AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1996.50
Data decisione, Autorità:
08.10.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00050
Lugano
8 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. _____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 14 aprile 1994 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 26 marzo 1996
presentata da __________ contro la sentenza emanata il 5 marzo 1996 del Pretore
del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello.
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1958) e
__________ (1959) si sono sposati il __________ 1978 a __________o. Dalla loro
unione sono nati i figli ____________________ (__________1979) e __________
(__________1981). L’8 febbraio 1994 il marito ha instato per il tentativo di
conciliazione, decaduto infruttuoso il 28 marzo 1994.
B. Con petizione del 14
aprile 1994 __________ ha chiesto la pronuncia del divorzio, l’affidamento dei
figli, la condanna del marito al pagamento di un contributo alimentare mensile
di fr. 900.– per ciascun figlio e di fr. 900.– per sé, con obbligo per il marito
di assumere tutti i debiti dell’unione coniugale. Nella sua risposta del 6
maggio 1994 __________ si è opposto alla petizione, ha chiesto che il divorzio
fosse pronunciato per colpa della moglie, ha postulato l’affidamento dei figli
e la condanna della moglie a versargli fr. 10'000.– a titolo di liquidazione
del regime dei beni. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le
rispettive domande.
C. Ultimata l’istruttoria,
nel memoriale conclusivo del 27 febbraio 1996 l’attrice ha confermato la
domanda di divorzio, ha rivendicato l’affidamento dei figli e ha chiesto un
contributo alimentare di fr. 650.– mensili, oltre al rimborso di fr. 22’500.–
giusta l’art. 205 CC e di fr. 12’000.– in liquidazione del regime dei beni; subordinatamente
essa ha limitato quest’ultimo importo a fr. 9’500.–. Nel proprio memoriale del
27 febbraio 1997 il convenuto ha aderito alla domanda di divorzio,
all’affidamento dei figli alla madre e al contributo di fr. 650.– mensili,
chiedendo che il regime dei beni fosse sciolto riconoscendo a ciascuna parte
l’esclusiva proprietà dei beni di cui essa disponeva, rispettivamente al cui
nome i beni risultavano intestati. Egli ha riconosciuto alla moglie, in
particolare, il mobilio e le suppellettili dell’appartamento coniugale, come
pure la quota n. ____________________della società cooperativa __________ di
, rivendicando per sé l’automobile __________ “”. Il
dibattimento finale si è tenuto il 27 febbraio 1996.
D. Statuendo il 5 marzo
1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha affidato i figli alla madre
con un contributo di fr. 650.– mensili indicizzati a carico del padre. Egli ha
sciolto il regime dei beni assegnando a ciascun coniuge l’esclusiva proprietà
dei beni di cui si trovava in possesso – rispettivamente che gli erano intestati
– e riconoscendo l’esclusiva proprietà della moglie sulla quota n.
__________della società cooperativa __________, intestata ai coniugi
congiuntamente. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'000.–, sono state
poste a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.
L’attrice è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. __________ è insorta
contro la citata sentenza con un appello del 26 marzo 1996 nel quale postula –
previa concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria – la condanna del
marito al rimborso di fr. 12'500.– e al versamento di fr. 12’000.– in liquidazione
del regime dei beni, oltre la quota n. __________ della società cooperativa
__________ a lei già assegnata. Nelle sue osservazioni del 6 maggio 1996
__________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio
impugnato.
Considerato
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio
è passata in giudicato, la moglie avendo appellato solo i dispositivi sulla
liquidazione del regime matrimoniale e sulla ripartizione degli oneri
processuali.
-
Il Pretore,
riconosciuta all’attrice la proprietà della menzionata quota di partecipazione
nella società cooperativa, ha respinto la richiesta di rimborso di fr. 12’500.–
poiché a suo avviso la moglie non aveva dimostrato di avere concesso un
prestito al marito. Inoltre, pur accertando che l’autovettura era stata
acquistata con beni propri della moglie, egli ha lasciato il veicolo al marito
poiché la moglie non ne aveva chiesto la restituzione. Infine egli ha
dichiarato improponibile la pretesa di fr. 12’000.– (metà del conto risparmio
del marito), dato che la domanda era stata formulata solo nel memoriale
conclusivo e perciò troppo tardi.
-
L’appellante invoca
l’art. 205 cpv. 1 CC e rivendica l’importo di fr. 12’500.– corrispondenti ai
prelevamenti dai suoi beni propri, che il marito ha usato per comperare la nota
automobile. Ora, dal fascicolo processuale risulta che in costanza di matrimonio
l’attrice ha ricevuto in donazione dal padre l’importo di fr. 25’000.– e che
con parte di questa somma il convenuto ha comperato un’autovettura (deposizione
__________). Che il denaro ricevuto dal padre sia un bene proprio della moglie
non può essere seriamente contestato (art. 198 n. 2 CC). Quanto al veicolo acquistato
con beni propri della moglie, esso sostituisce i rispettivi beni (art. 198 n. 4
CC), sicché subentra al posto del bene sostituito nella relativa massa dei beni
(Deschenaux/ Tercier, Le nouveau droit
matrimonial, Berna 1987, pag. 251).
Tenuto conto che a norma dell’art. 205 cpv. 1 CC ogni coniuge riprende i suoi
beni che si trovano in possesso dell’altro, l’attrice avrebbe dovuto chiedere,
se mai, la restituzione dell’autovettura (bene sostituito), non rivendicare
l’importo profuso nell’acquisto.
L’appellante pretende di
avere mutuato la relativa somma al marito (appello, pag. 14) e ne chiede il
rimborso. Considerato che al coniuge richiedente – così come a ogni soggetto
giuridico che deduca il suo diritto da una circostanza asserita – incombe
l’onere della prova (Deschenaux/Tercier,
op. cit., pag. 311) e che nella fattispecie manca qualsiasi indicazione tanto
sulla somma prestata, quanto sul contratto di mutuo e sul relativo obbligo di
restituzione (Tercier, La partie
spéciale du code des obligations, pag. 205; Kummer,
Berner Kommentar, n. 248 ad art. 8 CC), la pretesa dell’appellante non può
essere accolta. Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime matrimoniale
non è retto dal principio inquisitorio (cfr., per gli altri Cantoni, Spühler/ Frei-Maurer, Berner Kommentar,
Ergänzungsband 1991, n. 44 e 47 ad art. 158 CC), ragione per cui l’attrice deve
sopportare le conseguenze di quanto non è stata in grado di dimostrare. Del
resto essa medesima ha rilevato che l’importo ricevuto dal padre è stato usato
per comperare un gruppo imbottito, l’autovettura e una lampada alogena
(replica, pag. 6 in alto). Del resto, se si tiene conto che fr. 10’000.– sono asseritamente
serviti per acquistare la predetta quota di partecipazione nella cooperativa
__________ (appello, pag. 11) e che l’attrice chiede il rimborso di fr.
12’500.–, non appare verosimile che quest’ultimo importo corrisponda unicamente
al prezzo pagato per l’autovettura, tanto più che agli atti manca qualsiasi
riscontro probatorio sulla data dell’acquisto, il tipo preciso di veicolo e il
prezzo pagato. Ciò posto, su questo punto l’appello si rivela destituito di fondamento.
- La moglie rivendica
inoltre l’importo di fr. 12’000.– a titolo di liquidazione del regime dei beni,
corrispondenti alla sua partecipazione agli acquisti del marito. Il Pretore –
come detto – ha ritenuto inammissibile la richiesta poiché tardiva. In effetti
con la petizione e la replica l’attrice si era limitata a chiedere che tutti i
debiti dell’unione coniugale fossero posti a carico del marito; solo con le
conclusioni essa ha chiesto una determinata somma di denaro in liquidazione del
regime dei beni (fr. 22’500.–). D’altro lato il giudice del divorzio deve – di
regola – disciplinare d’ufficio anche le conseguenze personali e patrimoniali
dello scioglimento del matrimonio, compresa la liquidazione del regime dei beni
(principio dell’unità della materia: SJ 1994 pag. 550 in fondo con richiamo a
DTF 113 II 97 consid. 2; Poudret/
Mercier, L’unité du jugement de divorce et l’office du juge, in:
Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 317 segg.). Sia come sia,
comunque si risolva il problema legato alla proponibilità della domanda, in
concreto l’esito del giudizio non muterebbe per i motivi esposti in appresso.
L’appellante sostiene che
sul conto di risparmio intestato al marito si troverebbero depositati fr.
24’000.–, onde il suo diritto alla metà. Dal fascicolo processuale risulta
unicamente però che dal salario del marito, funzionario delle __________, sono
dedotti importi destinati a un conto del marito presso la Cassa di risparmio
dell’azienda stessa (doc. 1 e F prodotto il 25 settembre 1995). Tali accantonamenti
non sono costanti: nel mese di gennaio 1994 la deduzione era per esempio di fr.
500.– (doc. 1) e nel mese di agosto di fr. 50.– (doc. F prodotto il 25
settembre 1995). Sul saldo che si trovava depositato in conto il giorno in cui
è stata presentata l’istanza per il tentativo di conciliazione (art. 204 cpv. 2
CC) manca qualsiasi elemento di prova e a tale insufficienza non possono
supplire le cifre meramente empiriche prospettate dall’appellante.
È vero che all’udienza
preliminare l’attrice aveva chiesto al marito l’edizione di un estratto del
saldo depositato sul predetto conto, tant’è che il Pretore aveva assegnato al
convenuto un termine di 30 giorni per produrlo. Il termine era decorso infruttuoso,
sicché l’appellante si prevale ora dell’art. 210 CPC, secondo cui se la parte obbligata
a produrre un documento non lo esibisce, deve essere tenuto per vero il fatto
che si trattava di provare. A prescindere dalla circostanza però che v’è da domandarsi
se nella sua tassatività l’art. 210 CPC sia compatibile con il diritto federale
(cfr. Bräm in: Zürcher Kommentar,
3a edizione, note 48 a 50 ad art. 170 CC), in concreto non si sa
quali fatti l’attrice intendesse dimostrare a sostegno della sua pretesa di
liquidazione. Dagli allegati preliminari non si deduce alcunché a tale proposito.
Ciò posto, mancano in ogni modo le premesse per applicare l’art. 210 CPC. Del
resto, sebbene il convenuto non abbia prodotto l’estratto in questione, non si
può ritenere che la prova fosse per ciò solo inesperibile. Non solo l’attrice
non ha insistito presso il Pretore per la sua assunzione, né ha cercato altre
vie (si pensi a una domanda di edizione rivolta direttamente alla Cassa di
risparmio), ma al termine dell’istruttoria, dopo avere sentito tre testi, essa
ha rinunciato a ulteriori prove (verbale del 15 novembre 1995, pag. 6). Il
Pretore poteva pertanto ritenere che l’attrice avesse rinunciato all’assunzione
del documento richiesto, né incombeva al giudice, nemmeno in virtù del diritto
federale, indagare d’ufficio sui fatti relativi allo scioglimento del regime
matrimoniale (Poudret/Mercier,
op. cit., pag. 322 seg.). L’appello, nuovamente infondato, deve perciò essere respinto.
-
L’appellante si
duole infine del riparto in ragione di metà ciascuno degli oneri processuali di
prima sede, facendo valere che la scorrettezza processuale del marito, il quale
si è opposto a ogni pretesa, giustifica l’addebito a costui di tutte le spese
processuali. L’argomento non può essere condiviso. Con la petizione l’attrice
aveva chiesto la pronuncia del divorzio, l’affidamento dei figli, un contributo
di fr. 1’800.– per i figli e uno di fr. 900.– per sé, oltre la messa a carico
del marito dei debiti coniugali. Il convenuto si è opposto alla petizione,
chiedendo la pronuncia del divorzio per colpa della moglie, l’affidamento dei
figli e fr. 10’000.– in liquidazione del regime dei beni. Visto l’esito del processo,
entrambi risultano parzialmente soccombenti, ragione per cui la suddivisione a
metà delle spese e delle ripetibili di prima sede – al cui riguardo il Pretore
gode di ampia latitudine di giudizio – non appare il risultato né di un eccesso
né di un abuso di apprezzamento (art. 148 cpv. 2 CPC). Si aggiunga che, per
quanto riguarda le ripetibili, l’appellante neppure ha cifrato la sua pretesa,
di modo che la domanda risulta finanche irricevibile (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano
1993, n. 6 ad art. 309).
-
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di
assistenza giudiziaria presentata da __________ non può essere accolta, sin
dall’inizio mancando all’appello qualsiasi probabilità di successo (art. 157
CPC).
Per questi motivi,
vista per le spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da __________ è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr.
800.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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