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Numero d'incarto:
11.1996.15
Data decisione, Autorità:
03.07.1996, ICCA
Incarto n..
11.96.00015
Lugano
3 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Antonini
sedente
per statuire nella causa n. ..__________ (azione di
divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione del 15 febbraio 1994 da
__________ nata __________
__________, __________ __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________),
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti,
punti di questione:
Se deve essere accolto l'appello del 26 gennaio 1996 presentato da __________
__________ contro la sentenza del 5 gennaio 1996 del Pretore della giurisdizione
di Mendrisio-Sud.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A.
__________ __________ (1969) e __________ __________ __________ (1970) hanno
contratto matrimonio il __________dinanzi all'Ufficiale dello stato civile di
__________. Dalla loro unione è nata la figlia __________ (1989). Il 30 settembre
1993 la moglie ha chiesto il tentativo di conciliazione, che è fallito il 29
ottobre 1993. Con petizione del 15 febbraio 1994 __________ __________ ha
postulato il divorzio, introducendo nel contempo un'istanza con la quale ha
chiesto di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e un’istanza
di misure cautelari relativa all’affidamento della figlia e al mantenimento
della famiglia in pendenza di causa.
B.
__________ __________ ha aderito alla pronuncia del divorzio nella risposta
del 21 aprile 1994, ma ha contestato l’affidamento di __________ alla madre, e
ne ha chiesto la custodia, in via cautelare e nel merito. Il convenuto ha
presentato a sua volta istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C.
La discussione dell’istanza cautelare ha avuto luogo durante un’udienza
indetta il 10 maggio 1994, nel corso della quale le parti hanno mantenuto le
rispettive domande di giudizio e hanno offerto numerosi mezzi di prova. La
procedura cautelare si è conclusa con l’emanazione del decreto 1° luglio 1994,
che ha sancito l’affidamento di __________ alla madre, ha regolato il diritto
di visita del padre e ha imposto ai genitori precisi obblighi nei confronti
della bambina (act. X).
Dopo
la presentazione della replica il 25 maggio 1994 e della duplica il 9 novembre
1994, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno sottoscritto il 3 novembre
1994 una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, di cui hanno
chiesto l'omologazione all’udienza preliminare, tenutasi il 9 febbraio 1995,
cui ha fatto seguito seduta stante il dibattimento finale.
D.
Statuendo il 5 gennaio 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha
omologato la convenzione. Egli ha accolto integralmente l'istanza di ammissione
al beneficio dell'assistenza giudiziaria dell’attrice e ha limitato quella del
convenuto alla dispensa dal pagamento della tassa di giustizia, negando il
gratuito patrocinio.
E.
__________ __________ è insorto con un appello del 25 gennaio 1996 contro il
rifiuto del gratuito patrocinio, chiedendo che in riforma del giudizio
impugnato il beneficio dell'assistenza giudiziaria gli sia concesso in misura
totale. Egli postula tale beneficio anche in sede di appello. __________
__________ non ha presentato osservazioni.
F. La
giudice delegata della Camera ha chiesto all’appellante di completare la documentazione
prodotta a sostegno dell’istanza di assistenza giudiziaria. L’istante ha
presentato nel termine impartito i documenti relativi al proprio reddito e al
proprio fabbisogno.
Considerando
in diritto:
L'assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con
istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie
indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura per la concessione dell'assistenza
giudiziaria è governata dalla massima ufficiale, con la conseguenza che il giudice
deve contribuire alla raccolta delle prove indispensabili per la valutazione
del caso e non può respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta
gli sembra insufficiente (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 156, n. 1). Presupposti indispensabili per l’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria sono da un lato la condizione di
indigenza, e dall’altro la probabilità di esito favorevole della causa (art.
155 e 157 CPC).
Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado
di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della
famiglia. La condizione di indigenza non si valuta unicamente in funzione del
minimo esistenziale esecutivo, ma tenendo in considerazione tutte le
circostanze del caso, quali ad esempio la complessità della causa, l'urgenza,
l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono
all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II pag. 278;
Rep. 1983, pag. 118). Il giudizio sull'esistenza dello stato di indigenza ai
fini dell'assistenza giudiziaria deve basarsi sulla situazione reale e concreta
della parte richiedente al momento in cui presenta la relativa istanza (DTF 120
Ia 179) oppure al momento della decisione sull'istanza (cfr. art. 152 OG, DTF
108 V 265 e segg.).
Nel caso concreto, il Pretore ha limitato il beneficio dell’assistenza
giudiziaria alla dispensa dal pagamento della tassa di giustizia, ritenendo
sulla base degli elementi contenuti nel certificato municipale del 28 dicembre
1993 (doc. 1) che il convenuto poteva provvedere alle spese di patrocinio con
il proprio reddito.
a)
Dall'analisi della documentazione agli atti, peraltro non contestata dalla
controparte, risulta che l'appellante, impiegato __________, percepiva uno
stipendio netto mensile di circa fr. 3'500.– (doc. 1 e 4). Il suo fabbisogno
personale ammontava almeno a fr. 2’543.– (minimo di base fr. 1’025.–, canone di
locazione fr. 830.–, spesa per trasferte fr. 135.–, cassa-malati fr. 253.–,
imposte stimate fr. 300.–). Può essere lasciato indeciso il quesito di sapere
se debbano essere computate anche le spese generali addotte dall’appellante,
che le stimava in fr. 150.– mensili, e le spese per trasferte professionali,
valutate in fr. 250.– (appello 25 gennaio 1996, pag. 4, risposta del 21 aprile
1994, pag. 6). Tali importi non sono determinanti per la soluzione del caso
concreto, come si vedrà in seguito, e ci si può dunque dispensare
dall’esaminarne la fondatezza, a prescindere dal fatto che si tratta di mere
asserzioni dell’interessato, neppure rese verosimili o documentate.
Oltre
a queste voci, occorre tenere conto del fatto che il convenuto aveva contratto
un debito con un istituto bancario per il cui rimborso era tenuto a versare
rate mensili di fr. 638,70 (doc. 9) e che nel 1993 l’Ufficio esecuzioni
pignorava dal suo stipendio mensilmente l’importo di fr. 544.– (doc. 8). In
pendenza di causa l’appellante era stato condannato a versare alla moglie
l’importo complessivo di fr. 900.– mensili per alimenti (decreto supercautelare
17 febbraio 1994). Successivamente egli si è assunto l’obbligo, con la
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio stipulata fra le parti il
3 novembre 1994 (doc. 10) e omologata dal Pretore il 5 gennaio 1996, di versare
un contributo alimentare mensile per la figlia di fr. 600.–.
b)
Alla luce delle circostanze sopra esposte, si deve concludere che
l'appellante non solo non disponeva di un'eccedenza sul proprio fabbisogno al
momento della presentazione della domanda, ma che anzi era in una situazione
deficitaria ancora al momento in cui il primo giudice ha statuito sulla sua
domanda, nel gennaio 1996.
Il requisito della probabilità di esito favorevole della causa non è
contestato e il primo giudice l’ha implicitamente ammesso concedendo
l’assistenza giudiziaria, seppur limitata alla dispensa dal pagamento della
tassa di giustizia. A ogni buon conto è utile rilevare che le perplessità del
convenuto sull’affidamento della figlia alla madre, illustrate nella risposta
21 aprile 1994, erano in parte fondate, tanto che è stata necessaria un’approfondita
istruttoria e una terapia specializzata della bambina prima di giungere a una
soluzione soddisfacente nell’interesse di __________.
L'appello
deve dunque essere accolto, il convenuto avendo diritto a beneficiare
dell’assistenza giudiziaria in misura totale per la procedura giudiziaria di prima
sede.
- Gli
oneri processuali seguirebbero, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Tenuto conto tuttavia delle particolarità della fattispecie, in
particolare della circostanza che la decisione impugnata è verosimilmente
dovuta a una svista del primo giudice, come sembra doversi intuire dalla sua
motivazione, si giustifica di prescindere dalla riscossione di spese e tasse di
giustizia in questa sede. L’attrice, che ha rinunciato a presentare osservazioni
all’appello, non può d’altra parte essere considerata soccombente (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
148, n. 2) e non può essere tenuta al pagamento degli oneri processuali, tanto
più che essa non si era opposta alla concessione dell’assistenza giudiziaria al
marito in prima sede (cfr. verbale dell’udienza preliminare) e non è pertanto
all’origine della decisione litigiosa (DTF 115 Ia 21 consid.
5, DTF 95 I 316 consid. 4; Messmer/Imboden,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 35 n. 19).
L’appellante
ha postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria anche in appello.
Invitato il 29 gennaio 1996 dalla giudice delegata di questa Camera a
completare e aggiornare la documentazione sulla sua situazione finanziaria,
egli ha esibito i dati richiesti il 28 febbraio 1996. La verifica della sua
situazione attuale permette di concludere che la concessione dell’assistenza
giudiziaria si giustifica anche in questa sede. In particolare dalla scheda di
salario del 23 febbraio 1996 si evince che lo stipendio dell’appellante è
praticamente rimasto invariato e che i suoi costi di locazione e di cassa-malati
sono stabili. Per il prestito a suo tempo contratto con la banca, per contro, è
stato rilasciato un attestato di carenza di beni il 20 dicembre 1995 e la
relativa esecuzione è in corso, ciò che lascia supporre un probabile pignoramento
dallo stipendio. Vista l’esistenza sia del requisito dell’indigenza che della
probabilità di esito favorevole, confermata dall’accoglimento dell’appello,
l’istanza del convenuto deve essere accolta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I.
L'appello è accolto e il dispositivo della sentenza impugnata viene così
riformato:
- L'istanza
di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata da __________
__________ in data 21 aprile 1994 è accolta.
§ Di
conseguenza __________ __________ è dispensato della tassa di giustizia e delle
spese ed è ammesso al gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________,
__________.
II.
L'istanza del 25 gennaio 1996 è accolta e __________ __________ è ammesso al
beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello, con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________ __________.
III.
Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
IV.
Intimazione a:
avv. __________ __________, __________,
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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