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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.34
Data decisione, Autorità: 20.03.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00034
Lugano, 20 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire sulla domanda di revisione 21 febbraio 1996 presentata da
__________, __________
in merito alla sentenza emessa il 31 gennaio 1996 da questa Camera nella procedura di ricusazione che riguardava il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2,
chiamato a giudicare una causa (azione confessoria: diritto di passo veicolare) tra il richiedente e l’
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta la domanda di revisione;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che il 27 giugno 1995 __________ __________ ha chiesto la ricusazione del Pretore, a suo avviso parziale e prevenuto nei suoi confronti;
che con sentenza del 31 gennaio 1996 la I Camera civile di appello, sentite le parti in causa, ha respinto l’istanza nella misura in cui era ricevibile, non riscontrando motivi tanto gravi da mettere in dubbio l’obiettività del magistrato;
che il 21 febbraio 1996 __________ __________ha presentato alla Camera una domanda di revisione volta a ottenere l’annullamento della sentenza appena citata, la revoca della convocazione al dibattimento finale indetto dal Pretore nella causa di merito e la designazione di un nuovo giudice;
che non sono state chieste osservazioni alla domanda di revisione;
e considerando
in diritto:
che il richiedente invoca l’art. 340 CPC “con particolare riguardo alla lett. a”, secondo cui la revisione di una sentenza è ammissibile ove il giudice abbia pronunciato su domande non formulate o abbia omesso di pronunciare su domande formulate”;
che in nessun punto della domanda il richiedente spiega tuttavia – né permette di capire implicitamente – quali domande non formulate avrebbe deciso o quali domande formulate avrebbe ignorato questa Camera respingendo l’istanza di ricusazione, oggetto della sentenza emanata essendo solo la controversa astensione del Pretore;
che in concreto nemmeno si scorgono altri titoli di revisione (in specie le lettere b, c, d dell’art. 340 CPC) ai quali potrebbe eventualmente ricondursi la motivazione della domanda;
che l’unico rimprovero mosso alla sentenza di questa Camera consiste, in effetti, nella asserita abilità con cui i giudici avrebbero “aggirato il vero nocciolo della questione, perno fondamentale sul quale ruota la quasi totalità delle motivazioni della domanda di ricusa del Pretore” (domanda, pag. 9);
che nella domanda di revisione l’interessato ripresenta sotto altra forma, non a caso, gli argomenti già fatti valere a sostegno della ricusazione, ovvero la pretesa ostilità e disistima del Pretore denotate dalla circostanza che quegli avrebbe dato ascolto a testimoni mendaci, avrebbe praticamente anticipato il giudizio finale, avrebbe dimostrato aperta animosità durante le udienze, riterrebbe il convenuto capace o incapace di difendersi secondo opportunità, dilazionerebbe di proposito la decisione sulla postulata assistenza giudiziaria e così via;
che nessuna di tali doglianze integra lontanamente, tuttavia, un titolo di revisione a norma dell’art. 340 CPC;
che nella misura in cui rievoca la causa di merito e denuncia il comportamento arrogante della parte attrice, la quale insisterebbe nell’esercizio di un passo veicolare senza corrispondergli il dovuto, l’interessato esula ancor più dal tema della procedura di revisione, che non è quello di sapere se questa Camera avrebbe dovuto ricusare il Pretore né tanto meno se __________ __________ pretenda a ragione un corrispettivo per l’uso del passo veicolare sul suo fondo, bensì quello di sapere se la sentenza emessa da questa Camera il 31 gennaio 1996 sia affetta da un vizio qualificato nel senso dell’art. 340 CPC;
che per quanto attiene all’indennità per ripetibili (fr. 500.–) assegnata da questa Camera alla controparte in esito alla sentenza del 31 gennaio 1996, il richiedente nemmeno allude a motivi di revisione;
che quindi, in estrema sintesi, la domanda di revisione si rivela già a un primo esame manifestamente improponibile perché sfornita di qualsiasi motivazione idonea a sorreggere una qualsiasi delle ipotesi previste dall’art. 340 CPC;
che in simili circostanze si giustifica di adottare la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC, applicabile per analogia in virtù dell’art. 341 cpv. 1 CPC;
che non è il caso, in ogni modo, di attribuire ripetibili alla controparte, cui la domanda di revisione non è nemmeno stata intimata;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
La domanda di revisione è irricevibile.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico del richiedente. Non si assegnano ripetibili.
– __________, __________;
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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