AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.32
Data decisione, Autorità: 28.04.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00032
Lugano, 28 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (modifica di misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 maggio 1995 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, ora in __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 19 febbraio 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 6 febbraio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1960) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________ il __________ 1988. Dall’unione è nato , l’ __________ 1989. Il marito era medico assistente in chirurgia, dal 1988, presso l’Ospedale __________ di __________; la moglie non ha mai svolto attività lucrativa durante il matrimonio. Stabilitisi dapprima a __________, nell’agosto del 1994 i coniugi si sono trasferiti a __________, nel Canton __________. Dal 1° luglio 1994 __________ __________ lavora nel reparto di chirurgia plastica dell’Ospedale __________ di __________. I coniugi si sono separati nell’ottobre del 1994, quando la moglie è tornata a __________ con il figlio __________, mentre il marito ha traslocato a __________, dove vive con un’altra donna.
B. Il 13 ottobre 1994 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione e il 28 ottobre 1994 ha chiesto che il marito fosse tenuto a corrisponderle in via provvisionale un contributo alimentare di fr. 2800.– mensili indicizzati per sé e il figlio. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 24 novembre 1994. In esito alla discussione sull’assetto provvisionale, tenutasi quello stesso giorno, il marito ha accettato di versare un contributo indicizzato di fr. 1800.– mensili per la moglie e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio.
C. Contestualmente alla petizione di divorzio, il 22 maggio 1995 __________ __________ ha postulato un aumento dei contributi provvisionali a fr. 3800.– indicizzati per sé e a fr. 1500.– indicizzati (fr. 1600.– dall’11 novembre 1996) per il figlio. Alla discussione del 27 giugno 1995 __________ __________ si è opposto alla modifica dei contributi. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 21 dicembre 1995 la moglie ha ulteriormente aumentato a fr. 4300.– mensili indicizzati il contributo provvisionale per sé, sollecitando inoltre un “adeguamento retroattivo capitalizzato” (non quantificato) dei contributi di mantenimento dal mese di giugno 1995. __________ __________ ha mantenuto la propria posizione e ha contestato l’ammissibilità delle nuove richieste.
D. Statuendo il 6 febbraio 1996, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha aumentato dal 1° luglio 1995 a fr. 3347.50 indicizzati il contributo mensile per la moglie e a fr. 1495.– indicizzati quello per il figlio. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste per un terzo a carico della moglie e per il resto a carico del marito, con obbligo per quest’ultimo di rifondere alla moglie fr. 1000.– a titolo di ripetibili ridotte.
E. __________ __________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 19 febbraio 1996 tendente a ottenere che il contributo provvisionale per sé sia fissato in fr. 4208.75 mensili indicizzati (subordinatamente in fr. 4008.75) dal 1° luglio 1995, quello per il figlio in fr. 1600.– indicizzati dall’11 novembre 1996 e che come base per l’adeguamento dei contributi alimentari al rincaro sia adottato l’indice del luglio 1995. Nelle sue osservazioni del 15 marzo 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato.
F. Il 6 maggio 1996 __________ __________ ha trasmesso a questa Camera copia di un’istanza di restituzione in intero e di modifica dell’assetto cautelare, inviata al Pretore, dalla quale risulta che il 1° agosto 1996 egli si sarebbe trasferito all’Ospedale __________ di __________ per specializzarsi in chirurgia, onde la necessità di ridurre i contributi alimentari alla moglie e al figlio. Con lettera del
13 maggio 1996 __________ __________ ha chiesto l’estromissione del memoriale dagli atti.
Considerando
in diritto: 1. I fatti esposti nell’istanza di restituzione in intero e di riduzione dei contributi alimentari diretta alla Pretura non possono essere esaminati in questa sede. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in appello e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). In concreto i fatti nuovi addotti nel citato memoriale potrebbero quindi essere considerati – eccezionalmente – ove servissero a ridefinire il fabbisogno del figlio __________, e per di più verso l’alto. Il principio inquisitorio giova infatti, principalmente, al figlio minorenne, non ai genitori (DTF dell’11 marzo 1993 in re C., consid. 2b). Dandosi cambiamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o i fabbisogni familiari, spetta al genitore che intende vedersi ridurre gli oneri di mantenimento postulare una modifica dell’assetto contributivo davanti al Pretore, non alla Camera civile di appello statuire per la prima volta, sostituendosi d’autorità al primo grado di giurisdizione (il principio vale non solo per il merito, ma già in sede cautelare: Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza).
L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1993 in: RDT 48/1993 pag. 78), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, loc. cit.). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’assetto provvisionale. Perde invece – di regola – il diritto di ricuperare quanto versato in esubero, giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
Secondo gli accertamenti del Pretore, l’unico dato di fatto modificatosi in concreto per rapporto all’assetto provvisionale accettato dal marito il 24 novembre 1994 consiste nel fatto che la mo-glie ha preso in locazione un appartamento proprio, dal 1° luglio 1995, per fr. 1650.– mensili. Ciò premesso, il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 4048.– mensili, quello della moglie in fr. 3347.50 mensili e il fabbisogno del figlio __________ in fr. 1495.–, per un totale di fr. 8890.50 mensili. Appurato un reddito del marito di fr. 9350.– mensili netti, il Pretore ha considerato che la moglie aveva diritto bensì alla copertura del suo nuovo fabbisogno minimo di fr. 3347.50 (dal 1° luglio 1995), ma non alla quota di mezza eccedenza mensile (v. sopra, consid. 2) poiché l’istanza di modifica poteva rimettere in discussione l’assetto provvisionale stabilito il 24 novembre 1994 solo nella misura in cui erano intervenute modifiche. Andava riesaminato d’ufficio invece il contributo per il figlio (dal 1° luglio 1995), non però oltre la soglia dei 7 anni, “troppo in là (...) per potersi ritenere nell’ambito del postulato di contingenza che (...) vige per questa pronuncia”.
L’appellante rivendica anzitutto la sua quota di metà eccedenza mensile, sostenendo di essersi riservata tale facoltà sia nell’ istanza di misure provvisionali, del 28 ottobre 1994, sia nel verbale di udienza, del 24 novembre successivo. L’argomentazione è infondata. Nell’istanza del 28 ottobre 1994 l’appellante si era riservata unicamente la facoltà di modificare la richiesta “in base ai dati che emergeranno dall’istruttoria provvisionale”. Di istruttoria provvisionale, tuttavia, non ve n’è stata proprio perché alla discussione il convenuto ha aderito seduta stante alle richieste della moglie. Nell’istanza l’appellante aveva soggiunto, certo, che “l’esposizione da parte del convenuto del proprio fabbisogno mensile permetterà una ripartizione dell’eventuale eccedenza”. Se non che – come detto – la questione è divenuta subito senza oggetto poiché il marito ha accettato interamente le richieste della moglie e il procedimento cautelare si è chiuso per acquiescenza. Quanto al verbale del 24 novembre 1994, esso contiene bensì una riserva, riferita però a “eventuali modifiche delle circostanze”, rispettivamente a “elementi nuovi che eventualmente risulteranno dall’istruttoria [di merito]”. Di riserve su questioni di eccedenza non è più alcun cenno.
Ora, che un assetto provvisionale possa sempre essere modificato è un principio sgorgante già dal diritto federale (sopra, consid. 3). Per ottenere la modifica richiesta l’istante deve, nondimeno, rendere verosimili le circostanze che sono mutate in maniera rilevante e duratura rispetto al momento della decisione, ovvero rendere verosimili le previsioni che non si sono avverate o che si sono avverate solo in parte. La modifica di singoli fattori del reddito o del fabbisogno non basta per rimettere in discussione un assetto provvisionale nel suo intero, tanto meno se tale assetto è stato liberamente pattuito (in materia di contributi alimentari tra coniugi, del resto, il diritto federale non prescrive l’applicazione del principio inquisitorio: Bühler/Spühler, op. cit., note 252 e 418 ad art. 145 CC). Un coniuge non può, in altri termini, prevalersi della modifica di un singolo elemento di calcolo per rimettere in discussione nel suo complesso un accordo da lui medesimo proposto.
fr. 1800.– mensili da lei precedentemente ottenuta. Invano si cercherebbe nelle allegazioni dell’appellante un minimo riferimento a quest’ultimo importo: in luogo di ciò, essa ha proceduto a ricalcolare l’intero fabbisogno familiare come se l’accordo giudiziale del 24 novembre 1994 non fosse mai esistito.
Il Pretore ha negato all’istante il diritto alla mezza eccedenza mensile con l’argomento che l’interessata non può pretendere di riscuotere in sede di modifica quanto ha rinunciato a esigere originariamente, allorché ha chiesto (ottenendolo) il contributo mensile di fr. 1800.–. Ma a parte il fatto che la somma di fr. 1800.– non sembra per nulla corrispondere al semplice fabbisogno minimo, non si vede perché l’istante non potesse chiedere di partecipare, in sede di modifica, al notevole risparmio che il marito conseguiva ormai sulla locazione (fattore, quest’ultimo, che il primo giudice non sembra aver considerato). Ne discende, in estrema sintesi, che l’unica via suscettibile di garantire un equo trattamento di entrambi i coniugi è – come si è visto – quello di ridefinire la situazione sulla scorta della regola generale consacrata dalla giurisprudenza. Ciò posto, è necessario esaminare le poste dei singoli fabbisogni.
fr. 73.– per l’elettricità e di fr. 190.– per la televisione via cavo che il Pretore ha inserito nel fabbisogno del marito, ma non in quello della moglie. L’appellante se ne duole e su questo punto il ricorso è fondato, foss’anche solo per rispetto della parità di trattamento fra coniugi. In linea di massima, poi, tali spese correnti sono già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (si veda la “tabella dei minimi di esistenza” in: Rep. 1993 pag. 265, n. 1 in fine) e mal si capisce perché dovrebbero essere aggiunte a esclusione di altre non meno importanti (acqua, gas, telefono ecc.). Ne segue che tali importi devono essere stralciati dal fabbisogno minimo del marito, che va ricondotto da fr. 4048.– a fr. 3785.– mensili.
L’appellante censura anche l’onere fiscale di fr. 1000.– mensili che il Pretore ha ammesso nel fabbisogno del marito. Se non che – come si è rilevato poc’anzi – a ragione il Pretore ha considerato tale aggravio, che in mancanza di elementi concreti va stimato d’ufficio. Poco importa in che Cantone il contribuente sia assoggettato e poco importa che agli atti non figurino dati precisi sul carico tributario. Di fronte alla manchevolezza dell’una o dell’altra parte, il giudice procede a una valutazione sommaria secondo il suo prudente apprezzamento. Non gli incombe di sostituirsi all’autorità fiscale e nemmeno di supplire alla negligenza dell’uno o dell’altro coniuge: egli emana – necessariamente – un giudizio di verosimiglianza in base a quanto emerge dall’incarto. Spetterà se mai alle parti che intendono appellare il suo giudizio indicare dove, come e perché tale valutazione denoterebbe un eccesso o un abuso di apprezzamento. Nel caso specifico l’appellante si esaurisce in contestazioni tanto diffuse quanto vaghe e generiche, inidonee a sostanziare un eccesso di apprezzamento già per la circostanza che eludono ogni serio confronto numerico con la valutazione del Pretore. L’appellante formula, certo, una propria stima di fr. 400.– mensili invocando l’onere fiscale di fr. 500.– inserito nel suo stesso fabbisogno, ma non tenta neppure di spiegare sulla base di quale calcolo – più attendibile della stima pretorile – si giungerebbe a tale risultato. Ne discende che al proposito l’appello, carente di motivazione (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC), non può essere esaminato oltre.
Il fabbisogno minimo dell’appellante, senza reddito, è stato calcolato dal Pretore in fr. 3347.50 mensili e non è litigioso (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 1155.–, premio della cassa malati fr. 282.50, costo dell’automobile fr. 385.–, onere fiscale fr. 500.–). Litigioso è il fabbisogno del figlio __________ oltre i 7 anni di età, che il Pretore non ha fissato ritenendolo troppo lontano nel tempo e che invece l’appellante vorrebbe vedere aumentato da fr. 1495.– a fr. 1600.– mensili. In realtà quest’ultima richiesta non è giustificata nemmeno dopo i 7 anni del figlio. Il contributo fissato dal Pretore supera già di oltre il 50% il fabbisogno medio in denaro previsto dalle raccomandazioni pubblicate dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: Rivista di diritto tutelare 51/1996 pag. 33) – che questa Camera prende come serio punto di riferimento – per un figlio unico tra 7 e 12 anni di età. In concreto il guadagno del padre supera di quasi il 35% la fascia di reddito (attorno ai fr. 7000.–) cui si rapportano le note raccomandazioni, ma anche in tali circostanze una maggiorazione di oltre il 50% del fabbisogno del figlio è eccezionalmente generosa e non può essere aumentata oltre, tanto meno in assenza di spese straordinarie, cui l’appellante neppure allude.
Se ne desume, per concludere, che il quadro patrimoniale della famiglia si presenta come segue:
Reddito familiare fr. 9350.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 3785.— mensili
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3347.50 mensili
Fabbisogno del figlio fr. 1495.— mensili
fr. 8627.50 mensili
Eccedenza fr. 722.50 mensili
Contributo per la moglie:
– fabbisogno minimo fr. 3347.50 mensili
– metà eccedenza fr. 361.25 mensili
fr. 3708.75 mensili
arrotondati a fr. 3710.— mensili.
L’appellante insorge da ultimo avverso la clausola di indicizzazione contenuta nel decreto impugnato, facendo valere che la modifica dei contributi decorre già dal 1° luglio 1995 e che l’indice di base per l’adeguamento annuo dei contributi al rincaro (dal 1° gennaio 1997) deve essere pertanto quello del luglio 1995, non quello del gennaio 1996. La critica è pertinente. In proposito la decisione del Pretore si riconduce verosimilmente a una svista.
Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante ottiene causa vinta nella misura di circa tre settimi sull’ammontare del contributo per sé ed esce vittoriosa sulla clausola di indicizzazione, ma soccombe per il resto, compreso il divisato aumento del contributo per il figlio. Appare equo perciò ch’essa sopporti i due terzi dei costi processuali e che rifonda alla controparte una congrua indennità per ripetibili ridotte. L’esito dell’attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, il marito dovendo assumere una maggior quota di soccombenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato:
1.1 __________ __________ è tenuto a versare alla moglie __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 3710.– mensili dal 1° luglio 1995.
1.2 __________ __________ è tenuto a versare alla moglie __________a, in favore del figlio __________, un contributo alimentare di fr. 1495.– mensili, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, dal 1° luglio 1995.
1.3 I contributi alimentari saranno adeguati all’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 1997, in base all’indice del mese di luglio 1995.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 310.–
b) spese fr. 50.–
fr. 360.–
già anticipati dall'appellante, sono posti per un terzo a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________i, che rifonderà a __________ __________ fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster