AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.157
Data decisione, Autorità: 21.10.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00157
Lugano 21 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.96.00219 (contestazione dell'inventario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza del 19 settembre 1995 da
__________, __________ (patrocinata dalla dott. iur. __________ __________, studio legale __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) e
__________ -__________, __________;
e ora sul decreto 3 settembre 1996 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di ricusa e
revoca del mandato di notaio divisore avv. __________, presentata il 13 agosto 1996 dall'attrice;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) presentato il 27 settembre 1996 da __________ contro il decreto emanato il 3 settembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di __________;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: - che con decreto del 18 giugno 1993 il Pretore della giurisdizione di __________ ha ordinato la divisone ereditaria della successione fu __________ e, contestualmente, ha designato quale notaio divisore l’avv. __________, __________;
che in data 13 agosto 1996 la coerede __________ ha postulato la ricusa del notaio divisore e, di conseguenza, la revoca del mandato conferito all’avv. __________, asserendo la sua parzialità;
che la coerede __________ si è opposta all’istanza, mentre __________ ha aderito alla stessa;
che nelle osservazioni del 19 agosto 1996 l’avv. __________ la ha proposto la reiezione dell’istanza;
che con decreto del 3 settembre 1996 il Pretore della giurisdizione di __________ ha respinto l’istanza, non ravvisando in concreto “gravi ragioni” ai sensi dell’art. 27 lett. b CPC tali da mettere in dubbio l’imparzialità del convenuto;
che contro il predetto decreto è insorta __________ con atto d’appello (“ricorso”) del 27 settembre 1996, nel quale conclude, in riforma della decisione impugnata, per l’accogli-mento dell’istanza di ricusa e revoca del notaio divisore;
che l’appello non è stato notificato alle controparti;
Considerando
in diritto: - che la divisione ereditaria è regolata dal diritto federale per quanto attiene alle norme sostanziali applicabili, mentre i Cantoni ne disciplinano la procedura (art. 64 cpv. 3 e 64bis cpv. 2 Cost.);
che le norme di procedura civile del Cantone Ticino (art. 475 segg. CPC) relative al processo di divisione concedono al giudice la facoltà di avvalersi della collaborazione di ausiliari (notai) e periti, da lui designati (art. 476 CPC; DTF 109 II 411; cfr. Seeberger, Die richterliche Erbteilung, Friburgo 1992, pag. 41);
che nel caso concreto, __________ ha postulato la ricusa del notaio divisore, a motivo della sua parzialità;
che il codice di procedura civile ticinese non prevede alcuna norma specifica in merito alla possibilità di ricusa del notaio divisore e quindi tornano applicabili, per analogia, le norme stabilite per il perito giudiziario (art. 163 CPC;cfr. anche l'art. 572 cpv. 2 CPC vodese);
che l’art. 248 cpv. 2 CPC rinvia espressamente alle norme sui motivi di esclusione e ricusa dei giudici;
che la cognizione dei motivi di ricusazione del perito giudiziario (e quindi del notaio divisore) compete al giudice che lo ha designato, in analogia con la norma (art. 30 cpv. 1 ultima frase CPC) che lascia la decisione sulla ricusa del segretario al giudice da cui dipende (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 161);
che il relativo giudizio viene pronunciato mediante decreto in camera di consiglio e non può essere impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC);
che l'appello in esame, manifestamente irricevibile, può essere deciso con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;
che in tali circostanze si può, eccezionalmente, rinunciare al prelievo di oneri processuali;
che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster