AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.134
Data decisione, Autorità:
11.02.1998, ICCA
Incarto n.
11.96.00134
Lugano
11 febbraio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (_____) della Pretura del Distretto di
Bellinzona (azione di separazione e riconvenzione di divorzio) promossa con petizione del 17 ottobre 1991 da
__________, __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 27 agosto
1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 19 luglio
1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolta l’appello adesivo del 19 settembre 1996 presentato da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
Se dev’essere accolta l’istanza di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1960) e __________ __________ (1965) si sono sposati a __________ il
__________ 1986. Dalla loro unione è nato __________ (__________1987). Il
marito è alle dipendenze delle __________ __________ __________, mentre la
moglie, senza particolare formazione professionale, ha lavorato a tempo
parziale come __________ e __________ presso vari datori di lavoro.
B. Il 10 aprile 1991
__________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 6 giugno 1991. Con decreto cautelare del 10 giugno 1991 il
Pretore del Distretto di Bellinzona ha regolato l’assetto provvisionale,
obbligando il marito a versare un contributo alimentare mensile di fr. 750.–
per __________, affidato alla madre, e di fr. 1’319.– per quest’ultima.
Un’istanza di modifica di misure cautelari presentata da __________ __________
è stata respinta dal Pretore con decreto del 2 novembre 1992, confermato da
questa Camera con sentenza dell’8 febbraio 1993 (I CCA /).
C. Nel frattempo
__________ __________ ha promosso, il 17 ottobre 1991, azione di separazione
per tempo indeterminato, postulando l’affidamento di __________, un contributo
mensile di fr. 750.– per il figlio e di fr. 1’319.– per sé, come pure
l’attribuzione di tutta la mobilia domestica a titolo di liquidazione del
regime dei beni. Il 16 dicembre 1991 __________ __________ si è opposto alla
petizione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, con l’affidamento
di __________ alla madre (riservato il suo diritto di visita) e un contributo
mensile di fr. 750.– per lo stesso; egli ha negato alla moglie qualsiasi contributo,
rivendicando dalla medesima fr. 34’325.– a liquidazione del regime dei beni.
Nella risposta riconvenzionale del 20 gennaio 1992 la moglie si è opposta al
divorzio e ha chiesto altri fr. 5’000.– a liquidazione del regime patrimoniale.
Nei successivi atti preliminari le parti hanno ribadito le loro domande.
D. Nel corso
dell’istruttoria è stato aperto un procedimento penale contro __________
__________ per falsa dichiarazione di una parte in giudizio, che si è concluso
il 3 aprile 1996 con l’inflizione di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo.
Nell’allegato del 26 giugno 1996 la moglie ha chiesto lo scioglimento del
matrimonio per divorzio, ha postulato un contributo mensile per __________ di
fr. 950.– fino al 12° anno di età, di fr. 1’200.– fino al 16° anno di età e di
fr. 1’400.– fino al 17° anno di età, uno per sé di fr. 1’819.– e il versamento
di fr. 5’000.– a liquidazione del regime dei beni. __________ __________ ha
riaffermato le domande di giudizio formulate nella risposta e nella domanda riconvenzionale.
I coniugi hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Statuendo il 19
luglio 1996, il Pretore ha respinto la petizione e in accoglimento della
domanda riconvenzionale ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio alla
madre (riservato il diritto di visita del padre), ha obbligato il convenuto a
versare un contributo per il figlio di fr. 830.– mensili fino al mese di maggio
1999, di fr. 880.– fino al mese di giugno 2003 e di fr. 1’100.– fino alla maggiore
età o alla conclusione degli studi, e ha liquidato il regime dei beni nel senso
di riconoscere a ciascun coniuge la proprietà dei beni in loro possesso. Gli
oneri dell’azione principale sono stati posti a carico dello Stato, l’attrice
beneficiando dell’assistenza giudiziaria, mentre le spese dell’azione riconvenzionale,
con una tassa di giustizia di fr. 1’500.–, sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. __________ __________
è insorta contro la citata sentenza con un appello del 27 agosto 1996 nel quale
chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, l’accoglimento della
sua domanda di divorzio, l’aumento del contribuito alimentare per il figlio a
fr. 980.– fino a 12 anni, a fr. 1’040.– fino a 16 e a fr. 1’300.– in seguito,
un contributo alimentare di fr. 1’819.– mensili per sé e fr. 5’000.– a
liquidazione del regime dei beni. Nelle sue osservazioni del 19 settembre 1996
__________ __________ conclude per il rigetto e del gravame e con appello
adesivo chiede di porre a carico dell’attrice tre quarti degli oneri processuali
della domanda riconvenzionale e un’indennità di fr. 8’000.– a titolo di
ripetibili ridotte. __________ __________ ha proposto, l’11 ottobre 1996, di
respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
Ognuno dei coniugi
può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così
profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi
la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante
di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art.
142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia
più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per
causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi
di disunione (Bühler/Spühler in: Berner
Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di
dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124 n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
-
Il Pretore ha
ritenuto che nel caso in esame la responsabilità del dissidio coniugale fosse
largamente imputabile alla moglie, che aveva allacciato una relazione extraconiugale
con __________ __________, collega di lavoro del marito. L’appellante contesta
l’esistenza di tale relazione, che definisce non provata, e rileva che se avesse
avuto un legame extraconiugale avrebbe chiesto essa medesima il divorzio e non
la separazione per tempo indeterminato. Si tratta pertanto di verificare, in concreto,
se alla moglie sia imputabile una colpa preponderante nella disunione giusta l’art.
142 cpv. 2 CC. In caso affermativo la sua azione di divorzio deve essere respinta,
come ha deciso il Pretore; nell’ipotesi opposta essa deve essere accolta.
-
Dagli atti non
risulta con chiarezza a quando risale la disunione tra i coniugi. L’attrice la
situa nel febbraio 1990, quando a seguito della morte del suocero il marito ha
cominciato a trascurare la famiglia recandosi a __________ per svolgere lavori agricoli.
Il marito sostiene invece che ciò si sarebbe verificato nel settembre 1990, al
momento in cui è venuto a sapere della relazione extraconiugale della moglie
con un collega di lavoro. Dall'istruttoria è emerso che in origine i rapporti
tra i coniugi non apparivano turbati. La madre dell’appellante ha avuto
finanche modo di affermare che prima di un colloquio avuto con il marito nel
settembre 1990, essa gli aveva manifestato la sua soddisfazione poiché, a suo
parere, il matrimonio andava bene (deposizione __________ __________), mentre
per __________ __________, amica della moglie, all’inizio la coppia appariva affiatata.
Una turbativa deve però essere insorta nell’autunno-inverno 1990. La madre
dell'appellante ha ricordato che nel settembre di quell’anno tra i coniugi
qualche cosa non andava (deposizione __________ __________). Anche __________
__________ ha confermato che nel mese di novembre- dicembre 1990 i coniugi
avevano discussioni e non andavano più d’accordo. Anche la madre del marito si
è accorta verso la fine del 1990 che i rapporti tra i coniugi erano turbati
(deposizione __________ __________). Inoltre, verso la metà del mese di gennaio
1991 il marito si è rivolto ad __________ __________, __________ presso la
__________ di __________, esponendogli problemi familiari, ciò che prima
d’allora non aveva mai fatto. Ciò posto, è indubbio che l’origine della
turbativa deve essere fatta risalire alla fine del 1990, come afferma il
marito, e non al febbraio del 1990 come pretende la moglie.
-
Quanto alle ragioni
della turbativa, esse sono senz’altro da ricondurre a __________ __________.
L’istruttoria ha consentito di accertare che quest’ultimo e l’appellante si
sono frequentati. __________ __________ ha affermato che lo stesso __________
gli ha riferito di avere incontrato l’appellante almeno una decina di volte, in
esercizi pubblici, in negozi, di essere stato a casa sua una volta e di averla
ricevuta una volta nel suo appartamento. __________ __________, che aveva locato
una camera a __________ __________, ha detto di avere visto l’appellante recarsi
dal suo locatario a tutte le ore della giornata, dove restava per qualche ora;
egli inoltre ha visto anche l’appellante baciare l’amico sulla bocca. Tale
deposizione è stata confermata da __________ __________, nell’ambito del procedimento
penale aperto a carico dell’appellante per falsa dichiarazione di una parte in
giudizio. Certo, la moglie e il diretto interessato hanno negato con decisione
una loro relazione. Se non che, con sentenza del 3 aprile 1997, passata in
giudicato, il Pretore dei Distretto di Bellinzona ha riconosciuto l’appellante
colpevole per avere affermato durante l’interrogatorio formale di non essere
mai stata nella camera di __________ __________, come pure di non averlo mai
frequentato, ciò che è stato smentito dai testimoni __________ e __________
__________. Dall’istruttoria penale è emerso altresì che dopo la partenza di
__________ __________ da __________ l’appellante si è sovente messa in contatto
telefonico con lui, sia a __________, ove egli lavorava, sia nel Canton
__________ dove era domiciliato (verbale d’interrogatorio del 12 giugno 1995 e
doc. 10). Certo, non si può escludere che tra l’appellante e __________
__________ vi fosse solo tenera amicizia, ma ciò non toglie che il
comportamento della moglie abbia fatto reagire il marito. Si aggiunga che il
tenore del biglietto agli atti (doc. 8) è inequivocabile, considerato che è
stato scritto dall’appellante (deposizione __________), nata il 12 giugno,
mentre __________ __________ è nato il 27 giugno. In siffatte circostanze, e
tenuto conto dell’indole gelosa del marito (appello, pag. 3), che di per sé non
basta a configurare una colpa, la frequentazione della moglie con il collega di
lavoro del marito ha verosimilmente alimentato sospetti e favorito contrasti
suscettibili di degenerare in litigi e, per finire, in disunione coniugale.
-
Per quanto riguarda
le eventuali colpe del marito va rilevato che l’istruttoria non ha permesso di
accertare una gelosia esagerata. Egli ha invero prodotto un biglietto scritto
dalla moglie (doc. 8) e ha fotocopiato l’agenda della stessa (doc. 9), ma ciò è
da ricondurre anche alla disinvoltura e al comportamento ambiguo della moglie medesima
nel frequentare il collega di lavoro del marito. Del resto, essa non ha mai
rimproverato al marito altri episodi, di modo che questo particolare non può
aver contribuito a minare l’unione. Neppure le percosse subite dalla moglie
possono essere definiti causali per la disunione, già perché le intemperanze –
ancorché reprensibili – del marito sembrano ricondursi proprio al comportamento
della moglie, tant’è che sono successive alla scoperta dell’amicizia di
quest’ultima con __________ __________ e alla separazione dei coniugi
(deposizione __________ e denuncia penale del 4 febbraio 1992). Non risulta
infatti che prima si siano verificati episodi di violenza (deposizione
__________). Quanto poi riferito dal marito alla suocera, ossia di avere
trascurato un po’ la moglie e il figlio per recarsi a __________ a lavorare
(deposizione __________), non basta a dimostrare un serio motivo di disunione
poiché, a prescindere dal fatto che spesso anche la moglie accompagnava il
marito (deposizione __________ __________), essa nella petizione ha invocato
incomprensioni dovute a diversità di carattere e mentalità, oltre a una
ingiustificata gelosia del marito (pag. 2). Ne discende, per concludere, che
con il suo comportamento l’appellante ha contributo in maniera decisiva al
disfacimento del matrimonio. Su questo punto la sentenza del Pretore, lungi
dall’essere criticabile, merita conferma.
-
L’appellante chiede
un contributo alimentare di fr. 1’819.– men-sili. Se non che, presupposto per
ottenere un contributo sia in base dell’art. 151 cpv. 1 CC sia in base all’art.
152 CC è l’innocenza del coniuge richiedente. Il Tribunale federale ha mitigato
invero la nozione di innocenza, nel senso che se ai fini dell’art. 151 cpv. 1
CC una colpa lieve (cioè non insignificante, ma secondaria), può ancora essere
equiparata a innocenza – pur comportando in linea di principio una riduzione dell’inden-nità
(Hinderling/Steck, op. cit., pag.
312 segg. con rinvii) – ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può
essere assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in
fondo con citazioni). Per essere causale, in ogni modo, il comportamento
colpevole non deve rappresentare per forza la sola e unica colpa della turbativa:
basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa
della controparte), esso abbia contribuito a disgregare il matrimonio (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273
con rinvii). Nella fattispecie, come si è visto, il comportamento della moglie
risulta chiaramente causale. Ciò le preclude la possibilità di chiedere un
contributo. L’appello non merita pertanto, su questo punto, ulteriore disamina.
-
L’appellante postula
un aumento del contributo per il figlio __________ da fr. 830.– a fr. 980.–
mensili fino al 12° anno di età, da fr. 880.– a fr. 1’040.– mensili fino al 16°
anno di età e da fr. 1’100.– a fr. 1’300.– in seguito. Ora, per costante
giurisprudenza di questa Camera il fabbisogno dei figli va determinato sulla
base delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton
__________, considerate un buon punto di riferimento da adattare alle
particolarità della singola fattispecie, segnatamente alla situazione economica
e logistica dei genitori (DTF 122 V 125; I CCA, sentenza del 20 ottobre 1995 in
re K./K.). Il Pretore si è fondato sul fabbisogno medio previsto da tali
raccomandazioni, riducendolo per tenere conto del maggior costo della vita
nell’area urbana di __________ e del reddito familiare. In effetti, sulla base
delle citate raccomandazioni il fabbisogno medio in denaro di __________
ammonterebbe attualmente a fr. 980.– mensili, ma la riduzione (attorno al 15%)
decisa dal Pretore resiste alla critica se si tiene conto del reddito della
famiglia, inferiore a quello medio considerato dalle citate raccomandazioni
(che è circa di fr. 7’000.– mensili) e della situazione economica del Cantone
__________, diversa da quella dell’area urbana di __________. Anche a questo
proposito la sentenza del Pretore merita quindi conferma.
-
L’appellante
rivendica infine la restituzione di fr. 5’000.–, sostenendo di avere prestato
tale importo al marito. Dagli atti risulta unicamente che il 28 giugno 1991
essa ha contratto un prestito con il __________ __________ di fr. 2’900.– (doc.
C), ma non vi è alcuna prova che attesti la consegna al marito di tale somma.
Il giudizio sulle pensioni alimentari e i rapporti patrimoniali tra coniugi,
conseguenza accessoria del divorzio, è soggetto alla massima dispositiva e al
principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195; Bühler/Spühler,
op. cit., nota 84 ad art.
151 CC). Incombeva quindi alle parti allegare e provare tempestivamente i fatti
su cui fondava la pretesa. In concreto l’appellante non ha minimamente
dimostrato quanto da lei asserito, ragione per cui l’appello, infondato, deve
essere respinto.
II. Sull’appello adesivo
- L’appellante adesivo
postula una diversa ripartizione degli oneri processuali della domanda riconvenzionale,
che il Pretore ha suddiviso tra le parti in ragione di metà ciascuno, e chiede
un’indennità per ripetibili di fr. 8’000.–. Egli ritiene la moglie maggiormente
soccombente e propone di porre tre quarti di tali oneri a carico di lei.
L’argomento non può essere condiviso. Con la domanda riconvenzionale il marito
aveva chiesto la pronuncia del divorzio, l’affidamento del figlio alla madre
(con un suo diritto di visita), aveva offerto un contributo per il figlio di
fr. 750.– mensili fino al 20° anno di età e aveva preteso l’importo di fr.
34’225.– a liquidazione del regime dei beni. Visto l’esito del processo,
entrambi i coniugi sono risultati parzialmente soccombenti, di modo che il
riparto delle spese a metà e la compensazione delle ripetibili – al cui
riguardo il Pretore gode di ampia latitudine di giudizio – non appare il
risultato né di un eccesso né di un abuso di apprezzamento (art. 148 cpv. 2
CPC). Si aggiunga che, come il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere,
in caso di vicendevole insuccesso riguardante una modifica di una sentenza
sulle prestazioni di un coniuge divorziato, si può prescindere per equità da un
riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (sentenza inedita del
21 aprile 1988 in re R., consid. 5). Tale principio può essere applicato per
analogia anche al caso concreto (I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G., consid.
10).
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’indennità per
ripetibili dell’appello adesivo tiene conto dell’esiguità delle osservazioni
presentate dall’appellato.
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dall’appellante non può entrare in linea di conto, a
prescindere dall’indigenza della richiedente, il ricorso apparendo sin
dall’inizio privo di buon diritto (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
-
L’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è
respinta.
-
Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per
ripetibili di appello.
-
L’appello adesivo è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
300.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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