AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.42
Data decisione, Autorità:
15.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00042
Lugano
15 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ..__________ (causa di stato) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con
petizione 2 dicembre 1991 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti,
punti di questione:
Se deve essere accolto l'appello del 7 marzo 1996 presentato da __________ contro
il decreto 15 febbraio 1996 del Pretore del Distretto di Leventina;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A.
__________ (1947) e __________ nata __________ (1947) hanno contratto matrimonio
il __________ 1967 dinanzi all'Ufficiale dello stato civile di __________.
Dalla loro unione sono nati i figli __________ (1968) e __________ (1973). Con
petizione del 29 novembre 1991 __________ __________ ha postulato il divorzio,
introducendo nel contempo un'istanza provvisionale con la quale ha chiesto, fra
l’altro, che il marito fosse condannato a versarle una provvigione ad litem
di fr. 3’000.– in due rate di fr. 1’500.–; subordinatamente ha chiesto di
essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B.
All’udienza indetta il 18 dicembre 1991 per la discussione delle misure
cautelari, i coniugi hanno concluso un accordo in forza del quale il marito si
impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 100.– e a
pagare il premio di cassa-malati per lei e per il figlio __________. Il 10
dicembre 1992 l’attrice ha chiesto di modificare l’assetto provvisionale,
postulando un contributo alimentare di fr. 700.– per sé, di fr. 500.– per il
figlio __________, oltre a una provvigione ad litem di fr. 3’000.–. Dopo
aver sentito le parti in contraddittorio e aver concluso l’istruttoria cautelare,
il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza con decreto 13 aprile 1993 e ha
riconosciuto all’attrice una provvigione ad litem di fr. 2’000.–. L’appello
interposto dall’attrice è stato respinto con sentenza 22 giugno 1993 di questa
Camera (I CCA /).
C. __________
ha aderito alla pronuncia del divorzio nella risposta del 17 maggio 1993, ma ha
contestato di dovere contributi alimentari in favore dell’attrice.
D.
Dopo la presentazione della replica il 18 giugno 1993 e della duplica il 20
agosto 1993, le parti hanno notificato all’udienza preliminare numerosi mezzi
di prova. Conclusa l’istruttoria, l’attrice ha modificato nel memoriale
conclusivo del 15 novembre 1994 la propria domanda, chiedendo la separazione a
tempo indeterminato, un contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili, un importo
di fr. 20’000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e una
provvigione ad litem di fr. 8’000.–. In via subordinata essa ha chiesto
il divorzio, un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili, un importo di fr.
30’000.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, un’indennità per
torto morale di fr. 10’000.– e una provvigione ad litem di fr. 8’000.–.
In entrambi i casi essa ha rinnovato la domanda di assistenza giudiziaria. Il
marito, dal canto suo, ha postulato nel memoriale del 16 novembre 1994 la
pronuncia del divorzio e la liberazione da ogni obbligo alimentare nei confronti
della moglie. Chiamato a pronunciarsi sulla modifica dell’azione formulata
dall’attrice, il convenuto ha riproposto le proprie domande di giudizio.
E.
Statuendo il 15 febbraio 1996, il Pretore ha pronunciato la separazione a
tempo indeterminato fra i coniugi, ha fissato in fr. 272.– il contributo
alimentare dovuto alla moglie, ha accertato che i coniugi avevano proceduto
alla liquidazione del regime matrimoniale e ha pronunciato la separazione dei
beni. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, ripetibili compensate.
Con
decreto di stessa data il Pretore ha negato all’attrice il beneficio
dell’assistenza giudiziaria, per il motivo che essa disponeva dei mezzi
necessari per provvedere alle spese legali, e le ha caricato la tassa di
giudizio di fr. 20.– e le spese.
F.
__________ è insorta con un appello del 7 marzo 1996 contro il rifiuto del
gratuito patrocinio, chiedendo l’annullamento del decreto impugnato, la
condanna del marito al versamento di una provvigione ad litem di fr.
8’000.–, in via subordinata l’ammissione all’assistenza giudiziaria e in ogni
caso l’obbligo per il marito di sopportare la tassa di giudizio e le spese
della procedura di prima sede.
G. __________
ha proposto nelle osservazioni del 28 marzo 1996 la reiezione dell’appello e
la conferma del giudizio pretorile.
H. La
giudice delegata della Camera ha chiesto all’appellante di completare la documentazione
prodotta a sostegno dell’istanza di assistenza giudiziaria. L’istante ha
presentato nel termine impartito i documenti richiesti.
Considerando,
in diritto:
Preliminarmente si deve osservare che l’appello è diretto contro il decreto
15 febbraio 1996, con il quale il Pretore ha negato all’attrice il beneficio
dell’assistenza giudiziaria. La domanda di accollare al convenuto gli oneri
processuali relativi alla causa di divorzio è pertanto improponibile, poiché la
sentenza di separazione del 15 febbraio 1996 non è stata oggetto di appello ed
è passata in giudicato. Per lo stesso motivo è irricevibile anche la domanda
intesa al versamento di una provvigione ad litem di fr. 8’000.–. A
prescindere dal fatto che tale prestazione, per sua stessa natura, è un
anticipo per le spese di causa e non può pertanto essere chiesta alla fine
della procedura giudiziaria (I CCA __________ 1989 nella causa S. c. S.), la relativa
domanda di giudizio è stata esaminata nell’ambito della causa di stato, ormai
passata in giudicato. Del resto il Pretore aveva accolto parzialmente l’istanza
cautelare inoltrata a suo tempo dall’attrice e le aveva riconosciuto, con
decreto 13 aprile 1993, un importo di fr. 2’000.– a tale titolo. L’appello su
questi punti sfugge pertanto all’esame di merito della Camera, limitato al
decreto 15 febbraio 1996.
-
L'assistenza
giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza
motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini
(art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura per la concessione dell'assistenza
giudiziaria è governata dalla massima ufficiale, con la conseguenza che il giudice
deve contribuire alla raccolta delle prove indispensabili per la valutazione
del caso e non può respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta
gli sembra insufficiente (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 156, n. 1). Presupposti indispensabili per l’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria sono da un lato la condizione di
indigenza, e dall’altro la probabilità di esito favorevole della causa (art.
155 e 157 CPC).
Il requisito dell'indigenza è adempiuto quando il richiedente non è in grado
di provvedere con i propri mezzi (sia reddito che sostanza) alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il proprio mantenimento e quello della
famiglia. La condizione di indigenza non si valuta unicamente in funzione del
minimo esistenziale esecutivo, ma tenendo in considerazione tutte le
circostanze del caso, quali ad esempio la complessità della causa, l'urgenza,
l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono
all'interessato ed i suoi impegni finanziari (RDAT 1993 II pag. 278; Rep. 1983,
pag. 118). Il giudizio sull'esistenza dello stato di indigenza ai fini dell'assistenza
giudiziaria deve basarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente
al momento in cui presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179) oppure al momento
della decisione sull'istanza (cfr. art. 152 OG, DTF 108 V 265 e segg.).
Nel caso concreto, il Pretore ha negato il beneficio dell’assistenza
giudiziaria, sostenendo che l’attrice disponeva dei mezzi necessari al
pagamento delle spese legali. Nella sentenza di separazione egli ha accertato
che la moglie disponeva di un salario mensile netto di fr. 2’881.– e che il
fabbisogno era di fr. 2’225.– (composto di importo base fr. 1’025.–, canone di
locazione fr. 550.–, spese di riscaldamento fr. 200.– stimate, spese accessorie
personali fr. 200.– stimate, premio di cassa malati stimato fr. 250.–). Egli le
ha concesso un contributo alimentare mensile di fr. 272.– , dopo aver proceduto
al calcolo abituale del contributo alimentare (secondo il metodo della ripartizione
delle eccedenze, DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Tenuto conto del contributo
alimentare, l’attrice dispone pertanto, in base a tali dati, di un importo di
fr. 928.– in più del fabbisogno.
L’appellante
contesta tale conclusione, asserendo che in realtà le sue spese sono superiori,
poiché essa deve pagare fr. 100.– mensili per il trasporto dal domicilio al
luogo di lavoro, oltre a circa fr. 180.– per i pasti presi fuori casa. Essa
rileva inoltre di aver vissuto per anni con importi mensili modestissimi e
insorge contro il metodo di calcolo del Pretore, che ha considerato la situazione
al momento in cui ha statuito sull’istanza di ammissione all’assistenza
giudiziaria, senza tenere conto della situazione al momento in cui la domanda
fu presentata, assai differente.
a)
È ben vero che all’inizio della causa di divorzio l’appellante aveva una
situazione professionale assai più modesta. Essa percepiva infatti presso la
__________ uno stipendio mensile netto modesto, che ammontava a fr. 1’880.– nel
1992, e a fr. 1’909.– nel 1993. È poi stata licenziata con effetto al 31 agosto
1993 e dopo un periodo di disoccupazione ha potuto essere assunta dall’Ente
Ospedaliero cantonale nel giugno 1994, in qualità di ausiliaria con orari
irregolari. La situazione di precarietà in cui essa si trovava all’inizio della
causa di divorzio è però stata tenuta in considerazione dal Pretore, che le ha
concesso il 15 aprile 1993 una provvigione ad litem di fr. 2’000.–.
L’appellante non può dunque più far valere le sue passate precarie condizioni
finanziarie a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria, avendo ricevuto
a quel tempo dal marito un anticipo per le spese di causa, rimasto incontestato.
Gli oneri della causa di divorzio o di separazione sono a carico dell’unione
coniugale e l’intervento dello Stato con la concessione dell’assistenza
giudiziaria è puramente accessorio (ZR 90 [1991] n. 82 pag. 259, Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 551 e segg. con riferimenti; sentenza della I CCA del
__________ 1993 nella causa B. c. B.). Avendo ricevuto dal marito l’anticipo
per le spese di causa, l’attrice non poteva pertanto pretendere di essere
ammessa anche all’assistenza giudiziaria nel periodo in cui essa era pacificamente
indigente.
b) La
situazione professionale dell’attrice è migliorata nel 1995, anno in cui essa
ha percepito un reddito mensile netto di fr. 2’881.– oltre alla tredicesima. Vi
è da rilevare che il Pretore non ha considerato nel calcolo del reddito netto
la tredicesima mensilità, ritenendo che la stessa fosse pari all’onere fiscale.
Dai dati forniti dall’appellante a questa Camera, però, tale valutazione
risulta fin troppo generosa, poiché l’onere fiscale complessivo nel 1993 e 1994
non ha superato, verosimilmente, l’importo di fr. 1’500.– annui (cfr. lettera
Ufficio circondariale di tassazione di __________ del __________ 1996). Nel
fabbisogno della moglie, inoltre, il Pretore ha inserito fr. 200.– per spese
accessorie personali non meglio definite e ha quindi già considerato le spese
professionali per il trasporto e i pasti fuori casa di cui l’appellante chiede
l’inserimento. Anche se si aggiungesse al fabbisogno la differenza di fr. 80.–
(fr. 100.– per trasporto e fr. 180.– per pasti, a fronte di fr. 200.– già calcolati
dal Pretore), la valutazione del primo giudice resisterebbe alla critica,
poiché l’attrice disporrebbe pur sempre di un’eccedenza sul suo fabbisogno
superiore a fr. 1’000.– mensili (reddito comprensivo dei contributi alimentari
fr. 3’153.–). Essa è quindi in grado, come correttamente addotto dal primo
giudice, di far fronte alle proprie spese legali in modo autonomo e senza
intaccare il proprio fabbisogno. A detta del patrocinatore dell’appellante
l’onorario dovrebbe infatti ammontare a fr. 6’000.–, di cui fr. 2’000.– coperti
dall’incasso della nota provvigione ad litem (lettera 8 luglio 1996).
Con una disponibilità mensile di fr. 1’000.–, l’appellante è quindi in grado di
versare al patrocinatore rate mensili di almeno fr. 500.–, così da coprire i
propri costi legali in circa otto mesi conservando un certo agio.
In conclusione, pertanto, l’attrice non poteva essere ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria agli esordi della causa, avendo ricevuto nel 1993
una provvigione ad litem di fr. 2’000.–, di cui essa non ha più chiesto
l’adeguamento prima della fine della causa di merito. A partire dal gennaio
1995, l’appellante non può più essere considerata indigente ai sensi dell’art.
155 CPC, disponendo di un’eccedenza mensile pari a fr. 1’000.–, con cui
provvedere alle spese legali e di patrocinio a rate. Ne discende che l'appello
deve essere respinto e il decreto impugnato confermato.
- Gli
oneri processuali seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e
sono quindi a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. L’attrice non ha
postulato in questa sede esplicita domanda di giudizio tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria. Tale richiesta, del resto, sarebbe
stata votata all’insuccesso per carenza del requisito di probabilità di esito
favorevole dell’appello (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria,
pronuncia:
Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato
è confermato.
- Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ l’importo di fr. 500.– per
ripetibili di appello.
Intimazione a:
avv. __________, __________;
avv. __________, __________o.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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