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Numero d'incarto:
11.1996.28
Data decisione, Autorità:
26.11.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00028
Lugano,
26 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (modifica di diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 31 luglio 1995 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto
l’appello del 5 febbraio 1996 proposto da __________ __________ contro la
decisione emanata il 23 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ contestualmente all’appello;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da
__________ __________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 20
ottobre 1982 il Tribunale comunale di Zagabria ha pronunciato il divorzio fra
__________ __________ e __________ nata __________c, assegnando le figlie
__________ (nata il __________ 1981) e __________ (nata __________ 1982) alla
madre e ponendo a carico del padre un contributo mensile di Din. 1250 per
ciascuna figlia;
che su richiesta delle
figlie lo stesso Tribunale ha modificato il 24 dicembre 1990 la sentenza di
divorzio, fissando il contributo mensile a carico di __________ __________ nel
30% dello suo stipendio netto;
che in seguito al mancato
pagamento del contributo __________ __________ ha ottenuto il 21 aprile 1993
dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
l’ordine al datore di lavoro di trattenere dallo stipendio mensile dell’ex
marito l’equivalente del 30% netto, con obbligo di riversarlo a lei medesima in
rappresentanza delle due figlie;
che, adito da __________
__________, il Tribunale comunale di Zagabria ha nuovamente modificato il 13
luglio 1993 l’ammontare del contributo alimentare per le due figlie, riducendolo
al 26% dello stipendio mensile netto;
che il 31 luglio 1995
__________ __________ ha invitato il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, a “porre in esecuzione” la nuova sentenza del Tribunale comunale di
Zagabria;
che all’udienza del 17
ottobre 1995 __________ __________ ha ecce-pito anzitutto l’incompetenza per
materia del Pretore, chiedendo di dichiarare l’istanza irricevibile,
subordinatamente di respingerla nel merito, in ogni caso concedendole il
beneficio dell’assi-stenza giudiziaria;
che con decisione del 23
gennaio 1996 il Pretore ha accolto l’istanza, ha ridotto la trattenuta dallo
stipendio mensile di __________ __________ al 26% del salario netto, ha negato
alla convenuta il beneficio dell’assistenza giudiziaria e ha posto le spese
processuali con un tassa di giustizia di fr. 200.– a carico della convenuta medesima,
tenuta a rifondere all’attore fr. 400.– per ripetibili (non compensabili con il
contributo alimentare a favore delle figlie);
che contro tale decisione
__________ __________ è insorta con un appello del 5 febbraio 1996 in cui
postula il rigetto dell’istanza avversaria e la concessione dell’assistenza
giudiziaria, previo conferimento di analogo beneficio in appello;
che nelle sue osservazioni
del 21 febbraio 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello in
ordine, subordinatamente nel merito, opponendosi alla concessione
dell’assistenza giudiziaria all’ex moglie e sollecitando tale beneficio a suo
favore;
che il 21 marzo 1996
__________ __________ ha instato perché al suo appello fosse accordato effetto
sospensivo;
che quest’ultima richiesta
non è stata intimata all’appellato;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 291
CC il giudice può ordinare che i debitori di un genitore dimentico dei propri
doveri verso il figlio facciano i pagamenti, in tutto o in parte, nelle mani
del rappresentante legale del figlio;
che all’emanazione di tale
diffida si applicano, per giurisprudenza, le norme della procedura contenziosa
di camera di consiglio (come nel caso in cui siano chieste misure a protezione dell’
unione coniugale: art. 172–180 CC), di modo che la decisione è appellabile nel
termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC; I CCA, sentenza tra le stesse parti
del 9 luglio 1993);
che l’appellato propone di
dichiarare il gravame tardivo, poiché la notifica dell’atto alla controparte
sarebbe avvenuta il 25 e non il 26 gennaio 1995;
che in concreto appare
superfluo verificare la tempestività del ricorso, le cui possibilità di
successo sono – come si vedrà oltre – inconsistenti;
che l’appellante contesta
infatti il carattere definitivo della sentenza pronunciata il 13 luglio 1993
dal Tribunale comunale di Zagabria, ma disconosce quanto lo stesso tribunale ha
attestato, ovvero che la sentenza – come ha soggiunto il Pretore – ha acquisito
forza di giudicato il 24 febbraio 1995 (doc. S dell’ inc.
..__________);
che in secondo luogo
l’appellante rimprovera al Pretore di avere ecceduto la domanda di giudizio
avversaria (art. 86 CPC) e di avere ridotto spontaneamente l’ammontare della
trattenuta di stipendio quando l’ex marito si limitava in realtà a chiedere la
“messa in esecuzione” della sentenza croata;
che a tale proposito
l’appellante insiste nondimeno per un’inter-pretazione tanto formale quanto
ingiustificata della domanda;
che al contraddittorio del
17 ottobre 1995, in effetti, l’istante ha precisato di chiedere l’esecuzione
della sentenza 13 luglio 1993 “così come era già stata posta in esecuzione la
sentenza 24 dicembre 1990 dello stesso Tribunale (inc. _/
spec.)”, nell’am-bito di un procedimento che si riferiva – appunto – alla
trattenuta di stipendio ordinata dal Segretario assessore il 21 aprile 1993;
che quindi, nonostante i
termini approssimativi impiegati nell’ istanza, l’appellante era perfettamente
era in grado di capire quanto l’ex marito chiedeva, tanto più che il datore di
lavoro (la ditta __________) era già noto;
che la decorrenza del
provvedimento (1° agosto 1995) si riconduce alla data in cui è stata introdotta
l’istanza (31 luglio 1995) e non è dovuta – contrariamente a quanto afferma
l’appellante – all’iniziativa del Pretore;
che il decreto cautelare
del 13 ottobre 1994 invocato dall’appel-lante, oltre a non avere – se non
limitatamente – autorità di cosa giudicata (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edi-zione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral
ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), nemmeno
riguardava un procedimento di diffida ai debitori;
che se del resto – come
figurava correttamente in quel decreto – la delibazione di una sentenza estera
compete alla Camera civile di appello (art. 511 segg. CPC), la delibazione a
fini meramente pregiudiziali – in vista, per esempio, di ottenere una trattenuta
di stipendio – compete all’autorità adita, come figura a ragione nella decisione
impugnata (art. 29 cpv. 3 LDIP);
che, per il resto,
giustamente il Pretore ha rifiutato alla convenuta il beneficio dell’assistenza
giudiziaria, l’opposizione alla riduzione della trattenuta salariale essendo
priva di buon diritto (art. 157 CPC);
che la richiesta di
assistenza giudiziaria in appello non è destinata a miglior sorte, il gravame
mancando di ogni possibilità di buon esito;
che la richiesta di
assistenza giudiziaria avanzata in questa sede dall’istante è superata
dall’attribuzione di ripetibili, che non risultano – né l’appellato pretende
essere – di impossibile incasso;
che l’effetto sospensivo
postulato dall’appellante diviene, con l’emanazione del giudizio odierno, senza
oggetto;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dall’appellante è respinta.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata senza oggetto.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. dott. __________,
__________;
– avv. __________
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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