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Numero d'incarto:
11.1996.150
Data decisione, Autorità:
21.05.1997, ICCA
Incarto n..
11.96.00150
Lugano
21 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza
di divorzio) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 20 aprile 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ (, __________)
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
premesso
che il 13 settembre 1996 __________ __________ ha presentato appello contro la
sentenza emanata il 12 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6;
constatato
che il 21 ottobre 1996 __________ __________ ha a sua volta interposto appello
adesivo contro la medesima sentenza;
preso
atto che le parti hanno sottoscritto il 7 maggio 1997 un accordo con il quale
hanno risolto in via extra giudiziaria la vertenza;
constatato
che tale accordo, trasmesso alla Camera il 16 maggio 1997, prevede il ritiro di
entrambi gli appelli presentati contro la sentenza 12 luglio 1996;
rilevato
che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta,
in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla
lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per
ripetibili;
accertato
che le parti hanno convenuto di sopportare ognuna le spese processuali del
proprio gravame, mentre le ripetibili sono compensate;
ritenuto
che la buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso
d’ordine personale merita di essere tenuta in considerazione con la rinuncia al
prelievo di tasse e spese;
richiamato
l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai
ruoli per desistenza.
-
L’appello adesivo è
dichiarato caduco.
-
Non si riscuotono tasse né
spese. Le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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