AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.30
Data decisione, Autorità: 04.11.1996, ICCA
140
Incarto n. 11.96.00030
Lugano, 4 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n__________ della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna (azione di divorzio) promossa con petizione dell’11 marzo 1994 da
__________, nata __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________),
e ora sul decreto cautelare del 7 febbraio 1996 con cui il Pretore ha modificato l’assetto
provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 15 febbraio 1996 presentato da __________ contro il decreto emesso il 7 febbraio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 12 marzo 1996 presentato da __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1955) e __________ (1956) si sono sposati a __________ il __________ 1977. Dal matrimonio sono nati __________ (____________________1979) e __________ (__________1985). I coniugi vivono separati dal settembre 1993: il marito è rimasto nell’abitazione coniugale di sua proprietà a __________, la moglie si è trasferita con i figli in un appartamento a . __________ __________ lavora come consulente per l’agenzia generale della “ ” a __________; la moglie, impiegata di commercio prima di sposarsi, durante il matrimonio si è dedicata all’economia domestica e dal mese di marzo 1995 ha ricominciato a lavorare a tempo parziale per il negozio della __________ a __________.
B. Il 22 settembre 1993 __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso l’8 ottobre seguente. Contestualmente essa ha postulato, in via cautelare, l’affidamento dei figli, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un contributo alimentare di fr. 3740.– mensili per sé e di fr. 850.– mensili per ciascun figlio, il blocco di relazioni bancarie intestate al marito e di polizze sulla vita con valore di riscatto, il versamento di
fr. 13 000.– per l’arredamento del nuovo domicilio e una provvigione ad litem di fr. 3000.–.
Conclusa l’istruttoria provvisionale, durante la quale sono stati emanati diversi decreti inaudita parte, il Pretore ha statuito il
28 febbraio 1994 fissando il contributo alimentare per la moglie a fr. 3000.– mensili (ridotti a fr. 2500.– mensili dal 1° luglio 1994), quello per la figlia __________ a fr. 635.– mensili e quello per __________ a fr. 545.– mensili (compresi gli assegni familiari) dal
1° ottobre 1993. Egli ha confermato inoltre i precedenti decreti relativi all’affidamento dei figli, al blocco delle relazioni bancarie e delle polizze assicurative, concedendo altresì all’istante una provvigione ad litem di fr. 3000.– (inc. 137/93P). Entrambe le parti sono insorte contro tale decreto alla Camera civile di appello.
C. L’11 marzo 1994 __________ ha introdotto azione di divorzio chiedendo, oltre allo scioglimento del matrimonio, l’affidamento dei figli, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un contributo alimentare di fr. 4200.– mensili per sé, un contributo scalare per i figli e il versamento di fr. 600 000.– in liquidazione del regime matrimoniale. La causa si trova attualmente in fase istruttoria (inc. __________).
D. Con sentenza del 6 dicembre 1994 questa Camera ha accolto, per ragioni d’ordine, gli appelli volti contro il decreto cautelare del 28 febbraio 1994, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al Pretore perché indicesse il dibattimento finale (inc. __________ /). Quest’ultimo ha avuto luogo l’8 febbraio 1995.
E. Giudicando nuovamente il 28 febbraio 1995, il Pretore ha stabilito in fr. 3950.– mensili (ridotti a fr. 3450.– dal 1° luglio 1994) il contributo alimentare per la moglie, in fr. 1040.– mensili il contributo per __________ e in fr. 980.– mensili quello per __________ (com-presi gli assegni familiari) dal 1° ottobre 1993. Egli ha confermato altresì le precedenti decisioni relative all’affidamento dei figli, al blocco delle relazioni bancarie e delle polizze assicurative, riconoscendo all’istante una provvigione ad litem di fr. 3000.–. Un appello introdotto da __________ contro siffatto decreto è stato stralciato dai ruoli il 12 aprile 1995 per mancato versamento dell’anticipo (inc. ___________..).
F. Il 14 marzo 1995 __________ ha postulato, in modifica del citato decreto cautelare, la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la riduzione di quello per i figli a fr. 700.– mensili retroattivamente dal 1° gennaio 1994. Il Pretore ha parzialmente accolto la domanda senza contraddittorio, il 20 marzo 1995, riducendo il contributo per la moglie a fr. 2575.– mensili, quello per la figlia __________ a fr. 950.– mensili e quello per __________ a fr. 895.– mensili dal 1° marzo 1995. Alla discussione dell’8 mag-gio 1995 la moglie si è opposta alle domande del marito e ha chiesto una nuova provvigione ad litem di fr. 3000.–.
Statuendo il 16 maggio 1995 inaudita parte, il Pretore ha modificato il decreto del 20 marzo 1995 riducendo il contributo per la moglie a fr. 2070.– mensili ma lasciando immutato quello per i figli. Il 27 settembre 1995 egli ha modificato nuovamente l’asset-to provvisionale, senza contraddittorio, aumentando il contributo per la moglie a fr. 2574.– mensili. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 15 gennaio 1996 entrambe le parti si sono riconfermate nelle precedenti allegazioni e domande.
G. Con decreto del 7 febbraio 1996 il Pretore ha stabilito il contributo mensile per la moglie in fr. 3425.– dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1995, in fr. 2600.– dal 1° marzo al 31 luglio 1995 e in
fr. 2470.– dal 1° agosto 1995. Il contributo mensile per __________ è stato determinato in fr. 950.– dal 1° gennaio 1994 al 31 luglio 1995 e in fr. 1200.– dal 1° agosto 1995, quello per __________ in
fr. 895.– dal 1° gennaio 1994 al 31 luglio 1995 e fr. 915.– dal
1° agosto 1995. In garanzia dei suddetti contributi il giudice ha ordinato alla “__________ ” di trattenere fr. 4585.– mensili dallo stipendio del marito. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.– sono state poste per un quinto a carico della moglie e per la rimanenza a carico del marito, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili.
H. Contro il predetto decreto __________ è insorto con un appello del 15 febbraio 1996 in cui propone di riformare il giudizio del Pretore nel senso di liberarlo dall’obbligo di mantenimento verso la moglie e di ridurre il contributo mensile per i figli a fr. 800.– per __________ e fr. 700.– per __________, compresi gli assegni familiari.
I. Nelle sue osservazioni del 12 marzo 1996 __________ conclude per il rigetto dell’appello e con appello adesivo chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere interamente l’istanza di modifica presentata dal marito il 14 marzo 1995 e di ripristinare il decreto cautelare del 28 febbraio 1995.
L. Il 14 agosto 1996 __________ ha fatto pervenire alla Camera una dichiarazione sullo stipendio da lui percepito nel luglio del 1996 e l’8 ottobre successivo ha trasmesso una serie di conteggi riguardanti lo stipendio della moglie, che dal giugno 1996 lavora a tempo pieno come telefonista per la società
cooperativa __________ a __________.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
sid. 1), non induce a una conclusione diversa. Il principio inqui-sitorio è destinato infatti, e anzitutto, a salvaguardare gli interessi del minorenne, non del genitore. Trattandosi di fissare contributi di mantenimento, mera questione pecuniaria, l’inter-vento del giudice a tutela del genitore è limitato alle ipotesi – estranee al caso odierno – in cui il contributo offerto al figlio sia manifestamente eccessivo o sproporzionato (DTF inedita dell’
11 marzo 1993 in re C., consid. 2b).
Certo, a prescindere da quanto dispone il diritto federale l’art. 420 cpv. 1 CPC abiliterebbe questa Camera ad assumere documenti anche di propria iniziativa. Ma tale facoltà si limita alla ricerca di mezzi probatori che riguardano la situazione delle parti al momento in cui il Pretore ha giudicato, non di dati che attestano uno stato di fatto susseguente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 9 ad art. 420 CPC). Ove questa Camera giudicasse essa medesima situazioni nuove, che il Pretore non poteva conoscere, le parti si vedrebbero sottrarre un grado di giurisdizione e privare di una possibilità di ricorso. Nuovi fatti e mezzi di prova consentono se mai di intentare un’altra azione di modifica (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheindungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Non possono, ad ogni modo, essere considerati ammissibili in questa sede.
L’art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’ azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sul-la scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton __________ (edizione 1993 in: RDT 48/1993 pag. 78), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, loc. cit.). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’ istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’assetto provvisionale. Perde invece – di regola – il diritto di ricuperare quanto versato in esubero, giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
In concreto il Pretore, dipartendosi da un reddito netto dell’ap-pellante attorno ai fr. 13 000.– mensili nel 1993, ha valutato in
fr. 10 000.– mensili il guadagno a decorrere dal 1994 (decreto, pag. 4 seg.). L’interessato sostiene che il suo guadagno del 1993 si riconduce a fattori eccezionali, irripetibili, e che quello del 1994 non supera fr. 8205.– mensili (appello, pag. 4). Ora, per quanto riguarda lo stipendio del 1993 risulta dal certificato di salario destinato alla dichiarazione d’imposta che l’appellante ha percepito fr. 263 442.65 annui netti, pari a quasi fr. 22 000.– mensili (doc. richiamato I, prodotto l’8 febbraio 1995). Nel decreto del 28 febbraio 1995 il Pretore aveva considerato l’ecceziona-lità di tale reddito e ne aveva ridotto l’ammontare medio – appunto – a fr. 13 000.– netti mensili (pag. 9 in basso), somma riconosciuta anche dalla moglie. L’appellante non spiega perché simile valutazione dovrebbe essere censurata, né si vede perché il guadagno conseguito nel 1993 dovrebbe essere completamente ignorato.
A valere dal 1994 il certificato di salario per la dichiarazione d’imposta attesta effettivamente, per quell’anno, un reddito netto di fr. 98 455.– annui (doc. richiamato II, prodotto l’8 marzo 1995), ovvero di fr. 8205.– mensili. Se non che, i conteggi mensili contenuti nella rubrica dei documenti richiamati danno uno stipendio annuo di fr. 106 295.85 netti (fr. 8858.– mensili) nel 1994, rispettivamente di circa fr. 10 000.– mensili per i primi 9 mesi del 1995. È possibile che tale somma comprenda anche contributi a titolo di rimborso spese, ma è certo che a essa va ancora aggiunta un’indennità annua “di mantenimento del portafoglio” di fr. 3000.– o 4000.– (circa fr. 300.– mensili: testimonianza __________, verbali pag. 22). Nell’ambito di un pignoramento ottenuto dalla moglie il 13 luglio 1995, del resto, l’Ufficio di esecuzione ha determinato il reddito netto dell’escusso in fr. 9589.– mensili (doc. NN, pag. 3). Un guadagno di fr. 10 000.– mensili netti appare quindi alla portata dell’appellante, tanto più se si considera che nel 1993 e soprattutto nel 1994 egli ha denotato un notevole calo di rendimento (testimonianza __________, verbali pag. 21; testimonianza __________, verbali pag. 15). Ai fini dei contributi alimentari non è decisivo, per di più, quanto un coniuge guadagna effettivamente, ma quanto egli ha la ragionevole possibilità di guadagnare dando prova di buona volontà (DTF 119 II 316 consid. 4a). Sotto questo profilo la valutazione del Pretore (reddito di fr. 10 000.– mensili netti) sfugge alla critica.
Se si considera poi che un coniuge affidatario non deve essere obbligato senza necessità a cercare lavoro quando il figlio cadetto non ha ancora raggiunto dieci anni di età (DTF 115 II 10), la pretesa dell’appellante appare di manifesta infondatezza. L’interessato non pretende infatti – né tanto meno rende verosimile – che nel luglio 1994 il suo reddito fosse insufficiente a coprire le necessità della famiglia, onde la necessità di costringere la moglie a cercare lavoro. Quanto alla tredicesima che il Pretore avrebbe omesso di calcolare nel guadagno della moglie a decorrere dal marzo 1995, le schede agli atti dimostrano che la moglie è retribuita a ore (doc. QQ). Nulla induce a presumere quindi ch’essa abbia diritto a una tredicesima. Piuttosto appare lecito tenere calcolo – e su questo punto l’appellante ha ragione – di quanto la moglie ha spontaneamente percepito annunciandosi alla Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, ovvero fr. 4136.15 tra giugno e ottobre 1994 (doc. I). Riportato sul periodo da luglio 1994 a febbraio 1995, tale incasso dà un reddito medio di fr. 517.– netti mensili.
a) Il 1° gennaio 1994 la figlia __________ era nel suo 15° anno di età. La tabella aggiornata al 1993 delle note raccomandazioni prevedeva in casi del genere (due fratelli) un fabbisogno in denaro di fr. 845.– mensili, che il Pretore ha indicizzato al gennaio 1994 e aumentato del 10% per tenere conto delle buone condizioni economiche della famiglia, onde un totale di fr. 950.– mensili. Il 1° agosto 1995 (16° anno di età) il fabbisogno in denaro della ragazza è aumentato a fr. 1045.– mensili, che il Pretore ha indicizzato e maggiorato del 10% per un ammontare di fr. 1200.– mensili.
Il 1° gennaio 1994 il figlio __________ era nel suo 8° anno di età. La tabella menzionata prevedeva in tal caso un fabbisogno in denaro di fr. 795.– mensili, che il Pretore ha indicizzato e maggiorato del 10% ottenendo un totale di fr. 895.–. Il 1° agosto 1995 tale fabbisogno sarebbe rimasto di per sé immutato (il figlio __________ era ancora nella stessa fascia di età), ma “per ragioni di praticità” il Pretore ha aggiornato la somma di fr. 895.– al rincaro, ridefinendo il fabbisogno in fr. 915.– mensili dopo tale data.
b) L’esito cui è giunto il Pretore può senz’altro essere condiviso. L’appellante chiede una riduzione dei contributi, ma trascura che i fabbisogni indicati nelle note raccomandazioni – già più elevati della sua offerta – si riferiscono a redditi coniugali attorno ai fr. 6600.– mensili (fr. 5400.– delle raccomandazioni 1988, indicizzati), nettamente inferiore finanche al suo guadagno del 1994 (fr. 10 000.– mensili). La maggiorazione del 10% appare perciò ragionevole, anche se i figli non vivono nell’area urbana di Zurigo cui si rapportano le predette raccomandazioni. Per quanto concerne l’aggiorna-mento dei fabbisogni all’indice nazionale dei prezzi al consumo, esso non è contestato dall’appellante (né è contestata l’indicizzazione per l’avvenire). Egli argomenta, invero, che “la moglie deve contribuire al sostentamento dei figli”, ma così facendo egli disconosce una volta di più il metodo di calcolo che presiede alla determinazione dei contributi alimentari in sede provvisionale (sopra, consid. 2). La misura in cui un coniuge è chiamato a fornire contributi pecuniari all’altro coniuge o ai figli dipende infatti dal calcolo dell’ecce-denza (v. oltre, consid. 10), non dal beneplacito del giudice.
In realtà ci si potrebbe domandare se nel caso in rassegna il fabbisogno in denaro per i figli non debba essere ulteriormente aumentato, dal marzo 1995, per il fatto che da allora la moglie esercita un’attività lucrativa a metà tempo e non può più essere chiamata a prestare l’intero equivalente della cura e educazione in natura. Dato che, tutto sommato, l’am-montare complessivo dei fabbisogni non appare ancora inadeguato al punto da imporre un intervento correttivo d’ufficio in sede di appello, la questione può rimanere aperta. Il Pretore considererà nondimeno tale opportunità qualora sia adito dall’uno o dall’altro coniuge con una nuova istanza volta alla modifica dell’assetto cautelare.
a) Nel fabbisogno minimo dell’appellante il Pretore ha ridotto soltanto l’onere fiscale (da fr. 2000.– a fr. 1580.– mensili), “considerato che nel frattempo sono note con esattezza alcune poste sconosciute il 28 febbraio 1995” (decreto, pag. 6). L’interessato non contesta che ciò sia vero. Egli ribadisce che tale onere è di fr. 2000.– e non di fr. 1580.– mensili. Se non che, la sua tesi manca della benché minima motivazione e nemmeno tenta di confrontarsi con l’importo di fr. 1580.– mensili calcolato dal Pretore. Ne discende l’irricevi-bilità della doglianza (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con l’art. 309 cpv. 5 CPC).
b) Anche per quel che è dell’alloggio, l’appellante ripete che il carico ipotecario gravante l’ex abitazione coniugale è di fr. 2062.– mensili, ma il Pretore gli ha già spiegato che un alloggio tanto costoso non si giustifica per le sue sole esigenze. Certo, egli obietta che “non è possibile locare la casa parzialmente, essendo la stessa unifamiliare” (appello, pag. 6 a metà). Il fatto è ch’egli non ha alcun diritto a rimanere nell’ex abitazione coniugale. Ove un coniuge occupi un alloggio eccessivamente costoso per rapporto a quello dell’ altro coniuge, la spesa dev’essere ricondotta nella norma (DTF 114 III 12). In concreto la locazione di fr. 1200.– men-sili ammessa dal Pretore rispetta – né il ricorrente asserisce il contrario – il principio della parità di trattamento.
c) L’appellante elenca, per la prima volta, le pretese poste del suo fabbisogno per un totale di fr. 7939.– mensili. A parte l’irricevibilità di tale nuovo elenco (art. 321 lett. b CPC), tutto quanto egli inserisce nel calcolo oltre il minimo esistenziale, l’onere per l’alloggio, le assicurazioni obbligatorie o di interesse per l’economia familiare e l’onere fiscale esula dalla nozione di fabbisogno minimo (sopra, consid. 2). Non andrebbe ammesso nel calcolo, quindi, nemmeno se potesse essere considerato. E del resto, quand’anche potesse essere considerato, bisognerebbe esaminarne ancora la verosimiglianza. Invano si cercherebbe nell’appello, a tale riguardo, un solo riferimento ad atti istruttori.
Il fabbisogno della moglie è stato confermato dal Pretore in fr. 2700.– mensili “come indicato nel decreto cautelare 28 febbraio 1995” (decreto, pag. 6 in fondo). L’appellante contesta l’onere fiscale ivi inserito di fr. 500.– mensili, definendolo non provato, ma tale censura – oltre che nuova, e quindi inammissibile – non è pertinente. Questa Camera ha già avuto modo di precisare che l’onere fiscale non può essere tralasciato nel calcolo dei fabbisogni e che, mancando dati attendibili, esso è prudentemente stimato dal giudice (DTF inedita del 27 maggio 1991 nella causa J. contro S.). L’interessato non tenta nemmeno di spiegare perché la cifra di fr. 500.– mensili sarebbe eccessiva o ingiustificata. La pretesa non può quindi essere vagliata oltre.
L’appellante ha dichiarato di appellare anche il dispositivo (n. 5) del decreto impugnato, riguardante la trattenuta di salario ordinata al datore di lavoro. Egli non spende però una parola per sostanziare la sua contestazione, ciò che rende il gravame – ancora una volta – irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f. e cpv. 5 CPC).
Se ne conclude che l’appello è fondato su un unico punto, relativo all’introito di cui ha potuto fruire la moglie annunciandosi alla Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (consid. 5 in fine). Tale entrata influisce solo sul periodo dal 1° luglio 1994 al 28 febbraio 1995, che risulta così modificato:
reddito del marito: fr. 10 000.– mensili
reddito della moglie: fr. 517.– mensili
fabbisogno minimo del marito: fr. 4000.– mensili
fabbisogno minimo della moglie: fr. 2700.– mensili
fabbisogno della figlia __________: fr. 950.– mensili
fabbisogno del figlio __________: fr. 895.– mensili
eccedenza: fr. 1972.– mensili
contributo per la moglie: fr. 2700.– ./. fr. 517.– + fr. 986.– = fr. 3169.– mensili
contributo per la figlia __________a: fr. 950.– mensili
contributo per il figlio __________: fr. 895.– mensili.
II. Sull’appello adesivo
L’argomentazione non può trovare accoglimento. Anzitutto perché dagli atti emerge senza equivoco che il guadagno conseguito dall’interessato fino al 1993 è un fattore di valutazione, ma non può essere preso come parametro di apprezzamento decisivo per valutare il reddito susseguente. Il teste __________ ha riferito chiaramente che dopo il 1993 le retribuzioni del personale nella compagnia assicuratrice sono peggiorate, che l’interessato si è visto liquidare nel 1993 le indennità per tutte le polizze da lui concluse sin dal 1977, che la rimunerazione degli ispettori dopo il 1° luglio 1993 è verosimilmente diminuita del 10-12% (verbali, pag. 14). Insistere nelle condizioni descritte – come fa l’appellante adesiva – sul guadagno del 1993 (o addirittura su quello degli anni precedenti) non è serio, tanto meno in una temperie come quella attuale in cui il ristagno economico, le esigenze di risparmio sul costo dei servizi, gli imperativi di reddività aziendale e i diffusi tagli sul costo del personale pregiudicano notoriamente e per comune esperienza il potere di acquisto dei salari.
Sui criteri per la determinazione del reddito imputabile al marito non è il caso di ripetersi (sopra, consid. 4). Gli indizi che l’appel-lante adesiva crede di individuare nelle oscillazioni del guadagno, nel prelievo di contanti, nell’intestazione di autovetture a terzi e così via sono idonei a dimostrare – se mai – che il marito tende a confondere le idee sulle sue condizioni economiche, ma non bastano per ravvisare una capacità di reddito supplementare. Che poi il marito debba impegnarsi maggiormente è già stato rilevato dianzi, imputandogli un reddito presunto di fr. 10 000.– mensili netti (loc. cit.). L’appellante adesiva richiama, certo, le citate indennità di fine anno “per il mantenimento del portafoglio” (fr. 3000.– o 4000.–), tuttavia di ciò si è già tenuto conto. Essa ricorda altresì che dallo stipendio del marito sono dedotti fr. 500.– mensili per il rimborso di un mutuo contratto dopo la separazione di fatto, ma non pretende che tale mutuo non vada restituito. Fosse aumentato di fr. 500.– il reddito conseguibile del marito, dovrebbe quindi essere inserita la spesa di fr. 500.– anche nel suo fabbisogno, salvo che il debito fosse estraneo ai bisogni dell’economia domestica. A tale proposito manca però qualsiasi ragguaglio (il marito asserisce anzi che il debito è precedente alla separazione: appello, pag. 4 in basso). Ciò posto, non vi è ragione per scostarsi dal ponderato apprezzamento del primo giudice.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 del decreto impugnato è riformato come segue:
A titolo di contributo alimentare provvisionale __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________i, entro il 5 di ogni mese, l’importo di:
fr. 3425.– dal 1° gennaio al 30 giugno 1994;
fr. 3169.– dal 1° luglio 1994 al 28 febbraio 1995;
fr. 2600.– dal 1° marzo 1995 al 31 luglio 1995;
fr. 2470.– dal 1° agosto 1995 in poi.
Quest’ultimo contributo sarà adeguato annualmente all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1996 in base quello del mese di luglio 1995, di punti 142.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
già anticipati dall'appellante, sono posti per 1/10 a carico di __________ e per 9/10 a carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili ridotte di appello.
L’appello adesivo è respinto.
Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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