AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.79
Data decisione, Autorità: 21.08.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00079
Lugano, 21 agosto 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 23 ottobre 1989 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________r, __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 6 maggio 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 1° aprile 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1936) e __________ __________ (1948) si sono sposati a __________ il ____________________ 1975, dopo una convivenza dalla quale era nata, l’__________ __________ 1973, la figlia __________. Già prima del matrimonio l’attività di __________ __________ consisteva nel noleggio di apparecchi __________, __________ e __________, lavoro cui ha poi collaborato anche la moglie. Prima delle nozze inoltre __________ __________ ha acquistato una fattoria a __________ per occuparsi insieme con la moglie dell’allevamento di cavalli e di coltivazioni. I coniugi si sono separati nel dicembre del 1986, quando __________ __________ è andata a vivere a __________. Un primo tentativo di conciliazione davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona è decaduto infruttuoso il 3 febbraio 1987. Con decreto cautelare del 24 marzo successivo il Pretore ha affidato la figlia __________ al padre, ha disciplinato il diritto di visita della madre e ha attribuito l’abitazione coniugale al marito, tenuto a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili, oltre una provvigione ad litem di fr. 1000.–.
B. In seguito a un nuovo tentativo di conciliazione davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, rimasto senza esito il 20 febbraio 1989, __________ __________ ha introdotto azione di divorzio il 23 ottobre 1989, chiedendo un contributo mensile di fr. 1500.– indicizzati, una somma imprecisata in liquidazione del regime matrimoniale e il blocco del registro fondiario relativamente a due fondi intestati al marito. Nella sua risposta del 23 gennaio 1990 __________ __________ ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha postulato egli medesimo il divorzio per colpa della moglie, l’affidamento della figlia e la liquidazione del regime matrimoniale senza alcun versamento alla consorte. Quest’ultima si è opposta alla riconvenzione e nel successivo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto il proprio punto di vista.
C. Con decreto cautelare del 30 settembre 1991 il Pretore ha affidato in via provvisionale la figlia al padre, ha condannato __________ __________ a erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili, ha ordinato il blocco del registro fondiario sulle due citate particelle, disponendo anche una restrizione della facoltà di disporre su altri otto fondi intestati al marito, e ha condannato quest’ultimo a corrispondere alla moglie una provvigione ad litem di fr. 1500.–. Un appello presentato da __________ __________ contro tale decreto è stato respinto da questa Camera il 13 dicembre 1991 (inc. /). Il 26 marzo 1992 __________ __________ ha instato per una modifica dell’ assetto cautelare, che il Pretore ha rigettato il 4 novembre 1992. Un appello da lui introdotto contro quest’ultimo decreto non ha avuto miglior esito del precedente (I CCA, sentenza del 10 maggio 1993, inc. /).
D. Chiusa l’istruttoria di merito, al dibattimento finale del 5 febbraio 1996 è comparsa la sola attrice principale, che si è riconfermata “nelle precedenti allegazioni, contestazioni e domande”, indicando in fr. 500 000.– la sua pretesa in liquidazione del regime matrimoniale. __________ __________ ha scusato la propria assenza producendo un certificato medico.
E. Con sentenza del 1° aprile 1996 il Pretore ha accolto l’azione principale, ha pronunciato il divorzio, ha condannato __________ __________ a stanziare all’attrice un contributo mensile di fr. 100.– indicizzati giusta l’art. 152 CC, come pure una somma di fr. 48 500.– in liquidazione del regime matrimoniale, confermando il blocco del registro fondiario e le restrizioni della facoltà di disporre fino al pagamento di tale somma. La tassa di giustizia di fr. 3000.– è stata posta per un terzo a carico del convenuto e per due terzi a carico dell’attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 4000.– per ripetibili ridotte. La riconvenzione di __________ __________ è stata respinta e gli oneri processuali posti a carico di quest’ultimo, tenuto a versare alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata __________ __________ ha presentato il 6 maggio 1996 un appello volto a ottenere, in riforma del giudizio impugnato, un contributo mensile giusta l’art. 151 cpv. 1 CC (subordinatamente giusta l’art. 152 CC) di fr. 1500.– indicizzati, il pagamento di fr. 500 000.– in liquidazione del regime matrimoniale, l’addebito dell’intera tassa di giustizia al marito e un’indennità di fr. 12 000.– per ripetibili. In via cautelare essa ha chiesto che all’appello fosse conferito effetto sospensivo, nel senso che il marito fosse tenuto a versarle in pendenza di ricorso il contributo provvisionale di fr. 1100.– mensili fissato a suo tempo dal Pretore. L’istanza cautelare è stata dichiarata irricevibile dalla presidente di questa Camera il 17 maggio 1996. __________ __________ ha rifiutato sia la notifica dell’appello sia la notifica della decisione sull’istanza di effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. Lo scioglimento del matrimonio pronunciato dal Pretore a norma dell’art. 142 cpv. 1 CC non è più litigioso ed è passato in giudicato. Appellata è la rendita di indigenza a favore della moglie, che il primo giudice ha fissato in fr. 100.– mensili, pari alla differenza tra il fabbisogno minimo di fr. 2500.– (fr. 2115.– aumentati del 20%) e il reddito potenziale di lei (fr. 2400.– mensili). Quanto allo scioglimento dell’unione dei beni, il Pretore ha rilevato che solo 4 dei 13 fondi intestati al marito rientrano nella massa degli acquisti (art. 197 CC) e che di tali immobili è noto il solo valore di stima ufficiale. Addizionando tali valori, egli ha fissato l’am-montare degli acquisti a fr. 97 168.–, onde una spettanza della moglie di fr. 48 500.– (arrotondati).
L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’essere stata causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). La gravità della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/ Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
a) In concreto il primo giudice ha ricondotto il dissidio matrimoniale a fattori oggettivi, a una “profonda divergenza di carattere e di atteggiamento dei coniugi nei confronti della vita in comune, in particolare nel fatto che il marito pretendesse e si aspettasse dalla moglie un comportamento tipico della moglie di un contadino e una condivisione assoluta del suo impegno aziendale, che la moglie non era in grado e non poteva condividere” (sentenza, pag. 9 in fondo). Nel suo memoriale l’appellante rimprovera al marito un contegno dispotico, manesco e irrispettoso, ma non cita un solo elemento probatorio a sostegno delle sue accuse né indica quali risultanze agli atti il Pretore avrebbe apprezzato erroneamente. Ora, l’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC impone all’appellante di precisare – sotto comminatoria di nullità (cpv. 5) – “i motivi di fatto” su cui è fondata la sua domanda. L’attrice si limita a contrapporre la propria opinione soggettiva a quella del Pretore (“a differenza di quanto ritiene il Pretore...”), senza spiegare in alcun modo perché quest’ultima poggerebbe su un erroneo accertamento dei fatti o su un’erronea valutazione delle prove nel loro complesso. Tanto meno essa illustra perché la deposizione di sua madre (l’unica che in sostanza conforti le sue accuse, a parte una violenta lite coniugale attestata anche dalla teste __________) sia più attendibile della testimonianza – antitetica – rilasciata da __________ __________. Insufficientemente motivato, su questo punto l’appello sfugge a ulteriore disamina.
b) Sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC l’appellante protesta la propria innocenza, ma al proposito il ricorso cade nel vuoto perché il Pretore, già riconoscendo all’attrice il diritto a una rendita di indigenza (art. 152 CC), è pervenuto a identica conclusione. Il marito non essendo insorto contro tale apprezzamento – sul quale ci si potrebbe anche interrogare, ove appena si consideri che l’attrice si è ben guardata dal denunciare __________ __________ per falsa testimonianza – non occorre vagliare oltre la questione. Quanto al reddito del marito, il problema è senza interesse poiché il comportamento del convenuto non risulta causale per la disunione. Non vi è quindi alcun motivo per assumere prove rifiutate dal Pretore, a prescindere dal fatto che l’avv. __________ __________ non è stato escusso perché legato al segreto professionale (né si vede come potrebbe svincolarlo questa Camera) e che il dott. __________ __________ è stato regolarmente sentito (verbali, pag. 54 segg.), né l’attrice pretende di non averlo potuto interrogare debitamente. Ciò posto, l’appellante ha diritto a una mera rendita di indigenza, che le garantisce la copertura del fabbisogno minimo, ossia del limite vitale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/ Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 152 n. 760 seg.), ma non il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (come l’art. 151 cpv. 1 CC). Tale rendita non dipende quindi dalle entrate del convenuto.
c) Il Pretore ha stimato il fabbisogno mensile dell’appellante – come detto – in fr. 2500.– mensili. L’interessata ne auspica “una cospicua ridefinizione”, ma non indica di quanto. Il che non è ammissibile. In caso di contestazioni patrimoniali l’ap-pellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309, Rep. 1985 pag. 95 consid. 1), come del resto sul piano federale (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). Al riguardo l’appello disattende le esigenze minime dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC e si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC). Per quel che è della sua capacità lucrativa, l’appellante si prevale della perizia giudiziaria, ma la stessa perizia non esclude – come ha sottolineato il Pretore (sentenza, pag. 12) – che l’attrice possa lavorare a tempo pieno. Certo, l’appellante asserisce che l’attività intrapresa dopo la separazione dal marito (venditrice nel reparto di profumeria di un grande magazzino) esige una posizione eretta continua, in contrasto con quanto raccomandato dal perito. Se non che, un’incapacità lucrativa va riferita non a un’attività specifica, ma al mercato del lavoro in generale. L’appellante si duole di una frattura al bacino e di difficoltà psichiche, ma ciò non le preclude – come ha implicitamente ammesso il perito – qualsiasi ragionevole attività a tempo pieno, né l’interessata risulta essere mai stata riconosciuta parzialmente inabile al lavoro dall’Assicurazione Invalidità. Quanto al guadagno di fr. 2400.– mensili conseguibili con un’occupazione a tempo pieno, la cifra non è di per sé contestata. Anche su questo punto la sentenza del Pretore resiste pertanto alla critica.
a) L’azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione dell’ altro coniuge, secondo il valore di reddito, non secondo il valore venale (art. 212 cpv. 1 CC). Il valore d’imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano; sono circostanze speciali, segnatamente, i bisogni di sostentamento del coniuge superstite, il prezzo d’acquisto dell’azienda agricola, con gli investimenti, e la situazione finanziaria del coniuge cui appartiene l’azienda (art. 213 CC). Nella fattispecie non è controverso che la tenuta sul piano di __________ in cui il marito continua ad allevare cavalli e a occuparsi di coltivazioni è un’azienda agricola, tanto che agli atti figura un rapporto del Segretariato agricolo svizzero sul valore di reddito della masseria (doc. 32C). Ora, le costruzioni cui allude l’appellante si trovano su terreni facenti parte dell’azienda agricola, acquistati dal marito prima del matrimonio (doc. 32A, doc. B, planimetria in calce alla rubrica “perizia”). Per sapere in che misura eventuali acquisti partecipino al plusvalore dell’azienda, rispettivamente quale sia l’eventuale credito di partecipazione dell’appellante nei confronti del marito, bisognerebbe conoscere quindi il valore di reddito dell’azienda prima dell’investimen-to, la presumibile entità dell’investimento e il valore di reddito dell’azienda allo scioglimento del regime matrimoniale (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1992, note 36–39 ad art. 212 CC). L’unico dato a disposizione è il valore di reddito dell’azienda il 28 gennaio 1988 (doc. 32C, versato agli atti dal marito), che con qualche approssimazione potrebbe ritenersi quello decisivo per lo scioglimento del regime. Sul valore di reddito prima delle costruzioni e sull’entità dell’asserito investimento, invece, tutto si ignora. Mancano indicazioni perfino sulle costruzioni eseguite, che dagli atti risultano essere mere opere accessorie (tettoia del maneggio, ricoveri per cavalli, una pensilina, una serra: atti richiamati II; si veda anche la deposizione __________, pag. 6 in alto), mentre la casa di abitazione esisteva già prima del matrimonio (doc. 32C, pag. 4 in alto). Per determinare la partecipazione di eventuali acquisti al plusvalore dell’azienda, rispettivamente per apprezzare un’eventuale credito di partecipazione dell’attrice, fa difetto in sostanza qualsiasi serio elemento di valutazione.
Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime del beni non è retto dal principio inquisitorio (cfr., per gli altri Cantoni: Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 CC), né l’applicazione di tale principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier, L’unité du jugement en divorce et l’office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 323 a metà). Nel caso specifico incombeva quindi all’attrice addurre i dati necessari per l’emanazione del giudizio. L’appellante obietta di non aver potuto adempiere tale obbligo per la renitenza opposta dal marito all’esecuzione della perizia disposta dal giudice, tant’è che il perito ha rinunciato all’incarico. A parte il fatto però ch’essa nemmeno aveva chiesto al perito di determinare il valore di reddito dell’azienda agricola prima delle costruzioni (si vedano le domande peritali del 21 ottobre 1994), la pretesa ch’essa avanza nei confronti del marito è una contestazione di carattere patrimoniale. Essa avrebbe dovuto quindi – e in ogni modo – cifrare il suo credito (sopra, consid. 3c), che il giudice avrebbe poi esaminato liberamente (art. 90 CPC), tenendo conto anche del comportamento del marito (art. 210 CPC). In concreto l’attrice avanza pretese per complessivi fr. 500 000.–, ma non dà alcuna indicazione su quanto le spetterebbe in esito all’investimen-to nell’azienda agricola. Ora, il giudice non può statuire su una pretesa di cui nemmeno conosce l’ammontare richiesto. La domanda dell’appellante si rivela dunque, come che sia, destinata all’insuccesso.
b) Per quel che è dell’onere ipotecario, giovi ricordare che il Pretore ha ritenuto appartenere alla massa degli acquisti quattro fondi intestati al marito (sopra, consid. 1). Di tali fondi egli ha sommato – come detto – il valore di stima ufficiale, senza deduzione alcuna quantunque il convenuto risultasse avere debiti ipotecari per complessivi fr. 637 141.– (tassazione 1993/94: atti richiamati V). Tale onere non grava infatti – a mente del Pretore – i quattro fondi in rassegna, bensì i fondi propri del marito, costituenti l’azienda agricola. Perciò egli non ne ha tenuto calcolo. L’appellante rimprovera al Pretore di essersi fondato sulla tassazione 1993/94 anziché sull’aggravio ipotecario esistente il 1° gennaio 1987. La critica è fondata nella misura in cui, per lo scioglimento della partecipazione agli acquisti, è decisiva la data in cui è stato chiesto il secondo tentativo di conciliazione (l’8 novembre 1988: art. 204 cpv. 2 CC), non il 1° gennaio 1993 (determinante ai fini della tassazione 1993/94). La questione non ha tuttavia rilevanza pratica. Il Pretore in effetti non ha ridotto il valore dei citati acquisti di alcunché, né a titolo di onere ipotecario né per altre ragioni (sentenza, pag. 16). Il fatto che egli si sia fondato su un dato non corretto ai fini dello scioglimento del regime matrimoniale non ha influito quindi sul giudizio.
c) La tesi dell’appellante circa presunti beni aziendali del marito per fr. 500 000.– (n. 8.3) manca di ogni affidabile riscontro. È vero che il perito non ha potuto assolvere il mandato affidatogli per la resistenza passiva opposta dal convenuto, tuttavia nessuna precisa domanda rivolta al perito verteva sull’ammontare dei beni aziendali. Oltre a ciò, le tassazioni 1987/88 e 1989/90 (fondate sul valore della sostanza il 1° gennaio 1987 e il 1° gennaio 1989, ovvero prima e dopo la data decisiva per lo scioglimento del regime) non suffragano l’opinione dell’attrice. Dalle citate tassazioni emerge invero “sostanza aziendale e macchinario” per fr. 50 000.–, ma tali attivi si riferiscono manifestamente all’azienda agricola – in consonanza del resto con le dichiarazioni fiscali – e rientrano nel valore di reddito dell’azienda stessa, anche se procacciati con acquisti (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., nota 36 in fine ad art. 212 CC). Nella tassazione 1989/90 figurano per la verità altri fr. 25 000.– di sostanza come “quote di partecipazione” a comunioni ereditarie o indivisioni (“__________”), attivi che non risultavano nella tassazione 1987/88. L’appellante non pretende tuttavia che tale ammontare rientri nella massa degli acquisti. Essa sottolinea per converso che il marito ha incassato la somma di fr.
500 000.– nel 1981, quando ha ceduto 180 videogiochi alla __________ __________ (doc. 32E, ultimo foglio). Ciò non basta a dimostrare però che tale denaro fosse ancora disponibile l’8 novembre 1988, sette anni dopo, né l’appellante sostiene che l’incasso sia stato celato all’autorità fiscale. Dove sia finito tale denaro è per altro un interrogativo che non avrebbe trovato risposta nemmeno se fosse stata eseguita la perizia giudiziaria, nessun quesito vertendo sulla destinazione della somma.
d) L’appellante assevera che il valore dei quattro fondi appartenenti alla massa degli acquisti è sicuramente superiore al valore di stima ufficiale considerato dal Pretore. Essa medesima non indica però quale sarebbe il valore di tali fondi. Non cifrata, la pretesa patrimoniale dell’appellante sfugge una volta ancora a un giudizio di merito (sopra, consid. 3c). Diverso sarebbe stato il caso ove l’attrice avesse indicato il preteso valore dei terreni quanto meno al dibattimento finale. In tale ipotesi il Pretore avrebbe dovuto esaminare la contestazione e assumersi la responsabilità di una stima, soprattutto dopo avere dimesso il perito senza chiedergli nemmeno di determinare il valore venale di quei terreni. In assenza di qualsiasi indicazione da parte dell’attrice, il Pretore si è fondato sugli unici dati desumibili dall’incarto, non incombendogli l’obbligo di scostarsene di propria iniziativa. Anche su questo punto l’appello manca perciò di consistenza.
e) Al Pretore l’appellante fa carico di avere trascurato un conto metalli intestato al marito presso la Banca __________ __________ __________ (doc. VI richiamato). Se non che, come la stessa appellante riconosce, tale conto è stato chiuso il 12 novembre 1987. La data decisiva per lo scioglimento della partecipazione agli acquisti è invece l’8 novembre 1988. Certo, l’appellante sembra assumere che il marito abbia fatto sparire il saldo del conto proprio in vista dello scioglimento del regime matrimoniale. Se non che, mancano concreti indizi al proposito, tanto più che la banca non è nemmeno stata interpellata sull’eventuale destinazione del saldo, né la prospettata malafede del convenuto può dedursi dalla sola chiusura della relazione bancaria. Sulla asserita partecipazione finanziaria del convenuto a un’azienda agricola in __________, poi, l’appellante non trae alcuna conclusione, tanto meno numerica, ciò che osta d’acchito all’esame della pretesa (consid. 3c). A tale riguardo fa difetto, per di più, ogni criterio di valutazione (si veda finanche la deposizione __________, pag. 14 in alto).
È vero che dopo il gennaio del 1995 il convenuto non ha più collaborato al processo, rimanendo passivo alle richieste del perito e finendo anche per rifiutare il patrocinatore nominatogli d’ufficio (verbali, foglio successivo alla pag. 88). Ciò non precludeva all’attrice, in ogni modo, di esigere che fosse determinato il valore di reddito dell’azienda agricola al momento del matrimonio, che fosse stimato l’investimento complessivo profuso dal marito nelle opere edilizie (opere che la moglie non poteva ignorare, avendo coadiuvato il marito per 11 anni nella gestione della masseria), che fosse apprezzato il valore venale dei fondi acquisiti dopo il matrimonio e che fosse chiesto all’una o all’altra banca con cui era in relazione il convenuto di produrre gli estratti sulla movimentazione dei rispettivi conti. Tali accertamenti sarebbero stati possibili senza riguardo alla passività – o renitenza – del marito. Qualora il primo giudice avesse rifiutato il diritto alla prova relativamente all’una o all’altra circostanza (art. 8 CC), l’attrice avrebbe potuto dolersene in appello (art. 322 lett. b CPC). La cooperazione del marito sarebbe stata necessaria per valutare il reddito conseguito nella locazione di videogiochi e apparecchi automatici, reddito che però non influisce sullo scioglimento del regime matrimoniale. Ne segue che, nemmeno sul riparto di spese e ripetibili, si intravedono giuste ragioni per riformare il giudizio del Pretore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 1500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1550.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________ __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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