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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.28
Data decisione, Autorità: 26.11.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00028
Lugano, 26 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (modifica di diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 31 luglio 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 5 febbraio 1996 proposto da __________ __________ contro la decisione emanata il 23 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ contestualmente all’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 20 ottobre 1982 il Tribunale comunale di Zagabria ha pronunciato il divorzio fra __________ __________ e __________ nata __________c, assegnando le figlie __________ (nata il __________ 1981) e __________ (nata __________ 1982) alla madre e ponendo a carico del padre un contributo mensile di Din. 1250 per ciascuna figlia;
che su richiesta delle figlie lo stesso Tribunale ha modificato il 24 dicembre 1990 la sentenza di divorzio, fissando il contributo mensile a carico di __________ __________ nel 30% dello suo stipendio netto;
che in seguito al mancato pagamento del contributo __________ __________ ha ottenuto il 21 aprile 1993 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, l’ordine al datore di lavoro di trattenere dallo stipendio mensile dell’ex marito l’equivalente del 30% netto, con obbligo di riversarlo a lei medesima in rappresentanza delle due figlie;
che, adito da __________ __________, il Tribunale comunale di Zagabria ha nuovamente modificato il 13 luglio 1993 l’ammontare del contributo alimentare per le due figlie, riducendolo al 26% dello stipendio mensile netto;
che il 31 luglio 1995 __________ __________ ha invitato il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, a “porre in esecuzione” la nuova sentenza del Tribunale comunale di Zagabria;
che all’udienza del 17 ottobre 1995 __________ __________ ha ecce-pito anzitutto l’incompetenza per materia del Pretore, chiedendo di dichiarare l’istanza irricevibile, subordinatamente di respingerla nel merito, in ogni caso concedendole il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria;
che con decisione del 23 gennaio 1996 il Pretore ha accolto l’istanza, ha ridotto la trattenuta dallo stipendio mensile di __________ __________ al 26% del salario netto, ha negato alla convenuta il beneficio dell’assistenza giudiziaria e ha posto le spese processuali con un tassa di giustizia di fr. 200.– a carico della convenuta medesima, tenuta a rifondere all’attore fr. 400.– per ripetibili (non compensabili con il contributo alimentare a favore delle figlie);
che contro tale decisione __________ __________ è insorta con un appello del 5 febbraio 1996 in cui postula il rigetto dell’istanza avversaria e la concessione dell’assistenza giudiziaria, previo conferimento di analogo beneficio in appello;
che nelle sue osservazioni del 21 febbraio 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello in ordine, subordinatamente nel merito, opponendosi alla concessione dell’assistenza giudiziaria all’ex moglie e sollecitando tale beneficio a suo favore;
che il 21 marzo 1996 __________ __________ ha instato perché al suo appello fosse accordato effetto sospensivo;
che quest’ultima richiesta non è stata intimata all’appellato;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 291 CC il giudice può ordinare che i debitori di un genitore dimentico dei propri doveri verso il figlio facciano i pagamenti, in tutto o in parte, nelle mani del rappresentante legale del figlio;
che all’emanazione di tale diffida si applicano, per giurisprudenza, le norme della procedura contenziosa di camera di consiglio (come nel caso in cui siano chieste misure a protezione dell’ unione coniugale: art. 172–180 CC), di modo che la decisione è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC; I CCA, sentenza tra le stesse parti del 9 luglio 1993);
che l’appellato propone di dichiarare il gravame tardivo, poiché la notifica dell’atto alla controparte sarebbe avvenuta il 25 e non il 26 gennaio 1995;
che in concreto appare superfluo verificare la tempestività del ricorso, le cui possibilità di successo sono – come si vedrà oltre – inconsistenti;
che l’appellante contesta infatti il carattere definitivo della sentenza pronunciata il 13 luglio 1993 dal Tribunale comunale di Zagabria, ma disconosce quanto lo stesso tribunale ha attestato, ovvero che la sentenza – come ha soggiunto il Pretore – ha acquisito forza di giudicato il 24 febbraio 1995 (doc. S dell’ inc. ..__________);
che in secondo luogo l’appellante rimprovera al Pretore di avere ecceduto la domanda di giudizio avversaria (art. 86 CPC) e di avere ridotto spontaneamente l’ammontare della trattenuta di stipendio quando l’ex marito si limitava in realtà a chiedere la “messa in esecuzione” della sentenza croata;
che a tale proposito l’appellante insiste nondimeno per un’inter-pretazione tanto formale quanto ingiustificata della domanda;
che al contraddittorio del 17 ottobre 1995, in effetti, l’istante ha precisato di chiedere l’esecuzione della sentenza 13 luglio 1993 “così come era già stata posta in esecuzione la sentenza 24 dicembre 1990 dello stesso Tribunale (inc. _/ spec.)”, nell’am-bito di un procedimento che si riferiva – appunto – alla trattenuta di stipendio ordinata dal Segretario assessore il 21 aprile 1993;
che quindi, nonostante i termini approssimativi impiegati nell’ istanza, l’appellante era perfettamente era in grado di capire quanto l’ex marito chiedeva, tanto più che il datore di lavoro (la ditta __________) era già noto;
che la decorrenza del provvedimento (1° agosto 1995) si riconduce alla data in cui è stata introdotta l’istanza (31 luglio 1995) e non è dovuta – contrariamente a quanto afferma l’appellante – all’iniziativa del Pretore;
che il decreto cautelare del 13 ottobre 1994 invocato dall’appel-lante, oltre a non avere – se non limitatamente – autorità di cosa giudicata (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edi-zione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), nemmeno riguardava un procedimento di diffida ai debitori;
che se del resto – come figurava correttamente in quel decreto – la delibazione di una sentenza estera compete alla Camera civile di appello (art. 511 segg. CPC), la delibazione a fini meramente pregiudiziali – in vista, per esempio, di ottenere una trattenuta di stipendio – compete all’autorità adita, come figura a ragione nella decisione impugnata (art. 29 cpv. 3 LDIP);
che, per il resto, giustamente il Pretore ha rifiutato alla convenuta il beneficio dell’assistenza giudiziaria, l’opposizione alla riduzione della trattenuta salariale essendo priva di buon diritto (art. 157 CPC);
che la richiesta di assistenza giudiziaria in appello non è destinata a miglior sorte, il gravame mancando di ogni possibilità di buon esito;
che la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata in questa sede dall’istante è superata dall’attribuzione di ripetibili, che non risultano – né l’appellato pretende essere – di impossibile incasso;
che l’effetto sospensivo postulato dall’appellante diviene, con l’emanazione del giudizio odierno, senza oggetto;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante è respinta.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata senza oggetto.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.
– avv. dott. __________, __________;
– avv. __________ __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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