AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.56
Data decisione, Autorità: 10.07.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00056
Lugano, 10 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Antonini
sedente per statuire nella causa __________ / (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) del-la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 28 novembre 1995 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________, __________)
contro
avv. __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________, e __________, __________ (patrocinati dallo stesso avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello dell’11 aprile 1996 presentato da __________ contro la decisione emessa il 1° aprile 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 28 novembre 1995 la ditta __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città che fosse ordinata l’iscrizione (provvisoria) di un’ipoteca legale degli imprenditori sulla particella n. __________RFD di __________, proprietà di __________ e __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, per l’ammontare di fr. 210 571.70 oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 1995. Convenuti in giudizio sono stati anche __________ e __________, che avevano commissionato la fornitura e la posa delle attrezzature alberghiere oggetto dell’ipoteca legale, come pure la ditta __________, di cui __________ era amministratore unico e __________ direttore. In via cautelare l’istante ha postulato l’iscrizione (provviso-ria) dell’ipoteca senza contraddittorio.
B. Statuendo il 29 novembre 1995 inaudita parte, il Pretore ha ordinato l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale e ha fissato alla ditta istante un termine fino al 29 febbraio 1996 per promuovere l’azione intesa all’iscrizione definitiva, con l’avvertenza che il termine sarebbe decaduto qualora i convenuti avessero chiesto la revoca del decreto. Il giudizio sulle spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, è stato rinviato al merito.
C. __________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ hanno instato il 1° dicembre 1995 per la revoca del decreto, previo contraddittorio. Il Pretore li ha citati, con l’istante, all’udienza del 6 febbraio 1996. In tale circostanza l’istante ha limitato la propria richiesta di iscrizione all’ammon-tare di fr. 151 952.70 oltre interessi e ha proposto di sentire cinque testimoni. __________ e __________, __________, __________ e __________ hanno proposto il rigetto della domanda, opponendosi alle prove indicate.
D. Con decisione del 1° aprile 1996 il Pretore, rifiutate le assunzio-ni testimoniali, ha respinto la richiesta di iscrizione, autorizzando __________ e __________, __________, __________ e __________ a postulare la cancellazione dell’iscrizione ordinata senza contraddittorio “previa presentazione all’ufficiale del registro fondiario di copia della presente sentenza cresciuta in giudicato”. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1000.– sono state poste a carico della ditta istante, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 2000.– complessivi per ripetibili. Il Pretore ha ritenuto, in sintesi, che le attrezzature alberghiere fornite dall’istante non comportino un maggior valore dell’immobile, poiché servono solo all’uso dei locali come esercizio pubblico e possono essere tolte senza deterioramento.
E. Insorta con un appello del 10 aprile 1996 contro la decisione del Pretore, l’istante chiede – senza postulare effetto sospensivo al gravame – che il giudizio impugnato sia annullato e gli atti rinviati al Pretore per l’assunzione di quattro testimoni notificati all’udienza del 6 febbraio 1996, subordinatamente che l’iscri-zione provvisoria dell’ipoteca sia confermata per l’importo di fr. 174 367.– oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 1995. __________ e __________, __________, __________ e __________ hanno dichiarato il 7 maggio 1996 di non formulare osservazioni, l’appellante avendo – tra l’altro – omesso di postulare la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. __________, __________ e __________ hanno rinunciato a loro volta, il 9 maggio 1996, a presentare osservazioni ritenendosi “non direttamente parti in causa”.
Considerando
in diritto:
L’iscrizione nel registro fondiario di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). La procedura è quella ordinaria degli art. 165 segg. CPC. Per salvaguardare il termine di tre mesi l’artigiano o imprenditore può chiedere un’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF), che il giudice decide con rito sommario (art. 961 cpv. 3 CC), ovvero con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC). Tale procedura prevede la citazione delle parti a un’ udienza (art. 363 CPC); prima dell’udienza – ma anche in qualsiasi altro momento prima della decisione – il giudice può decretare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC).
Nella fattispecie l’istante ha chiesto al Pretore, il 28 novembre 1995, una generica iscrizione di ipoteca legale. Sia l’intestazio-ne del memoriale (“istanza”) sia le norme legali invocate (art. 961 CC e 4 LAC) lasciavano intendere nondimeno ch’essa intendeva ottenere un’iscrizione provvisoria. La procedura applicabile era pertanto quella contenziosa di camera di consiglio, sicché il Pretore doveva citare le parti a un’udienza per la discussione (art. 363 CPC). Prima di tale udienza egli poteva bensì emanare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC) – e in specie ordinare l’iscrizione (provvisoria) dell’ipoteca senza contraddittorio – ma ciò non lo esonerava dall’indire la discussione. A torto quindi il primo giudice ha disposto l’udienza, nel decreto del 29 novembre 1995, solo su richiesta dei convenuti e a torto ha rinviato le spese processuali al merito (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 26 ad art. 148 CPC). Resta il fatto che l’udienza, ancorché su richiesta, ha avuto luogo (il
6 febbraio 1996) e che il sindacato sulle spese processuali è stato emesso, ancorché a sfavore dell’istante, nella decisione impugnata. Dal profilo formale le predette irregolarità non hanno quindi recato all’appellante alcun pregiudizio.
Più delicato è sapere se il Pretore non abbia disatteso il principio del contraddittorio omettendo il dibattimento finale (art. 368 CPC). All’udienza del 6 febbraio 1996, in effetti, l’istante aveva offerto l’escussione di cinque testimoni, offerta che il Pretore ha respinto nella decisione impugnata (pag. 5 a metà). Così facendo, tuttavia, egli ha dichiarato chiusa l’istruttoria senza indire il dibattimento finale. Certo, egli richiama il principio secondo cui l’omissione del dibattimento finale nell’ambito di una procedura ordinaria non comporta l’annullamento della sentenza impugnata se tale omissione non cagiona all’appellante un pregiudizio irreparabile (Rep. 1989 pag. 177 consid. 7). Ammesso e non concesso però che analogo principio valga anche nei casi in cui il Pretore tralasci deliberatamente – e non per inavvertenza – il dibattimento finale, esso non si applica né alla procedura di istanza unica (ove l’omissione del dibattimento finale comporta l’annullabilità della sentenza: Rep. 1984 pag. 394) né alla procedura in materia di provvedimenti cautelari (I CCA, sentenza del 7 ottobre 1993 nella causa T. contro V. SA e C. SA, consid. 2). Non è affatto certo, quindi, che l’omissione del dibattimento finale in una procedura di camera di consiglio sia senza conseguenze, e poco importa che l’istante non sollevi il problema nell’ appello, una disattenzione del contraddittorio dovendo essere ravvisata d’ufficio (art. 141 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC). Comunque sia, si supponesse anche – per ipotesi – che il Pretore abbia emanato una sentenza annullabile, non sussisterebbe oggi alcun interesse pratico e attuale a rilevare tale difetto, come si illustrerà nel considerando che segue.
Con la decisione impugnata il Pretore ha disposto che sia cancellata, “previa presentazione all’ufficiale (...) di copia della presente sentenza cresciuta in giudicato”, l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale ordinata inaudita parte. Ora, l’art. 290 lett. b CPC prevede che le sentenze appellabili – ma non i decreti cautelari – sono esecutive “dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per impugnarle”. Le decisioni emanate nel quadro di una procedura di camera di consiglio divengono esecutive, pertanto, il giorno dopo la scadenza dei dieci giorni utili per la presentazione dell’appello (art. 370 cpv. 2 CPC). Se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugualmente carattere esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che all’appello sia conferito effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC). In concreto non è mai stato conferito all’appello effetto sospensivo, per altro nemmeno richiesto. In una lettera inviata alla __________mera civile di appello il 21 maggio 1996 (che nemmeno andrebbe vagliata, costituendo essa una replica inammissibile), l’appellante sostiene che l’art. 382 cpv. 3 CPC non si applica al caso in esame. L’affermazione è pertinente, ma di nessun ausilio, dato che la decisione impugnata è ad ogni modo esecutiva in virtù dell’art. 370 cpv. 3 CPC. Ciò significa che l’iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio il 29 novembre 1995 è diventata caduca. È possibile che l’ipoteca legale non sia ancora stata materialmente radiata dal registro fondiario ed è possibile che fino all’emanazione del giudizio odierno l’istante potesse ancora chiedere il conferimento dell’effetto sospensivo all’appello. Se non che, con l’emanazione della presente sentenza viene meno qualunque possibilità di ottenere tale beneficio e nulla può ormai ostare all’esecutività della decisione impugnata. Il che rende senza interesse giuridico appurare se, avesse ottenuto effetto sospensivo, l’appello sarebbe stato provvisto di buon diritto (e quindi anche sapere se, rinunciando a indire il dibattimento finale, il Pretore abbia disatteso il principio del contraddittorio).
La circostanza che l’iscrizione provvisoria si sia estinta rende l’appello, come detto, senza interesse pratico e attuale. La causa deve quindi essere stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC). Rimane da esaminare il problema delle spese e delle ripetibili, che andrebbe risolto – se la mancanza d’interesse non fosse imputabile al comportamento della parte medesima – “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite” (art. 72 della procedura civile federale, per analogia: I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 nella causa A. SA contro R.H. SA e litisconsorti, consid. 6). In concreto la decadenza della procedura si riconduce proprio al fatto che l’istante, non postulando il conferimento dell’effetto sospensivo all’ap-pello, non ha evitato che la cancellazione ordinata dal Pretore divenisse esecutiva. Essa deve quindi sopportare le spese processuali inutilmente cagionate (art. 148 cpv. 3 CPC), compresa una tassa di giustizia ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili ai convenuti, che hanno rinunciato a formulare osservazioni all’appello.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta:
L’appello è dichiarato senza interesse giuridico per sopravvenuta esecutività della cancellazione inerente all’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale e la causa è stralciata dai ruoli.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. dott. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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