AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.193
Data decisione, Autorità:
13.02.2002, ICCA
Incarto n.:
11.96.00193
Lugano
22 giugno 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n._________ (accertamento di paternità e azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione 15 luglio 1994 da
__________, __________, e
__________ (1993), __________
(patrocinati
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 13 dicembre
1996 presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa
il 6 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
contestuale all’appello;
-
Se
deve essere accolto l’appello adesivo presentato l’8 gennaio 1997 da __________
__________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1961) e __________ __________ (1955) hanno convissuto dal 1989 al 1993.
__________ __________ ha dato alla luce il 13 novembre 1993 il figlio
__________. Invitato a riconoscere il bambino, __________ __________ ha chiesto
una perizia per l’accertamento di paternità biologica. Il referto, rassegnato
il 17 marzo 1994, ha concluso che la paternità di __________ __________ era
verosimile con una probabilità del 99,62%. __________ __________ è già padre di
__________ __________, nato nel 1987 da una precedente relazione, per il quale
versa un contributo alimentare di fr. 683.– mensili. Egli lavora per il
__________ __________ __________, mentre __________ __________, già dipendente
dello stessa ditta, dopo la separazione ha lavorato come segretaria.
B. __________ __________
e __________ __________, quest’ultimo rappresentato dal curatore __________
__________, hanno introdotto il 15 luglio 1994 davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona un’azione intesa all’accertamento della paternità e al
mantenimento nei confronti di __________, chiedendo un contributo mensile di
fr. 800.– fino al sesto anno di età, di fr. 900.– dal settimo al dodicesimo
anno, di fr. 1’000.– dal tredicesimo al sedicesimo anno e di fr. 1’100.– dal
diciassettesimo al ventesimo anno di età, da indicizzare. In via provvisionale
essi hanno postulato un contributo di fr. 800.– mensili dal 13 novembre 1993 e
un’indennità di fr. 2’000.– per le prime spese di corredo.
C. Alla discussione del
23 agosto 1994 il convenuto ha offerto un contributo alimentare mensile di fr.
500.– compresi gli assegni familiari, oltre un’indennità di primo corredo di
fr. 1’000.–. Le parti hanno poi concordato nel settembre 1994 un contributo alimentare
provvisionale di fr. 604.– mensili, compreso l’asse-gno familiare. Il 21 novembre
1994 __________ e __________ __________ hanno instato per una trattenuta dello
stipendio del convenuto, che non rispettava gli impegni assunti. Con decreto
emanato senza contraddittorio il 22 novembre 1994, il Pretore ha ingiunto alla
__________ __________ di __________ di trattenere dallo stipendio di __________
__________ fr. 604.– ogni mese e di versarli direttamente a __________
__________. Il convenuto si è in seguito impegnato a rispettare gli accordi e
la trattenuta di stipendio è stata revocata.
D. __________ __________
ha aderito con risposta del 5 gennaio 1995 all’azione di paternità e ha offerto
un contributo alimentare mensile di fr. 424.– fino al sesto anno di età, di fr.
530.– dal settimo al dodicesimo anno, di fr. 636.– dal tredicesimo al sedicesimo
anno e di fr. 742.– dal diciassettesimo al ventesimo anno, oltre gli assegni
familiari. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, rimettendosi al contenuto delle comparse scritte. Nel loro allegato del
19 novembre 1996 gli attori hanno confermato quanto esposto nella petizione,
aumentando la pretesa di contributo alimentare indicizzabile a fr. 780.– fino
al sesto anno, a fr. 980.– dal settimo al dodicesimo anno, a fr. 1’040.– dal
tredicesimo al sedicesimo anno e a fr. 1’300.– dal diciassettesimo al ventesimo
anno di età, oltre gli assegni familiari, e chiedendo che il convenuto fosse
condannato ad assumere la metà delle spese straordinarie. __________ __________
ha postulato una volta ancora, nel suo memoriale del 27 novembre 1996, le
domande di giudizio contenute nella risposta.
E. Statuendo il 6
dicembre 1996, il Pretore ha accertato la paternità di __________ __________ e
ha ordinato l’iscrizione della filiazione nei registri dello stato civile. Ha
poi fatto obbligo al convenuto di corrispondere un contributo alimentare per il
figlio di fr. 604.– mensili indicizzati (compreso l’assegno familiare) dal novembre
1993 al 30 novembre 1999, di fr. 680.– mensili dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre
2005, di fr. 780.– dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2009 e di fr. 1’040.–
dal 1° dicembre 2009 alla maggiore età del figlio. La tassa di giustizia di fr.
800.– e le spese sono state poste per un terzo a carico degli attori, ammessi
al beneficio dell’assistenza giudiziaria, e per due terzi a carico del
convenuto, tenuto a rifondere alle controparti l’importo di fr. 1’500.–
complessivi per ripetibili.
F. Insorti contro la
sentenza del Pretore con un appello del 13 dicembre 1996, __________ e
__________ __________ chiedono – previa concessione dell’assistenza giudiziaria
– un aumento dei contributi alimentari mensili a fr. 700.–, rispettivamente a
fr. 980.–, a fr. 1’040.– e a fr. 1’300.– secondo le diverse fasce d’età, fino
ai 20 anni, compresi gli assegni familiari. In via subordinata essi postulano
un contributo alimentare mensile di fr. 433.–, rispettivamente di fr. 541.35,
di fr. 650.– e di fr. 758.– fino al ventesimo anno di età, oltre gli assegni
familiari e una partecipazione alla metà delle spese straordinarie per il
figlio. Nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 1997 __________ __________ propone
di respingere l’appello e con appello adesivo chiede che gli oneri processuali
siano posti a suo carico per un terzo e a carico degli attori per due terzi,
compensate le ripetibili. Gli attori concludono per la reiezione dell’appello
adesivo.
G. La giudice delegata
di questa Camera ha assunto agli atti, con ordinanze dell’11 e del 27 maggio
1998, nuovi documenti, sui quali le parti hanno avuto la possibilità di
esprimersi.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
L’art. 321 cpv. 1
lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il
diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda
le relazioni fra genitori e figli minorenni, rette dal principio inquisitorio
(DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato,
Lugano 1993, nota 10 ad art. 96 e nota 1 ad art. 321). Nuove allegazioni
possono essere considerate in tal caso – a titolo eccezionale – ove servano a
ridefinire il fabbisogno del figlio, ma solo verso l’alto, poiché il principio
inquisitorio giova in primo luogo al figlio minorenne, non ai genitori (Rep.
1994 DTF dell’11 marzo 1993 in re C., consid. 2b). In concreto i documenti
prodotti dal convenuto il 26 maggio 1998 non hanno simile finalità e sono
quindi inammissibili. Dandosi cambiamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza
circa i redditi o i fabbisogni, spetterà al genitore che intende ottenere una riduzione
degli obblighi di mantenimento postulare una modifica dell’assetto contributivo
davanti al Pretore, non alla Camera civile di appello statuire per la prima
volta, sostituendosi d’autorità al primo grado di giurisdizione.
-
Il Pretore ha
determinato il fabbisogno di __________ sulla base delle raccomandazioni
pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, senza accertare
redditi e fabbisogni dei genitori. Egli ha ritenuto che la madre contribuisce
in natura alle cure, all’edu-cazione e all’alloggio, motivo per cui ha posto a
carico del padre la rimanenza, ossia fr. 680.– dal settimo al dodicesimo anno,
fr. 780.– dal tredicesimo al sedicesimo anno e fr. 1’040.– dal diciassettesimo
al diciottesimo anno, confermando fino al sesto anno di età il contributo
provvisionale concordato dalle parti. Il Pretore ha ritenuto compresi in tali
importi gli assegni familiari e ne ha previsto l’adeguamento al rincaro. Egli
ha infine respinto la domanda di porre a carico del padre la metà delle spese
straordinarie, da un lato perché le parti non l’avevano discussa al
dibattimento finale e dall’altro lato perché le spese invocate dagli attori
(cure mediche e dentarie, spese per educazione e formazione, attività sportive)
erano già considerate nelle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton
Zurigo.
-
Gli appellanti
ribadiscono che il contributo alimentare in favore del figlio deve essere aumentato
già per il fatto che il convenuto ha offerto nelle proprie conclusioni fr.
713.– mensili (fr. 530.– oltre assegni familiari) dal settimo al dodicesimo
anno e fr. 819.– (fr. 636.– oltre assegni familiari) dal tredicesimo al
sedicesimo anno, oltre gli assegni familiari, ossia complessivamente più di
quanto stabilito dal Pretore, che ha fissato per tali fasce d’età fr. 680.–,
rispettivamente fr. 780.– mensili, compresi gli assegni familiari. A detta
degli attori il primo giudice non poteva quindi statuire in favore
dell’obbligato alimentare oltre le domande delle parti. In via subordinata gli
appellanti rivendicano la parità di trattamento tra i due figli riconosciuti
dal convenuto, che per il figlio __________ si è impegnato nel 1992 a versare
un contributo mensile scalare, indicizzato, di fr. 400.–, fr. 500.–, fr. 600.–
e fr. 700.– oltre gli assegni familiari, assumendo inoltre la metà delle spese
straordinarie che si fossero rese necessarie (doc. 1, sentenza del 9 aprile
1992).
-
Per l’art. 276 cpv.
1 CC entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli, incluse
le spese di educazione e di formazione, secondo le loro esigenze fisiche,
intellettuali e morali. Giusta l’art. 285 cpv. 1 CC, in particolare, il
contributo per il mantenimento del figlio va commisurato ai di lui bisogni,
alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, a seconda delle loro
condizioni economiche (DTF 120 II 285 consid. 3a/CC, 116 II 110, 83 II 358 consid.
1). La misura del contributo alimentare deve essere concretamente determinata
avuto riguardo alla capacità economica: per sostanza, per reddito del lavoro
effettivo o, a seconda delle circostanze, per il reddito dei genitori conseguibile
facendo uso di buona volontà (cfr. Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4a edizione, pag. 140, n. 21.15c).
Nella determinazione dei contributi alimentari ai figli (così come di ogni
altra questione loro inerente: affidamento, diritto di visita ecc.) vige la
massima ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle
allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce
la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118
II 93; Rep. 1984 307). La decisione di primo grado non limita nemmeno il potere
cognitivo dell’autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee
a formare il proprio convincimento (Vogel,
Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag.
610 seg.).
-
Il convenuto ha
offerto nelle sue conclusioni un contributo alimentare mensile leggermente
superiore a quello fissato dal Pretore (fr. 33.– e fr. 39.– mensili) per la seconda
e la terza fascia d’età, rilevando tuttavia che non lo si poteva costringere a
intaccare il fabbisogno minimo (conclusioni, pag. 4). La massima ufficiale,
destinata a tutelare gli interessi del figlio, si applica in linea di principio
anche alla parte convenuta, ma nella fissazione di alimenti, pura questione
patrimoniale, l’intervento d’ufficio del giudice a protezione dell’obbligato si
giustifica solo in presenza di un’offerta di quest’ultimo manifestamente
eccessiva o sproporzionata, per evitare che gli siano imposte prestazioni che superano
con ogni evidenza la propria capacità contributiva (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n.
184 ad art. 156 CC; Rep. 1994 pag. 237 consid. 2b). Ciò si verifica in
concreto, poiché il convenuto stesso, pur ribadendo di voler offrire a entrambi
i figli equitativamente le stesse prestazioni, ha fatto valere che non gli si
poteva imporre di intaccare il suo fabbisogno minimo. Si tratta quindi di
verificare se l’offerta sia consona alla situazione economica dell’interessato.
-
Dall’istruttoria
è emerso che il convenuto, dipendente di una società anonima di cui è azionista
maggioritario, ha percepito nel 1995 e nel 1996 uno stipendio mensile netto di
fr. 3’088.35 (doc. 9 e 10), oltre gli assegni familiari ricevuti per i due
figli, un’indennità per rimborso spese di fr. 500.– e una rendita INSAI di fr.
248.–. L’assegno familiare ricevuto per __________ gli viene riversato
(versamento complessivo di fr. 683.–: doc. 1 e 11), mentre quello destinato
all’attore (fr. 183.– mensili) può essere considerato nel reddito del padre
solo finché gli sarà effettivamente erogato. L’istruttoria complementare
condotta dalla giudice delegata di questa Camera ha consentito di accertare che
l’assegno familiare per __________ è stato versato al padre solo fino al 31
dicembre 1997 (lettera 21 gennaio 1998 dell’Istituto delle assicurazioni sociali
a __________ __________). Il diritto di incassare l’assegno familiare compete
infatti in primo luogo al genitore che ha la custodia del figlio (art. 11 cpv.
2 della legge sugli assegni di famiglia: RS 6.4.1.1), vale a dire, nel caso concreto,
alla madre. Solo se il genitore affidatario non svolge attività salariata,
l’assegno viene versato all’altro genitore con attività salariata (art. 11 cpv.
3). La madre di __________ risulta essere stata in disoccupazione e dal
settembre 1997 si trova in riqualificazione professionale AI (lettera 7 maggio
1998); essa dovrebbe quindi essere considerata come attiva professionalmente e
avere il diritto di percepire l’assegno familiare.
Gli appellanti
sostengono invero che il reddito del convenuto sarebbe superiore a quello da
lui dichiarato, poiché egli godrebbe di vantaggi in natura dalla __________
__________ e riscuoterebbe introiti della società che non figurerebbero nella
contabilità aziendale. A prescindere dalla rilevanza penale e/o fiscale di tali
addebiti, l’istruttoria al riguardo non consente di trarre conclusioni nel
senso auspicato dagli attori, che non hanno per altro indicato concretamente a
quanto ammonterebbero tali vantaggi. Il convenuto, nel suo interrogatorio
formale, ha dichiarato di non rammentare taluni episodi menzionati dalla ex
convivente, relativi a presunti incassi non contabilizzati, ma ha ammesso di
aver fatto addebitare piccole riparazioni e acquisti privati alla ditta
(verbale, pag. 5, risposte n. 3, 4 e 5). Il revisore della __________ __________,
dal canto suo, ha riferito di non aver constatato operazioni contabili della
società in favore del convenuto, come pagamenti di acquisti privati dai conti
aziendali o vendite private di beni aziendali (deposizione __________, verbale
dell’11 ottobre 1995). Gli attori non hanno quindi dimostrato l’esistenza di illeciti
contabili e le loro tesi sono rimaste allo stadio di affermazioni. Quanto
all’elevato tenore di vita del convenuto, che a detta degli appellanti
condurrebbe “vita da signore”, i testimoni hanno riferito di qualche pranzo o
cena al ristorante (deposizione __________, verbale del 29 novembre 1995), di
trasferte per tre giorni o una settimana sui circuiti motociclistici in
occasione di gare, con pernottamenti in albergo o nel furgone contenente la
moto da corsa (deposizione __________, verbale dell’11 ottobre 1995). Ancora
una volta, però, gli appellanti non forniscono indicazioni concrete sulle spese
del convenuto, limitandosi a generiche affermazioni. A ogni buon conto
l’autorità fiscale ha ritenuto di aggiungere al reddito del convenuto, per i
presunti vantaggi economici derivanti dalla sua partecipazione azionaria, fr.
3’500.– annui per l’imposta 1991/92 (notifica della tassazione del 31 gennaio
1994, fascicolo grigio “richiami”). Tale ripresa, usuale a livello fiscale per
gli azionisti di una società della quale sono anche dipendenti (deposizione
__________) corrisponde a un importo di fr. 290.– mensili e non risulta essere
stata contestata, poiché il revisore dei conti ha accennato a un reclamo, ma
per la tassazione relativa alla società. Il reddito del convenuto può quindi
equamente essere maggiorato in tal misura, per un totale, al netto delle
consuete deduzioni sociali, di fr. 3’809.35 mensili (compreso l’assegno
familiare di fr. 183.– destinato a __________, ma escluso quello per
__________) fino al 31 dicembre 1997 e a fr. 3’626.35 mensili dal 1° gennaio
1998.
-
Il fabbisogno del
convenuto può essere stimato, sulla base dell’istruttoria, in fr. 2’862.85
(minimo del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 520.–, riscaldamento
fr. 92.15, premio di cassa malati limitato all’assicurazione obbligatoria fr.
250.–, imposte fr. 445.45, assicurazioni fr. 30.25, contributo per __________
fr. 500.–). Il premio per l’assicurazione sulla vita, di fr. 301.25, non può
essere inserito nel computo, mancando ogni indicazione concreta al riguardo. Le
spese per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro sono per contro da
considerare coperte dall’in-dennità per rimborso di spese versata dal datore di
lavoro nella misura di fr. 500.– mensili, che non rientra nel reddito
determinante del convenuto. Con una disponibilità mensile di fr. 946.50 fino al
31 dicembre 1997 e di fr. 763.50 dal 1° gennaio 1998 l’appellato può quindi
versare all’attore il contributo alimentare da lui offerto nelle conclusioni
senza intaccare il proprio fabbisogno minimo. L’offerta rientrava perciò nelle
possibilità economiche dell’obbligato (DTF 123 III 1, consid. 3b/bb) e il
Pretore non aveva motivo per ridurla.
-
Per prassi
invalsa di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina in base alle
raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Cantone Zurigo
(edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33), adattate al singolo caso in base alla
particolarità della fattispecie (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5). Per un figlio
unico le citate raccomandazioni prevedono un fabbisogno medio in denaro
(escluse le cure e l’educazione fornite in natura dal genitore affidatario) di
fr. 700.–, fr. 980.–, fr. 1’040.– e fr. 1’300.– mensili secondo le fasce d’età.
Nel caso concreto il reddito dei genitori è inferiore di circa il 20% rispetto
a quello considerato nelle citate raccomandazioni (circa fr. 7’000.– mensili)
poiché la madre, segretaria, ha una possibilità di reddito di circa fr. 2’000.–
mensili per un’attività a metà tempo (interrogatorio formale del 7 settembre
1994, ad 3). Essa non può per altro contribuire in denaro al mantenimento del
figlio, non essendo in grado di coprire con il suo reddito nemmeno le proprie
necessità. Il suo fabbisogno, infatti, può essere stimato sulla base dei dati
istruttori (fascicoli richiamati) in fr. 2’056.10 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1’025.–, quota personale per l’alloggio fr. 700.–,
premio di cassa malati fr. 247.50, assicurazioni mobilio domestico e RC fr.
51.–, assicurazione infortuni fr. 32,60). Un miglioramento della situazione a
breve o medio termine non appare prospettabile, già per il fatto che entrambi i
genitori risultano al beneficio di prestazioni INSAI
per esiti di infortunio (doc. I; interrogatorio formale del convenuto),
ciò che incide negativamente sulla loro capacità di reddito. Non si giustifica
quindi di mettere a carico della madre, oltre alla cura e all’educazione, anche
la quota di alloggio del figlio, come stabilito dal primo giudice. Visto il
modesto reddito complessivo dei genitori, si giustifica inoltre una riduzione
di circa il 10% per rapporto agli ammontari previsti nelle note
raccomandazioni. Il fabbisogno di __________ può essere stimato, su queste
basi, in fr. 630.–, fr. 882.–, fr. 936.– e fr. 1’170.– mensili nelle rispettive
fasce d’età. L’assegno familiare deve essere tenuto in considerazione nel
calcolo del contributo alimentare (Hegnauer,
op. cit., pag. 139, n. 21.15a). Tale prestazione, attualmente di fr. 183.–
mensili, spetta al figlio indipendentemente dal genitore che lo percepisce. Al
netto dell’assegno familiare il fabbisogno del figlio, da colmare con un
contributo alimentare a carico del padre, ammonterebbe di conseguenza a fr. 447.–
mensili fino al 30 novembre 1999, a fr. 699.– dal 1° dicembre 1999 al 30
novembre 2005, a fr. 753.– dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2009 e infine a
fr. 987.– dal 1° dicembre 2009 fino al 30 novembre 2011. Considerato tuttavia
che il fabbisogno minimo del convenuto deve essere rispettato, il contributo
alimentare dovuto da quest’ultimo non può superare fr. 763.50 mensili (cfr. consid.
6).
Ciò posto, in parziale
accoglimento dell’appello il contributo alimentare (arrotondato) dovuto dal
padre per __________ deve essere stabilito in fr. 445.– mensili fino al 30
novembre 1999, in fr. 700.– dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2005, in fr.
750.– dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2009 e in fr. 760.– dal 1° dicembre
2009 al 30 novembre 2011. In tali importi non è compreso l’assegno familiare,
che dovrà essere versato al figlio in aggiunta al contributo alimentare se
percepito dal padre, rispettivamente potrà essere incassato direttamente dalla
madre. Spetterà a quest’ultima verificare con l’Istituto delle assicurazioni
sociali la titolarità dell’assegno familiare, che non è più stato versato dal
padre dal 1° gennaio 1998, alla luce delle recenti modifiche legislative.
Rimane ovviamente riservata al figlio e al genitore la possibilità di chiedere
una modifica di tali importi in caso di cambiamento delle circostanze,
conformemente a quanto previsto dall’art. 286 CC.
- Gli appellanti
rivendicano l’assoluta uguaglianza di trattamento di __________ rispetto a
__________, primogenito del convenuto, in favore del quale è stato pattuito nel
1992 un contributo alimentare superiore fino al compimento dei vent’anni, con
obbligo del padre di contribuire inoltre alle spese straordinarie in ragione
della metà. Essi pretendono quindi che l’obbligo alimentare in favore di
__________ si estenda fino ai venti anni di età, come per __________ (doc. 1) e
chiedono, in via subordinata, che il convenuto sia tenuto a contribuire in
ragione della metà a spese straordinarie, vale a dire spese per cure mediche,
dentarie, per educazione, formazione e attività sportive.
a) L’obbligo
di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio e può estendersi, se
questi non ha ancora una formazione appropriata, fino al momento in cui una
simile formazione si conclude normalmente (art. 277 CC). Dal 1° gennaio 1996 la
maggiore età è fissata a diciotto anni (art. 14 CC). La differenza esistente
tra la sentenza che stabilisce i contributi in favore del primo figlio, che
prevede il versamento di contributi fino al compimento dei venti anni, e quella
impugnata trova quindi origine in una modifica legislativa e come tale non può
essere censurata. La discriminazione è del resto teorica perché __________ non
ha nemmeno iniziato la scuola elementare. Parlare già ora della sua futura
formazione professionale non ha significato pratico, visto il lungo lasso di
tempo che sarà necessario prima che siano possibili previsioni per il suo
futuro. Non è quindi necessario stabilire già ora un obbligo alimentare del
padre oltre la maggiore età del bambino. Spetterà a quest’ultimo, al momento in
cui potrà formulare previsioni attendibili sulla propria formazione
professionale, chiedere se mai una modifica del contributo alimentare (art. 286
CC). L’appello su questo punto si rivela pertanto infondato.
b) Il
convenuto ha assunto spontaneamente l’obbligo di contribuire alle eventuali
spese straordinarie per il primo figlio, nell’ambito di una transazione
extragiudiziale omologata dal Pretore (doc. 1). Gli appellanti chiedono che
tale clausola sia applicabile anche a __________. La pretesa, ancora una volta,
non ha alcuna finalità pratica. Come ha rilevato il Pretore, le raccomandazioni
dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo tengono conto dei bisogni medi
correnti, comprenso vitto, alloggio, premi assicurativi, cassa malati, cure
mediche e dentarie, costi per la formazione sportiva e denaro per le piccole
spese (Hausheer/Spycher, Handbuch
des Unterhaltsrechts, Berna 1997, allegato 2, pag. 660). Non risulta – né gli
appellanti sostengono – che __________ abbia già ora per tali voci bisogni
particolari superiori alla media. Qualora in futuro dovesse presentarsi la
necessità di una spesa straordinaria imprevedibile, il figlio potrà sempre
chiedere al padre – dandosene gli estremi – un’equa partecipazione, senza che
questi possa opporgli l’omnicomprensività del contributo alimentare (Rep. 1995
pag. 146). Anche al proposito l’appello si rivela di conseguenza sprovvisto di
buon fondamento.
II. Sull’appello adesivo di
- Il Pretore, tenuto conto
della reciproca soccombenza delle parti sul contributo alimentare e
dell’acquiescenza del convenuto all’azione di paternità, ha posto a carico del
convenuto stesso due terzi degli oneri processuali, con obbligo di rifondere
agli attori un’indennità complessiva di fr. 1’500.– per ripetibili.
L’appellante adesivo contesta simile ripartizione degli oneri e chiede che la
quota a suo carico sia ridotta a un terzo, sostenendo di aver aderito
all’azione di paternità e di non poter quindi essere considerato soccombente.
Dall’istruttoria è emerso che le parti avevano fatto allestire privatamente una
perizia di paternità. Il referto, rassegnato il 17 marzo 1994, concludeva per
una paternità del convenuto altamente probabile, dell’ordine del 99,62% (doc.
C). L’appellante adesivo non ha tuttavia riconosciuto il bambino, come avrebbe
potuto fare in ogni momento (art. 260 cpv. 3 CC) e solo con la risposta del 5
gennaio 1995 ha ammesso la sua paternità. A giusta ragione pertanto il Pretore
lo ha ritenuto soccombente sull’azione di accertamento della filiazione, che
avrebbe potuto essere evitata se solo il convenuto, al quale era noto da mesi
l’esito della perizia privata, avesse riconosciuto spontaneamente il figlio
senza attendere il processo. L’appello adesivo, infondato, deve dunque essere
respinto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza
giudiziaria presentata dagli appellanti con il loro gravame può essere accolta,
essendo in concreto adempiuti sia il requisito dell’indigenza, sia quello della
probabilità di buon esito, quanto meno parziale (art. 157 CPC). Vista la
parziale soccombenza degli attori sull’appello principale, si giustifica
ripartire gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili.
Sull’appello adesivo, per contro, il convenuto è soccombente e deve sopportare
i relativi oneri processuali, oltre versare agli attori un’equa indennità per
ripetibili. Dato che l’incasso di tale importo appare difficile, è sin d’ora
opportuno ammettere gli attori al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche
per le prestazioni del loro patrocinatore relative alle osservazioni
all’appello adesivo.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
__________ è tenuto a versare a __________ __________, per il tramite della madre
__________ __________, un contributo alimentare anticipato, entro il 5 di ogni
mese, di fr. 445.– fino al 30 novembre 1999, di fr. 700.–dal 1° dicembre 1999
al 30 novembre 2005, di fr. 750.– dal 1° dicembre 2005 al 30 novembre 2009 e di
fr. 760.– dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2011.
2.1 Il contributo
alimentare non comprende l’assegno familiare, che spetta al figlio in aggiunta
a quanto versato dal padre.
2.2 Gli importi dei
contributi sono riferiti all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di
novembre 1996 e saranno adeguati ogni anno, dal 1° gennaio, sulla base
dell’indice del mese di novembre precedente.
Per il resto la sentenza
impugnata è confermata.
-
__________ e __________
__________ sono ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell’avv. dott. __________ __________.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti per metà a carico degli appellanti – e per essi a carico dello Stato – e
per metà a carico di __________ __________, compensate le ripetibili.
-
L’appello
adesivo è respinto.
-
Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico di __________, che rifonderà a __________ e __________
__________ l’importo complessivo di fr. 300.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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