AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.197
Data decisione, Autorità:
07.06.1999, ICCA
Incarto n.
11.96.00197
Lugano
26 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 9 novembre 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 18 dicembre
1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 28
novembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1940) e __________ nata __________ (1961) si sono sposati a __________ il
__________ 1980. Dal matrimonio è nata la figlia __________ (__________1981).
Il marito è __________; la moglie, dopo avere lavorato durante l’unione
coniugale come __________, dal 1994, a seguito di licenziamento, ha
ricominciato a frequentare il liceo linguistico di __________ per completare il
ciclo di studi interrotti a causa del matrimonio.
B. Con sentenza del 3
gennaio 1989 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato la
separazione dei coniugi per tempo indeterminato, ha affidato la figlia alla
madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre (ogni giovedì sera
dall’uscita della scuola fino al venerdì mattina, una domenica ogni 15 giorni,
il giorno di Natale o Pasqua, alternativamente, e 15 giorni durante le vacanze
estive) e ha obbligato il padre a versare alla figlia un contributo alimentare
indicizzato di fr. 400.– mensili dal 7° al 12° anno di età, di fr. 450.–
mensili fino al 16° anno di età e di fr. 525.– fino a vent’anni.
C. Con decreto del 27
maggio 1991, passato in giudicato, il Procuratore pubblico ha abbandonato un
procedimento penale aperto il 4 marzo 1991 a carico di __________ __________
per atti di libidine su fanciulli asseritamente compiuti sulla figlia
__________.
D. Il 4 febbraio 1994
__________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 14 marzo successivo, e con petizione del 9 novembre 1994 ha
chiesto la pronuncia del divorzio e la conferma degli effetti accessori già previsti
nella sentenza di separazione. In via provvisionale egli ha postulato
l’autorizzazione a esercitare il diritto di visita secondo le modalità previste
dal giudice della separazione. Statuendo il giorno successivo, il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto l’istanza cautelare, non risultando
essere intervenuta alcuna revoca o sospensione di tale diritto.
E. Di fronte a
difficoltà nell’esercizio del diritto di visita, il 21 novembre 1994 __________
__________ ha intimato alla moglie un precetto esecutivo civile per ottenere la
consegna della figlia nei periodi fissati dalla sentenza di separazione. Il 29
dicembre 1994 il Pretore ha mantenuto l’opposizione sollevata da __________
__________ e un appello presentato dal precettante è stato respinto da questa
Camera il 13 febbraio 1995 (..__________).
F. Il 3 gennaio 1995
__________ __________ ha chiesto al Pretore di ordinare in favore della figlia
l’adozione di misure terapeutiche per favorire la ripresa del diritto di
visita. All’istanza si è opposta la convenuta durante l’udienza tenutasi il 6
febbraio 1995.
G. Nel frattempo,
__________ __________ si è opposta alla petizione e con domanda riconvenzionale
del 30 gennaio 1995 ha postulato a sua volta il divorzio, l’affidamento della
figlia senza diritto di visita per il padre e un contributo alimentare di fr.
1’300.– mensili per sé e di fr. 600.– mensili per la figlia. Il marito si è
opposto a tali domande. Nei successivi allegati preliminari le parti hanno
ribadito le loro richieste, la moglie aumentando a fr. 800.– mensili il
contributo alimentare sollecitato per la figlia.
H. Durante l’istruttoria
la perizia postulata dal padre, in sede provvisionale, sulle sue relazioni con
la figlia è stata sostituita dall’audizione della figlia stessa in camera di
consiglio. Nel proprio memoriale conclusivo del 29 agosto 1996 __________
__________ ha poi confermato le sue domande, opponendosi a quelle della moglie.
__________ __________ ha aderito al divorzio chiesto dal marito, postulando un
contributo per sé di fr. 745.– mensili e uno per la figlia di fr. 700.– mensili
fino al 17° anno di età, di fr. 854.– fino alla maggiore età e di fr. 1’000.–
fino alla conclusione degli studi superiori. Il dibattimento finale e la
discussione finale sulla provvisionale hanno avuto luogo l’11 settembre 1996.
I. Statuendo il 28
novembre 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato __________
alla madre, senza diritto di vista per il padre, ha obbligato quest’ultimo a
corrispondere un contributo alimentare per la figlia di fr. 700.– mensili
indicizzati fino al 17° anno di età e di fr. 854.– mensili indicizzati fino
alla maggiore età, oltre un contributo per la moglie di fr. 500.– mensili indicizzati
fino al 14 maggio 1998, di fr. 400.– mensili indicizzati fino al 14 maggio 1999
e di fr. 745.– mensili indicizzati fino al 30 novembre 2001. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 1’500.–, sono state poste per 1/5
a carico della convenuta e per il resto a carico dell’attore, tenuto a rifondere
alla moglie fr. 5’000.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state poste al
beneficio dell’assistenza giudiziaria.
L. Insorto contro la
sentenza del Pretore con un appello del 18 dicembre 1996, __________ __________
chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – di riconoscergli un
diritto di visita verso la figlia nella misura chiesta con la petizione, di
ridurre a fr. 550.–, rispettivamente a fr. 700.– mensili il contributo alimentare
per quest’ultima e di essere esonerato da qualsiasi contributo per la moglie.
__________ __________ ha
proposto il 9 gennaio 1997 di respingere l’appello e di confermare la sentenza
del Pretore, chiedendo a sua volta di essere ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto non
provate le imputazioni mosse al padre, accusato di avere abusato della figlia,
ma ha ritenuto che il coerente rifiuto di __________ di non volere intrattenere
relazioni personali con il genitore giustificava la soppressione del diritto di
visita. Egli ha escluso che l’atteggiamento della figlia fosse indotto dalla madre
e, pur rilevando l’idoneità del padre a mantenere relazioni con la figlia, ha
rimproverato a costui di avere limitato le sue apparizioni in ambiti
giudiziari, ove si è posto in perfetta antitesi con la figlia, non proponendosi
per nulla fuori dall’aula, trascurando di inviare alla figlia messaggi
d’affetto per mostrarle la volontà di riprendere i contatti con lei. In
definitiva il Pretore ha considerato che la ripresa del diritto di visita esacerberebbe
la posizione di rifiuto della figlia e che pertanto occorre tutelare le attuali
condizioni di vita di quest’ultima, che le permettono di crescere adeguatamente
anche senza il padre.
-
L’appellante
sottolinea i suoi tentativi, reiterati nel corso di tutta la causa, per far capire
che il suo interesse non è quello egoistico di ottenere un diritto di visita in
quanto tale, bensì di evitare che la vicenda possa rimanere latente nella mente
della figlia. Contesta poi gli addebiti rivoltigli dal Pretore, secondo cui
egli ha cercato di avvicinarsi alla figlia solo con la procedura giudiziaria,
senza esprimerle affetto in altro modo, e fa valere che le sue richieste di far
intervenire specialisti per accertare le ragioni del rifiuto della figlia sono
rimaste inascoltate. Egli sostiene inoltre che la moglie gli ha sempre impedito
di vedere la figlia, sicché il Pretore gli ha imputato a torto mancanza di
sensibilità, e chiede di far esperire una perizia per appurare le condizioni
psicologiche della figlia.
-
In caso di divorzio
o di separazione il giudice, udito il parere dei genitori (e, occorrendo,
dell’autorità tutoria) ordina le misure necessarie circa l’esercizio
dell’autorità parentale dei genitori e le loro relazioni personali con i figli
(art. 156 cpv. 1 CC). La disciplina del diritto di visita deve attenersi ai
principi dell’art. 156 cpv. 2 CC, che garantisce al genitore non affidatario il
diritto di conservare con il figlio minorenne le relazioni personali indicate
dalle circostanze (art. 273 CC). Decisivo per la concessione, l’estensione e la
regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso
fisico, ma anche psichico, morale e spirituale (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, note 246 segg. ad art.
145 CC; DTF 122 III 406 consid. 3a con rinvii e 408 consid. 3d). Il giudice
valuta ogni singolo caso secondo le circostanze concrete, in applicazione del
principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione, senza essere
vincolato né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF
122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).
-
L’art. 274 cpv. 2 CC
prevede che il diritto del genitore alle relazioni personali con i figli può
essere negato se pregiudica il bene di questi ultimi, se il genitore se ne è
avvalso in violazione dei suoi doveri o non si è curato seriamente dei figli,
ovvero per gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Nonostante il testo letterale –
che prevede quattro ipotesi alternative – la norma consente di negare o di
sopprimere il diritto di visita solo se il bene dei figli è minacciato, o
perché il genitore ecceda nelle relazioni personali o perché non si sia
seriamente curato di loro o perché sussistono gravi motivi. La disposizione è
volta, invero, a proteggere il bene del figlio, non a punire i genitori (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª
edizione, note 18 e 19 ad art. 274 CC). Il diniego o la revoca del diritto di
visita costituisce inoltre un provvedimento ultimo, nel senso che va
pronunciato solo qualora gli effetti negativi delle relazioni personali non
siano altrimenti rimediabili e non possano ragionevolmente essere fatti
sopportare ai figli (DTF 122 III 407 consid. 3b con richiami; sul principio
della proporzionalità v. anche DTF 123 III 3 consid. 3).
-
Nella fattispecie il
Pretore ha rinunciato a esperire perizie dopo avere sentito __________ in
camera di consiglio, rilevando che la ragazza, coerentemente, da parecchi anni
ribadisce la sua volontà di non volere intrattenere relazioni personali con il
padre. Come ha rilevato il primo giudice, nondimeno, tale circostanza non è –
da sola – decisiva, poiché la disciplina del diritto di visita non dipende solo
dalla volontà del figlio (DTF 111 II 406 consid. 1 e 4). Occorre invece
determinare in ogni caso concreto perché il figlio addotti nei confronti del
genitore un’attitudine difensiva e se l’esercizio del diritto di visita rischi
in concreto di ledere un armonioso sviluppo psichico, morale e spirituale del
minorenne (art. 274 cpv. 2 CC).
a) Dal
fascicolo processuale risulta che il 6 dicembre 1990 la dottoressa __________
__________ del Servizio medico psicologico di __________ ha avvertito il
Pretore di asseriti abusi sessuali perpetrati dal padre sulla figlia. Il
Pretore ha chiesto l’intervento della Magistratura dei minorenni, che ha
sentito __________ e ha trasmesso il caso alla Procura pubblica. Condotta l’inchie-sta,
il Procuratore pubblico ha decretato il 27 maggio 1991 l’abbandono del procedimento,
non essendo emersi dall’in-chiesta sufficienti indizi di reato (richiamo atti
dal Ministero pubblico). Ora, se è comprensibile che soggettivamente __________
non voglia rivedere il padre e che, data l’età, essa è senz’altro in grado di
valutare appieno il senso della scelta, ciò non toglie che il genitore senza
l’affidamento dei figli ha diritto di mantenere con questi ultimi le relazioni
adeguate alle circostanze, prerogativa che scaturisce dal suo diritto della personalità
(DTF 120 Ia 375 consid. 4a). Il diritto di visita, in effetti, deve essere
concesso anche se il suo esercizio può causare conflitti; un diniego presuppone
un chiaro contrasto con il suo scopo (DTF 118 II 242 consid. 2c). Il Tribunale
federale ha avuto modo di affermare, ancora recentemente, che – a determinate
circostanze – il diritto di visita può essere concesso anche al genitore che ha
abusato del figlio, qualora ciò risponda al bene del figlio (DTF 120 II 233 consid.
3b/aa).
b) Nel
caso in esame il Procuratore pubblico non ha ravvisato indizi di reato a carico
del ricorrente. Non vi è quindi ragione perché questi sia considerato presumibilmente
colpevole dal profilo civile. Né si giustifica negare al padre il diritto alle
relazioni personali – come sembra ritenere il primo giudice – solo perché tale
è la volontà della figlia. Certo, tra padre e figlia non sussistono più
contatti da anni e la sola volta in cui i due si sono incontrati l’uno ha
malamente apostrofato l’altra. Non risulta tuttavia che il padre si sia
disinteressato della ragazza. Anzi, dal 1990 egli si batte per ripristinare
relazioni normali. Non risulta nemmeno che essi sono totalmente estranei l’uno
all’altra (DTF 118 II 26 consid. 3e). Non bisogna dimenticare del resto che alla
situazione attuale ha concorso anche l’atteggiamento rigido e intransigente
della madre, che ha avversato qualsiasi riavvicinamento tra padre e figlia.
Infine non consta, né è preteso, che l’appellante denoti elementi psicopatologici
tali da far apparire nociva la sua vicinanza alla figlia. Del resto, ancorché
sia solo un’opinione della madre, gli asseriti abusi non hanno comportato
traumi per la figlia, al punto da non ritenere necessaria una cura medico-psicologica
(interrogatorio formale di __________ __________, risposte 16 e 17). In
sostanza il fascicolo processuale non presenta elementi che inducano a
considerare dannoso per la figlia il diritto di visita in quanto tale, ragione
per cui si giustifica di consentire almeno un riavvicinamento. Allestire una
perizia – come chiede l’appellante – non avrebbe senso, la situazione essendo
chiara. Tutt’al più ci si può interrogare sulle probabilità di successo di un
simile diritto di visita, ma ciò non significa ancora ch’esso non debba essere
tentato.
- Per quanto attiene
all’esercizio del diritto, l’appellante chiede di fissarlo come nella sentenza
di separazione (sopra, consid. B). Ora, la disciplina del diritto di visita è lasciata
al libero apprezzamento del giudice (DTF 120 II 235 consid. 4a), il quale esamina
e valuta tutte le circostanze rilevanti. Nella fattispecie la regolamentazione
proposta dall’appellante appare troppo estesa e non tiene conto della
situazione e, soprattutto, delle verosimili difficoltà iniziali dovute al lungo
periodo di separazione, come pure alla renitenza della figlia. Ciò premesso,
appare prudente e adeguato fissare il diritto di visita del padre in un
pomeriggio al mese. Si giustifica inoltre di designare un curatore con poteri
speciali ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC, misura opportuna ove un diritto di
visita risulti conflittuale già durante la procedura di divorzio (DTF 108 II
372, 118 II 242 consid. 2c) o sussistano tensioni fra genitori, oppure quando
il figlio rifiuti di incontrare il genitore (Stettler
in: Traité de droit privé suisse, III, tomo II,1, pag. 544), come nella
fattispecie. La presenza di un curatore che mantenga i contatti indicati dalle
circostanze tra genitore e figlio può contribuire inoltre a mitigare le
tensioni che potrebbero verificarsi soprattutto all’inizio. Permette inoltre di
avere una persona che vigili le relazioni personali tra padre e figlio (DTF 118
II 242 consid. 2d), che dia direttive e che agisca, in collaborazione con i
genitori, direttamente sul figlio, regolando in maniera obbligatoria i
particolari di tale diritto (SJ 1979 pag. 292). Appare idoneo conferire al
curatore, anche per le particolarità della fattispecie, prerogative speciali
che dovranno essere rispettate dai genitori (Spühler/Frei-Maurer,
op. cit. n. 179 ad art. 156). In particolare il curatore potrà farsi assistere
da terze persone, potrà obbligare i genitori a far capo a uno specialista per
eventuali terapie di sostegno o incaricare un assistente sociale di mettersi in
relazione con __________,di partecipare agli incontri tra il padre e la figlia
e di adottare tutte le misure utili allo scopo. Egli terrà inoltre
costantemente informata l’autorità tutoria, la quale potrà, dandosi il caso,
intervenire e prendere tutte le misure che si imporranno.
In una prima fase il compito
del curatore sarà principalmente quello di adoperarsi per ristabilire con
cautela le relazioni fra padre e figlia. Spetterà al curatore, al momento
debito, comunicare all’autorità tutoria il raggiungimento dello scopo. I
genitori, a loro volta, potranno avvisare l’autorità tutoria qualora riterranno
superflua la presenza del curatore, che vigilerà – si ripete – nei modi e nelle
forme che meglio riterrà opportune le relazioni tra padre e figlia,
intervenendo direttamente sui genitori qualora insorgessero difficoltà (Hegnauer in: RDT 1993 pag. 11). Giovi ricordare
che qualora gli incontri fissati dovessero fallire solo per un unilaterale
rifiuto della figlia, il suo atteggiamento potrà essere considerato al momento
in cui essa postulerà un eventuale contributo di mantenimento giusta l’art. 277
cpv. 2 CC (DTF 120 II 180 consid. 4).
- Il Pretore ha
accertato in fr. 3’750.– mensili il reddito dell’attore e in fr. 1’000.– quello
della convenuta. Per quanto riguarda i fabbisogni minimi, egli ha determinato quello
del marito in fr. 2’185.– mensili, quello della moglie in fr. 2’086.– e quello
della figlia in fr. 1040.–. Il primo giudice ha quindi fissato il contributo
per la figlia in fr. 700.– mensili fino al 17° anno di età, aumentato a fr.
854.– fino alla maggiore età, e quello per la moglie in fr. 500.– mensili fino
al 14 maggio 1998, in fr. 400.– fino al 14 maggio 1999 e in fr. 745.– fino al
30 novembre 2001.
L’appellante contesta il
reddito accertato dal Pretore sulla scorta delle notifiche fiscali, affermando
che le sue entrate sono inferiori. Dall’ultima notifica di tassazione relativa
al biennio 1995/96 consta però un reddito aziendale di fr. 45’000.– annui,
ossia fr. 3’750.– mensili. L’appellante adduce, sulla base della documentazione
da lui prodotta, che il reddito dichiarato è di fr. 36’000.– annui. A
prescindere dal fatto nondimeno che il reddito aziendale risulta al netto di
tutte le deduzioni (oneri sociali, locazione), la documentazione prodotta
dall’appellante non basta per inficiare dati ufficiali di una tassazione
passata in giudicato. Certo, si tratta di una tassazione d’ufficio, ma non
risulta – né l’appelante pretende – che sia stato presentato reclamo, benché
fin dal 1987 l’appellante fosse assistito da un legale e da un contabile. In conclusione
non vi è quindi serio motivo per scostarsi dal reddito di fr. 3’750.– mensili
accertato dal Pretore.
-
Per quanto concerne
il mantenimento della figlia, l’appellante chiede di ridurre il contributo a
fr. 550.– mensili fino ai 17 anni e a fr. 700.– mensili fino alla maggiore età.
Il Pretore si è riferito alle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton
Zurigo che prevedono, per una ragazza dell’età di __________, un fabbisogno
medio in denaro di fr. 1’040.–, rispettivamente di fr. 1’300.– mensili.
L’appellante insiste per una riduzione del contributo, ma non spende una parola
per dimostrare che il Pretore avrebbe applicato le note raccomandazioni, cui
questa Camera si ispira per prassi costante, in maniera errata o anche solo impropria.
In realtà il primo giudice ha ridotto il fabbisogno in denaro a fr. 874.–,
rispettivamente a fr. 1’067.– per tenere conto del reddito inferiore a quello
cui si rapportano le citate raccomandazioni (circa fr. 7’000.– mensili), del
minor costo della vita a __________ e di un lieve maggior onere di locazione.
Il contributo alimentare di fr. 700.– (in seguito fr. 854.–), appare quindi adeguato
alla situazione.
-
Il marito chiede
infine di essere liberato dal versamento di una pensione d’indigenza a favore
della moglie. Egli pone l’accento sul fatto che quest’ultima dal 1995, pur vivendo
unicamente con il sussidio cantonale concessole per studiare, non ha ricevuto
aiuti da parte dei genitori né da altri parenti e che nella notifica fiscale
del biennio 1993/94 il reddito è stato ammesso in fr. 43’927.– mentre nella
dichiarazione fiscale del biennio successivo essa ha esposto un reddito netto
di fr. 32’000.–. Egli rileva infine che durante la procedura provvisionale la
moglie non aveva chiesto contributi alimentari.
a) Giusta
l’art. 152 CC se in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in
grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato
a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche.
Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva
durante il matrimonio, bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di
regola nel 120% del minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 121 III 49;
HINDERLING/STECK,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 segg.; DESCHENAUX/ TERCIER/WERRO, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, n.
760). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a
termini di equità, e non solo di diritto (HINDERLING/STECK, op. cit., pag. 314 segg.).
b) In
concreto risulta dal fascicolo processuale che dal 1980 al 28 febbraio 1994 la
moglie è stata dipendente della __________ __________ di __________ come
__________ (doc. 16). A seguito della ristrutturazione della ditta, che ha
comportato una riduzione del personale (doc. 23), essa è rimasta disoccupata e
nel settembre del 1994 si è iscritta al liceo linguistico di __________ per
concludere il ciclo di studi interrotto con il matrimonio (doc. 17 e 25). L’ufficio
assistenza sociale le ha concesso un finanziamento totale di fr. 21’500.– (doc.
18 e 19). Dopo avere ottenuto la maturità, essa sta ora perfezionando lo studio
delle lingue (interrogatorio formale, risposta n. 22).
c) Se
nella determinazione dei contributi alimentari l’unico criterio pertinente in sede
provvisionale è quello di sapere se il coniuge ne ha realmente bisogno per la
durata della causa di divorzio (DTF 118 II 226 consid. 2aa), nell’ambito dell’art.
152 CC determinante, tra le altre cose, è la questione di sapere se un coniuge
innocente si trovi in grave ristrettezza in conseguenza del divorzio. Tale
stato sussiste già quando la situazione del coniuge ha subìto un cambiamento
fondamentale rispetto al livello di vita durante il matrimonio, purché vi sia
pericolo di indigenza (Rep. 1984 pag. 310; SJ 1992 pag. 380). Nella fattispecie
non è contestato che al momento attuale la convenuta non può far fronte al
proprio sostentamento con le sue sole entrate, avendo perso il posto di lavoro
nel 1993, in pendenza di causa. L’appellante sembra mettere in dubbio il
requisito dell’indigenza, sostenendo che la moglie non ha debiti e che si è
mantenuta senza chiedere contributi ai parenti. Egli non spiega tuttavia per
quali motivi le valutazioni del Pretore sulla potenzialità attuali di reddito
della moglie non sarebbero corrette e non spende una parola per contestare le
cifre enunciate in dettaglio nella sentenza impugnata, di modo che su questo
l’appello sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).
-
Per quanto
concerne la limitazione nel tempo di una rendita d’indigenza, essa deve tenere
conto della durata prevedibile del reinserimento professionale del coniuge divorziato
(DTF 114 II 13, 115 II 427). In concreto il Pretore ha spiegato chiaramente
perché ha fissato l’obbligo contributivo dell’attore fino al 30 novembre 2001.
Invano si cercherebbero nell’appello le ragioni per cui il giudizio del Pretore
andrebbe riformato. Privo di motivazione, al proposito il ricorso è una volta
ancora irricevibile (art. 309 cpv. 5 in relazione al cpv. 2 lett. f CPC).
-
A prescindere dalla
parziale irricevibilità del ricorso, occorre considerare nondimeno – per
diritto – che il coniuge obbligato a versare una rendita giusta l’art. 152 CC non
può essere obbligato a vivere egli medesimo nell’indigenza, cioè con il solo minimo
esistenziale del diritto esecutivo (121 III 49 consid. 1c, 118 II 100; Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, n. 5.188). Nel caso concreto, di conseguenza, l’appellante può
essere tenuto a versare all’ex moglie, a titolo di rendita d’indigenza, solo un
importo che non lo riduca sotto tale minimo. Ora, con un reddito di fr. 3’750.–
mensili, un fabbisogno di fr. 2’622.– (fr. 2’185.– + 20%) e un contributo per
la figlia di fr. 700.–, al convenuto rimane un’eccedenza di fr. 428.– mensili,
che è tutto quanto egli può versare alla moglie fino al 14 maggio 1998.
L’eccedenza si riduce in seguito a fr. 274.– (fr. 3’750.– ./. fr. 2’622.– ./.
fr. 854.–), di modo che l’appellante verserà tale importo fino al 14 maggio
-
Dopo la maggiore età della figlia la rendita ammonterà a fr. 745.– fino
al 30 novembre 2001, la convenuta non avendo presentato appello contro la
determinazione del contributo alimentare. L’appello, su questo punto, deve dunque
essere accolto entro questi limiti.
-
Gli oneri processuali
seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene il
diritto alle relazioni personali con la figlia, con un diritto di visita inferiore
a quello richiesto e una lieve riduzione dell’obbligo contributo verso la
moglie, ragione per cui si giustifica di porre a suo carico due terzi di tali
oneri. Egli dovrebbe inoltre rifondere alla controparte un’indennità ridotta
per ripetibili di appello, la cui riscossione sarebbe tuttavia verosimilmente
di ben difficile incasso, considerata la situazione di indigenza. Ritenuto che
entrambi i coniugi versano in grave ristrettezza e che sia l’appello sia le
osservazioni presentavano probabilità di esito favorevole – quanto meno
parziale – si giustifica di ammettere entrambe le parti al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. L’esito dell’appello giustifica inoltre una ripartizione
degli oneri di prima sede nelle medesime proporzioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
Il diritto di visita di __________ __________
nei confronti della figlia __________ è fissato in un pomeriggio al mese.
L’autorità tutoria provvederà alla nomina di un curatore, al quale conferirà
speciali poteri per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2
CC).
-
__________ verserà mensilmente a favore di __________ __________ nata
__________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, le seguenti rendite di indigenza:
fr.
428.– fino al 14 maggio 1998,
fr.
274.– fino al 14 maggio 1999 e
fr.
745.– fino al 30 novembre 2001.
Tali
somme vanno adeguate al rincaro, in conformità all’indice nazionale dei prezzi
al consumo, la prima volta nel gennaio 1998 sulla base dell’indice del dicembre
1997.
- La tassa
di giustizia di fr. 1’500.– e le spese sono poste per due terzi a carico di __________
__________ e per il resto a carico di __________ __________ (e per entrambi, al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato). __________
__________ rifonderà a __________ __________ fr. 4’200.– a titolo di ripetibili.
Per
il resto la sentenza è confermata.
II. __________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. dott. __________ __________.
III. __________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. dott. __________ __________ __________.
IV. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti per due terzi a carico dell’appellante e il resto a carico dell’appellata.
__________ __________ rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili
ridotte di appello.
V. Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
a:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6;
– Delegazione tutoria di
__________ (per esecuzione).
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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