AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.178
Data decisione, Autorità:
20.10.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00178
11.96.00179
Lugano
20 ottobre 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause .___ e ._____ (obbligo d'informazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promosse rispettivamente con istanza del 4 giugno 1996 da
, __________
(ora
patrocinato dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
e
con istanza del 27 agosto 1996 dalla convenuta nei confronti dell’attore;
ritenuto che il 18
novembre 1996 __________ __________ ha introdotto un appello contro un decreto
cautelare del 6 novembre 1996 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha respinto una richiesta d’informazione da lui presentata il 4 giugno 1996;
considerato che lo stesso
giorno __________ __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare
del 7 novembre 1996 con il quale il medesimo Pretore ha accolto una richiesta d’informa-zione
presentata da __________ __________ il 27 agosto 1996;
preso atto che il 16
ottobre 1997 l’appellante ha comunicato che le cause possono essere stralciate
dai ruoli per intervenuto accordo;
ricordato che il ritiro
dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine
alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta in linea di principio l’addebito
degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua
indennità per ripetibili;
considerato che le parti
si sono accordate sulla compensazione delle ripetibili, come risulta dalla
dichiarazione sottoscritta dal patrocinatore dell’appellata il 16 ottobre 1997;
osservato che la tassa di
giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un
giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Gli appelli sono stralciati
dai ruoli per desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia
ridotta fr. 130.–
b) spese fr.
50.–
fr.
180.–
sono
posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________ -__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster