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Numero d'incarto:
11.1996.145
Data decisione, Autorità:
13.08.1997, ICCA
Incarto n..
11.96.00145
Lugano
13 agosto 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 9
marzo 1994 da
__________ nata , __________ ()
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
, __________ ()
(ora
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 13 settembre
1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il 3
settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1936) e __________ __________ (1958) si sono uniti in matrimonio a
__________ __________ il __________ 1986. Dalla loro unione non sono nati
figli. Il 24 giugno 1993 __________ __________ ha instato davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, che è decaduto
infruttuoso il 14 luglio 1993.
B. __________ __________
ha introdotto azione di divorzio il 9 marzo 1994 davanti alla stessa Pretura.
In via cautelare essa ha chiesto una provvigione ad litem di fr.
30’000.–, un contributo alimentare mensile di fr. 7’000.–, la consegna di
mobili e suppellettili e la libera disponibilità della casa a lei appartenente,
occupata dal marito. Per quel che concerne gli effetti accessori del divorzio,
essa ha chiesto un contributo alimentare mensile di fr. 7’000.– e il versamento
di fr. 1’000’000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. Con
decreto 19 aprile 1994, emanato senza contraddittorio, il Segretario assessore
della Pretura ha assegnato alla moglie, in luogo e vece del Pretore,
l’abitazione coniugale con il mobilio e le suppellettili.
C. Il convenuto non ha
presentato la risposta di causa nel termine impartitogli, lasciandosi precludere.
Ultimata l’istruttoria, il dibattimento finale ha avuto luogo il 23 maggio
1996. Nel suo memoriale del 2 maggio 1996 l’attrice ha confermato la domanda di
divorzio, ma ha ridotto a fr. 500’000.– le pretese per lo scioglimento del
regime matrimoniale. Il convenuto ha presentato il 7 maggio 1996 un memoriale
nel quale ha aderito alla domanda di divorzio, ma ha postulato la liquidazione
dei rapporti patrimoniali senza versamento di alimenti o di indennità in favore
dell’attrice.
D. Statuendo il 3
settembre 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha imposto al convenuto
di versare all’attrice fr. 500’000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono state poste a carico del
convenuto, con obbligo di versare all’attrice un’indennità di fr. 5’000.– per
ripetibili.
E. __________ __________
è insorto contro tale sentenza con un appello del 13 settembre 1996 in cui
chiede la reiezione delle domande patrimoniali dell’attrice. Nelle sue
osservazioni del 14 ottobre 1996 __________ __________ propone la reiezione
dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto: 1. La pronuncia del
divorzio non è oggetto di ricorso, poiché il convenuto ha appellato unicamente
il dispositivo n. 2 della sentenza litigiosa, relativo allo scioglimento del
regime matrimoniale. Il divorzio è pertanto passato in giudicato. Contestato
rimane, in concreto, lo scioglimento del regime matrimoniale mediante attribuzione
alla moglie di fr. 500’000.– a titolo di liquidazione. È pacifico che le parti erano
sottoposte al regime ordinario della partecipazione agli acquisti.
-
L’appellante non ha
presentato la risposta nel termine impartitogli e si è lasciato precludere. Ciò
non gli impedisce di impugnare la sentenza pretorile, ma con il gravame egli
deve limitarsi a far valere le proprie ragioni o eccezioni senza contestare i
fatti di petizione, nella misura in cui tali fatti sono stati accertati dal Pretore
sulla base delle prove offerte dalla parte attrice (Rep. 1982 108, 1989 147). Se
la parte attrice non ha provato i fatti allegati, l’appellante precluso può far
valere che tali fatti non sono stati dimostrati. Ciò è il caso in concreto,
l’appellante dolendosi della circostanza che il Pretore ha ritenuto dimostrati
fatti (inerenti alla sua situazione finanziaria) che in realtà non trovano
alcun riscontro istruttorio. Sotto questo profilo il gravame è pertanto ricevibile.
-
Il Pretore,
constatato che il convenuto non aveva dato seguito alle domande di edizione
relative alle varie società in cui egli sarebbe attivo e ai suoi beni, ha
concluso che doveva essere considerato per vero a norma dell’art. 210 CPC il
fatto che si trattava di provare. Ha quindi ritenuto dimostrato che il marito
era proprietario di un’imbarcazione di lusso e di varie partecipazioni
societarie all’estero, come addotto dall’attrice nella petizione, e ha incluso
tali beni nella massa degli acquisti, valutandoli complessivamente fr.
1’000’000.–.
-
L’appellante
rimprovera al primo giudice di aver incluso a torto nella liquidazione del
regime matrimoniale il natante e le partecipazioni che egli deterrebbe in
alcune ditte nazionali ed estere. Adduce che la barca, ammesso che sia di sua
proprietà, sarebbe da considerare bene proprio, essendo pacifico che esisteva
già prima del matrimonio. Egli rimprovera al Pretore di aver arbitrariamente
applicato la presunzione di cui all’art. 200 cpv. 3 CC inserendo la barca fra
gli acquisti, poiché tale norma sarebbe applicabile ai soli beni acquistati dopo
il matrimonio. L’appellante critica poi gli accertamenti del Pretore relativi
alla sua situazione economica, sostenendo che il Pretore avrebbe preso “per oro
colato” semplici affermazioni dell’attrice.
-
Nel caso concreto
l’attrice ha affermato nella petizione che il marito era attivo come libero
professionista nella società __________ e in una società germanica, era
proprietario di alcune barche e di svariate automobili e aveva un altissimo
tenore di vita. A parte queste scarne e vaghe indicazioni, invano si cercherebbero
nella petizione i fatti addotti a sostegno della (ingente) pretesa in
liquidazione del regime matrimoniale e l’indicazione specifica dei mezzi di
prova offerti per ciascun fatto, come impone l’art. 165 cpv. 2 lett. e CPC.
All’udienza preliminare del 6 febbraio 1995 l’attrice ha offerto invero
numerosi mezzi di prova: oltre all’audizione di testimoni, essa ha chiesto
l’edizione dei bilanci degli ultimi cinque anni delle varie società in cui il
convenuto è consigliere di amministrazione o direttore, l’edizione del
certificato di salario e/o delle indennità percepite dal marito nei vari
consigli di amministrazione e “tutta la documentazione relativa
all’imbarcazione ancorata a __________ ”. Non risulta che l’attrice abbia
fornito al giudice le indicazioni prescritte dall'art. 207 cpv. 1 CPC né che
abbia presentato formale istanza di edizione: il verbale d’udienza preliminare
è silente al riguardo e agli atti non figurano istanze di edizione. Tutto si ignora
quindi delle circostanze di fatto che l’attrice intendeva provare (art. 207
cpv. 1 lett. b) per ognuna delle domande. Per quanto concerne l’imbarcazione
ancorata a __________, manca addirittura la designazione dei documenti
richiesti o del contenuto degli stessi (art. 207 cpv. 1 lett. a CPC). Ciò
nonostante, con decreto 27 febbraio 1995 il Pretore ha ordinato l’edizione di
tutti i documenti indicati dall’attrice all’udienza preliminare. Le ditte
, __________ __________ e __________ -, alle quali è stata
comunicata la domanda di edizione dei bilanci, hanno riferito di non ritenersi
obbligate a fornire tali dati, non essendo il convenuto loro azionista
(fascicolo edizione documenti 2897 DSA). Dal canto suo il convenuto non ha
prodotto i documenti di cui gli era stata decretata l’edizione il 27 febbraio
1995 (act. VI): gli estratti del registro di commercio della società
____________________. __________, della __________ __________ di __________, i
bilanci di tali ditte e la documentazione relativa all’imbarcazione ancorata a
__________, intestata alla __________ __________.
-
Il Pretore ne ha
preso atto e ha sanzionato l’inadempienza dell’obbligo di edizione giusta
l’art. 210 CPC, ritenendo per vero che il convenuto è proprietario
dell’imbarcazione e di partecipazioni aziendali per un valore globale di fr.
1’000’000.–. A prescindere dalla circostanza però che nella sua tassatività
l’art. 210 CPC appare poco compatibile con il diritto federale (cfr. Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª
edizione, note 48 a 50 ad art. 170 CC), resta il fatto che in concreto non si
sa quali erano i fatti che dovevano essere provati. Nella petizione l’attrice
non ha per nulla indicato in modo chiaro e circostanziato su quali fatti essa
fondava la sua pretesa di fr. 1’000’000.– in liquidazione del regime
matrimoniale, né ha presentato una qualsiasi domanda di edizione nelle forme
prescritte (art. 207 cpv. 1 CPC) e solo con il memoriale conclusivo ha evocato,
per altro in modo generico, i fatti che intendeva dimostrare. In siffatte
circostanze mancavano finanche le premesse per applicare l’art. 210 CPC. Non
sarebbe spettato d’altra parte al Pretore, nemmeno in virtù del diritto federale,
indagare d’ufficio sui fatti relativi allo scioglimento del regime matrimoniale
(Poudret/Mercier, L’unité du jugement
en divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag.
322-323).
-
Il Pretore ha
constatato che il convenuto non aveva collaborato all’accertamento dei fatti,
sia fornendo risposte imprecise sia rifiutando di rispondere a determinate domande
nel corso dell’interrogatorio formale. Ne ha concluso che tale atteggiamento
doveva essere sanzionato applicando la presunzione dell’art. 276 cpv. 2 CPC, secondo
la quale, se l’interrogato rifiuta di rispondere, il giudice può ritenere veri
i fatti che con le domande dell’ordinanza si volevano provare. Sulle domande
rivoltegli il convenuto è stato invero evasivo, ammettendo di essere amministratore
di una ditta germanica, ma negando di esserne l’unico titolare e invocando la
protezione dei dati vigenti in Germania a favore degli altri suoi soci per non
rispondere ad altre precise domande intese ad accertare il valore delle
società. Il convenuto ha in sostanza rifiutato di rispondere alle domande n. 4,
6, 7, e 9 (verbale del 27 marzo 1996, act. XXX). Alle altre domande ha risposto,
negando in particolare di essere proprietario della nota imbarcazione (domanda
1), di essere l’unico proprietario di un posto barca a __________ del valore di
fr. 500’000.– (domanda n. 2), di essere proprietario di 4 case unifamiliari in
Germania (domanda n. 5), di essere comproprietario di una fabbrica a __________
(domanda n. 8). Le domande rimaste senza risposta riguardano i finanziamenti
ricevuti dalla ditta germanica di cui egli è amministratore (domanda n. 4), il
valore dei cespiti di cui ai quesiti 3-5 (domanda n. 6), il tipo di macchinari
acquistati per conto della ditta negli Stati Uniti e il valore di tale investimento
(domande n. 7 e 9). Ora, si dessero anche per veri in virtù dell’art. 276 cpv.
4 CPC i fatti che si volevano provare con le domande dell’ordinanza, tali
informazioni non sono in concreto di alcun aiuto per accertare la situazione
finanziaria del convenuto, in particolare le sue proprietà. I finanziamenti
ricevuti dalla ditta germanica di cui il convenuto è amministratore con altre
persone e gli investimenti eseguiti sono irrilevanti al riguardo, già per il
fatto che si ignora se e in quale misura eventualmente il convenuto sia
azionista della ditta (ciò che l’attrice nemmeno ha addotto nella petizione) e
quale sia, se del caso, il valore dell’eventuale partecipazione.
-
Non è pertanto
possibile, in concreto, sanzionare il convenuto a norma degli art. 210 e 276
cpv. 4 CPC. Rimane da accertare se le risultanze dell’istruttoria consentono di
provare la pretesa dell’attrice per la liquidazione del regime matrimoniale.
Dall’istruttoria, in definitiva, è emerso che i coniugi avevano un elevato
tenore di vita, disponevano di veicoli di prestigio e potevano usufruire di
un’imbarcazione di lusso (deposizioni __________, __________ __________). Risulta
inoltre che il convenuto è attivo nel commercio internazionale come dirigente
di alto livello in ditte con cifre d’affari notevoli (deposizione __________,
verbale 26 aprile 1995), che è amministratore e direttore della __________
(certificato di stipendio del 1995, fascicolo documenti convenuto), ditta
germanica di cui è contitolare e alle cui dipendenze lavorano 35 persone
(interrogatorio formale del 27 marzo 1996) e che siede nel consiglio di
amministrazione di numerose ditte (doc. E, F, G). Tali dati non permettono tuttavia
di giungere alla conclusione che il convenuto ha proprietà per almeno fr.
1’000’000.–. A giusta ragione pertanto l’appellante rimprovera al primo giudice
di avere accertato fatti senza prova. L’appello, fondato, deve di conseguenza
essere accolto.
-
Gli oneri del
pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono a
carico dell’attrice, la quale rifonderà all’appellante un’adeguata indennità
per ripetibili. L’esito del gravame imporrebbe una diversa ripartizione degli
oneri processuali di prima sede, ma l’appellante non ha impugnato tale
dispositivo, che è di conseguenza passato in giudicato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e
la sentenza impugnata è così riformata:
- Il regime matrimoniale della
partecipazione agli acquisti è dichiarato sciolto. Ogni pretesa in liquidazione
del regime è respinta.
II. Gli oneri
processuali dell’appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr._
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ l’importo
di fr. 1’000.– per ripetibili di appello.__________ III. Intimazione
a:
–
avv. dott. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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