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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.15
Data decisione, Autorità: 03.07.1996, ICCA
Incarto n.. 11.96.00015
Lugano 3 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Antonini
sedente per statuire nella causa n. ..__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione del 15 febbraio 1994 da
__________ nata __________ __________, __________ __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti,
punti di questione:
Se deve essere accolto l'appello del 26 gennaio 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza del 5 gennaio 1996 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1969) e __________ __________ __________ (1970) hanno contratto matrimonio il __________dinanzi all'Ufficiale dello stato civile di __________. Dalla loro unione è nata la figlia __________ (1989). Il 30 settembre 1993 la moglie ha chiesto il tentativo di conciliazione, che è fallito il 29 ottobre 1993. Con petizione del 15 febbraio 1994 __________ __________ ha postulato il divorzio, introducendo nel contempo un'istanza con la quale ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e un’istanza di misure cautelari relativa all’affidamento della figlia e al mantenimento della famiglia in pendenza di causa.
B. __________ __________ ha aderito alla pronuncia del divorzio nella risposta del 21 aprile 1994, ma ha contestato l’affidamento di __________ alla madre, e ne ha chiesto la custodia, in via cautelare e nel merito. Il convenuto ha presentato a sua volta istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. La discussione dell’istanza cautelare ha avuto luogo durante un’udienza indetta il 10 maggio 1994, nel corso della quale le parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio e hanno offerto numerosi mezzi di prova. La procedura cautelare si è conclusa con l’emanazione del decreto 1° luglio 1994, che ha sancito l’affidamento di __________ alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha imposto ai genitori precisi obblighi nei confronti della bambina (act. X).
Dopo la presentazione della replica il 25 maggio 1994 e della duplica il 9 novembre 1994, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno sottoscritto il 3 novembre 1994 una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, di cui hanno chiesto l'omologazione all’udienza preliminare, tenutasi il 9 febbraio 1995, cui ha fatto seguito seduta stante il dibattimento finale.
D. Statuendo il 5 gennaio 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione. Egli ha accolto integralmente l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria dell’attrice e ha limitato quella del convenuto alla dispensa dal pagamento della tassa di giustizia, negando il gratuito patrocinio.
E. __________ __________ è insorto con un appello del 25 gennaio 1996 contro il rifiuto del gratuito patrocinio, chiedendo che in riforma del giudizio impugnato il beneficio dell'assistenza giudiziaria gli sia concesso in misura totale. Egli postula tale beneficio anche in sede di appello. __________ __________ non ha presentato osservazioni.
F. La giudice delegata della Camera ha chiesto all’appellante di completare la documentazione prodotta a sostegno dell’istanza di assistenza giudiziaria. L’istante ha presentato nel termine impartito i documenti relativi al proprio reddito e al proprio fabbisogno.
Considerando
in diritto:
L'assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura per la concessione dell'assistenza giudiziaria è governata dalla massima ufficiale, con la conseguenza che il giudice deve contribuire alla raccolta delle prove indispensabili per la valutazione del caso e non può respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 156, n. 1). Presupposti indispensabili per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria sono da un lato la condizione di indigenza, e dall’altro la probabilità di esito favorevole della causa (art. 155 e 157 CPC).
Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della famiglia. La condizione di indigenza non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale esecutivo, ma tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, quali ad esempio la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II pag. 278; Rep. 1983, pag. 118). Il giudizio sull'esistenza dello stato di indigenza ai fini dell'assistenza giudiziaria deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179) oppure al momento della decisione sull'istanza (cfr. art. 152 OG, DTF 108 V 265 e segg.).
Nel caso concreto, il Pretore ha limitato il beneficio dell’assistenza giudiziaria alla dispensa dal pagamento della tassa di giustizia, ritenendo sulla base degli elementi contenuti nel certificato municipale del 28 dicembre 1993 (doc. 1) che il convenuto poteva provvedere alle spese di patrocinio con il proprio reddito.
a) Dall'analisi della documentazione agli atti, peraltro non contestata dalla controparte, risulta che l'appellante, impiegato __________, percepiva uno stipendio netto mensile di circa fr. 3'500.– (doc. 1 e 4). Il suo fabbisogno personale ammontava almeno a fr. 2’543.– (minimo di base fr. 1’025.–, canone di locazione fr. 830.–, spesa per trasferte fr. 135.–, cassa-malati fr. 253.–, imposte stimate fr. 300.–). Può essere lasciato indeciso il quesito di sapere se debbano essere computate anche le spese generali addotte dall’appellante, che le stimava in fr. 150.– mensili, e le spese per trasferte professionali, valutate in fr. 250.– (appello 25 gennaio 1996, pag. 4, risposta del 21 aprile 1994, pag. 6). Tali importi non sono determinanti per la soluzione del caso concreto, come si vedrà in seguito, e ci si può dunque dispensare dall’esaminarne la fondatezza, a prescindere dal fatto che si tratta di mere asserzioni dell’interessato, neppure rese verosimili o documentate.
Oltre a queste voci, occorre tenere conto del fatto che il convenuto aveva contratto un debito con un istituto bancario per il cui rimborso era tenuto a versare rate mensili di fr. 638,70 (doc. 9) e che nel 1993 l’Ufficio esecuzioni pignorava dal suo stipendio mensilmente l’importo di fr. 544.– (doc. 8). In pendenza di causa l’appellante era stato condannato a versare alla moglie l’importo complessivo di fr. 900.– mensili per alimenti (decreto supercautelare 17 febbraio 1994). Successivamente egli si è assunto l’obbligo, con la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio stipulata fra le parti il 3 novembre 1994 (doc. 10) e omologata dal Pretore il 5 gennaio 1996, di versare un contributo alimentare mensile per la figlia di fr. 600.–.
b) Alla luce delle circostanze sopra esposte, si deve concludere che l'appellante non solo non disponeva di un'eccedenza sul proprio fabbisogno al momento della presentazione della domanda, ma che anzi era in una situazione deficitaria ancora al momento in cui il primo giudice ha statuito sulla sua domanda, nel gennaio 1996.
Il requisito della probabilità di esito favorevole della causa non è contestato e il primo giudice l’ha implicitamente ammesso concedendo l’assistenza giudiziaria, seppur limitata alla dispensa dal pagamento della tassa di giustizia. A ogni buon conto è utile rilevare che le perplessità del convenuto sull’affidamento della figlia alla madre, illustrate nella risposta 21 aprile 1994, erano in parte fondate, tanto che è stata necessaria un’approfondita istruttoria e una terapia specializzata della bambina prima di giungere a una soluzione soddisfacente nell’interesse di __________.
L'appello deve dunque essere accolto, il convenuto avendo diritto a beneficiare dell’assistenza giudiziaria in misura totale per la procedura giudiziaria di prima sede.
L’appellante ha postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria anche in appello. Invitato il 29 gennaio 1996 dalla giudice delegata di questa Camera a completare e aggiornare la documentazione sulla sua situazione finanziaria, egli ha esibito i dati richiesti il 28 febbraio 1996. La verifica della sua situazione attuale permette di concludere che la concessione dell’assistenza giudiziaria si giustifica anche in questa sede. In particolare dalla scheda di salario del 23 febbraio 1996 si evince che lo stipendio dell’appellante è praticamente rimasto invariato e che i suoi costi di locazione e di cassa-malati sono stabili. Per il prestito a suo tempo contratto con la banca, per contro, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni il 20 dicembre 1995 e la relativa esecuzione è in corso, ciò che lascia supporre un probabile pignoramento dallo stipendio. Vista l’esistenza sia del requisito dell’indigenza che della probabilità di esito favorevole, confermata dall’accoglimento dell’appello, l’istanza del convenuto deve essere accolta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L'appello è accolto e il dispositivo della sentenza impugnata viene così riformato:
§ Di conseguenza __________ __________ è dispensato della tassa di giustizia e delle spese ed è ammesso al gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, __________.
II. L'istanza del 25 gennaio 1996 è accolta e __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.
III. Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
IV. Intimazione a:
avv. __________ __________, __________,
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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