a __________ e ha constatato la scomparsa del natante. Quest'ultimo era
stato preso in consegna dalla Polizia lacuale su richiesta della __________ (in
seguito detta: __________ _________..), che aveva ottenuto il 18 giugno 1996
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, un decreto esecutivo con il
quale si ordinava a __________ __________ di consegnare immediatamente a
__________ .. il menzionato motoscafo.
B. Adito il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, con un’azione possessoria del 31 luglio 1996,
__________ __________ ha chiesto, in via supercautelare, che fosse ordinato
alla __________ _ .. di mettere a sua disposizione il predetto natante,
comprensivo di tutti gli accessori e delle chiavi, nonché gli oggetti mobili
che vi si trovavano e - subordinatamente - di non disporne in alcun modo; nel
merito l’istante ha chiesto l’immediata consegna del motoscafo e la condanna
della convenuta a versare fr. 300.- al giorno, a far tempo dal 26 luglio 1996 e
fino al giorno in cui rientrerà in possesso del natante, come risarcimento
danni per il mancato utilizzo.
Con decreto supercautelare
di medesima data il Pretore ha ordinato a __________. di non disporre in alcun
modo del motoscafo.
Alla discussione del 13
agosto 1996 la convenuta si è opposta a tutte le domande, eccependo, in ordine,
la competenza del Pretore adito poiché il 26 luglio 1996 il natante era stato
trasportato a __________ presso i cantieri nautici __________ __________
__________ e venduto a tale __________ __________. L’istante ha mantenuto la
sua istanza, rinunciando alla pretesa di risarcimento del danno.
C. Statuendo il 14
agosto 1996, il Pretore ha accertato la sua incompetenza territoriale e ha dichiarato
irricevibile l’istanza. Le spese, con una tassa giustizia di fr. 150.–, sono
state poste a carico dell’istante tenuto a rifondere alla convenuta fr. 350.–
per ripetibili.
D. Avverso la sentenza
del Pretore è insorto __________ __________ con un appello del 26 agosto 1996
in cui chiede che, conferito al gravame effetto sospensivo, il giudizio impugnato
sia annullato e l’incarto rinviato al Pretore per l’istruttoria.
L’appello non è stato
notificato alla controparte.
Considerando
in diritto:
-
Il Pretore ha negato
la sua competenza sulla base dei documenti presentati dalla convenuta, dai
quali risultava che il motoscafo oggetto dell’azione possessoria non si trovava
a __________ il giorno della presentazione dell’istanza. L'appellante contesta
tale conclusione, asseverando che nel caso concreto la competenza del Pretore
di Lugano , che ha erroneamente applicato l’art. 18 cpv. 1 CPC, si fonda sul
diritto processuale federale, il quale prevede che le azioni possessorie vanno
proposte davanti al giudice del luogo ove si trova la cosa mobile di cui il
possessore chiede la restituzione. Egli ritiene inoltre che il foro di Lugano
debba essere ammesso quale foro di situazione legittimo poiché la convenuta ha
sottratto illecitamente il motoscafo.
-
Non vi sono dubbi
che la garanzia dell’art. 59 Cost. non si estende alle pretese reali, in
particolare non può essere invocata per i mezzi che il legislatore ha previsti
a tutela del possesso (art. 927-928 CC; DTF 66 I 233 consid. 2; Stark, Berner Kommentar, n. 112 Vorbemerkungen
zu art. 926-929; Walder-Richli, Zivilprozessrecht,
Zurigo 1996, pag. 95-96; Vogel, Grundriss
des Zivilprozessrechts, Berna 1992, pag. 93 n. 37). Nei rapporti intercantonali
il foro delle azioni a tutela del possesso è, per quanto concerne le cose
mobili, quello del luogo ove si trova la cosa (Stark, op. cit., n. 113a Vorbemerkungen zu art. 926-929 e n.
31 Vorbemerkungen Verantwortlichkeit art. 938-940). La regola, per altro, non
si scosta dalla norma intracantonale prevista nel Cantone Ticino (art. 18 cpv.
1 CPC).
-
Nel caso in esame,
contrariamente all’opinione dell’appellante, non si può dire che la convenuta
abbia sottratto il motoscafo in maniera illecita: essa, invero, ha disposto del
natante sulla base di un decreto esecutivo emesso il 18 giugno 1996 dal Pretore
del Distretto di Lugano sezione 1. Con la predetta decisione, che faceva seguito
a quella del 20 maggio 1996 con cui era stata rigettata l’opposizione di
__________ ___________ al precetto
esecutivo civile fattogli intimare dalla __________. (doc. 14), era fatto
ordine a __________ , che si era a suo tempo impegnato a rispondere
in solido accanto alla __________ __________ per tutti gli obblighi derivanti
dal contratto di leasing (doc. 9), di consegnare immediatamente alla convenuta
il motoscafo e ordinava, in pari tempo, a ogni agente della forza pubblica di
prestare man forte per l’esecuzione del decreto stesso (doc. 15). In questo
senso non si può concludere che la convenuta abbia violato il principio della
buona fede, di modo che essa poteva legittimamente eccepire l’incompetenza
territoriale del giudice adito. Si aggiunga che con sentenza del 29 agosto 1996
la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha respinto un appello di
__________ __________ contro la decisione 20 maggio 1996 che respingeva la sua
opposizione al precetto esecutivo (inc. ..). È
possibile che l’istante sia un terzo in buona fede e legittimo proprietario
dell'oggetto, ma la questione non può essere esaminata in questa sede e dovrà,
se del caso, essere vagliata dal giudice del merito.
-
Dal fascicolo
processuale risulta inoltre che il 27 luglio 1996 il natante si trovava presso
il cantiere Nautico __________ __________ __________ __________ di __________
(doc. 3) e che la convenuta lo ha venduto il 29 luglio 1996 a __________
__________ (doc. 4). Tanto basta per ritenere che al momento dell’introduzione
dell’azione possessoria il motoscafo non si trovava a __________. Si aggiunga
che la tesi dell’appellante secondo cui la competenza del Pretore di Lugano
deve essere ammessa poiché il possessore è stato privato della cosa contro la
sua volontà, di modo che egli può far valere i suoi diritti avanti il giudice
del luogo ove si trovava la cosa al momento in cui egli ne aveva il possesso
(appello pag. 5), non può essere seguita già per il fatto che la convenuta non
risulta aver ripreso il natante in maniera illecita. Ciò posto, l’incompetenza
territoriale del Pretore di Lugano dev’essere confermata e l’appello può di conseguenza
essere deciso con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis
CPC.
-
L'emanazione del
presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo
formulata con l'appello.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante. Non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte,
cui l’appello non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli
oneri processuali di questo giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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