AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.184
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, ICCA
Incarto n.:
11.96.00184
Lugano
15 aprile 1998/lg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..____ (______)
della Pretura del Distretto di Riviera (interpretazione di transazione) promossa
con petizione del 27 maggio 1994 da
__________, __________
(ora
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________
__________, __________, ed
__________, __________
(patrocinate
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 4
novembre 1996 da __________ __________ __________, __________ __________ ed
__________ __________ contro la sentenza emessa il 18 settembre 1996 dal
Pretore del Distretto di Riviera;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La
particella n. __________ RFD di __________, proprietà di __________
__________, comprende un edificio composto al piano terreno di un locale commerciale
adibito a officina e autolavaggio e al primo piano di un appartamento (subalterno
C), entrambi locati a terzi. L’immobile confina a est con la particella
n. __________, proprietà di __________ a, su cui sorge __________
“ ” (subal-terno A). Per accedere all’autolavaggio e
all’appartamento occorre transitare sul piazzale subalterno f della
particella n. __________, adibito a posteggio per i clienti dell’esercizio
pubblico.
B. Con
risoluzione n. __________del 9 ottobre 1984 il Municipio di __________ ha
ordinato a __________ __________ di allacciare alla rete di canalizzazione comunale
i fabbricati e gli impianti posti sulla sua proprietà. __________ __________ è
deceduto il 5 giugno 1986, lasciando eredi la vedova __________ __________,
usufruttuaria, con le figlie __________ __________ __________ ed __________
__________. Il 29 aprile 1987 costoro hanno convenuto __________ __________
davanti al Pretore del Distretto di __________, chiedendo che fosse accertata
l’esistenza di una servitù di condotta a carico della particella n. __________e
a favore del loro fondo n. __________. Con sentenza del 29 dicembre 1989 il
Pretore ha accertato l’esistenza della servitù, subordinata al pagamento di
un’indennità. Accogliendo il 17 maggio 1991 un appello del convenuto, questa
Camera ha rinviato la causa al Pretore (inc. /) affinché
accertasse il tracciato della servitù e l’ammontare dell’indennità dovuta al
proprietario del fondo gravato. Con sentenza del 29 ottobre 1991 il Tribunale federale
ha dichiarato inammissibile un ricorso per riforma presentato dalle attrici.
C. Nel
frattempo __________ __________ ha introdotto il 2 dicembre 1988 una domanda di
costruzione per trasformare la terrazza subalterno B della sua
particella n. __________in veranda. La licenza edilizia comunale, concessa il
15 giugno 1989 nonostante l’opposizione delle confinanti, è stata annullata dal
Consiglio di Stato il 20 dicembre 1989 su ricorso della comunione ereditaria fu
__________ __________. Una seconda richiesta di costruzione per il medesimo
oggetto, accolta dal Municipio il 27 marzo 1990, è stata annullata dal
Consiglio di Stato il 22 agosto 1990, sempre su ricorso delle proprietarie
confinanti.
D. La
causa pendente dinanzi al Pretore di __________ è stata stralciata dai ruoli in
seguito a un accordo tra le parti, che all’udienza del 13 maggio 1992 hanno
sottoscritto la seguente transazione giudiziale:
-
È costituita a
favore della part. __________RFD di __________ e a carico della part.
__________una servitù prediale di condotta per l’allacciamento alla
canalizzazione comunale in via __________ e meglio come all’annessa
planimetria, parte integrante del presente accordo.
-
Il diritto di
condotta di cui al punto 1 viene concesso dietro versamento di un’indennità
onnicomprensiva di fr. 7’000.– (settemila). Il versamento avverrà entro la fine
del corrente mese.
(...)
-
Il diritto di
passo pedonale e con veicoli a favore della part. __________ di cui alla finca
servitù e oneri fondiari del foglio __________sub. lett. c, rispettivamente del
foglio __________sub. lett. b, verrà esercitato sul tracciato di cui
all’annessa planimetria. Resta inteso che sussiste il diritto di passo pedonale
per accedere al subalterno c del fondo __________.
-
Viene
stipulato nella forma del precario e pertanto con effetti obbligatori tra le
parti il diritto di accesso veicolare all’esistente locale lavaggio sito nel
subalterno c del fondo __________. Tale diritto decadrà qualora l’attuale
destinazione dell’officina meccanica dovesse cessare. Il signor __________
attuale inquilino del fondo __________si impegna ad adottare i necessari accorgimenti
per evitare la fuoriuscita di acqua del locale lavaggio. Il signor __________
avrà diritto di accedere al magazzino tramite la porta sita sul subalterno c in
caso di effettivo bisogno, facendo uso minore possibile di detta porta.
-
Gli eredi fu
__________ __________ si impegnano a non formulare opposizione a eventuali domande
di costruzione dei sigg. Sola riguardanti l’amplia-mento dei subalterni F e H
del fondo __________.
(...)
E. Nel
novembre 1992 __________ __________ ha fatto tracciare sul suo piazzale linee
di demarcazione dei posteggi, due dei quali davanti all’entrata dell’autolavaggio.
Il 23 aprile 1993 __________ __________ ha presentato alle autorità comunali
una nuova domanda di costruzione per la veranda, alla quale le proprietarie
confinanti non si sono opposte. Il 28 maggio 1993 l’Ufficio tecnico comunale ha
informato l’istante, nondimeno, che la domanda presupponeva l’accordo dei
proprietari confinanti, trattandosi di edificazione a confine, e il 15
settembre successivo ha precisato che questi ultimi avrebbero dovuto firmare il
piano di situazione annesso alla domanda di costruzione. __________ __________
si è quindi rivolto a più riprese alle confinanti, chiedendo loro di
sottoscrivere la planimetria nello spirito del punto 6 della nota transazione
giudiziale (lettere del 25 ottobre 1993, 10 gennaio, 11 febbraio, 1° marzo e 4
marzo 1994). Senza esito.
F. Il
27 maggio 1994 __________ __________ ha convenuto davanti al Pretore del
Distretto di Riviera __________ __________ __________, __________ __________ ed
__________ __________, chiedendo che fosse loro ordinato di sottoscrivere la
planimetria da allegare alla domanda di costruzione. Subordinatamente l’attore
ha postulato l’annullamento dell’accordo 13 maggio 1992 per errore essenziale,
la condanna delle convenute a cessare con effetto immediato l’uso della
condotta per le canalizzazioni, la soppressione del diritto di accesso
veicolare concordato in forma precaria e il versamento di fr. 7’000.– a titolo
di risarcimento per la rimozione della condotta, da compensare con quanto egli
dovrebbe restituire per l’annullamento del contratto; in ogni caso, l’attore ha
chiesto che le convenute fossero condannate, in solido, a versargli fr. 4’500.–
per il risarcimento dei danni subiti.
Nella
loro risposta del 14 settembre 1994 le convenute si sono opposte alla petizione
e in via riconvenzionale hanno chiesto che l’attore fosse condannato a
cancellare le linee di demarcazione dei posteggi disegnate davanti alla porta
dell’officina sul loro fondo, a tracciare in loro sostituzione croci e linee
gialle indicanti il divieto di posteggio e che egli fosse tenuto a rifondere
loro un importo imprecisato a titolo di risarcimento danni. Nella replica e
risposta riconvenzionale dell’11 ottobre 1994 l’attore ha mantenuto le
richieste di petizione, opponendosi alla riconvenzione. Nei successivi allegati
scritti le parti hanno ribadito le precedenti domande. Le convenute hanno
nondimeno completato le richieste di giudizio della riconvenzione, chiedendo
che all’attore fosse fatto obbligo di astenersi da ogni atto suscettibile di
ostacolare l’esercizio del passo veicolare e l’accesso all’autolavaggio, con la
comminatoria dell’art. 292 CP in caso di disobbedienza.
G. Ultimata
l’istruttoria, le parti hanno prodotto memoriali conclusivi in cui si sono confermate
nelle rispettive domande e hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale.
Con sentenza del 18 ottobre 1996 il Pretore ha ordinato alle convenute di sottoscrivere
la planimetria doc. A e le ha condannate a rifondere in solido all’attore fr.
4’500.– in risarcimento del danno. Per converso, in parziale accoglimento della
riconvenzione il Pretore ha condannato l’attore a porre sui posteggi davanti
all’entrata della particella n. __________ (subalterno C) un cartello di
divieto di posteggio dalle ore 8.00 alle 18.00. La tassa di giustizia di fr.
2’000.– e le spese di fr. 800.– sono state poste per 1/10 a carico dell’attore
e per il resto a carico delle convenute, con obbligo per queste ultime di
rifondere alla controparte fr. 1’500.– a titolo di ripetibili.
H. __________
__________ __________, __________ __________ ed __________ __________ sono
insorte contro la predetta sentenza con un appello del 4 novembre 1996 per ottenere
che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia respinta e la
riconvenzione accolta. Esse chiedono inoltre che l’attore sia tenuto a
corrispondere loro un importo imprecisato a titolo di risarcimento del danno e
che sopporti gli oneri processuali di prima sede con le ripetibili, in ogni
caso quelle relative all’assenza ingiustificata all’udienza preliminare del 31
ottobre 1995.
Nelle
sue osservazioni del 14 gennaio 1997 __________ __________ propone di
respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore. In subordine
egli postula l’accoglimento della domanda subordinata di petizione.
Considerando
in diritto: 1. L’attore
ha tentato ripetutamente, sin dal 2 dicembre 1988, di ottenere la licenza edilizia
per trasformare la terrazza del proprio albergo in veranda. Come il Consiglio
di Stato ha rilevato nella sua risoluzione del 22 agosto 1990, secondo il
diritto anteriore (art. 2.8 vNAPR di Biasca) la contiguità era possibile per
edificazioni a confine – come in concreto – previo accordo di massima del
Municipio, che decideva secondo criteri urbanistici (lett. a) e intesa fra gli
interessati (iscritta a registro fondiario) che attestasse chiaramente i
reciproci diritti e oneri (lett. b); la licenza era concessa solo dopo esame,
da parte del Municipio, della citata intesa (lett. c). L’art. 22 NAPR di
__________ in vigore dal 24 marzo 1992 continua a prevedere in simili casi
l’accordo del proprietario confinante, che si impegna a costruire in contiguità
o ad assumere l’intera distanza tra gli edifici, accordo che si ritiene
concluso con la firma del piano di situazione annesso alla domanda di
costruzione.
-
Secondo
il Pretore le parti, nella stesura della clausola n. 7 dell’ accordo 13 maggio
1992, hanno usato per errore parole inesatte (“Gli eredi fu __________
__________ si impegnano a non formulare opposizione a eventuali domande di costruzione
dei sigg. Sola riguardanti l’ampliamento dei subalterni F e h del fondo
__________”), sicché occorreva cercare la loro reale volontà. A suo giudizio lo
scopo della transazione era quello di appianare le divergenze di vicinato, in
particolare di consentire all’attore la costruzione della veranda litigiosa.
Tale progetto era noto alle convenute, che avevano ricorso due volte contro la
concessione della licenza edilizia e che pertanto sapevano, dopo la decisione
del Consiglio di Stato del 22 agosto 1990, che la loro firma era indispensabile
per l’approvazione del progetto edilizio. Il primo giudice ne ha così concluso
che con la clausola in questione le convenute avevano consentito al rilascio
della licenza edilizia. Essendosi rifiutate senza valido motivo di firmare la
planimetria, esse dovevano inoltre rifondere all’attore, costretto a rivolgersi
a un legale per far valere i suoi diritti, i relativi danni.
-
Le
appellanti sostengono che all’udienza del 13 maggio 1992 le parti si sarebbero
espresse correttamente e avrebbero scambiato manifestazioni di volontà
reciproche e concordanti, onde l’inutilità di interpretare l’accordo. La
clausola n. 7, in specie, prevedeva solo la rinuncia delle convenute a opporsi
a nuove richieste edilizie, non una rinuncia a diritti di natura civile,
nell’ambito dello specifico progetto di trasformazione della terrazza
__________ “__________ ” in veranda, di modo che esse non avrebbero assunto
alcun obbligo di sottoscrivere la nota planimetria (doc. C).
a) Dall’istruttoria
è risultato che al momento in cui fu sottoscritto l’accordo l’attore non aveva
rinunciato ai suoi progetti edilizi (teste __________, verbale del 29 gennaio
1996, pag. 2) e che il 13 maggio 1992, data alla quale si è perfezionata la
transazione giudiziaria, la procedura amministrativa relativa alla veranda era
terminata da quasi due anni (decisione del Consiglio di Stato del 22 agosto
1990). La clausola n. 7, inserita all’ultimo momento su richiesta dell’attore,
non si riferiva alla domanda di costruzione già presentata (teste __________,
verbale del 23 aprile 1996, pag. 2), tant’è che in occasione delle trattative
le parti non hanno discusso il noto progetto edilizio. Anzi, quando l’avvocato
__________ (allora patrocinatore delle convenute) chiese all’attore se fosse
intenzionato a riproporre la medesima domanda edilizia, egli si limitò a
rispondere che forse avrebbe studiato altre soluzioni, ma non a breve termine
(deposizione __________, pag. 2). Del resto la clausola n. 7 si riferisce anche
al subalterno h (ora e) della particella n. __________, che non
era mai stato toccato dalle precedenti procedure amministrative (atti
richiamati), né i subalterni F e h (ora B ed e) del
fondo compaiono nella planimetria allegata alla transazione giudiziale. Chi ha
partecipato alle trattative e alla firma dell’accordo non ha ricordato discussioni
su tale punto (deposizioni __________ del 29 gennaio 1996, pag. 5, e
__________, pag. 4), che non sembra dunque aver avuto gran peso ai fini
dell’accordo. Per di più le parti non accennarono mai a deroghe, a distanze legali
o a questioni simili (interrogatorio formale, ad 8).
b) Ciò
posto, l’istruttoria non consente di ritenere che le parti avessero inteso sospingersi
oltre una semplice rinuncia delle convenute a opporsi in caso di nuove domande
di costruzione presentate dall’attore. Se alla firma della transazione
quest’ultimo reputava – come ora sostiene – che le convenute avessero assunto
anche l’obbligo di adempiere le formalità necessarie per consentire la costruzione
della veranda, mal si comprende perché, visti gli art. 22 NAPR e 2.8 vNAPR,
egli non abbia chiesto loro di firmare anche la planimetria in vista della
terza domanda di costruzione. Invece il 23 aprile 1993 egli ha chiesto
all’Ufficio tecnico comunale – per il tramite dello studio di __________
__________ __________ di __________– di “ripristinare la licenza edilizia” già
concessa il 27 marzo 1990, limitandosi ad affermare che le proprietarie
confinanti si erano impegnate a non presentare opposizioni (doc. G). Ai
solleciti dell’Ufficio tecnico comunale, che il 28 maggio 1993 ribadiva
l’esigenza di un’intesa con il proprietario confinante (doc. H), l’attore ha
risposto il 9 settembre 1993 rinviando all’accordo sottoscritto il 13 maggio
1992, citato anche nella premessa della relazione tecnica annessa alla domanda
di costruzione (doc. I, pag. 1 dell’incarto richiamato). Solo dopo che
l’Ufficio tecnico comunale ha comunicato il 15 settembre 1993 di esigere il
rispetto dell’art. 22 NAPR (doc. L1), l’attore ha chiesto alle convenute di
sottoscrivere la planimetria, argomentando che la nota clausola avrebbe
implicato anche le formalità necessarie all’ottenimento della licenza (doc. O e
R).
c) Se
ne deduce che che il testo della clausola litigiosa riproduce la reale e reciproca
volontà delle parti, ciò che esime dall’interpretare la transazione secondo il
principio dell’affi-damento (Gauch/Schluep,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 6a edizione, pag. 52 n. 309 segg.). Le
convenute non erano quindi tenute a sottoscrivere la planimetria (doc. A) e non
può essere loro rimproverata una violazione degli impegni sottoscritti il 13
maggio 1992. Nelle circostanze descritte l’appello deve essere accolto per
quanto concerne l’obbligo di sottoscrivere la planimetria e il versamento di
fr. 4’500.– in risarcimento delle spese legali sopportate dall’attore. Risulta
quindi superfluo esaminare le altre censure sollevate dalle appellanti
sull’interpretazione del contratto.
- La
reiezione della domanda principale dell’attore impone di esaminare la domanda
subordinata. L’attore aveva chiesto infatti, nell’ipotesi in cui fosse stato
negato l’obbligo per le convenute di sottoscrivere la planimetria,
l’annullamento per errore essenziale dell’accordo 13 maggio 1992, con la conseguente
condanna delle convenute a cessare immediatamente l’uso della condotta sotto la
particella n. __________, l’annullamento del diritto di accesso veicolare
stabilito in forma precaria, e il versamento di fr. 7’000.– a titolo di
risarcimento per la rimozione della condotta, da compensare con quanto egli
dovrebbe restituire alle controparti per l’annullamento del contratto. L’attore
ha sostenuto di aver firmato la transazione nell’erroneo convincimento di poter
ampliare il suo esercizio pubblico dopo la rinuncia delle convenute a
opposizioni contro eventuali domande di costruzione.
L’errore
è essenziale segnatamente quando concerne una determinata condizione di fatto,
che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto
secondo la buona fede nei rapporti d’affari (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO). Non è
essenziale invece l’errore che riguarda solo i motivi del contratto (art. 24
cpv. 2 CO). L’errore essenziale va ammesso solo con riserbo e deve prevalere
chiaramente sul carattere vincolante del contratto (Gauch/Schluep, op. cit., pag. 144 pt. 785). Nel caso concreto,
anche se si ammettesse l’esistenza di un errore soggettivo alla luce della
deposizione __________, stando al quale era determinante per l’attore il fatto
di poter costruire la veranda (pag. 2), farebbe comunque difetto il carattere
oggettivo dell’errore. Come si è visto (consid. 3), infatti, dall’istruttoria
non risulta che l’edificabilità della nota veranda fosse stata considerata
dalle parti nell’ambito delle trattative, tanto meno alla stregua di un
elemento necessario del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari.
La petizione deve pertanto essere respinta anche per quel che concerne le
domande subordinate.
- Il
Pretore ha parzialmente accolto la riconvenzione delle convenute facendo
obbligo all’attore di porre un cartello di divieto di stazionamento sui
posteggi tracciati davanti all’entrata dell’auto-lavaggio (sul subalterno C
del fondo __________, doc. A), tra le ore 8.00 e le 18.00, reputando tale
soluzione tenere adeguato conto degli interessi di entrambe le parti. Il
divieto permetterebbe all’inquilino delle convenute, infatti, di tenere libero
l’accesso all’autolavaggio e all’attore di sfruttare razionalmente il posteggio
dietro l’esercizio pubblico. Il primo giudice ha per contro ritenuto sproporzionata
la proposta delle attrici riconvenzionali volta a cancellare i posteggi
litigiosi e a segnare con linee e croci gialle il divieto di parcheggio, poiché
secondo la clausola n. 6 del noto accordo l’accesso al locale autolavaggio
doveva essere solo saltuario.
Le
appellanti si dolgono del fatto che il Pretore avrebbe “liquida-to” le loro
domande riconvenzionali in 10 righe. Ribadiscono inoltre che solo la condanna
dell’attore a cancellare i due posteggi tracciati davanti alla porta che
conduce al lavaggio potrà garantire l’accesso al locale secondo la clausola n.
6 dell’accor-do. Secondo le convenute l’esercizio limitato menzionato nella
transazione si riferirebbe alla servitù d’accesso al magazzino, non all’autolavaggio,
e soggiungono che la posa di cartelli di divieto di posteggio durante le ore
lavorative, come ordinato dal Pretore, non avrebbe alcun effetto concreto.
a) La
condizione dell’”uso minore possibile” della porta d’ac-cesso posta sul subalterno
C della particella n. __________si riferisce con ogni verosimiglianza
all’accesso al magazzino e non all’autolavaggio (deposizione __________ del 29
gennaio 1996, pag. 5). Ciò non giova tuttavia alle appellanti. Per quanto risulta
dall’istruttoria l’attore si è infatti impegnato a consentire l’accesso al
locale lavaggio almeno durante le ore di lavoro (deposizione __________, loc.
cit.), ma visto l’uso relativamente limitato del locale le parti si erano
accordate nel senso che in caso di necessità, ove l’accesso al lavaggio fosse
stato ostruito da auto posteggiate davanti al portone, l’inquilino delle convenute
avrebbe chiesto all’attore di far spostare i veicoli (teste __________, verbale
del 29 gennaio 1996, pag. 2). In siffatte circostanze l’apprezzamento del
Pretore, che ha imposto all’attore di apporre i cartelli di divieto di
posteggio nelle ore lavorative ma ha respinto le altre domande riconvenzionali,
sfugge alla critica.
b) Le
appellanti, confrontate a una motivazione del Pretore sulle loro domande riconvenzionali
invero succinta ma completa, non spiegano in alcun modo per quali motivi
dovrebbe essere imposto all’attore di tracciare croci di divieto di posteggio
davanti alla porta dell’autolavaggio (domanda n. 2.3) e di astenersi da ogni
impedimento all’esercizio regolare del passo (domanda n. 2.3) con la
comminatoria dell’art. 292 CP (domanda n. 2.4). L’appello, carente di motivazione
al riguardo, è di conseguenza irricevibile su tali punti (art. 309 cpv. 2 lett.
f CPC con rinvio al cpv. 5). Parimenti irricevibile è la richiesta di
risarcimento del danno, già respinta dal Pretore. Le appellanti non hanno
infatti indicato l’importo richiesto. In caso di litigi pecuniari l’appellante
non può tuttavia limitarsi a conclusioni indeterminate (“la somma di fr. ....”,
come in concreto: domanda n. 2.6) ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 227
con riferimenti). Il gravame si rivela quindi inammissibile anche al riguardo (art.
309 cpv. 2 lett. e CPC).
- Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Le
appellanti hanno ottenuto soddisfazione per quanto concerne l’azione
principale, ma soccombono sulla riconvenzione, nella limitata misura in cui il
loro gravame è risultato ricevibile. Si giustifica pertanto di suddividere a
metà gli oneri processuali di appello e di compensare le ripetibili. Visto
l’esito del gravame, si impone di modificare il giudizio pretorile sulla ripartizione
degli oneri processuali. Al riguardo il primo giudice ha caricato alle parti i
costi processuali senza fare distinzioni fra provvedimenti cautelari, azione
principale e azione riconvenzionale. Le appellanti rivendicano esplicitamente
ripetibili per la procedura cautelare da loro avviata il 25 ottobre 1994, ma
non cifrano la pretesa né sostengono che tale posta sia stata trascurata dal Pretore
nella determinazione complessiva delle tasse e delle spese. Ora, nella fissazione
degli oneri processuali – e del loro riparto – il Pretore dispone di ampia
latitudine e la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del
potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1992 nella causa A. c.
I., consid. 3, e del 18 aprile 1995 nella causa GMS c. T. e B., consid. 8). Le
appellanti non danno alcuna indicazione per la suddivisione dei costi tra procedure
provvisionali, azione principale e riconvenzionale, sicché occorre stimare
l’incidenza delle rispettive domande. Se si considera l’importanza delle reciproche
domande e l’impegno richiesto per le discussioni cautelari e per l’istruttoria,
appare equo suddividere gli oneri processuali a metà tra azione principale e
riconvenzione, quest’ultima comprendendo anche le misure provvisionali che per
altro si identificavano, in sostanza, con le domande di merito proposte in via riconvenzionale
dalle convenute. Considerata la reciproca soccombenza, l’attore essendosi visto
respingere la petizione e le convenute accogliere la riconvenzione solo in
misura limitata, sia nel merito che nelle procedure provvisionali, si
giustifica di ripartire i costi processuali di prima sede in ragione di 3/5 a
carico dell’attore e di 2/5 a carico delle convenute, con vincolo di solidarietà.
L’attore dovrà inoltre versare alle convenute un’indennità di fr. 600.– per
ripetibili ridotte, comprensiva anche dei maggiori costi dovuti all’assenza
ingiustificata dell’attore all’udienza preliminare del 31 ottobre 1995.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
La petizione è respinta.
-
La tassa di giustizia complessiva di
fr. 2’000.– e le spese di fr. 800.– sono poste per 3/5 a carico dell’attore e
per il resto a carico delle convenute, con vincolo di solidarietà. L’attore
verserà alle convenute un’indennità complessiva di fr. 600.– per ripetibili.
Per il resto la sentenza
impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’050.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti a loro carico per metà solidalmente e
per il resto a carico della controparte. Le ripetibili sono compensate.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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