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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.50
Data decisione, Autorità: 08.10.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00050
Lugano 8 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. _____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 14 aprile 1994 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 26 marzo 1996 presentata da __________ contro la sentenza emanata il 5 marzo 1996 del Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1958) e __________ (1959) si sono sposati il __________ 1978 a __________o. Dalla loro unione sono nati i figli ____________________ (__________1979) e __________ (__________1981). L’8 febbraio 1994 il marito ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 28 marzo 1994.
B. Con petizione del 14 aprile 1994 __________ ha chiesto la pronuncia del divorzio, l’affidamento dei figli, la condanna del marito al pagamento di un contributo alimentare mensile di fr. 900.– per ciascun figlio e di fr. 900.– per sé, con obbligo per il marito di assumere tutti i debiti dell’unione coniugale. Nella sua risposta del 6 maggio 1994 __________ si è opposto alla petizione, ha chiesto che il divorzio fosse pronunciato per colpa della moglie, ha postulato l’affidamento dei figli e la condanna della moglie a versargli fr. 10'000.– a titolo di liquidazione del regime dei beni. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande.
C. Ultimata l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 27 febbraio 1996 l’attrice ha confermato la domanda di divorzio, ha rivendicato l’affidamento dei figli e ha chiesto un contributo alimentare di fr. 650.– mensili, oltre al rimborso di fr. 22’500.– giusta l’art. 205 CC e di fr. 12’000.– in liquidazione del regime dei beni; subordinatamente essa ha limitato quest’ultimo importo a fr. 9’500.–. Nel proprio memoriale del 27 febbraio 1997 il convenuto ha aderito alla domanda di divorzio, all’affidamento dei figli alla madre e al contributo di fr. 650.– mensili, chiedendo che il regime dei beni fosse sciolto riconoscendo a ciascuna parte l’esclusiva proprietà dei beni di cui essa disponeva, rispettivamente al cui nome i beni risultavano intestati. Egli ha riconosciuto alla moglie, in particolare, il mobilio e le suppellettili dell’appartamento coniugale, come pure la quota n. ____________________della società cooperativa __________ di , rivendicando per sé l’automobile __________ “”. Il dibattimento finale si è tenuto il 27 febbraio 1996.
D. Statuendo il 5 marzo 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha affidato i figli alla madre con un contributo di fr. 650.– mensili indicizzati a carico del padre. Egli ha sciolto il regime dei beni assegnando a ciascun coniuge l’esclusiva proprietà dei beni di cui si trovava in possesso – rispettivamente che gli erano intestati – e riconoscendo l’esclusiva proprietà della moglie sulla quota n. __________della società cooperativa __________, intestata ai coniugi congiuntamente. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'000.–, sono state poste a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili. L’attrice è stata ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
E. __________ è insorta contro la citata sentenza con un appello del 26 marzo 1996 nel quale postula – previa concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria – la condanna del marito al rimborso di fr. 12'500.– e al versamento di fr. 12’000.– in liquidazione del regime dei beni, oltre la quota n. __________ della società cooperativa __________ a lei già assegnata. Nelle sue osservazioni del 6 maggio 1996 __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerato
in diritto: 1. La pronuncia del divorzio è passata in giudicato, la moglie avendo appellato solo i dispositivi sulla liquidazione del regime matrimoniale e sulla ripartizione degli oneri processuali.
Il Pretore, riconosciuta all’attrice la proprietà della menzionata quota di partecipazione nella società cooperativa, ha respinto la richiesta di rimborso di fr. 12’500.– poiché a suo avviso la moglie non aveva dimostrato di avere concesso un prestito al marito. Inoltre, pur accertando che l’autovettura era stata acquistata con beni propri della moglie, egli ha lasciato il veicolo al marito poiché la moglie non ne aveva chiesto la restituzione. Infine egli ha dichiarato improponibile la pretesa di fr. 12’000.– (metà del conto risparmio del marito), dato che la domanda era stata formulata solo nel memoriale conclusivo e perciò troppo tardi.
L’appellante invoca l’art. 205 cpv. 1 CC e rivendica l’importo di fr. 12’500.– corrispondenti ai prelevamenti dai suoi beni propri, che il marito ha usato per comperare la nota automobile. Ora, dal fascicolo processuale risulta che in costanza di matrimonio l’attrice ha ricevuto in donazione dal padre l’importo di fr. 25’000.– e che con parte di questa somma il convenuto ha comperato un’autovettura (deposizione __________). Che il denaro ricevuto dal padre sia un bene proprio della moglie non può essere seriamente contestato (art. 198 n. 2 CC). Quanto al veicolo acquistato con beni propri della moglie, esso sostituisce i rispettivi beni (art. 198 n. 4 CC), sicché subentra al posto del bene sostituito nella relativa massa dei beni (Deschenaux/ Tercier, Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 251). Tenuto conto che a norma dell’art. 205 cpv. 1 CC ogni coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell’altro, l’attrice avrebbe dovuto chiedere, se mai, la restituzione dell’autovettura (bene sostituito), non rivendicare l’importo profuso nell’acquisto.
L’appellante pretende di avere mutuato la relativa somma al marito (appello, pag. 14) e ne chiede il rimborso. Considerato che al coniuge richiedente – così come a ogni soggetto giuridico che deduca il suo diritto da una circostanza asserita – incombe l’onere della prova (Deschenaux/Tercier, op. cit., pag. 311) e che nella fattispecie manca qualsiasi indicazione tanto sulla somma prestata, quanto sul contratto di mutuo e sul relativo obbligo di restituzione (Tercier, La partie spéciale du code des obligations, pag. 205; Kummer, Berner Kommentar, n. 248 ad art. 8 CC), la pretesa dell’appellante non può essere accolta. Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime matrimoniale non è retto dal principio inquisitorio (cfr., per gli altri Cantoni, Spühler/ Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 44 e 47 ad art. 158 CC), ragione per cui l’attrice deve sopportare le conseguenze di quanto non è stata in grado di dimostrare. Del resto essa medesima ha rilevato che l’importo ricevuto dal padre è stato usato per comperare un gruppo imbottito, l’autovettura e una lampada alogena (replica, pag. 6 in alto). Del resto, se si tiene conto che fr. 10’000.– sono asseritamente serviti per acquistare la predetta quota di partecipazione nella cooperativa __________ (appello, pag. 11) e che l’attrice chiede il rimborso di fr. 12’500.–, non appare verosimile che quest’ultimo importo corrisponda unicamente al prezzo pagato per l’autovettura, tanto più che agli atti manca qualsiasi riscontro probatorio sulla data dell’acquisto, il tipo preciso di veicolo e il prezzo pagato. Ciò posto, su questo punto l’appello si rivela destituito di fondamento.
L’appellante sostiene che sul conto di risparmio intestato al marito si troverebbero depositati fr. 24’000.–, onde il suo diritto alla metà. Dal fascicolo processuale risulta unicamente però che dal salario del marito, funzionario delle __________, sono dedotti importi destinati a un conto del marito presso la Cassa di risparmio dell’azienda stessa (doc. 1 e F prodotto il 25 settembre 1995). Tali accantonamenti non sono costanti: nel mese di gennaio 1994 la deduzione era per esempio di fr. 500.– (doc. 1) e nel mese di agosto di fr. 50.– (doc. F prodotto il 25 settembre 1995). Sul saldo che si trovava depositato in conto il giorno in cui è stata presentata l’istanza per il tentativo di conciliazione (art. 204 cpv. 2 CC) manca qualsiasi elemento di prova e a tale insufficienza non possono supplire le cifre meramente empiriche prospettate dall’appellante.
È vero che all’udienza preliminare l’attrice aveva chiesto al marito l’edizione di un estratto del saldo depositato sul predetto conto, tant’è che il Pretore aveva assegnato al convenuto un termine di 30 giorni per produrlo. Il termine era decorso infruttuoso, sicché l’appellante si prevale ora dell’art. 210 CPC, secondo cui se la parte obbligata a produrre un documento non lo esibisce, deve essere tenuto per vero il fatto che si trattava di provare. A prescindere dalla circostanza però che v’è da domandarsi se nella sua tassatività l’art. 210 CPC sia compatibile con il diritto federale (cfr. Bräm in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, note 48 a 50 ad art. 170 CC), in concreto non si sa quali fatti l’attrice intendesse dimostrare a sostegno della sua pretesa di liquidazione. Dagli allegati preliminari non si deduce alcunché a tale proposito. Ciò posto, mancano in ogni modo le premesse per applicare l’art. 210 CPC. Del resto, sebbene il convenuto non abbia prodotto l’estratto in questione, non si può ritenere che la prova fosse per ciò solo inesperibile. Non solo l’attrice non ha insistito presso il Pretore per la sua assunzione, né ha cercato altre vie (si pensi a una domanda di edizione rivolta direttamente alla Cassa di risparmio), ma al termine dell’istruttoria, dopo avere sentito tre testi, essa ha rinunciato a ulteriori prove (verbale del 15 novembre 1995, pag. 6). Il Pretore poteva pertanto ritenere che l’attrice avesse rinunciato all’assunzione del documento richiesto, né incombeva al giudice, nemmeno in virtù del diritto federale, indagare d’ufficio sui fatti relativi allo scioglimento del regime matrimoniale (Poudret/Mercier, op. cit., pag. 322 seg.). L’appello, nuovamente infondato, deve perciò essere respinto.
L’appellante si duole infine del riparto in ragione di metà ciascuno degli oneri processuali di prima sede, facendo valere che la scorrettezza processuale del marito, il quale si è opposto a ogni pretesa, giustifica l’addebito a costui di tutte le spese processuali. L’argomento non può essere condiviso. Con la petizione l’attrice aveva chiesto la pronuncia del divorzio, l’affidamento dei figli, un contributo di fr. 1’800.– per i figli e uno di fr. 900.– per sé, oltre la messa a carico del marito dei debiti coniugali. Il convenuto si è opposto alla petizione, chiedendo la pronuncia del divorzio per colpa della moglie, l’affidamento dei figli e fr. 10’000.– in liquidazione del regime dei beni. Visto l’esito del processo, entrambi risultano parzialmente soccombenti, ragione per cui la suddivisione a metà delle spese e delle ripetibili di prima sede – al cui riguardo il Pretore gode di ampia latitudine di giudizio – non appare il risultato né di un eccesso né di un abuso di apprezzamento (art. 148 cpv. 2 CPC). Si aggiunga che, per quanto riguarda le ripetibili, l’appellante neppure ha cifrato la sua pretesa, di modo che la domanda risulta finanche irricevibile (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309).
Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ non può essere accolta, sin dall’inizio mancando all’appello qualsiasi probabilità di successo (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista per le spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili di appello.
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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