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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.3
Data decisione, Autorità: 02.02.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00003
Lugano 2 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (responsabilità del proprietario immobiliare) della Pretura del distretto di Blenio promossa con petizione 18 gennaio 1993 da
__________, __________
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 27 dicembre 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 (recte: 29) novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Blenio;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con sentenza del 17 (recte: 29) novembre 1995 il Pretore del Distretto di Blenio ha respinto una petizione con cui __________ __________g, proprietario della particella n. __________ RF di __________, chiedeva che __________ __________, proprietario della confinante particella n. __________fosse condannato a versare l’importo di fr. 66’660.–, ridotti con le conclusioni a fr. 63’160.–, quale risarcimento del danno per l’edificazione di un’autorimessa in violazione delle norme legali di piano regolatore;
che contro tale sentenza __________ __________ ha introdotto un appello del 27 dicembre 1995;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto:
che il Pretore ha respinto l’azione per non avere l’attore dimostrato l’esistenza di un danno effettivo provocato dalla costruzione di un’autorimessa sulla particella del convenuto a distanza inferiore rispetto a quella prevista dal piano regolatore;
che nell’appello l’attore censura l’apprezzamento peritale e l’operato del Pretore, sostenendo che in presenza di una violazione delle norme di piano regolatore le autorità devono far rispettare la legge;
che tuttavia l’appellante non precisa quale giudizio dovrebbe essere emanato in riforma della sentenza impugnata, di modo che il suo appello risulta irricevibile ai sensi dell’art. 309 cpv. 5 CPC, difettando della condizione formale imposta dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC;
che se anche l’appello fosse ricevibile, dovrebbe comunque essere respinto siccome infondato;
che il Pretore, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, ha infatti preso posizione sul quesito relativo alla data d’entrata in vigore del piano regolatore di __________, e dopo aver accertato che la licenza edilizia era stata rilasciata il 20 gennaio 1992 (doc. 5), che il piano regolatore comunale era entrato in vigore il 24 marzo 1992 (data della decisione del Consiglio di Stato, doc. N) e che i lavori di costruzione dell’autorimessa erano iniziati a fine aprile 1992, ha concluso che le opere erano soggette alla nuova regolamentazione (cfr. sentenza 29 novembre 1995, pag. 7-8);
che l’azione è stata respinta dal Pretore perchè il danno di cui l’attore chiedeva il risarcimento con la petizione 18 gennaio 1993 non è stato provato;
che infatti il perito giudiziario, dopo aver constatato che l’autorimessa litigiosa era stata edificata a 3,60 m dall’edificio dell’attore invece che a 4 m come imposto dalle norme di applicazione del piano regolatore di __________, ha stimato che i danni patrimoniali causati dalla violazione delle norme edilizie sono irrilevanti (perizia del 27 marzo 1995, domanda n. 5, pag. 5) ossia inesistenti (delucidazione orale della perizia del 10 luglio 1995);
che pertanto, ove si entrasse nel merito dell’appello, se ne dovrebbe dedurre che a giusta ragione il Pretore ha respinto la petizione 18 gennaio 1993, mancando la dimostrazione dell’esistenza di un pregiudizio patrimoniale;
che per quanto attiene agli oneri processuali del sindacato odierno, essi vanno a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che l’ammontare della tassa di giustizia è ridotto in ogni modo, per rapporto all’art. 24 lett. a LTG, la sentenza potendo essere emanata con la procedura dell’art. 313bis CPC;
che non è il caso per converso di attribuire ripetibili al convenuto, cui l’appello non è nemmeno stato intimato;
per questi motivi,
richiamata, per le spese, la vigente tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello è irricevibile.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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