AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.177
Data decisione, Autorità:
30.10.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00177
Lugano,
30 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (modifica di misure
provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 10 giugno 1996 da
__________, __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, ora in __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 15 novembre 1996 presentato
da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 4 novembre 1996
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell’appello;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1953) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________
il __________ 1982. Dal matrimonio sono nati i figli __________, il __________
1983, e __________, il __________ 1987. Il marito è , alle dipendenze
della __________ - di __________; la moglie non ha esercitato
attività lucrativa durante la vita in comune, tranne alcune ore di pulizia e di
servizi a terzi che le hanno procurato un reddito di circa fr. 400.– mensili.
L’8 giugno 1994 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione e il 18 giugno successivo i
coniugi si sono separati di fatto: il marito è rimasto nell’abitazio-ne
coniugale, la moglie si è trasferita con i figli a __________, nella casa dei
propri genitori.
B. Il tentativo di
conciliazione è decaduto infruttuoso il 6 luglio 1994. Il 12 luglio seguente
__________ __________ ha chiesto di essere am-messa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria nella causa di stato da promuovere contro il marito e il 16
settembre 1994 ha postulato l’adozione di misure provvisionali. Statuendo il 2
febbraio 1995, il Pretore ha decretato l’affidamento dei figli alla madre, ha
disciplinato il diritto di visita del padre, ha condannato __________
__________ a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la
moglie e di fr. 605.– mensili per ogni figlio limitatamente al mese di
settembre 1994, rispettivamente fr. 185.– per la moglie e fr. 605.– per ogni
figlio dall’ottobre 1994 (compresi in entrambi i casi l’assegno familiare),
attribuendo l’abitazione coniugale al marito. __________ __________ è stato
ammesso anch’egli al beneficio dell’assistenza giudiziaria. La tassa di
giustizia di
fr. 500.– e le spese sono
state addebitate allo Stato, compensate le ripetibili.
C. Con sentenza del 9
aprile 1996 questa Camera, adita da __________ , ha parzialmente
riformato il decreto del Pretore, fissando i contributi mensili a carico di __________
__________ in fr. 60.– per la moglie e fr. 1650.– complessivi per i due figli
(limitatamente al mese di settembre 1994), rispettivamente in fr. 1410.– per i
figli (senza contributo per la moglie) dall’ottobre del 1994. Entrambe le parti
sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Gli oneri
processuali di fr. 250.– sono stati addebitati allo Stato, compensate le
ripetibili (inc. ..).
D. Nel frattempo è
intercorso un accordo fra i coniugi, nel senso che dal 1° settembre 1995 il
figlio __________ si sarebbe trasferito dal padre. Con decreto cautelare del 31
agosto 1995 il Pretore ha omologato l’affidamento del figlio al padre,
regolando il diritto di visita della madre, dichiarando caduco il contributo alimentare
dovuto da __________ __________ al figlio __________ e fissando quello per il
figlio __________, affidato alla madre, in fr. 605.– mensili compresi gli
assegni familiari.
E. Il 10 giugno 1996
__________ __________ si è rivolto al Pretore, chiedendogli di ridurre il
contributo per il figlio __________ in fr. 533.– mensili retroattivamente dal
1° settembre 1995. All’udienza del 24 luglio 1996 la convenuta si è opposta
alla domanda, postulando per il figlio __________ un contributo alimentare di
fr. 825.– mensili, sempre dal 1° settembre 1995. La discussione finale ha avuto
luogo il
3 ottobre 1996 e in tale
sede __________ __________ ha concluso per la sua liberazione da ogni
contributo alimentare. La convenuta ha ribadito la propria posizione.
F. Con decreto cautelare
del 4 novembre 1996 il Pretore ha respinto l’istanza di modifica presentata dal
marito, ha parzialmente accolto quella formulata dalla moglie all’udienza del
24 luglio 1996 e ha fissato il contributo mensile dell’istante per il figlio
__________ in fr. 630.– dal 24 luglio al 31 agosto 1996, rispettivamente in fr.
700.– dopo di allora, compresi gli assegni familiari. Le parti essendo entrambe
al beneficio dell’assistenza giudiziaria, la tassa di giustizia (fr. 500.–) e
le spese di fr. 100.– sono state poste a carico dello Stato, compensate le
ripetibili.
G. Insorto con appello
del 15 novembre 1996 contro il decreto del Pretore, __________ __________
chiede che – accordatogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria – il
contributo alimentare per il figlio __________ sia ridotto a fr. 533.– mensili
dal 1° settembre 1995 al
10 giugno 1996 e a fr.
320.– mensili dopo di allora, assegni familiari compresi. Nelle sue
osservazioni del 29 novembre 1996 __________ __________ propone di respingere
l’appello, di negare alla controparte l’assistenza giudiziaria e di conferire
tale beneficio a lei medesima. __________ __________ non si è espresso sulla richiesta
di assistenza giudiziaria introdotta dalla moglie.
Considerando
in diritto: 1. Le misure
provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145
cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano
mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento
della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in
parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo
1995, pag. 545 nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Nell’ambito
di un’istanza di modifica non è decisivo sapere quindi se l’istante avrebbe
potuto far valere prima la causa di modifica invocata; decisivo è sapere se
tale causa sia rilevante e duratura. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare
con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò soltanto il diritto
alla modifica dell’as-setto provvisionale. Perde invece – di regola – il
diritto di ricuperare quanto pagato in esubero, giacché non può beneficiare di
alcuna modifica retroattiva (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
- Nella fattispecie il
Pretore ha ricordato che l’istante aveva chiesto la modifica dell’assetto
provvisionale il 10 giugno 1996 e che perciò un’eventuale cambiamento sarebbe
potuto intervenire solo da quel giorno (decreto, pag. 2 in fondo). L’opinione è
corretta (Bühler/Spühler, loc.
cit. con rinvii). L’appellante insiste nel sostenere che l’assetto
provvisionale va modificato sin dal
1° settembre 1995 (memoriale,
pag. 5 in fondo), ma non discute la motivazione del Pretore e nemmeno pretende
che nel caso in esame siano dati gravi e impellenti motivi di equità atti a
giustificare una modifica – eccezionale – avente carattere retroattivo (Rep.
1988 pag. 339 consid. 3). Egli non asserisce, in particolare, né di essere
stato impedito di agire tempestivamente né di essere stato ingannato e neppure
di avere confidato in assicurazioni della controparte. Del resto egli non
contesta che il contributo alimentare a favore del figlio __________ sia stato
implicitamente soppresso dal Pretore con il decreto del 31 agosto 1995. L’unica
questione litigiosa rimaneva perciò il contributo per il figlio __________ e
nulla induce a credere – come detto – che l’istante non potesse agire con
tempestività.
- Nella sua sentenza
del 9 aprile 1996 questa Camera aveva fissato l’assetto cautelare (dall’ottobre
del 1994) sulla base di redditi coniugali per complessivi fr. 6058.– mensili
(fr. 4458.– il marito, fr. 1600.– la moglie) e di fabbisogni per complessivi
fr. 6054.– mensili (fr.
3048.– il marito, fr. 1356.– la moglie e
fr. 1650.– i due figli).
Il che non lasciava praticamente alcuna eccedenza da suddividere fra i coniugi
(fr. 4.– mensili). In tali circostanze il marito si vedeva costretto a versare
ai figli tutto quanto superava il suo fabbisogno mensile (fr. 1410.–), la
moglie dovendo provvere a colmare la differenza (fr. 240.– mensili).
Il Pretore reputa che il
calcolo della Camera sia dovuto a una svista, nel fabbisogno della moglie
essendo stata inserita – a mente sua – una pigione insufficiente. In realtà
questa Camera si era fondata proprio sui dati del Pretore, il quale aveva accertato
nel suo decreto (pag. 8) che la moglie spendeva fr. 1000.– mensili complessivi
per la locazione. Ritenuto come fr. 415.– fossero già compresi nel fabbisogno
dei figli, la Camera ha ridotto di conseguenza la pigione per la sola moglie
(sentenza del
9 aprile 1996, consid. 8).
Non è vero, quindi, che la Camera avrebbe computato “in doppio la deduzione
della locazione materna della quota a carico dei figli”, come il Pretore opina
e la convenuta supinamente ripete.
-
In concreto il primo
giudice ha ritenuto che, per rapporto all’as-setto cautelare definito il 4
novembre 1996 da questa Camera, modifiche rilevanti e durature erano intervenute
in relazione al guadagno della moglie (aumentato da fr. 1600.– a una media di
fr. 2422.– mensili), al fabbisogno di quest’ultima (che il 1° settembre 1996
era andata a vivere per conto proprio, lasciando l’abitazione dei genitori),
passato da fr. 1356.– mensili a fr. 2037.– fino al 1° settembre 1996 e a fr.
2163.– dopo di allora. Quanto al fabbisogno in denaro dei figli, quello di
__________ andava stabilito in fr. 700.– mensili e quello di __________ in fr.
900.–. Sulla base di tali cifre il Pretore ha calcolato un contributo del padre
per il figlio __________, affidato alla madre, di fr. 630.– mensili fino al 1°
settembre 1996 e di fr. 700.– dopo di allora, già compresi gli assegni familiari.
-
Il reddito del
marito (fr. 4458.– mensili) e il di lui fabbisogno minimo (fr. 3048.– mensili),
invariati rispetto alla sentenza emessa il 4 novembre 1996 da questa Camera,
non sono contestati. Litigioso è anzitutto il reddito della moglie, fissato dal
Pretore in una media di fr. 2422.– mensili sulla base degli stipendi percepiti
dall’interessata fra il gennaio del 1995 e il giugno del 1996. L’appellante
sostiene che tale guadagno ammonterebbe in realtà a oltre fr. 2600.– mensili
“se si prendono (...) come base gli ultimi dodici mesi (...) o per lo meno la
media dello stipendio a partire da quando la signora __________ ha assunto al
75% l’impiego presso il Consorzio Aiuto Domiciliare” (appello, pag. 4 in
fondo).
L’argomentazione è
infondata. Nell’anno 1995 la moglie risulta avere incassato – come ha accertato
il Pretore – uno stipendio netto di complessivi fr. 27 151.90 (doc. U), onde
una media di
fr. 2263.– netti mensili.
Nel 1996 lo stipendio annuo è ammontato a fr. 29 238.95 (doc. AA), per una
media di fr. 2437.– netti mensili. L’esito non cambia apprezzabilmente nemmeno
considerando i soli mesi da maggio 1996 – quando l’interessata è stata assunta
non più a ore, ma a tempo parziale (75%) dal __________ __________ __________ e
dintorni – fino a dicembre 1996, la media
dello stipendio risultando allora di fr. 2458.– netti mensili. E l’esito non
muterebbe gran che nemmeno se si tenesse calcolo dei soli due primi mesi del
1997 (doc. AA, ultimi fogli), la media risultando in tal caso di fr. 2470.–
netti mensili. Ne segue che, fondandosi a un sommario esame come quello che
governa le procedure cautelari su un reddito medio di fr. 2422.– netti mensili,
il Pretore non è sicuramente caduto in un eccesso di apprezzamento. Anche su
questo punto l’appello si rivela pertanto destinato all’insuccesso.
-
A parere
dell’appellante il fabbisogno minimo della moglie non sarebbe di fr. 2037.–
mensili, rispettivamente di fr. 2163.– mensili dopo il 1° settembre 1996, bensì
di fr. 2000.– mensili al massimo. Se non che, egli non motiva in alcun modo il
proprio assunto. Nel decreto impugnato è esplicitamente indicata la composizione
delle due somme (pag. 4 a metà). L’unica censura sollevata al proposito
dall’appellante è diretta contro la posta di fr. 30.– mensili riconosciuta dal Pretore
alla moglie per l’eserci-zio del diritto di visita, “diritto che la madre non
esercita non avendo, da quando il figlio __________ ha ottenuto di stare con il
padre, alcun contatto con il primogenito” (appello, pag. 4 verso il basso).
Quest’ultima argomentazione è irricevibile. L’indennità di fr. 30.– era stata
chiesta dalla moglie all’udienza del 24 luglio 1996 e in tale occasione
l’istante non aveva mosso contestazioni al riguardo (verbale del 24 luglio
1996, pag. 2 in fondo). Nuova, la censura sfugge pertanto a ogni esame di
merito (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
-
Il fabbisogno in
denaro del figlio __________ è stato valutato dal Pretore in fr. 700.– mensili
(decreto, pag. 4 nel mezzo). L’appellante fa valere che in realtà il fabbisogno
è di almeno fr. 1090.– men-sili (memoriale, pag. 5). La doglianza potrebbe anche
essere fondata se le parti disponessero di altre risorse. In realtà, con un
reddito complessivo di fr. 6880.– mensili e fabbisogni minimi personali per fr.
5085.– mensili (fino al 1° settembre 1996), rispettivamente di fr. 5211.– (dopo
di allora), in concreto i genitori possono devolvere al mantenimento dei figli
non più di fr. 1795.– mensili complessivi (fino al 1° settembre 1996),
rispettivamente fr. 1669.– (dopo di allora). Il Pretore ha fissato il
fabbisogno complessivo dei due figli in fr. 1600.– mensili (fr. 700.– per
__________, fr. 900.– per __________) e – come si vedrà in appresso – tale
importo appare ragionevole. Aumentare il fabbisogno in denaro dei figli oltre
la disponibilità effettiva dei genitori esporrebbe solo uno dei minorenni al rischio
di cadere nell’indigenza. La situazione sarebbe diversa ove l’uno o l’altro coniuge
fosse in grado di migliorare il proprio guadagno. Siffatta ipotesi però non
trova riscontro agli atti né, tanto meno, è prospettata dalle parti.
Ciò posto, occorre
verificare se il fabbisogno in denaro del figlio __________ (13 anni al momento
del giudizio), fissato dal primo giudice in fr. 700.– mensili, sia sufficiente.
Il Pretore si è dipartito dal fabbisogno complessivo di fr. 1280.– mensili previsto
dalle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo
(edizione 1996 in: RDT 1/96 pag. 33), cui questa Camera fa riferimento per
prassi costante, deducendo anzitutto la posta di fr. 240.– per cura e
educazione (che il padre deve prestare in natura, viste le condizioni
economiche della famiglia), quella di fr. 260.– per l’alloggio (da considerare
già compresi nella locazione del padre, che spende fr. 1145.– mensili per rapporto
ai
fr. 730.– della moglie
fino al 1° settembre 1996, rispettivamente fr. 756.– dopo di allora) e fr. 80.–
per tenere conto del minor reddito dei coniugi rispetto a quello cui si
rapportano le raccomandazioni. Si tratta di una valutazione che può essere condivisa,
soprattutto a un esame sostanzialmente sommario dei fatti come quello che presiede
all’emanazione di misure cautelari.
Il fabbisogno in denaro
del figlio __________ (quasi 9 anni al momento in cui ha statuito il Pretore),
per altro non controverso, appare a sua volta adeguato. Il primo giudice si è
fondato sul fabbisogno complessivo desunto dalle note raccomandazioni (fr.
1280.– mensili, i fratelli non vivendo in comunione domestica), detraendo il
valore della cura e educazione (fr. 300.–, da prestare in natura dalla madre),
oltre fr. 80.– per tenere conto del minor reddito dei coniugi rispetto a quello
delle raccomandazioni, ottenendo fr. 900.– mensili. Il costo dell’alloggio non
è stato ritenuto incluso – a giusta ragione – nella pigione pagata dalla madre
poiché come si è visto quest’ultima spende assai meno del padre. Se ne conclude
che il fabbisogno complessivo in denaro dei due figli (fr. 1600.– mensili) può
senz’altro reputarsi consono alla situazione e alle possibilità economiche dei
genitori.
- In conclusione il
quadro economico della famiglia si presenta come segue:
Periodo fino al 1° settembre 1996:
reddito del marito fr.
4458.— mensili
reddito della moglie fr.
2422.— mensili
fr.
6880.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr.
3048.— mensili
fabbisogno minimo della moglie fr.
2037.— mensili
fabbisogno in denaro del figlio __________ fr.
700.— mensili
fabbisogno in denaro del figlio __________ fr.
900.— mensili
fr.
6685.— mensili
eccedenza fr.
195.— mensili
metà eccedenza fr.
97.50 mensili
__________ __________ può conservare per sé:
fr. 3048.– + fr. 97.50 = fr.
3145.50 mensili
__________ __________ deve destinare al figlio
__________: fr. 700.— mensili
__________ __________ deve versare al figlio __________:
fr. 4458.– ./. fr. 3145.50 ./. fr. 700.– = fr.
612.50 mensili
__________ __________ può conservare per sé:
fr. 2037.– + fr. 97.50 = fr.
2134.50 mensili
__________ __________ deve destinare al figlio
__________:
fr. 2422.– ./. fr. 2134.50 = fr.
287.50 mensili
(fr.
6880.–)
Periodo dal 1° settembre 1996 in poi:
reddito del marito fr.
4458.— mensili
reddito della moglie fr.
2422.— mensili
fr.
6880.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr.
3048.— mensili
fabbisogno minimo della moglie fr.
2163.— mensili
fabbisogno in denaro del figlio __________ fr.
700.— mensili
fabbisogno in denaro del figlio __________ fr.
900.— mensili
fr.
6811.— mensili
eccedenza fr.
69.— mensili
metà eccedenza fr.
34.50 mensili
__________ __________ può conservare per sé:
fr. 3048.– + fr. 34.50 = fr.
3082.50 mensili
__________ __________ deve destinare al figlio
__________: fr. 700.— mensili
__________ __________ deve versare al figlio
__________:
fr. 4458.– ./. fr. 3082.50 ./. fr. 700.– = fr.
675.50 mensili
__________ __________ può conservare per sé:
fr. 2163.– + fr. 34.50 = fr.
2197.50 mensili
__________ __________ deve destinare al figlio
__________:
fr. 2422.– ./. fr. 2197.50 = fr.
224.50 mensili
(fr.
6880.–)
-
Dato quanto precede,
a giusto titolo il Pretore ha respinto l’istan-za di modifica introdotta
dall’appellante, accogliendo parzialmente quella della moglie. E siccome
l’istanza di costei risale al 24 luglio 1996, da tale data decorre anche
l’aumento del contributo alimentare per il figlio __________ (sopra, consid.
2). Resta il fatto che i risultati numerici cui è giunto il Pretore (fr. 630.–,
rispettivamente fr. 700.– mensili), ancorché giustificabili nel quadro di una
procedura meramente sommaria come quella cautelare, sono fondati su parametri
oscuri. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare più volte che il metodo di
calcolo stabilito dalla giurisprudenza per la definizione dei contributi
alimentari ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC è quello stabilito dal diritto federale;
le eccedenze calcolate in base al reddito di un singolo coniuge (come quelle
cui si rifà il decreto impugnato: pag. 4 in fondo) non sono un criterio pertinente
(I CCA, sentenza del 17 ottobre 1995 in re C. contro C., consid. 8). I conteggi
alla fine al ricorso dell’appellante (pag. 5) non sono, per le medesime ragioni,
di alcun rilievo.
-
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ai limiti della ricevibilità
sotto il profilo della motivazione, il gravame dell’appellante mancava di buon
diritto sin dall’inizio. La richiesta di assistenza giudiziaria ivi contenuta
deve pertanto essere respinta (art. 157 CPC). Deve essere accolta invece la richiesta
di assistenza giudiziaria formulata dall’appellata, l’incasso di ripetibili
apparendo sin d’ora difficile, se non impossibile. Nella tassazione della nota
professionale (art. 36 cpv. 3 LTG) andrà considerata in ogni modo la semplicità
e la stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
__________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________, __________.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv__________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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