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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.73
Data decisione, Autorità: 30.11.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00073
Lugano 30 novembre 1996/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 17 novembre 1993 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolta l’appellazione del 6 maggio 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 22 aprile 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
il giudizio sulle spese e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ era proprietario, fino al 13 giugno 1995, della particella n. __________MAF di __________; __________ __________ è proprietario della particella n. __________, situata nelle vicinanze, su cui sorge la sua casa di abitazione. Entrambi i fondi fanno parte di un complesso di case a schiera. Per accedere al proprio fondo con veicoli __________ __________ deve transitare sul fondo che apparteneva a __________ __________.
B. Adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un’azione possessoria del 17 novembre 1993, __________ __________ ha chiesto che fosse impartito a __________ __________ (con la comminatoria dell’ art. 292 CP) il divieto di passare con veicoli sulla sua particella n. __________.
Alla discussione del 4 febbraio 1994 __________ __________ ha proposto di respingere l’azione. Al dibattimento finale del 24 marzo 1995 l’istante ha riaffermato la sua domanda di giudizio e ha precisato che il convenuto, pur non avendo un diritto di passo iscritto a registro fondiario, può transitare sul suo fondo in base alle norme del piano regolatore, ma esclusivamente per le operazioni di carico e scarico. Il convenuto ha mantenuto la sua opposizione.
C. Statuendo il 22 aprile 1996, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha vietato a __________ __________ di passare con veicoli sulla particella n. __________MAF di __________, salvo che per le operazioni di carico e scarico, con la comminatoria dell’art. 292 CP. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte l’importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.
D. Insorto contro la sentenza del Pretore con appello 6 maggio 1996, __________ __________ chiede che, conferito al gravame effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l’azione possessoria. La presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo con decreto del 20 maggio 1996.
E. Nelle osservazioni del 10 giugno 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerato
in diritto: 1. L’appellante ha affermato, quando si è trattato di postulare la concessione dell’effetto sospensivo al gravame, che non vi era urgenza di eseguire immediatamente la sentenza impugnata, poiché l’istante aveva venduto il fondo. Tale circostanza è stata confermata dallo stesso appellato, che ha ammesso di aver venduto l’abitazione e di essersi trasferito nel Canton Turgovia (osservazioni, pag. 2-3).
a) Per l’art. 110 cpv. 1 CPC se l’oggetto litigioso è alienato, il processo continua tra le parti in causa; la sentenza passa in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo in buona fede. Con il consenso delle parti l’acquirente può subentrare in causa all’alienante (cpv. 2). Il fatto è che in concreto quest’ultima norma non può essere applicata neppure per analogia.
b) L’azione di manutenzione è di natura esclusivamente possessoria (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 94 n. 365). L’istante, ovvero colui che tiene effettivamente in suo potere la cosa (art. 919 cpv. 1 CC; Stark, Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 12 delle note preliminari agli art. 926-929), deve rendere verosimile di essere possessore al momento dell’avvenuta turbativa. Il diritto di chiedere la cessazione della turbativa appartiene soltanto al possessore – diretto o indiretto – turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza e non può essere oggetto di cessione (Homberger, Zürcher Kommentar, n. 4 ad art. 928; Waldis, Das Nachbarrecht, Zurigo 1953, pag. 38). La pretesa può essere fatta valere, in altri termini, solo in concomitanza con il possesso della cosa (Stark, op. cit., n. 7 ed 8 ad art. 928).
c) Ne discende che, vendendo il fondo (nel giugno del 1995, cioè l’anno prima che statuisse il Pretore), l’istante ha perso anche il possesso della particella n. 2163 MAF di Bedigliora. In tali circostanze la causa possessoria diveniva per lui senza interesse, sicché il Pretore avrebbe dovuto stralciare il procedimento dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC). In questa misura l’appello di __________ __________ dev’essere accolto e la sentenza riformata.
Nel caso in cui un’azione divenga priva d’interesse, l’art. 351 CPC prevede che il giudice, udite le parti, stralcia la causa dai ruoli. Per quanto concerne le spese processuali, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in casi del genere si applica, per analogia, l’art. 72 della Procedura civile federale (I CCA, sentenza del 12 ottobre 1989 in re G./ R.; 19 ottobre 1993 in re M./avv. A): il tribunale statuisce quindi con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili occorre chiedersi, in altri termini, quali possibilità di buon esito avrebbe avuto la procedura se la lite non fosse divenuta senza interesse (DTF 111 Ib 191 consid. 7a; v. altresì DTF 118 Ia consid. 4 ). Ciò posto, occorre domandarsi quale sarebbe stato il verosimile esito dell’azione possessoria qualora l’istante non avesse venduto il fondo.
Davanti al Pretore l’istante si è valso dell’art. 928 CC (“azione di manutenzione”), che conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. Diversamente da quanto prevede l’art. 927 CC per l’azione di reintegra”, nell’ambito di un’azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di invocare un diritto prevalente. L’azione deve essere accolta, perciò, ogni qual volta si riscontri una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, op. cit., pag. 94 n. 365). Tale atto non deve necessariamente costituire un atto di forza: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore (Stark, op. cit., n. 22 all’introduzione degli art. 926–929 CC con richiami).
L’azione di manutenzione soggiace a un doppio limite di tempo (art. 929 CC), che va esaminato d’ufficio (Rep. 1987 pag. 209 consid. 1): il possessore deve aver reclamato immediatamente – da un lato – e deve avere promosso l’azione entro un anno dalla turbativa – dall’altro – indipendentemente dalla circostanza ch’egli abbia avuto nozione solo più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 1 e 2 CC). Reclamare immediatamente significa reagire con prontezza, nel termine ragionevolmente necessario per un primo esame della situazione (Stark, op. cit., nota 6 ad art. 929 CC; Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 nella causa P. contro B., consid. 8). Il reclamo, per altro, non deve rispettare forme particolari, deve però pervenire effettivamente all’autore della turbativa (Stark, op. cit., nota 10 ad art. 929 CC).
In concreto la turbativa consisteva nel passaggio di veicoli sul fondo dell’istante. Il convenuto ha fatto valere davanti al Pretore che il vicino non ha mai reclamato e i documenti agli atti (doc. H e I) non attestano invero l’esistenza di un reclamo, tuttavia è verosimile che il passaggio di autovetture davanti alla casa dell’ istante fosse quotidiano. Inoltre dal verbale di udienza del 4 febbraio 1994 risulta che la zona era stata a lungo (e fino poco tempo prima) oggetto di lavori che hanno interessato il piazzale dei posteggi e la casa d’abitazione del convenuto, di modo che non era possibile parcheggiare la vettura sul fondo n. __________. Ne discende che la questione di sapere se il reclamo fosse tempestivo è superata dall’immediata introduzione dell’azione di manutenzione. Secondo dottrina e giurisprudenza, del resto, quando si è in presenza di turbative che non presentano carattere di costante durevolezza, bensì di relativa discontinuità, il termine di un anno per l’inoltro dell’istanza comincia a decorrere da ogni nuova violazione del possesso (Stark, op. cit., n. 13 ad art. 929; Steinauer, op. cit., n. 369; Rep. 1993, 187). Tanto basta per concludere che l’azione era verosimilmente tempestiva.
Il consenso esclude, effettivamente, la possibilità di promuovere l’azione di manutenzione (Stark, op. cit., n. 17 e 60 ad art. 929; Homberger, op. cit., n. 11 ad art. 928). Spettava però al convenuto recare la prova di tale consenso. Ora, nella fattispecie è indubbio che a registro fondiario non figura alcun diritto di passo veicolare a favore del fondo del convenuto né dal fascicolo processuale risulta che l’istante abbia mai dato il suo consenso al passaggio. Come si è visto, poi, il complesso di case a schiera dispone di un posteggio comune; esaminando le fotografie agli atti (doc. C, G, L) se ne deve dedurre che il convenuto, per posteggiare davanti a casa sua, deve essere transitato sul fondo dell’istante. Certo è possibile che il passo sia stato utilizzato anche in precedenza da altri proprietari (doc. 3 e 4), ma ciò non significa che l’istante abbia autorizzato il convenuto a transitare quotidianamente sul suo fondo. In sostanza, solo le norme del piano regolatore particolareggiato del Comune di __________ sembrano autorizzare un transito del genere, limitato alle operazioni di carico e scarico. Tenuto conto del fatto che il convenuto non nega di essere passato sulla particella dell’istante e che non è riuscito a rendere verosimile un consenso dell’istante, l’azione possessoria sarebbe stata verosimilmente accolta, come del resto ha fatto il Pretore. Ciò posto, il pronunciato sulle spese e ripetibili di prima sede appare corretto.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del giudizio impugnato è così riformato:
L’istanza è dichiarata priva d‘interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
mentre i dispositivi n. 2 e 3 sono annullati. Per il resto il giudizio rimane invariato.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà ad __________ __________ fr. 500.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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