AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.201
Data decisione, Autorità: 07.02.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00201
Lugano, 7 febbraio 1997/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 27 gennaio 1995 da
__________ __________, ora in __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 23 dicembre 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 5 dicembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante il 23 dicembre 1996;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1971), cittadino del Kossovo __________ (____________________di __________), e __________ __________ (1969) si sono sposati a __________ il __________ 1992. Il marito lavorava come manovale per l’impresa di costruzioni __________ __________ __________ di __________, la moglie ha continuato a esercitare la propria attività lucrativa anche dopo il matrimonio. Dall’unione non sono nati figli. Il 18 ottobre 1994 __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 15 novembre successivo. I coniugi si sono separati quello stesso mese.
B. Il 27 gennaio 1995 __________ __________ __________ ha promosso causa di divorzio, rivendicando in liquidazione del regime dei beni la proprietà dell’intero mobilio e degli oggetti che si trovavano nell’abitazione coniugale. __________ __________ si è opposto al divorzio, invocando una colpa preponderante della moglie. Esperita l’istruttoria, con memoriali conclusivi del 7 e del 15 novembre 1996 l’attrice e il convenuto hanno mantenuto le rispettive conclusioni. Il Pretore, statuendo il 5 dicembre 1996, ha accolto la petizione, ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha attribuito all’attrice l’intero arredamento coniugale in liquidazione del regime dei beni. Le spese del processo, compresa una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico di __________ __________, tenuto a rifondere all’attrice fr. 1500.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza del Pretore il convenuto è insorto con un appello del 23 dicembre 1996 nel quale chiede che, accordatogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria, il giudizio predetto sia riformato nel senso di respingere l’azione di divorzio e di addebitare all’attrice tutti gli oneri del processo. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 1997 __________ __________ __________ si oppone al conferimento dell’assistenza giudiziaria e conclude per il rigetto dell’appello.
Considerando
in diritto: 1. Ognuno dei coniugi può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell’unione coniugale; se tale stato dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art. 142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad art. 142 CC con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124 n. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
A parere dell’appellante la disunione – di per sé incontroversa – si riconduce in concreto al comportamento della moglie, che ha allacciato una relazione con un terzo proprio nell’autunno del 1994, poco prima di instare per il tentativo di conciliazione. Nessun’altra causa giustificherebbe la richiesta di divorzio, tant’è che i rimproveri a lui rivolti per presunti atteggiamenti anticoniugali non hanno trovato il minimo riscontro in sede istruttoria. La sua opposizione al divorzio sarebbe quindi legittima, ben lungi dall’abuso di diritto, e iniquo apparirebbe finanche il dispositivo pretorile sulle spese e le ripetibili, la causa di stato ricollegandosi al deliberato contegno della moglie, la quale vive oggi insieme con il terzo.
Il Pretore ha ritenuto insufficienti le prove intese a dimostrare la colpa preponderante della moglie nella disunione. Egli ha rilevato che i testimoni assunti hanno detto bensì di avere visto talune volte l’attrice in compagnia di un altro uomo, fra il settembre del 1994 e il gennaio del 1995, tuttavia ciò non bastava a provare una relazione extraconiugale antecedente la separazione. Il fatto che al tentativo di conciliazione il convenuto si sia dichiarato “disposto a modificare il suo comportamento seguendo i desideri della moglie” lasciava intendere piuttosto che il dissidio coniugale dovesse ascriversi ad altre ragioni. La fattispecie non denotava, di conseguenza, estremi che giustificassero l’opposi-zione del marito al divorzio (art. 142 cpv. 2 CC). Donde, in sintesi, lo scioglimento del matrimonio.
Non sembra potersi revocare in dubbio che l’attrice viva oggi – come si desume dalla deposizione __________ __________ (verbale del 2 luglio 1996, secondo foglio) – con un altro uomo. Essa contesta in modo generico tale fatto, ma non lo nega seriamente (le osservazioni all’appello sono, al punto 7, del tutto evasive). Litigioso è il momento in cui simile relazione ha avuto inizio: se prima o dopo il verificarsi della turbativa coniugale. Stando al convenuto, il periodo sarebbe proprio quello dell’autunno 1994, quando sono emerse le incomprensioni e i dissidi che hanno portato alla separazione del novembre 1994 (interrogatorio formale del convenuto, verbale del 20 marzo 1996, primo foglio). L’attrice ha sempre evitato di esprimersi al riguardo, limitandosi a ribadire che nessuna prova attesta una sua colpa preponderante (da ultimo: osservazioni all’appello, punto 3). Sia come sia, l’esistenza di una relazione extraconiugale può configurare colpa preponderante solo se precede la disunione; se è successiva, la sua causalità viene meno. Incombeva evidentemente al convenuto – che si prevale dell’art. 142 cpv. 2 CC – recare tale prova (Bühler/Spühler, op. cit., nota 118 ad art. 142 CC).
Dall’istruttoria risulta che l’attrice è stata vista con un altro uomo una volta transitare in automobile, nel settembre-ottobre 1994, due volte in circostanze imprecisate, nel dicembre del 1994, e un’altra volta in pizzeria, nel dicembre 1994-gennaio 1995 (deposizione __________, loc. cit.; deposizione __________ __________, verbale del 20 marzo 1996, terzo foglio). Il teste __________ ha sentito dire dipoi, fra il settembre e il dicembre del 1994, che l’attrice “aveva una relazione” con un terzo, fatto riferitogli a più riprese – non si sa quando – anche dalla moglie di quell’uomo (deposizione __________, loc. cit.). Nulla si conosce tuttavia sulla natura e l’intensità di tale relazione prima del tentativo di conciliazione, chiesto il 18 ottobre 1994. Che l’attrice sia stata vista transitare una volta in automobile con il terzo nel settembre-ottobre 1994 ancora non permette di capire, in effetti, se a quell’epoca i due fossero semplici conoscenti, normali amici, oppure se avessero allacciato una relazione contraria ai doveri di matrimonio (ipotesi che non può semplicemente essere presunta). Gli altri elementi addotti dal convenuto sono tutti successivi al periodo in cui lo stesso appellante fa risalire la turbativa coniugale (settembre-ottobre 1994: verbale del 20 marzo 1996, primo foglio). Non permettono dunque di accertare che, nel settembre-ottobre 1994, la moglie avesse (già) una relazione con il terzo. Quanto al rammarico manifestato dall’appellante – e sottolineato nel ricorso – per il naufragio del matrimonio, esso non basta manifestamente a suffragare eventuali responsabilità della moglie.
Ne discende che, non risultando nella fattispecie una colpa preponderante dell’attrice (a norma dell’art. 142 cpv. 2 CC), l’oppo-sizione al divorzio si rivela destituita di buon fondamento. Il matrimonio non essendo stato sciolto per colpa dell’uno o dell’altro coniuge, non occorre nemmeno domandarsi se – come reputa il Pretore abbondanzialmente – possa essere intravista un’even-tuale responsabilità del convenuto nel fatto che questi si sia dichiarato disposto, durante il tentativo di conciliazione, a modificare il proprio comportamento.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), né è il caso di riformare – fosse solo per equità – il dispositivo sulle spese processuali di prima sede, come propone l’appellante. Egli si vede respingere infatti l’opposizione al divorzio, unico argomento a sostegno della sua resistenza. Destinata all’insuccesso è pure la richiesta di assistenza giudiziaria in appello. Ammesso e non concesso che il convenuto versi in gravi ristrettezze finanziarie (circostanza neppure resa verosimile), al ricorso mancava sin dall’inizio una reale parvenza di esito favorevole (art. 157 CPC). Non soccorrono dunque le premesse per un esonero dalle spese processuali né per una concessione del gratuito patrocinio.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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