AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.27
Data decisione, Autorità: 04.09.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00027
Lugano 4 settembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ._______ (azione di nullità di fondazione e riconvenzione sull’accertamento della sua esistenza) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 22 aprile 1993 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________) e
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 22 gennaio 1996 emesso dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 febbraio 1996 presentata da __________, __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 22 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Se dev’essere accolta l’istanza cautelare presentata contestualmente all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________, __________ e __________ __________ sono figli di __________ __________, cittadino italiano deceduto il __________ 1983 a , suo ultimo domicilio. Con due testamenti olografi, del 18 giugno 1971 e del 23 novembre 1978, __________ __________ aveva devoluto la sua sostanza depositata in Svizzera, costituita di due __________ del Liechtenstein, dapprima all’Ente ospedaliero di __________ () e successivamente a una costituenda fondazione per opere assistenziali nella stessa zona.
B. Le due disposizioni testamentarie sono state pubblicate a __________ __________ 1986. Il 23 dicembre successivo il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato l’amministrazione giudiziaria dei beni della successione posti nel Distretto di Lugano e ha designato l’avv. __________ come amministratrice. Tale sentenza è stata confermata il 9 marzo 1987 da questa Camera, che ha respinto un appello interposto da __________ e __________ (inc. __________/___________).
C. Con sentenza del 25 settembre 1991 la Corte di appello di Milano, 2a sezione civile, ha confermato l’inefficacia del primo testamento, già dichiarata con sentenza del 3 marzo 1989 dal Tribunale di Milano, adito da __________, e ha decretato anche l’inefficacia del testamento 23 novembre 1978, devolvendo i beni della successione posti in Svizzera ai figli del defunto, __________, __________ e __________ __________. Un ricorso inoltrato dall’
avv. __________ contro la citata sentenza è stato respinto dalla Corte suprema di Cassazione di Roma il 26 maggio 1993. Il 16 agosto 1995 la I Camera civile del Tribunale di appello, ha delibato, su istanza dei fratelli __________, il dispositivo n. 1 della sentenza del 25 settembre 1991 emessa dalla Corte di appello di Milano con il quale è stata riconosciuta la loro qualità di unici eredi legittimi.
Sulla scorta della sentenza della Corte suprema di cassazione, il 7 febbraio 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha dichiarato chiusa l’amministrazione dei beni relitti in Svizzera da __________, ha conferito all’amministratrice scarico del mandato, approvando i rendiconti e la relazione finale fino al 31 agosto 1993, e ha ordinato alla stessa di consegnare agli eredi ____________________ il patrimonio già amministrato.
D. Nel frattempo, il 28 aprile 1993, __________, __________ e __________ __________ hanno promosso dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, un’azione tendente all’accertamento della nullità della __________ __________ e __________ __________. Con risposta del 1° luglio 1993 la __________ si è opposta alla petizione e con azione riconvenzionale ha postulato, in via principale, l’accer-tamento della sua qualità di erede istituita del defunto __________ __________, in via subordinata l’accertamento della sua qualità di legataria e in via ancor più subordinata la condanna degli eredi __________ a versarle la somma di fr. 45’000’000.–.
Il 19 luglio 1993 la Fondazione __________ e __________ ha chiesto l’amministrazione giudiziaria del compendio ereditario che si trova in Svizzera. Ordinata dal Pretore il 7 febbraio 1994, l’amministrazione della successione è stata annullata da questa Camera, adita dai fratelli , il 19 ottobre 1995 (inc. ..). Nel frattempo, con decreto dell’8 giugno 1994 il Pretore ha limitato l’amministrazione giudiziale della successione alla porzione disponibile e ha liberato a favore degli attori l’importo di fr. 27’127’000.–; contestualmente, preso atto che gli stessi avanzavano ancora pretese verso l’avv. __________, ha ordinato a __________, nuovo amministratore della successione, di operare un accantonamento di fr. 2’900’000.– per le spese dell’amministrazione, così come richiesto dall’avv. __________ il 1° giugno 1994. Tale decreto non è stato impugnato.
E. Il 24 novembre 1995 l’amministratore ha presentato il suo rapporto finale. Con decreto del 22 gennaio 1996 il Pretore, dopo aver approvato tale rapporto e dato scarico all’amministratore, ha rinviato la consegna dei beni ai figli __________ al momento in cui sarebbero terminate in Italia le procedure pendenti tra gli stessi eredi e l’avv. __________.
F. Insorti contro il predetto decreto con un appello del 2 febbraio 1996, __________, __________ e __________ __________ propongono che il giudizio impugnato sia riformato nel senso che siano loro consegnati immediatamente tutti i beni relitti in Svizzera dal defunto __________, ossia una Zessionserklärung riguardante la __________, l’importo di fr. 2’900’000.– accantonato l’8 giugno 1994 dall’amministratore __________ presso la Banca __________ (su ordine del Pretore) e la somma di fr. 101’270.– indebitamente trattenuta dall’avv. __________ __________ su un conto a sé intestato presso la __________ Banca __________ di __________. In via cautelare gli appellanti hanno chiesto di ordinare alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, di mettere immediatamente a loro disposizione i beni relitti dal defunto padre, subordinatamente di conferire loro il diritto di gestirli. La Fondazione __________ e __________ __________ non ha presentato osservazioni.
G. All’udienza del 5 marzo 1996, indetta da questa Camera per la discussione cautelare, gli istanti hanno precisato le loro richieste di giudizio. La convenuta, regolarmente citata, non è comparsa.
H. Il 3 settembre 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, preso atto che la Corte di appello di Milano aveva dichiarato caduca la materia del contendere tra gli eredi __________ e l’avv. __________ __________, ha ordinato la consegna dei beni appartenenti alla successione __________ __________ ai figli __________, __________ e __________, ha mantenuto l’accantonamento ordinato l’8 giugno 1994 limitatamente a fr. 80’000.– e ha assegnato all’avv. __________ un termine di 30 giorni per chiedere il riconoscimento delle proprie pretese nei confronti della successione.
Considerando
in diritto: 1. Nel decreto impugnato il Pretore, constatato che erano pendenti in Italia procedure giudiziarie che opponevano gli eredi all’avv. __________, ha rinviato la consegna dei beni della successione fino al momento in cui tali procedure si sarebbero concluse. Gli appellanti sostengono che simile decisione è arbitraria poiché il rinvio della consegna dei beni, ordinato d’ufficio dal Pretore, costituisce di fatto un blocco del patrimonio, misura che a seguito della sentenza di questa Camera del 19 ottobre 1995 più non gli competeva. Essi fanno valere inoltre che il primo giudice avrebbe bloccato a torto i beni a garanzia di eventuali pretese dell’avv. __________ in esito alle procedure pendenti in Italia e sottolineano che in ogni caso la legale (precedente amministratrice della successione) non può rivalersi sullo Stato del Cantone Ticino per il mandato di amministrazione.
Con la decisione impugnata il Pretore ha approvato il rapporto finale e ha dato scarico all’amministratore della successione __________ __________. Se non che, rinviando la consegna del compendio ereditario agli attori fino alla conclusione delle procedure pendenti in Italia tra gli stessi eredi e l’avv. __________, di fatto il primo giudice si è disinteressato dei beni. In realtà egli non poteva limitarsi a rinviare il giudizio sulla destinazione del patrimonio (decidendo, in pratica, di non decidere), ma avrebbe dovuto statuire sulla sorte dei beni gestiti fino a quel momento dall’amministratore, ovvero ordinandone la consegna agli eredi ovvero decretandone il blocco – in tutto o in parte – a garanzia delle pretese della precedente amministratrice.
Nella fattispecie risulta dal fascicolo processuale che il 1° giugno 1994 la precedente amministratrice giudiziaria ha chiesto al Pretore di mantenere bloccato fino alla conclusione del procedimento davanti alla Corte di appello di Milano l’importo di
fr. 2’900’000.– in garanzia delle spese, delle ripetibili e di ogni altro onere che le sarebbe derivato da tale procedimento. La richiesta, ancorché presentata e trattata informalmente, nel merito era senz’altro suscettibile di giustificare l’adozione di provvedimenti a salvaguardia della relativa pretesa. Occorre tuttavia vagliare, previamente, la competenza del giudice svizzero, che gli appellanti contestano.
Ora, il giudice svizzero era senza dubbio competente a ordinare il blocco di beni posti in Svizzera di una successione di un cittadino straniero deceduto all’estero. L’art. 89 LDIP, che istituisce la competenza svizzera a occuparsi dei beni posti in Svizzera assoggettati per il resto (procedimento successorio e controversie ereditarie) alla competenza estera, abilita appunto il giudice a emanare provvedimenti d’urgenza (“provvedimenti conservativi”, secondo la nota marginale). Ci si potrebbe chiedere tutt’al più quali provvedimenti debbano essere ritenuti “conservativi” nel senso dell’ art. 89 LDIP e quali siano destinati invece a salvaguardare la devoluzione dell’eredità. Il giudice, nella scelta dei provvedimenti che tutelano la devoluzione dell’eredità, non è limitato invero a quanto prevedono gli art. 552 (apposizione dei sigilli), 553 (inventario), 554 seg. (nomina di un amministratore) e 556 segg. CC (pubblicazione di disposizioni di ultima volontà), ma può prendere anche altre disposizioni, giacché l’art. 551 cpv. 2 CC ha mero carattere esemplificativo (Piotet: in Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 624 a metà; Précis de droit successoral, 2a edizione, pag. 132; Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2a edizione, nota 5 ad art. 551 CC; Rep. 1986 pag. 68 consid. 3, pag. 274 consid. 1, 1987 pag. 205 consid. 2). Questa Camera ha già avuto modo di stabilire, comunque sia, che il blocco richiesto da un erede su conti bancari del defunto ha semplice carattere conservativo (I CCA, sentenza del 4 settembre 1995 in re H. contro H., consid. 1).
Nel caso concreto erano senz’altro date le premesse per un provvedimento d’urgenza: l’imminente consegna dei beni agli attori (ovvero il mancato blocco dell’accantonamento) avrebbe potuto comportare un danno considerevole alla richiedente, chiamata a sopportare personalmente debiti della successione. Anche l’eventuale azione di merito non appariva di primo acchito sprovvista di buon esito, le spese sostenute dall’amministratrice in relazione ai procedimenti aperti in Italia potendo essere considerate, a un esame sommario, oneri di amministrazione. Del resto per ammetterne l’esistenza basta che la possibilità di esito favorevole sia resa credibile, senza che a tale premessa vengano poste esigenze troppo severe (Rep. 1989 pag. 128 con rinvii). Infine anche l’importo di cui era chiesto il blocco appariva, a un esame di mera verosimiglianza, proporzionato: esso era stato quantificato dall’amministratrice con l’istanza del 1° giugno 1994, né l’accantonamento di fr. 2’900’000.– ordinato dal Pretore era stato seriamente contestato dagli attori. Ne discende che fino a concorrenza di tale somma la richiesta di blocco risultava giustificata.
Per il resto del compendio ereditario (almeno 15 milioni di franchi svizzeri: discussione del 5 marzo 1996) la misura non si sarebbe invece legittimata già per il fatto che nessuno l’aveva chiesta; anzi, la stessa avv. __________ aveva limitato la sua pretesa in fr. 2’900’000.–. Ne segue che in concreto il Pretore avrebbe dovuto decretare il blocco su fr. 2’900’000.– e liberare il resto a favore degli eredi. La decisione di rinviare la consegna dei beni (ovvero di non decidere) era, come che sia, insostenibile. Ciò significa che i beni gestiti fino ad allora dall’amministra-tore, e in particolare quelli di cui alla Zessionserklärung riguardante la __________ di __________, dovevano essere messi a disposizione degli eredi, mentre per l’importo accantonato di fr. 2’900’000.– doveva essere ordinato il blocco cautelativo.
Gli appellanti chiedono infine di ordinare alla precedente amministratrice la consegna di fr. 101’270.– oltre interessi, trattenuto dalla stessa su un conto a lei intestato presso la __________ __________ Banca __________ a __________. La richiesta è improponibile, ove appena si consideri che con una decisione giudiziaria non possono essere impartiti ordini o constatati obblighi di persone non convenute in giudizio, non succedute nel processo, non chiamate in causa e nemmeno oggetto di domanda di edizione. L’appello non merita quindi ulteriore disamina.
L’emanazione della presente sentenza rende senza oggetto la richiesta provvisionale presentata dagli appellanti per ottenere che siano messi loro a disposizione i beni o che sia loro data la possibilità di poterli gestire convenientemente.
Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellata, che non ha presentato osservazioni, non può essere considerata soccombente e neppure risulta avere provocato essa medesima la decisione impugnata. Né gli oneri processuali possono essere posti a carico dello Cantone Ticino, il quale non è parte al procedimento. Nelle circostanze descritte soccorrono “giusti motivi” per rinunciare – eccezionalmente – alla riscossione di oneri processuali e all’assegna-zione di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo
n. 2 del decreto impugnato è così riformato:
È ordinata la consegna a __________, __________ e __________ __________ dei beni appartenenti alla successione fu __________ __________.
Sull’accantonamento di fr. 2’900’000.– ordinato l’8 giugno 1994 è decretato il blocco cautelare.
La richiesta intesa all’ottenimento dell’importo di fr. 101’270.– detenuti dall’avv. __________ è irricevibile.
Per il resto il decreto impugnato è confermato.
La domanda provvisionale presentata dagli appellanti è dichiarata priva d’oggetto.
Non si prelevano oneri processuali né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________;
– avv. dott. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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