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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.146
Data decisione, Autorità: 21.10.1996, ICCA
Incarto n.. 11.96.00146
Lugano 21 ottobre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 21 luglio 1995 da
__________ nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
e ora sul decreto 4 settembre 1996 con cui il Pretore ha revocato al convenuto il beneficio dell’assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 16 settembre 1996 da __________ __________ contro il decreto emanato il 4 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Leventina;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con petizione 27 gennaio 1995 __________ __________ nata __________ ha promosso azione di divorzio contro il marito __________ __________, chiedendo nel contempo il disciplinamento dell’assetto cautelare pendente causa;
che __________ __________ ha postulato l’8 febbraio 1996 l’ammissione all’assistenza giudiziaria, adducendo la propria situazione di indigenza;
che con ordinanza 23 febbraio 1996 il Pretore del Distretto di Leventina ha ammesso il convenuto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________i;
che con sentenza 14 maggio 1996, passata in forza di cosa giudicata, il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio delle parti e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta dai coniugi il 24 aprile 1996;
che il 27 agosto 1996 il patrocinatore del convenuto ha inviato alla Pretura, per la tassazione, la sua nota d’onorario;
che con decreto 4 settembre 1996 il Pretore ha revocato l’ordinanza 23 febbraio 1996, limitatamente all’ammissione al gratuito patrocinio, poiché in seguito alla morte della ex moglie e alla decadenza dell’obbligo alimentare il convenuto non era più da considerare indigente;
che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 16 settembre 1996, con cui chiede l’annullamento della revoca e la conferma dell’ammissione al gratuito patrocinio;
che la parte appellata ha esplicitamente rinunciato a presentare osservazioni;
Ritenuto
in diritto:
che l’ordinanza con cui un Pretore concede a una parte il beneficio dell’assistenza giudiziaria è sempre revocabile anche d’ufficio (art. 158 cpv. 1, seconda frase CPC);
che nondimeno - come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale (DTF 115 Ia 194 consid. 2a; 122 I 5, consid. 4b) - l’assistenza giudiziaria concessa a norma dell’art. 158 CPC ha carattere definitivo, onde l’impossibilità per lo Stato di esigere più tardi una rifusione parziale o totale delle spese quand’anche la parte beneficiaria sia in grado successivamente di pagare (cfr. invece l’art. 152 cpv. 3 OG);
che il diritto ticinese non contempla altre norme in base alle quali l’assistenza potrebbe, per esempio, essere conferita a titolo provvisorio e revocata retroattivamente non appena il giudice sia in grado di esaminare compiutamente la richiesta (altri Cantoni prevedono tale possibilità: Favre, L’assistance judiciaire gratuite en droit suisse, tesi, Losanna 1988, pag. 76 con riferimenti);
che, ciò premesso, una revoca dell’assistenza giudiziaria in virtù dell’art. 158 CPC non può avere effetto retroattivo, poiché ciò rimetterebbe in discussione il carattere definitivo del beneficio accordato (I CCA 8 agosto 1994 nella causa M. c. M.);
che il principio dell’irretroattività della revoca è coerente, del resto, con il principio dell’irretroattività della concessione, la giurisprudenza avendo già ribadito più volte che il conferimento dell’assistenza giudiziaria ha effetto immediato, ma non retroattivo (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 6 ad art. 155 CPC; da ultimo: I CCA sentenza del 25 marzo 1994 nella causa C.);
che nella fattispecie il decreto di revoca del Pretore è intervenuto a causa ultimata e non aveva più scopo né senso, data l’impossibilità di revocare retroattivamente l’assistenza giudiziaria;
che in tali circostanze esso non ha ragione di sussistere e il Pretore dovrà procedere alla determinazione dell’onorario dei patrocinatori, conformemente all’art. 36 cpv. 3 LTG;
che viste le particolarità del caso appare opportuno rinunciare sia al prelievo di tasse e spese sia all’assegnazione di ripetibili, la parte appellata non essendosi per altro opposta al gravame;
Per questi motivi,
pronuncia:
L’appello è accolto e il decreto 4 settembre 1996 è annullato.
Non si riscuotono tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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