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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.142
Data decisione, Autorità: 09.12.1996, ICCA
Incarto n.. 11.96.00142
Lugano 9 dicembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 17 maggio 1996 da
Comunione dei comproprietari della particella n. __________ RFD __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________. __________. __________ __________, __________ (RFT) (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto cautelare emanato il 7 agosto 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l’appellazione presentata il 12 settembre 1996 da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 7 agosto 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, domiciliata a __________ (Repubblica Federale di __________) è proprietaria di un’unità di proprietà per piani della particella n. __________ RFD , su cui è edificato un complesso immobiliare di lusso denominato “ ”. Il 16 aprile 1993 l’assemblea dei comproprietari per piani ha modificato il regolamento condominiale, inserendo una disposizione secondo la quale i comproprietari devono provvedere a mantenere sgombri da piante e fiori le balaustre e la facciata dello stabile, o a evitare altrimenti la caduta sulle terrazze sottostanti di fogliame e insetti, fonte di sporcizia e di ingorgo degli scarichi posti sulle terrazze stesse (doc. F). Il modo in cui __________ __________ provvede alla manutenzione delle fioriere situate sul suo terrazzo ha provocato diverse lamentele da parte di singoli comproprietari, sfociate infine nella risoluzione, adottata in occasione dell’assemblea dei comproprietari del 9 aprile 1996, di promuovere un’azione giudiziaria per ottenere il rispetto del regolamento della comproprietà (punto 7, doc. A).
B. La Comunione dei comproprietari della particella n. __________ RFD __________ ha di conseguenza promosso contro __________ __________, mediante petizione del 17 maggio 1996 davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, un’azione negatoria fondata sull’art. 641 CC. L’attrice ha chiesto che fosse fatto ordine alla convenuta di togliere dal balcone dell’appartamento n. __________nel Condominio __________ ogni vegetazione sporgente oltre la ringhiera e posta sulla ringhiera stessa, di spostare dal balcone i contenitori delle piante sino a una distanza minima di 50 cm dalla ringhiera, di pulire la terrazza eliminando la sporcizia, gli insetti e l’acqua provenienti dalle piante, di liberare gli scarichi dell’acqua e di provvedere a un’accurata manutenzione periodica delle piante e dei rispettivi contenitori. Tali richieste sono state formulate anche in via cautelare, per evitare il verificarsi di danni provocati dall’acqua stagnante sulla terrazza della convenuta.
Il Pretore ha citato le parti, per la discussione sulla cautelare, all’udienza prevista il 24 giugno 1996. La relativa convocazione è stata intimata alla convenuta il 21 maggio 1996, unitamente alla petizione e all’assegnazione del termine per presentare la risposta di causa, per il tramite dell’Amtsgericht di __________ (act. III). L’udienza è successivamente stata rinviata all’8 luglio 1996, su richiesta dell’attrice. L’ordinanza di rinvio, emanata il 28 maggio 1996, non risulta essere stata intimata alla convenuta (act. II). All’udienza tenutasi l’8 luglio 1996 è comparsa solo la parte attrice, che ha confermato le richieste cautelari. Il verbale di udienza è stato spedito alla convenuta mediante invio postale, senza procedere a una notifica nelle vie rogatoriali (act. VI).
C. Statuendo il 7 agosto 1996, il Pretore ha fatto ordine a __________ __________ di togliere le piante sporgenti dalla terrazza, di spostare quelle sulla ringhiera e di provvedere alla pulizia del balcone e degli scarichi pluviali. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico della convenuta, con l’obbligo di versare all’attrice un’indennità per ripetibili di fr. 600.–. Il decreto cautelare è stato intimato il giorno stesso alla convenuta, nelle vie rogatoriali.
Come risulta dall’attestazione 13 settembre 1996 dell’Amtsgericht di __________, __________ __________ ha ricevuto l’8 agosto 1996 la petizione con domanda cautelare e la citazione per l’udienza originariamente prevista il 24 giugno 1996. In data 27 agosto 1996 l’avv. __________ __________, legittimandosi come patrocinatore di __________ __________, ha chiesto alla Pretura copia del citato decreto cautelare, che gli è stata inviata il 29 agosto 1996. La convenuta ha ricevuto ufficialmente il decreto 7 agosto 1996 solamente il 4 settembre 1996, come attesta l’Amtsgericht di __________ il 20 settembre 1996.
D. __________ __________ è insorta con un appello del 12 settembre 1996, in cui chiede, previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, l’annullamento del decreto cautelare 7 agosto 1996, subordinatamente la sua riforma nel senso di respingere l’istanza cautelare.
E. Nelle sue osservazioni del 4 ottobre 1996 l’attrice ha postulato la reiezione dell’appello, di cui contesta in ordine la tempestività, e la conferma del giudizio pretorile.
La presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo con decreto del 18 settembre 1996.
Considerando
in diritto:
Litigiosa è anzitutto la tempestività dell’appello. Il decreto cautelare emanato il 7 agosto 1996 è stato intimato nelle vie rogatoriali alla convenuta lo stesso giorno, ma è pervenuto effettivamente a destinazione solo il 4 settembre 1996 (attestazione dell’Amtsgericht __________ del 24 settembre 1996). La Pretura ha d’altra parte intimato il 5 settembre 1996 copia del decreto litigioso all’avv. __________ __________, legittimatosi quale patrocinatore della convenuta (act. X). L’atto di appello introdotto il 12 settembre 1996 rispetta quindi il termine di 10 giorni previsto dall'art. 308 cpv. 1 CPC ed è ricevibile.
L’appellante contesta in ordine la regolarità della notifica in via rogatoriale degli atti di causa, per il motivo che mancherebbero gli attestati comprovanti la corretta intimazione da parte delle competenti autorità germaniche. La questione è superata, tali attestati essendo giunti alla Pretura posteriormente alla presentazione dell’appello, rispettivamente il 20 e il 24 settembre 1996.
A detta dell’appellante il decreto 7 agosto 1996 deve essere annullato e gli atti devono essere rinviati al Pretore perché abbia a procedere a una nuova citazione per l’udienza di discussione, nel rispetto del diritto di essere sentito. Essa sostiene che la procedura che ha condotto all’emanazione del citato decreto è stata irregolare e l’ha privata della possibilità di difendersi, impedendole di partecipare al contraddittorio. La censura è fondata.
Il primo invio per l’udienza del 24 giugno 1996 è stato intimato il 21 maggio 1996 ed è pervenuto a destinazione solo l’8 agosto 1996, posteriormente al decreto impugnato, ciò che avrebbe di fatto impedito alla convenuta di partecipare all’udienza originariamente prevista per il 24 giugno 1996. Ma non solo. L’ordinanza con cui il Pretore ha rinviato l’udienza all’8 luglio 1996 è stata notificata alla convenuta per invio postale. Essa non rispetta quindi le forme previste dai trattati internazionali, riservati dall’art. 122 CPC. Nei rapporti fra Svizzera e Germania vige infatti dal 1° gennaio 1995 la Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131) ed entrambi gli Stati hanno dichiarato di opporsi alla notifica diretta degli atti giudiziari per il tramite della posta (art. 10 della citata Convenzione; vedi dichiarazioni in calce alla Convenzione). La notifica dell’ordinanza 28 maggio 1996 è dunque nulla (art. 124 cpv. 7 CPC; cfr. per la situazione precedente all’entrata in vigore della Convenzione: Rep. 1978 pag. 376) ciò che ha comportato una violazione del diritto di essere sentito della convenuta (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., 1995, § 9 n. 9).
Ne deriva che il decreto cautelare 7 agosto 1996, emanato in violazione del diritto di essere sentito della convenuta, è nullo a sua volta per i combinati disposti 142 cpv. 1 lett. b e 146 CPC. L’appello deve dunque essere accolto e l’incarto rinviato al Pretore, conformemente all’art. 326 lett. a CPC, affinché emani una nuova decisione sulla cautelare dopo aver indetto in modo regolare la discussione.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto, il decreto impugnato è annullato e l’incarto rinviato al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico della Comunione dei comproprietari del fondo n. __________ RFD __________, la quale rifonderà a __________ __________ un’indennità di fr. 500.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________,
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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