AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.197
Data decisione, Autorità: 07.06.1999, ICCA
Incarto n. 11.96.00197
Lugano 26 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 9 novembre 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 18 dicembre 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 28 novembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1940) e __________ nata __________ (1961) si sono sposati a __________ il __________ 1980. Dal matrimonio è nata la figlia __________ (__________1981). Il marito è __________; la moglie, dopo avere lavorato durante l’unione coniugale come __________, dal 1994, a seguito di licenziamento, ha ricominciato a frequentare il liceo linguistico di __________ per completare il ciclo di studi interrotti a causa del matrimonio.
B. Con sentenza del 3 gennaio 1989 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, ha affidato la figlia alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre (ogni giovedì sera dall’uscita della scuola fino al venerdì mattina, una domenica ogni 15 giorni, il giorno di Natale o Pasqua, alternativamente, e 15 giorni durante le vacanze estive) e ha obbligato il padre a versare alla figlia un contributo alimentare indicizzato di fr. 400.– mensili dal 7° al 12° anno di età, di fr. 450.– mensili fino al 16° anno di età e di fr. 525.– fino a vent’anni.
C. Con decreto del 27 maggio 1991, passato in giudicato, il Procuratore pubblico ha abbandonato un procedimento penale aperto il 4 marzo 1991 a carico di __________ __________ per atti di libidine su fanciulli asseritamente compiuti sulla figlia __________.
D. Il 4 febbraio 1994 __________ __________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 14 marzo successivo, e con petizione del 9 novembre 1994 ha chiesto la pronuncia del divorzio e la conferma degli effetti accessori già previsti nella sentenza di separazione. In via provvisionale egli ha postulato l’autorizzazione a esercitare il diritto di visita secondo le modalità previste dal giudice della separazione. Statuendo il giorno successivo, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto l’istanza cautelare, non risultando essere intervenuta alcuna revoca o sospensione di tale diritto.
E. Di fronte a difficoltà nell’esercizio del diritto di visita, il 21 novembre 1994 __________ __________ ha intimato alla moglie un precetto esecutivo civile per ottenere la consegna della figlia nei periodi fissati dalla sentenza di separazione. Il 29 dicembre 1994 il Pretore ha mantenuto l’opposizione sollevata da __________ __________ e un appello presentato dal precettante è stato respinto da questa Camera il 13 febbraio 1995 (..__________).
F. Il 3 gennaio 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore di ordinare in favore della figlia l’adozione di misure terapeutiche per favorire la ripresa del diritto di visita. All’istanza si è opposta la convenuta durante l’udienza tenutasi il 6 febbraio 1995.
G. Nel frattempo, __________ __________ si è opposta alla petizione e con domanda riconvenzionale del 30 gennaio 1995 ha postulato a sua volta il divorzio, l’affidamento della figlia senza diritto di visita per il padre e un contributo alimentare di fr. 1’300.– mensili per sé e di fr. 600.– mensili per la figlia. Il marito si è opposto a tali domande. Nei successivi allegati preliminari le parti hanno ribadito le loro richieste, la moglie aumentando a fr. 800.– mensili il contributo alimentare sollecitato per la figlia.
H. Durante l’istruttoria la perizia postulata dal padre, in sede provvisionale, sulle sue relazioni con la figlia è stata sostituita dall’audizione della figlia stessa in camera di consiglio. Nel proprio memoriale conclusivo del 29 agosto 1996 __________ __________ ha poi confermato le sue domande, opponendosi a quelle della moglie. __________ __________ ha aderito al divorzio chiesto dal marito, postulando un contributo per sé di fr. 745.– mensili e uno per la figlia di fr. 700.– mensili fino al 17° anno di età, di fr. 854.– fino alla maggiore età e di fr. 1’000.– fino alla conclusione degli studi superiori. Il dibattimento finale e la discussione finale sulla provvisionale hanno avuto luogo l’11 settembre 1996.
I. Statuendo il 28 novembre 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato __________ alla madre, senza diritto di vista per il padre, ha obbligato quest’ultimo a corrispondere un contributo alimentare per la figlia di fr. 700.– mensili indicizzati fino al 17° anno di età e di fr. 854.– mensili indicizzati fino alla maggiore età, oltre un contributo per la moglie di fr. 500.– mensili indicizzati fino al 14 maggio 1998, di fr. 400.– mensili indicizzati fino al 14 maggio 1999 e di fr. 745.– mensili indicizzati fino al 30 novembre 2001. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’500.–, sono state poste per 1/5 a carico della convenuta e per il resto a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla moglie fr. 5’000.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state poste al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
L. Insorto contro la sentenza del Pretore con un appello del 18 dicembre 1996, __________ __________ chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – di riconoscergli un diritto di visita verso la figlia nella misura chiesta con la petizione, di ridurre a fr. 550.–, rispettivamente a fr. 700.– mensili il contributo alimentare per quest’ultima e di essere esonerato da qualsiasi contributo per la moglie.
__________ __________ ha proposto il 9 gennaio 1997 di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore, chiedendo a sua volta di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto non provate le imputazioni mosse al padre, accusato di avere abusato della figlia, ma ha ritenuto che il coerente rifiuto di __________ di non volere intrattenere relazioni personali con il genitore giustificava la soppressione del diritto di visita. Egli ha escluso che l’atteggiamento della figlia fosse indotto dalla madre e, pur rilevando l’idoneità del padre a mantenere relazioni con la figlia, ha rimproverato a costui di avere limitato le sue apparizioni in ambiti giudiziari, ove si è posto in perfetta antitesi con la figlia, non proponendosi per nulla fuori dall’aula, trascurando di inviare alla figlia messaggi d’affetto per mostrarle la volontà di riprendere i contatti con lei. In definitiva il Pretore ha considerato che la ripresa del diritto di visita esacerberebbe la posizione di rifiuto della figlia e che pertanto occorre tutelare le attuali condizioni di vita di quest’ultima, che le permettono di crescere adeguatamente anche senza il padre.
L’appellante sottolinea i suoi tentativi, reiterati nel corso di tutta la causa, per far capire che il suo interesse non è quello egoistico di ottenere un diritto di visita in quanto tale, bensì di evitare che la vicenda possa rimanere latente nella mente della figlia. Contesta poi gli addebiti rivoltigli dal Pretore, secondo cui egli ha cercato di avvicinarsi alla figlia solo con la procedura giudiziaria, senza esprimerle affetto in altro modo, e fa valere che le sue richieste di far intervenire specialisti per accertare le ragioni del rifiuto della figlia sono rimaste inascoltate. Egli sostiene inoltre che la moglie gli ha sempre impedito di vedere la figlia, sicché il Pretore gli ha imputato a torto mancanza di sensibilità, e chiede di far esperire una perizia per appurare le condizioni psicologiche della figlia.
In caso di divorzio o di separazione il giudice, udito il parere dei genitori (e, occorrendo, dell’autorità tutoria) ordina le misure necessarie circa l’esercizio dell’autorità parentale dei genitori e le loro relazioni personali con i figli (art. 156 cpv. 1 CC). La disciplina del diritto di visita deve attenersi ai principi dell’art. 156 cpv. 2 CC, che garantisce al genitore non affidatario il diritto di conservare con il figlio minorenne le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 CC). Decisivo per la concessione, l’estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, note 246 segg. ad art. 145 CC; DTF 122 III 406 consid. 3a con rinvii e 408 consid. 3d). Il giudice valuta ogni singolo caso secondo le circostanze concrete, in applicazione del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione, senza essere vincolato né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).
L’art. 274 cpv. 2 CC prevede che il diritto del genitore alle relazioni personali con i figli può essere negato se pregiudica il bene di questi ultimi, se il genitore se ne è avvalso in violazione dei suoi doveri o non si è curato seriamente dei figli, ovvero per gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Nonostante il testo letterale – che prevede quattro ipotesi alternative – la norma consente di negare o di sopprimere il diritto di visita solo se il bene dei figli è minacciato, o perché il genitore ecceda nelle relazioni personali o perché non si sia seriamente curato di loro o perché sussistono gravi motivi. La disposizione è volta, invero, a proteggere il bene del figlio, non a punire i genitori (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª edizione, note 18 e 19 ad art. 274 CC). Il diniego o la revoca del diritto di visita costituisce inoltre un provvedimento ultimo, nel senso che va pronunciato solo qualora gli effetti negativi delle relazioni personali non siano altrimenti rimediabili e non possano ragionevolmente essere fatti sopportare ai figli (DTF 122 III 407 consid. 3b con richiami; sul principio della proporzionalità v. anche DTF 123 III 3 consid. 3).
Nella fattispecie il Pretore ha rinunciato a esperire perizie dopo avere sentito __________ in camera di consiglio, rilevando che la ragazza, coerentemente, da parecchi anni ribadisce la sua volontà di non volere intrattenere relazioni personali con il padre. Come ha rilevato il primo giudice, nondimeno, tale circostanza non è – da sola – decisiva, poiché la disciplina del diritto di visita non dipende solo dalla volontà del figlio (DTF 111 II 406 consid. 1 e 4). Occorre invece determinare in ogni caso concreto perché il figlio addotti nei confronti del genitore un’attitudine difensiva e se l’esercizio del diritto di visita rischi in concreto di ledere un armonioso sviluppo psichico, morale e spirituale del minorenne (art. 274 cpv. 2 CC).
a) Dal fascicolo processuale risulta che il 6 dicembre 1990 la dottoressa __________ __________ del Servizio medico psicologico di __________ ha avvertito il Pretore di asseriti abusi sessuali perpetrati dal padre sulla figlia. Il Pretore ha chiesto l’intervento della Magistratura dei minorenni, che ha sentito __________ e ha trasmesso il caso alla Procura pubblica. Condotta l’inchie-sta, il Procuratore pubblico ha decretato il 27 maggio 1991 l’abbandono del procedimento, non essendo emersi dall’in-chiesta sufficienti indizi di reato (richiamo atti dal Ministero pubblico). Ora, se è comprensibile che soggettivamente __________ non voglia rivedere il padre e che, data l’età, essa è senz’altro in grado di valutare appieno il senso della scelta, ciò non toglie che il genitore senza l’affidamento dei figli ha diritto di mantenere con questi ultimi le relazioni adeguate alle circostanze, prerogativa che scaturisce dal suo diritto della personalità (DTF 120 Ia 375 consid. 4a). Il diritto di visita, in effetti, deve essere concesso anche se il suo esercizio può causare conflitti; un diniego presuppone un chiaro contrasto con il suo scopo (DTF 118 II 242 consid. 2c). Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare, ancora recentemente, che – a determinate circostanze – il diritto di visita può essere concesso anche al genitore che ha abusato del figlio, qualora ciò risponda al bene del figlio (DTF 120 II 233 consid. 3b/aa).
b) Nel caso in esame il Procuratore pubblico non ha ravvisato indizi di reato a carico del ricorrente. Non vi è quindi ragione perché questi sia considerato presumibilmente colpevole dal profilo civile. Né si giustifica negare al padre il diritto alle relazioni personali – come sembra ritenere il primo giudice – solo perché tale è la volontà della figlia. Certo, tra padre e figlia non sussistono più contatti da anni e la sola volta in cui i due si sono incontrati l’uno ha malamente apostrofato l’altra. Non risulta tuttavia che il padre si sia disinteressato della ragazza. Anzi, dal 1990 egli si batte per ripristinare relazioni normali. Non risulta nemmeno che essi sono totalmente estranei l’uno all’altra (DTF 118 II 26 consid. 3e). Non bisogna dimenticare del resto che alla situazione attuale ha concorso anche l’atteggiamento rigido e intransigente della madre, che ha avversato qualsiasi riavvicinamento tra padre e figlia. Infine non consta, né è preteso, che l’appellante denoti elementi psicopatologici tali da far apparire nociva la sua vicinanza alla figlia. Del resto, ancorché sia solo un’opinione della madre, gli asseriti abusi non hanno comportato traumi per la figlia, al punto da non ritenere necessaria una cura medico-psicologica (interrogatorio formale di __________ __________, risposte 16 e 17). In sostanza il fascicolo processuale non presenta elementi che inducano a considerare dannoso per la figlia il diritto di visita in quanto tale, ragione per cui si giustifica di consentire almeno un riavvicinamento. Allestire una perizia – come chiede l’appellante – non avrebbe senso, la situazione essendo chiara. Tutt’al più ci si può interrogare sulle probabilità di successo di un simile diritto di visita, ma ciò non significa ancora ch’esso non debba essere tentato.
In una prima fase il compito del curatore sarà principalmente quello di adoperarsi per ristabilire con cautela le relazioni fra padre e figlia. Spetterà al curatore, al momento debito, comunicare all’autorità tutoria il raggiungimento dello scopo. I genitori, a loro volta, potranno avvisare l’autorità tutoria qualora riterranno superflua la presenza del curatore, che vigilerà – si ripete – nei modi e nelle forme che meglio riterrà opportune le relazioni tra padre e figlia, intervenendo direttamente sui genitori qualora insorgessero difficoltà (Hegnauer in: RDT 1993 pag. 11). Giovi ricordare che qualora gli incontri fissati dovessero fallire solo per un unilaterale rifiuto della figlia, il suo atteggiamento potrà essere considerato al momento in cui essa postulerà un eventuale contributo di mantenimento giusta l’art. 277 cpv. 2 CC (DTF 120 II 180 consid. 4).
L’appellante contesta il reddito accertato dal Pretore sulla scorta delle notifiche fiscali, affermando che le sue entrate sono inferiori. Dall’ultima notifica di tassazione relativa al biennio 1995/96 consta però un reddito aziendale di fr. 45’000.– annui, ossia fr. 3’750.– mensili. L’appellante adduce, sulla base della documentazione da lui prodotta, che il reddito dichiarato è di fr. 36’000.– annui. A prescindere dal fatto nondimeno che il reddito aziendale risulta al netto di tutte le deduzioni (oneri sociali, locazione), la documentazione prodotta dall’appellante non basta per inficiare dati ufficiali di una tassazione passata in giudicato. Certo, si tratta di una tassazione d’ufficio, ma non risulta – né l’appelante pretende – che sia stato presentato reclamo, benché fin dal 1987 l’appellante fosse assistito da un legale e da un contabile. In conclusione non vi è quindi serio motivo per scostarsi dal reddito di fr. 3’750.– mensili accertato dal Pretore.
Per quanto concerne il mantenimento della figlia, l’appellante chiede di ridurre il contributo a fr. 550.– mensili fino ai 17 anni e a fr. 700.– mensili fino alla maggiore età. Il Pretore si è riferito alle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo che prevedono, per una ragazza dell’età di __________, un fabbisogno medio in denaro di fr. 1’040.–, rispettivamente di fr. 1’300.– mensili. L’appellante insiste per una riduzione del contributo, ma non spende una parola per dimostrare che il Pretore avrebbe applicato le note raccomandazioni, cui questa Camera si ispira per prassi costante, in maniera errata o anche solo impropria. In realtà il primo giudice ha ridotto il fabbisogno in denaro a fr. 874.–, rispettivamente a fr. 1’067.– per tenere conto del reddito inferiore a quello cui si rapportano le citate raccomandazioni (circa fr. 7’000.– mensili), del minor costo della vita a __________ e di un lieve maggior onere di locazione. Il contributo alimentare di fr. 700.– (in seguito fr. 854.–), appare quindi adeguato alla situazione.
Il marito chiede infine di essere liberato dal versamento di una pensione d’indigenza a favore della moglie. Egli pone l’accento sul fatto che quest’ultima dal 1995, pur vivendo unicamente con il sussidio cantonale concessole per studiare, non ha ricevuto aiuti da parte dei genitori né da altri parenti e che nella notifica fiscale del biennio 1993/94 il reddito è stato ammesso in fr. 43’927.– mentre nella dichiarazione fiscale del biennio successivo essa ha esposto un reddito netto di fr. 32’000.–. Egli rileva infine che durante la procedura provvisionale la moglie non aveva chiesto contributi alimentari.
a) Giusta l’art. 152 CC se in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio, bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel 120% del minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 121 III 49; HINDERLING/STECK, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 segg.; DESCHENAUX/ TERCIER/WERRO, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, n. 760). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità, e non solo di diritto (HINDERLING/STECK, op. cit., pag. 314 segg.).
b) In concreto risulta dal fascicolo processuale che dal 1980 al 28 febbraio 1994 la moglie è stata dipendente della __________ __________ di __________ come __________ (doc. 16). A seguito della ristrutturazione della ditta, che ha comportato una riduzione del personale (doc. 23), essa è rimasta disoccupata e nel settembre del 1994 si è iscritta al liceo linguistico di __________ per concludere il ciclo di studi interrotto con il matrimonio (doc. 17 e 25). L’ufficio assistenza sociale le ha concesso un finanziamento totale di fr. 21’500.– (doc. 18 e 19). Dopo avere ottenuto la maturità, essa sta ora perfezionando lo studio delle lingue (interrogatorio formale, risposta n. 22).
c) Se nella determinazione dei contributi alimentari l’unico criterio pertinente in sede provvisionale è quello di sapere se il coniuge ne ha realmente bisogno per la durata della causa di divorzio (DTF 118 II 226 consid. 2aa), nell’ambito dell’art. 152 CC determinante, tra le altre cose, è la questione di sapere se un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza in conseguenza del divorzio. Tale stato sussiste già quando la situazione del coniuge ha subìto un cambiamento fondamentale rispetto al livello di vita durante il matrimonio, purché vi sia pericolo di indigenza (Rep. 1984 pag. 310; SJ 1992 pag. 380). Nella fattispecie non è contestato che al momento attuale la convenuta non può far fronte al proprio sostentamento con le sue sole entrate, avendo perso il posto di lavoro nel 1993, in pendenza di causa. L’appellante sembra mettere in dubbio il requisito dell’indigenza, sostenendo che la moglie non ha debiti e che si è mantenuta senza chiedere contributi ai parenti. Egli non spiega tuttavia per quali motivi le valutazioni del Pretore sulla potenzialità attuali di reddito della moglie non sarebbero corrette e non spende una parola per contestare le cifre enunciate in dettaglio nella sentenza impugnata, di modo che su questo l’appello sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).
Per quanto concerne la limitazione nel tempo di una rendita d’indigenza, essa deve tenere conto della durata prevedibile del reinserimento professionale del coniuge divorziato (DTF 114 II 13, 115 II 427). In concreto il Pretore ha spiegato chiaramente perché ha fissato l’obbligo contributivo dell’attore fino al 30 novembre 2001. Invano si cercherebbero nell’appello le ragioni per cui il giudizio del Pretore andrebbe riformato. Privo di motivazione, al proposito il ricorso è una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 5 in relazione al cpv. 2 lett. f CPC).
A prescindere dalla parziale irricevibilità del ricorso, occorre considerare nondimeno – per diritto – che il coniuge obbligato a versare una rendita giusta l’art. 152 CC non può essere obbligato a vivere egli medesimo nell’indigenza, cioè con il solo minimo esistenziale del diritto esecutivo (121 III 49 consid. 1c, 118 II 100; Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 5.188). Nel caso concreto, di conseguenza, l’appellante può essere tenuto a versare all’ex moglie, a titolo di rendita d’indigenza, solo un importo che non lo riduca sotto tale minimo. Ora, con un reddito di fr. 3’750.– mensili, un fabbisogno di fr. 2’622.– (fr. 2’185.– + 20%) e un contributo per la figlia di fr. 700.–, al convenuto rimane un’eccedenza di fr. 428.– mensili, che è tutto quanto egli può versare alla moglie fino al 14 maggio 1998. L’eccedenza si riduce in seguito a fr. 274.– (fr. 3’750.– ./. fr. 2’622.– ./. fr. 854.–), di modo che l’appellante verserà tale importo fino al 14 maggio
Dopo la maggiore età della figlia la rendita ammonterà a fr. 745.– fino al 30 novembre 2001, la convenuta non avendo presentato appello contro la determinazione del contributo alimentare. L’appello, su questo punto, deve dunque essere accolto entro questi limiti.
Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene il diritto alle relazioni personali con la figlia, con un diritto di visita inferiore a quello richiesto e una lieve riduzione dell’obbligo contributo verso la moglie, ragione per cui si giustifica di porre a suo carico due terzi di tali oneri. Egli dovrebbe inoltre rifondere alla controparte un’indennità ridotta per ripetibili di appello, la cui riscossione sarebbe tuttavia verosimilmente di ben difficile incasso, considerata la situazione di indigenza. Ritenuto che entrambi i coniugi versano in grave ristrettezza e che sia l’appello sia le osservazioni presentavano probabilità di esito favorevole – quanto meno parziale – si giustifica di ammettere entrambe le parti al beneficio dell’assistenza giudiziaria. L’esito dell’appello giustifica inoltre una ripartizione degli oneri di prima sede nelle medesime proporzioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
Il diritto di visita di __________ __________ nei confronti della figlia __________ è fissato in un pomeriggio al mese. L’autorità tutoria provvederà alla nomina di un curatore, al quale conferirà speciali poteri per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC).
__________ verserà mensilmente a favore di __________ __________ nata __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, le seguenti rendite di indigenza:
fr. 428.– fino al 14 maggio 1998,
fr. 274.– fino al 14 maggio 1999 e
fr. 745.– fino al 30 novembre 2001.
Tali somme vanno adeguate al rincaro, in conformità all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio 1998 sulla base dell’indice del dicembre 1997.
Per il resto la sentenza è confermata.
II. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. dott. __________ __________.
III. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. dott. __________ __________ __________.
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti per due terzi a carico dell’appellante e il resto a carico dell’appellata. __________ __________ rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
V. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– Delegazione tutoria di __________ (per esecuzione).
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster