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Numero d'incarto:
11.1996.35
Data decisione, Autorità:
21.04.1997, ICCA
Incarto n..
11.96.00035
Lugano
21 aprile 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione 21 aprile 1994 da
__________, __________,
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________ __________i, nata __________, __________
(già
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione presentata il 20
febbraio 1996 da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il
2 febbraio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1957) e __________ __________ nata __________ (1956) si sono
sposati a __________ il __________ 1985. Dal matrimonio sono nati i figli
__________ (__________1987) e __________ (__________1992). Il marito è
funzionario di banca, la moglie, insegnante di scuola elementare, ha lavorato
sino al gennaio 1987 e in seguito si è occupata dei figli e dell’economia
domestica.
Il 7 settembre 1993
__________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 24 settembre 1993.
L’assetto provvisionale, su istanza 28 febbraio 1994 della moglie, è stato regolato
dal Pretore con il decreto emanato il 2 marzo 1994. I figli __________ e
__________ sono stati affidati alla madre, con regolamentazione del diritto di
visita, e il marito è stato tenuto a stanziare dal 1° giugno 1994 un contributo
alimentare mensile di fr. 3’994,50 per la moglie e di fr. 1’395.– complessivi
per i figli (fr. 570.– per __________ e fr. 795.– per __________), già compresi
gli assegni familiari.
B. __________
__________ ha promosso azione di divorzio con petizione 21 aprile 1994. Egli ha
proposto di regolare le conseguenze accessorie con l’affidamento dei figli alla
madre, per i quali ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 570.– ciascuno,
comprensivi degli assegni familiari, e ha denegato ogni contributo in favore
della moglie, non opponendosi, in via subordinata alla corresponsione di un
contributo alimentare di fr. 2’270.– fino al 30 settembre 1996. Infine egli ha
postulato la liquidazione del regime matrimoniale e lo scioglimento della comproprietà
immobiliare sull’abitazione coniugale. Nella risposta del 24 maggio 1994
__________ __________ __________ si è opposta alla petizione. In via
subordinata essa ha aderito all’offerta di un contributo alimentare per i figli
di fr. 570.– mensili cadauno, da adeguare secondo le fasce d’età e da
indicizzare e ha rivendicato per sé un contributo di mantenimento sulla base dell’art.
151 cpv. 1 CC di fr. 2’900.– mensili fino al sedicesimo anno di età del figlio
__________, da indicizzare; infine essa ha chiesto lo scioglimento del regime
matrimoniale. Nella replica del 20 giugno 1994 e nella duplica del 5 settembre
1994 ogni parte ha ribadito, sostanzialmente, le proprie domande di giudizio.
Conclusa l’istruttoria
ed evasa una procedura provvisionale relativa al diritto di visita del padre
sui figli, il dibattimento finale è stato indetto per l’8 novembre 1995. Nel
memoriale conclusivo del 30 ottobre 1995 __________ __________ ha ribadito la domanda
di divorzio, ha offerto per i figli un contributo alimentare mensile di fr.
570.– per __________ e di fr. 795.– per __________, comprensivi degli assegni
familiari e da adeguare al rincaro effettivamente percepito dal padre, ha
negato il diritto della moglie a prestazioni e infine ha chiesto la
liquidazione del regime matrimoniale e lo scioglimento della comproprietà immobiliare
fra i coniugi. In via subordinata egli ha offerto per la moglie una rendita di
indigenza di fr. 2’200.– fino al 30 settembre 1996. Dal canto suo __________
__________ __________, nel memoriale del 31 ottobre 1995, ha confermato le
domande subordinate di risposta e ha chiesto che lo scioglimento della comproprietà
immobiliare avvenisse secondo le modalità previste dall'art. 651 CC.
C. Statuendo il 2
febbraio 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla
madre, regolamentando in modo dettagliato il diritto di visita del padre, ha
stabilito il contributo alimentare mensile per ogni figlio in fr. 570.– fino ai
6 anni, in fr. 795.– fino ai 12 anni, fr. 845.– fino ai 16 anni e fr. 1045.–
fino alla maggiore età, già compresi gli assegni familiari e da adeguare al
rincaro effettivo percepito dal padre. Egli ha inoltre posto a carico di
__________ __________ una rendita di indigenza in favore della moglie di fr.
2’970.– fino al 28 settembre 1998, ridotta a fr. 1’770.– fino al 28 settembre
2002 e a fr. 670.– fino al 28 settembre 2004, (da cui dedurre, in caso di
vendita dell’immobile, il presumibile reddito della sostanza), comprensivo
dell’onere ipotecario e da indicizzare all’effettivo rincaro percepito dal debitore.
Infine il Pretore ha pronunciato lo scioglimento della comproprietà immobiliare
sulla proprietà per piani __________fondo base n. __________RFD __________, ne
ha regolamentato le modalità, ha attribuito a ogni coniuge la proprietà di beni
propri, ha accertato la comproprietà su altri beni, precisando le modalità dello
scioglimento della comproprietà e infine ha fatto obbligo al marito di versare
alla moglie fr. 1’474.– oltre interessi a titolo di scioglimento del regime
matrimoniale. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese sono state poste
a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e le ripetibili sono state
compensate.
D. __________
__________ __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello
del 20 febbraio 1996, in cui chiede un contributo alimentare di fr. 3’994,50
vita natural durante, il rinvio dello scioglimento della comproprietà immobiliare
al 28 settembre 2010 e il versamento di fr. 14’401,10 per sopperire ai suoi costi
di patrocinio. Nelle osservazioni del 1° aprile 1996 __________ __________,
dopo aver rilevato la parziale irricevibilità del gravame, ne ha postulato la
reiezione.
Considerato
in diritto: 1. I documenti prodotti
per la prima volta in appello non sono, di principio, ricevibili. L’art. 321
cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in seconda
sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto
riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal
principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II
203 consid. 1; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e
n. 1 ad art. 321). Ciò non è il caso in concreto, non essendovi più a giudizio
questioni relative ai figli minorenni. I documenti prodotti con il ricorso,
relativi al contributo alimentare dovuto all’appellante, non possono quindi
entrare in linea di conto ai fini del giudizio.
- Il Pretore, dopo
aver accertato l’esistenza di una grave turbativa dell’unione coniugale, ha
ritenuto che ai coniugi non potesse essere imputata colpa alcuna nella disunione.
Egli ha pertanto riconosciuto alla convenuta una rendita di indigenza di fr.
2’970.– mensili, così come da lei richiesto nella risposta 21 aprile 1994.
L’appellante contesta
tale conclusione, adducendo di essersi convinta che la disunione coniugale è
imputabile esclusivamente al comportamento anticoniugale del marito, che le
deve pertanto versare un contributo alimentare sulla base dell’art. 151 cpv. 1
CC.
a) L’art.
151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati
i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge
colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno
determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del
coniuge innocente, gli può inoltre essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a
titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti
dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio
un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché
non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata
alle di lui condizioni economiche.
b) L’obbligo
di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone –
come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente
essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza).
Per quanto attiene al presupposto della colpevolezza del coniuge al quale
vengono richieste prestazioni ai sensi dell’art. 151 CC, risulta sufficiente
che a quest’ultimo sia imputabile una rilevante violazione dei doveri
coniugali, che, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia condotto alla
turbativa; ne discende che la colpa non deve essere né grave né preponderante
né esclusiva (Spühler/Frei–Maurer,
Berner Kommentar, Ergänzungsband, Berna 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità
della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero
sull’ammontare dell’indennizzo (Spühler/Frei–Maurer,
op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a
termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto).
- L’appellante
ribadisce che il marito sarebbe l’unico colpevole della disunione coniugale,
avendo allacciato sin dall’estate 1993 una relazione con una collega di lavoro.
Essa ammette di non poter provare la circostanza dell’adulterio, già per il
fatto che le persone a conoscenza della relazione avrebbero rifiutato di testimoniare
in tal senso e preannuncia di voler sporgere denuncia penale per falsa
testimonianza contro la convivente del marito, che avrebbe deposto il falso
asserendo di avere iniziato la relazione solo dopo la separazione di fatto dei
coniugi. Come rilevato a giusta ragione dal primo giudice, l’istruttoria non ha
consentito di dimostrare che la relazione intrattenuta dal marito con la sua
attuale convivente sia iniziata prima dell’esperimento di conciliazione, né –
tanto meno – che sia stata il fattore “scatenante” della disunione. Il fatto
che l’appellante sia soggettivamente convinta del contrario nulla muta alle
constatazioni oggettive (invero scarne) desunte dal fascicolo processuale. Non
vi è quindi motivo per scostarsi dagli accertamenti di fatto eseguiti dal primo
giudice, ai quali l’appellante può contrapporre solo la propria personale
convinzione, insufficiente per ritenere inattendibili le prove agli atti.
Non essendo stata
provata la colpa causale del marito nella disunione, il Pretore ha concesso a
giusta ragione alla convenuta una rendita di indigenza fondata sull’art. 152 CC
e non un contributo alimentare sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC. L’appello è
pertanto sprovvisto di buon diritto su questo punto.
- L’appellante si
duole del fatto che la rendita di indigenza di fr. 2’970.– mensili è di gran
lunga inferiore al contributo alimentare provvisionale di fr. 3’994,50 previsto
dal decreto cautelare del 3 ottobre 1994. A differenza di quanto avviene per il
contributo alimentare dovuto in pendenza della causa di divorzio, la rendita di
indigenza dell’art. 152 CC garantisce non il tenore di vita che il coniuge
beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il
semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il
diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi
rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4a ed., pag. 152 n. 760 seg.). L’ammontare
della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non
solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto). Per costante giurisprudenza il giudizio sulle
pensioni alimentari e sui rapporti patrimoniali fra i coniugi è soggetto alla
massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband
n. 84 ad art. 151 CC).
In concreto il Pretore,
procedendo alla determinazione dell’assetto cautelare, aveva accertato nel 1994
un fabbisogno dell’appellante di fr. 3’421.– (minimo di base fr. 1025.–,
alloggio fr. 1’820.–, premio di cassa malati fr. 222.–, oneri assicurativi fr.
54.–, oneri fiscali fr. 300.–). Per il calcolo della rendita di indigenza,
constatato che le parti non avevano prodotto dati più recenti, il primo giudice
ha stimato il fabbisogno della convenuta in fr. 3’442.– fino al momento della
vendita dell’appartamento e lo ha ridotto a fr. 2’641.– dopo tale evento
(minimo di base fr. 1’025.–, alloggio per persona sola fr. 1’090.–, premio di
cassa malati fr. 222.–, oneri assicurativi fr. 54.–, oneri fiscali fr. 250.–).
L’appellante avendo limitato le proprie pretese a un contributo di fr. 2’900.–
mensili, il Pretore ne ha preso atto e le ha riconosciuto tale importo a titolo
di rendita di indigenza. La rendita così riconosciuta, conforme alle richieste
di giudizio dell’appellante, è invero inferiore al fabbisogno effettivo
attuale, ma si tratta di una situazione temporanea. Dopo la vendita
dell’appartamento in comproprietà, infatti, gli oneri di alloggio diminuiranno
considerevolmente e la convenuta potrà disporre di un reddito dalla sostanza,
mettendo a frutto il capitale ricavato dalla vendita della sua quota. A ogni
modo l’importo iniziale della rendita di indigenza riconosciuta all’appellante
corrisponde alle sue domande di giudizio (conclusioni 31 ottobre 1995, pag. 11,
che rinvia alla domanda subordinata di risposta) e l’appello è inammissibile
nella misura in cui essa chiede un importo superiore a fr. 2’900.– mensili.
- Il Pretore ha
ritenuto che la convenuta, maestra di scuola elementare fino al gennaio 1987,
avrebbe potuto riprendere un’attività lucrativa a tempo parziale già
dall’inizio della scolarità del figlio minore __________, nel settembre 1998,
con un reddito di almeno fr. 1’200.–. In seguito essa potrebbe riprendere il
lavoro a metà tempo nel settembre 2002, estendere l’attività al 70% dal
settembre 2004 e lavorare a tempo pieno dal settembre 2008. L’appellante nega
di potersi reinserire nel mondo del lavoro, adducendo che la possibilità di
trovare un posto di maestra di scuola elementare a Pregassona, suo comune di
domicilio, è pressoché impossibile. L’appello è irricevibile nella misura in
cui postula la concessione di una rendita vita natural durante, poiché nel
proprio memoriale conclusivo la convenuta ha chiesto, come si è visto dinanzi (consid.
4), una rendita limitata al 28 settembre 2008, data alla quale il figlio
__________ compirà 16 anni (risposta di causa, domande subordinate). Il ricorso
può invece essere esaminato nel merito per quel che concerne la riduzione della
rendita prima di tale data.
La limitazione nel
tempo di una rendita di indigenza deve tenere conto della durata prevedibile
del reinserimento professionale della donna divorziata (DTF 114 II 13, 115 II
427). Di regola la donna divorziata che non esercita un’attività lavorativa non
può essere obbligata a riprenderla dopo il compimento del 45° anno di età; se
essa deve occuparsi di figli minorenni non le può essere imposto di riprendere
un’attività lucrativa a tempo parziale prima che il figlio minore abbia
compiuto 10 anni e un’attività lucrativa a tempo pieno prima che l’ultimo
figlio abbia compiuto 16 anni (DTF 115 II 6 consid. 3c pag. 10 e consid. 5a
pag. 11; SJ 1994 pag. 86 ss.). Al momento del divorzio l’appellante aveva 40
anni ed era inattiva da quasi 10 anni, avendo lasciato l’insegnamento nel
gennaio 1987, poco prima della nascita del figlio __________. Al compimento del
sedicesimo anno di età di __________ essa avrà superato la soglia dei 45 anni,
che dottrina e giurisprudenza pongono come ultimo limite per l’obbligo di
riprendere o estendere un’attività lavorativa. Ciò nonostante il primo giudice
ha ritenuto che nel caso concreto fosse possibile fare un’eccezione alle regole
dinanzi menzionate, per il fatto che l’insegnamento offrirebbe la possibilità
di lavorare a tempo parziale in modo flessibile, con oneri lavorativi
confacenti all’impegno di una madre. Pur ammettendo che la convenuta deve
aggiornarsi dopo la lunga assenza dal mondo economico (sentenza impugnata, pag.
8), egli le ha tuttavia imposto di riprendere il lavoro nella misura del 30%
già dal settembre 1998, quando __________ inizierà la scuola elementare.
Nella valutazione delle
concrete possibilità di reinserimento della creditrice della rendita, si deve
tenere in considerazione anche la realtà del mercato del lavoro (Bühler/Spühler, op. cit., n. 42 ad art.
151 CC; Steck, Jüngste Entwicklungen
beim “Scheidungsunterhalt”, in ZBJV 133 [1997] pag. 199). Nel Cantone Ticino la
crisi occupazionale nel settore dell’insegnamento è notoria e ben difficilmente
un docente inattivo da quasi dieci anni potrà trovare a breve scadenza
un’occupazione. Nella scuola elementare, inoltre, è possibile lavorare solo a
tempo pieno o al 50% (art. 10 cpv. 1 lett. b della Legge sulla scuola
dell’infanzia e sulla scuola elementare, RL 5.1.5.1), ciò che esclude in partenza
un’attività lucrativa al 30% o al 70%, come imposto dal Pretore all’appellante.
Il reddito reperibile con lo svolgimento di ipotetiche supplenze (di cui tutto
si ignora) non può d’altra parte essere ritenuto sufficientemente sicuro e prevedibile
per giustificare una riduzione della rendita di indigenza, tanto più che agli
atti manca ogni elemento atto a dare informazioni sulle concrete possibilità di
reinserimento professionale dell’appellante. Una ripresa dell’attività lucrativa
a tempo parziale potrebbe pertanto essere imposta all’appellante solo quando il
figlio minore avrà ultimato la scuola elementare, ossia al più presto nel settembre
2002.
A quel momento la
convenuta avrà 46 anni e secondo i principi posti dalla giurisprudenza e dalla
dottrina non le si potrebbe più imporre di riprendere un’attività lavorativa,
né a tempo parziale né a tempo pieno. Il limite dei 45 anni non costituisce
invero una regola fissa e immutabile e a dipendenza delle circostanze del caso
concreto sono possibili eccezioni (DTF 115 II 11). Nella fattispecie occorre
quindi valutare se dopo l’ottobre 2002 si può ragionevolmente pretendere
dall’appellante, quarantaseienne e lontana dal mondo del lavoro da 15 anni, la
ripresa di un’attività lucrativa a tempo parziale. Il superamento del limite
dei 45 anni senza aver ripreso un lavoro dopo il divorzio è dovuto essenzialmente
al fatto che l’ultimo figlio della coppia è nato quando ormai la madre aveva 36
anni. Le conseguenze di tale scelta devono evidentemente essere sopportate da
entrambi i genitori. Occorre inoltre considerare che il reddito del marito è
assai elevato (fr. 12’000.– mensili per dodici mensilità nel 1994, doc. C inc.
____________________), di modo che egli può versare senza eccessivi sacrifici
la rendita di indigenza richiesta dalla moglie. Quest’ultima ha d’altro canto
limitato le proprie pretese sia per quel che concerne l’ammontare della
prestazione, sia per quel che concerne la durata. Essa ha infatti chiesto un
contributo di fr. 2’900.– solo fino al compimento del sedicesimo anno di età di
__________, ossia fino al 30 settembre 2008. Soppesando tutti gli elementi del
caso concreto appare conforme all’equità riconoscere all’appellante il diritto
a una rendita di indigenza non ridotta fino al 28 settembre 2008. L’appello si
rivela pertanto fondato nella misura in cui contesta la riduzione della rendita
di indigenza a partire dal 1998 e la sua soppressione dal 2004.
-
L’appellante
postula inoltre il differimento della vendita dell’appartamento comproprietà dei
coniugi fino al 28 settembre 2010, data alla quale il figlio minore diventerà
maggiorenne. La richiesta, proposta per la prima volta in questa sede, è
irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Con le conclusioni, infatti, la
convenuta ha comunicato di non essere in grado di rilevare la quota di
comproprietà del marito e ha rinviato per lo scioglimento della comproprietà all’art.
651 CC. Così facendo essa si è in sostanza rimessa all’apprezzamento del
giudice e non può ora dolersi della decisione presa da quest’ultimo (Rep. 1981 pag. 298).
-
Da ultimo
l’appellante contesta la ripartizione degli oneri processuali di prima sede,
sostenendo che dovevano essere posti a carico del marito, colpevole della
disunione, con l’obbligo di versarle un’indennità di fr. 14’404,10 per
provvedere ai suoi costi di patrocinio. A torto. Come si è visto in precedenza
(consid. 3), la colpa del marito non è stata provata, di modo che il Pretore ha
suddiviso i costi processuali fra le parti, da lui ritenute soccombenti in uguale
misura. L’attore ha vinto sul principio del divorzio e della colpa, ma ha perso
sull’entità e sul principio della rendita da accordare alla moglie.
Quest’ultima, dal canto suo, ha visto accolta la sua domanda di rendita,
osteggiata dal marito. La ripartizione degli oneri processuali operata dal
Pretore appare quindi conforme all’equità e non vi è motivo per scostarsene.
L’appello deve quindi essere respinto su questo punto.
-
Nella misura in
cui può essere esaminato nel merito, l’appello si rivela dunque fondato. Le
spese e tasse di giustizia seguono pertanto la reciproca soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC) e sono poste per metà a carico dell’appellato, che ha chiesto la
conferma del giudizio pretorile e la reiezione dell’appello e per metà a carico
dell’appellante, le cui domande di giudizio sono in parte irricevibili. In
considerazione della reciproca soccombenza, si giustifica inoltre di compensare
le ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto. e la sentenza impugnata
è così modificata:
- __________ __________ è condannato a
versare a __________ __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni
mese, una rendita di indigenza di fr. 2’970.– fino al 28 settembre 2008, dalla
quale va dedotto il reddito della sostanza che __________ __________ __________
percepirà in seguito alla vendita indicata nel dispositivo n. 5 del presente
giudizio, ritenuto un reddito minimo netto della stessa pari al 2½%.
a) il contributo alimentare sarà adeguato all’indice nazionale dei prezzi
al consumo, in proporzione dell’effettivo adeguamento dello stipendio
dell’obbligato, la prima volta il 1° gennaio 1997 con indice base lo stipendio
al 1° gennaio 1996.
b) il contributo alimentare comprende l’onere ipotecario
dell’appartamento coniugale di Pregassona, salvo la quota di metà ammortamento,
che resta a carico di __________ __________ sino alla vendita.
Per
il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
- Gli
oneri dell’appello, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 1’000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1’050.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti per metà a suo carico e per metà a
carico di __________ __________, compensate le ripetibili.
- Intimazione a :
–
__________ __________ __________, __________;
–
avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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