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Numero d'incarto: 11.1996.135
Data decisione, Autorità: 11.09.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00135 Rinvio T.F.
Lugano 11 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ___ (cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 31 gennaio 1989 da
__________, __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, proprietario del foglio PPP __________, di __________,
__________., proprietaria del foglio PPP __________,
__________, proprietaria dei fogli PPP __________e __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietario dei fogli PPP __________ e __________,
__________, proprietario dei fogli PPP __________e __________,
__________ __________, proprietario del foglio PPP __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietaria dei fogli PPP __________e __________,
__________, proprietaria del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________, proprietaria del foglio PPP __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietaria del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietario dei fogli PPP __________e __________,
e __________ __________i, comproprietari del foglio PPP __________,
__________ __________, proprietaria del foglio PPP __________,
__________ __________, proprietario del foglio PPP __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________t, proprietaria del foglio PPP __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
e __________ __________i, comproprietari del foglio PPP __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________,
__________, proprietaria dei fogli PPP __________e __________,
__________, proprietario dei fogli PPP __________, __________, __________e __________,
__________, proprietaria dei fogli PPP __________e __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
__________, proprietario del foglio PPP __________,
e __________ __________, comproprietari del foglio PPP __________
(tutti rappresentati dall’amministratore della proprietà per piani particella n. __________ __________ __________ e patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 28 settembre 1995 la I Camera civile ha parzialmente accolto un appello presentato il 30 dicembre 1992 dai convenuti contro la sentenza emanata il 2 dicembre 1992 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, e ha modificato il giudizio pretorile nel senso di accogliere parzialmente la petizione;
che in esito a tale giudizio è stata modificata anche la ripartizione dagli oneri processuali di prima sede;
che con sentenza del 14 giugno 1994 la II Corte civile del Tribunale federale, statuendo sul ricorso per riforma presentato il 3 novembre 1995 da __________ __________, ha annullato la sentenza del 28 settembre 1995, l’ha riformata nel senso di respingere l’appello e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili della procedura cantonale;
che non spetta a questa Camera chiarire la manifesta contraddittorietà tra il dispositivo n. 1 della sentenza del Tribunale federale e quello figurante nella comunicazione del 18 giugno 1996 dello stesso tribunale;
che per quel che concerne gli oneri processuali di prima sede, l’accoglimento della petizione comporta la conferma della decisione pretorile del 2 dicembre 1992;
che in questa sede i convenuti, integralmente soccombenti, devono sopportare tutti gli oneri processuali (art. 148 cpv. 1 CPC) e rifondere alla controparte, che aveva proposto la conferma della sentenza impugnata, un’adeguata indennità per ripetibili;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
fr. 500.-
sono posti a carico degli appellanti che rifonderanno alla con- troparte l’importo di fr. 900.- per ripetibili.
Gli oneri processuali di prima sede sono confermati.
Intimazione a:
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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