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Numero d'incarto:
11.1996.70
Data decisione, Autorità:
15.10.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00070
Lugano
15 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 30 settembre 1994 da
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 30
aprile 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26
marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con petizione del 30
settembre 1994 __________ e __________ __________, proprietaria,
rispettivamente possessore, della particella
n. __________ RFP di
__________ __________, hanno chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di
ordinare a __________ __________i, proprietario della contigua particella n.
__________di ripristinare il muro di confine tra i due fondi lungo i confini
nord, est e sud della particella n. __________e di rimuovere le piante poste a
valle del fondo n. 66 nella fascia di sei metri dal confine con il fondo n.
__________;
che con risposta del 21
febbraio 1995 il convenuto si è opposto alla petizione;
che con sentenza del 26
marzo 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l’azione, ha condannato
__________ __________ a ripristinare il muro limitatamente alle parti
danneggiate e a estirpare gli alberelli di larice piantati entro la fascia di
sei metri dal confine fra le particelle n. __________e __________, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese a carico del convenuto, con obbligo
di rifondere agli attori un’indennità di fr. 1000.– per ripetibili;
che con appello del 30
aprile 1996 __________ __________ chiede che, in riforma del giudizio
pretorile, l’ordine di ripristinare il muro riguardi solo le due parti danneggiate
e che gli oneri processuali siano ripartiti in ragione di un quarto a carico
del convenuto e di tre quarti a carico degli attori, con obbligo per questi ultimi
di rifondergli fr. 1000.– per ripetibili;
che nelle loro
osservazioni del 5 giugno 1996 __________ e __________ __________ propongono di
respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata;
e considerando
in diritto: che con decreto del 15
maggio 1996 il Pretore ha fissato in fr. 8’000.– il valore della lite, di modo
che l’appello è ricevibile;
che gli appellanti
chiedono – come detto – che l’ordine di ripristinare il muro concerna solo le
due parti danneggiate e che gli oneri processuali siano ripartiti in ragione di
un quarto a carico del convenuto e di tre quarti a carico degli attori, con
obbligo per questi ultimi di rifondere all’appellante fr. 1000.– per
ripetibili;
che per quanto attiene
alla richiesta di precisazione del dispositivo con cui il Pretore ha ordinato
il ripristino del muro, la censura – non motivata – è irricevibile (art. 309
cpv. 5 in relazione al cpv. 2 lett. f CPC) e finanche vana, il Pretore avendo
precisato nelle motivazioni (consid. 10, pag. 7 in alto) il tenore dell’ordine
impartito;
che per quanto riguarda
gli oneri processuali, nella petizione gli attori avevano postulato in effetti
il ripristino integrale del muro di confine tra i due fondi lungo i confini
nord, est e sud della particella n. __________, appartenente al convenuto, e
l’allontanamento di alcune piante poste a meno di 6 m dal confine;
che il Pretore ha
parzialmente accolto la petizione, ordinando al convenuto di ripristinare il
muro – non integralmente, ma per quanto sia possibile – limitatamente alle
parti manomesse (sentenza, pag. 7 in alto) e di allontanare le piante non a distanza
legale;
che ritenendo la
soccombenza del convenuto “pressoché totale” e ponendo a suo carico tutte le
spese processuali, il Pretore è caduto perciò in un eccesso di apprezzamento;
che infatti gli attori
hanno ottenuto causa vinta sul principio, ma hanno ecceduto nelle loro domande;
che si giustifica pertanto
di porre a carico degli attori un quarto degli oneri di prima sede e di ridurre
a fr. 750.– le ripetibili a loro favore;
che gli oneri processuali
di appello seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono posti
per 3/4 a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità
per ripetibili ridotte di appello;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così modificato:
La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr.
1’200.–, da anticipare dagli attori, sono poste per un quarto a carico degli
attori stessi e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà agli attori
fr. 750.– per ripetibili ridotte.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti per tre quarti a suo carico e per un
quarto a carico degli appellati in solido. __________ __________ rifonderà alla
controparte l’importo di fr. 500.– complessivi per ripetibili ridotte di
appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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