AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.81
Data decisione, Autorità:
02.05.1997, ICCA
Incarto n..
11.96.00081
Lugano
2 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con
petizione dell’8 agosto 1989 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 2 maggio 1996
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 marzo 1996
dal Pretore del Distretto di Riviera;
-
Se
dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 10 giugno 1996 presentata da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da
__________ __________ con le osservazioni e l’appello adesivo;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1933) e __________ nata __________ (1948) si sono uniti in matrimonio il __
__________ 1968 davanti all’ufficiale di stato civile di __________ __________
__________, in provincia di __________. Con sentenza del 28 settembre 1979
della Pretura di Riviera, parzialmente riformata il 10 dicembre 1980 della
prima Camera civile del Tribunale d’appello, è stata pronunciata tra le parti
la separazione per tempo indeterminato.
B. __________
__________ ha promosso l’8 agosto 1989 azione di divorzio davanti alla Pretura
del Distretto di Riviera. Per quel che concerne gli effetti accessori del
divorzio egli ha postulato l’affidamento dei figli __________ e __________, un
contributo alimentare in favore dei figli e il rinvio dello scioglimento del regime
dei beni al foro italiano.
Nella risposta del 21
gennaio 1991 __________ __________ ha aderito alla domanda di divorzio,
opponendosi al contributo alimentare per i figli e chiedendo, a titolo di
liquidazione del regime matrimoniale, il versamento di una somma pari alla metà
del valore netto del fondo acquistato dal marito durante il matrimonio. Nella replica
del 22 febbraio 1991 l’attore ha rinunciato sia ad alimenti per i figli
minorenni sia alla liquidazione del regime, dato che quest’ultima sarebbe già
stata regolata dal regime della separazione dei beni. Con duplica del 10
settembre 1991 la convenuta ha ribadito la legittimità della propria pretesa,
affermando che con la pronuncia della separazione è stata decretata la
separazione dei beni, senza tuttavia che si sia proceduto alla liquidazione
effettiva del regime.
C. Statuendo il 26
marzo 1996, il Pretore del Distretto di Riviera ha pronunciato il divorzio. Per
quel che concerne le conseguenze accessorie, egli ha confermato l’accordo
stipulato tra le parti per il mantenimento del figlio __________ oltre la
maggiore età e ha condannato __________ __________ al versamento del controvalore
in franchi svizzeri della somma di Lit. 31’742’778, al cambio ufficiale del 20
dicembre 1988, oltre interessi al 5% dal 20 dicembre 1988. La tassa di
giustizia in fr. 2’000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. __________
__________ è insorto contro la citata sentenza con un appello del 2 maggio 1996
in cui chiede che la liquidazione del regime dei beni avvenga con il riconoscimento
a ogni coniuge della proprietà su quanto attualmente possiede, rispettivamente
su quanto a lui risulta intestato. Egli rivendica inoltre la ripartizione di
spese e ripetibili secondo la soccombenza.
ha proposto nelle sue osservazioni del 10 giugno 1996 la reiezione del gravame
e con appello adesivo chiede il versamento del controvalore in franchi svizzeri
dell’importo di Lit. 47’614’168 a liquidazione del regime matrimoniale e la
suddivisione di spese e ripetibili in funzione della soccombenza. L’appellante
adesiva postula inoltre l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
Nella fattispecie
è controversa solo la liquidazione dei rapporti patrimoniali. La pronuncia del
divorzio e le altre conseguenze accessorie, non oggetto di appello, sono
passate in giudicato.
-
Entrambe le parti
contestano lo scioglimento del regime dei beni operato dal Pretore. Questi ha
ritenuto applicabile in concreto il previgente regime svizzero dell’unione dei
beni e ha di conseguenza riconosciuto alla moglie un terzo del contributo di
Lit. 95’228’336, elargito dallo Stato italiano per la ricostruzione
dell’abitazione acquistata dal marito nel 1972 (distrutta da un terremoto del
1980), da lui qualificato come il surrogato di un acquisto. L’appellante
insorge contro l’applicazione del diritto svizzero, adducendo che lo
scioglimento del regime dei beni è soggetto al diritto italiano e che fra i
coniugi vigeva il regime legale della separazione dei beni, così che l’immobile
da lui acquistato nel 1972 non deve essere diviso con la moglie.
È pacifico che i
coniugi, entrambi di nazionalità italiana, sono domiciliati da molti anni in
Svizzera. Giustamente il Pretore ha qualificato il regime dei beni matrimoniali
esistente fra le parti come un fatto o un atto giuridico sorto (4 gennaio 1968)
prima del 1° gennaio 1989, data d’entrata in vigore della Legge federale sul
diritto internazionale privato (LDIP), ma che perdura dopo tale data (cfr. art.
196 LDIP). Egli ha quindi seguito l’opinione della dottrina più accreditata,
secondo la quale nell’interpreta-zione dell’art. 196 LDIP non si deve ravvisare
l’esistenza di due regimi patrimoniali successivi, ma ci si deve situare nella
sistematica dell’art. 3 tit. fin. CC, ragione per cui le disposizioni della
LDIP sono applicabili a tutta la durata del matrimonio (Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre
1987, Basilea 1996, ad art. 196 pag. 523).
Nella fattispecie
l’attore ha chiesto con la petizione dell’8 agosto 1989 il rinvio del giudizio
sulla liquidazione del regime matrimoniale al competente foro italiano. La
convenuta, pur ritenendo competente per la liquidazione del regime dei beni il
giudice svizzero, considera applicabile il diritto italiano. In sostanza entrambe
le parti hanno inteso eleggere, conformemente alle facoltà accordate dall’art.
52 cpv. 1 LDIP, il diritto italiano come diritto applicabile al loro regime
patrimoniale. La scelta è avvenuta nella forma scritta, conformemente a quanto
prevede l’art. 53 cpv. 1 LDIP, con uno scambio di volontà concordanti dei
coniugi che non lascia dubbio sul diritto applicabile (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 53 pag. 145). Nel caso
concreto entrambi i coniugi, nel corso dello scambio di allegati, hanno
manifestato la loro esplicita volontà di scegliere il diritto italiano, di modo
che il loro regime matrimoniale è soggetto al diritto italiano con effetto
retroattivo, sin dalla data del matrimonio (art. 53 cpv. 2 LDIP). Ne discende
che, conformemente agli art. 59 lett. b LDIP e 144 CC, in concreto il primo
giudice era competente per statuire sullo scioglimento del regime dei beni, ma
che ha applicato a torto il diritto svizzero.
- I coniugi
invocano l’applicazione del diritto italiano allo scioglimento del loro regime
matrimoniale, sia pure con diverse motivazioni e traendone conclusioni diametralmente
differenti. L’appellante ritiene che il regime determinante sia quello della separazione
dei beni, mentre l’appellata invoca quello della comunione dei beni. Nella
fattispecie occorre pertanto accertare quale sia il regime matrimoniale
applicabile ai coniugi, unitisi in matrimonio nel 1968. A quell’epoca era in
vigore, quale regime legale applicabile in assenza di un’apposita convenzione,
la separazione dei beni. In seguito alla legge del 19 maggio 1971 n. 151, che
ha introdotto il nuovo diritto di famiglia, regime legale è divenuta la comunione
dei beni, in assenza di contraria convenzione fra i coniugi (art. 177 del
Codice civile italiano). Le disposizioni transitorie (art. 228 della legge n.
- prevedevano, per i coniugi sposatisi prima dell’entrata in vigore della
legge (21 settembre 1975) l’assoggettamento al regime della comunione legale
per i beni acquistati successivamente a quella data, salvo che entro il termine
del 15 gennaio 1978 anche uno solo dei due coniugi manifestasse volontà
contraria in un atto ricevuto da un notaio o dall’Ufficiale di stato civile del
luogo in cui fu celebrato il matrimonio (I nuovi quattro codici, ad art. 177
codice civile, pag. 122). Il secondo comma del medesimo articolo offriva
inoltre alle famiglie già costituite prima dell’entrata in vigore della legge
n. 151 di convenire, entro lo stesso termine del 15 gennaio 1978,
l’assoggettamento al regime della comunione legale anche beni acquistati prima
del 21 settembre 1975.
Nella fattispecie le
parti si sono unite in matrimonio il 4 gennaio 1968; a quella data essi erano
quindi sottoposti, in mancanza di una convenzione, al regime legale della
separazione dei beni. In seguito, con l’entrata in vigore della legge del 19
maggio 1975 n. 151, nessuno dei coniugi ha fatto una dichiarazione di esclusione
del nuovo regime della comunione dei beni o di applicazione della stessa
comunione dei beni al regime precedente, di modo che dal 15 gennaio 1978
quest’ultimo regime è loro applicabile, mentre al periodo anteriore rimane
applicabile il regime della separazione dei beni.
- Le parti
concordano nell’affermare che unico oggetto in contestazione per lo scioglimento
del regime matrimoniale è l’immobile acquistato dall’attore nel 1972, per il
quale egli ha ricevuto dal Comune __________ __________ __________ __________
un contributo di Lit. 95’228’336, destinato alla ricostruzione del fabbricato
rurale che sorgeva su tale fondo e che è andato distrutto nel terremoto del
1980 (verbale del 30 maggio 1994, act. XLVI ). L’appellante argomenta
che la moglie non ha alcun diritto su tale somma, versata quando i coniugi
erano già soggetti alla separazione dei beni, mentre la convenuta sostiene che
il valore venale del fondo, determinante per lo scioglimento del regime,
corrisponde al contributo di ricostruzione, e ne pretende la metà in virtù
delle regole sulla comunione legale dei beni.
Nel 1972, quando il
marito acquistò il fondo comprendente il fabbricato poi distrutto dal sisma, ai
coniugi era applicabile il regime legale della separazione dei beni. Ne segue
che il contributo di ricostruzione, che a detta dell’appellata corrisponderebbe
al valore venale del fondo in questione, rientra nei beni di esclusiva
spettanza del marito e non in quelli da dividere fra i coniugi. Non risulta del
resto che le parti abbiano fatto uso della possibilità offerta dalla norma
transitoria (art. 228 della legge 19 maggio 1975 n. 151), che consentiva di
assoggettare alla comunione legale anche i beni acquistati prima del 15 gennaio
1978. In concreto non esistono pertanto beni immobili soggetti alla comunione
dei beni, il fondo beneficiario del contributo di ricostruzione essendo stato
pacificamente acquistato nel 1972. L’appello è quindi provvisto di buon diritto
e deve essere accolto, l’attore nulla dovendo alla moglie a titolo di
scioglimento del regime matrimoniale.
II. Sull’appello adesivo
- L’appellante
adesiva postula l’assegnazione di metà del noto contributo di ricostruzione,
pari al valore venale del fondo, a titolo di liquidazione del regime italiano
della comunione dei beni. A torto. Come si è visto dianzi (consid. 4), il fondo
acquistato dal marito nel 1972 è rimasto di esclusiva proprietà
dell’acquirente, vigendo allora il regime legale della separazione dei beni, e
non è stato sottoposto entro il 15 gennaio 1978 alla comunione legale dei beni.
Di conseguenza la moglie non può vantare alcun diritto al controvalore
dell’immobile, che essa ravvisa nel contributo di ricostruzione. L’appello
adesivo, infondato, deve perciò essere respinto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC)
e sono posti per entrambi i ricorsi a carico dell’appellata, che rifonderà alla
controparte un’adeguata indennità a titolo di ripetibili per l’appello
principale, mentre non si giustificano ripetibili per l’appello adesivo,
l’attore avendo rinunciato a presentare osservazioni. L’esito dell’appello
impone di modificare anche il pronunciato pretorile sulle spese e le ripetibili,
poiché la convenuta risulta interamente soccombente sull’unico punto ancora
litigioso davanti al Pretore, ossia sullo scioglimento del regime matrimoniale,
mentre per il resto ha aderito – in sostanza – alle domande di petizione. Si
giustifica pertanto, visto l’accordo raggiunto dalle parti davanti al Pretore
sul principio del divorzio e sull’affidamento dei figli, di ripartire la tassa
di giustizia e le spese in ragione di due terzi a carico della convenuta e di
un terzo a carico dell’attore, cui spetta inoltre un’indennità ridotta per ripetibili
di prima sede.
L’appellante adesiva ha
presentato con le osservazioni e l’appello adesivo domanda di assistenza
giudiziaria, affermando di non essere in grado di sopperire alle spese di lite
e presentando la documentazione sul suo reddito e la sua sostanza. Il requisito
dell’indigenza è pacifico. Nonostante la sua integrale soccombenza sia
nell’appello principale che in quello adesivo, la convenuta può essere ammessa
al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La sua
posizione non poteva infatti dirsi del tutto sprovvista di esito favorevole
(art. 157 CPC), il quesito giuridico oggetto dei gravami non essendo di immediata
comprensione.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello
è accolto, e la sentenza impugnata è così riformata:
-
Il regime matrimoniale dei beni tra
i coniugi __________ e __________ __________ è liquidato senza alcun conguaglio.
-
La tassa di giustizia di fr. 2’000.–
e le spese sono poste per un terzo a carico dell’attore a per due terzi carico
della convenuta, che rifonderà a __________ __________ un’indennità di fr.
400.– per ripetibili ridotte.
II. Gli
oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
800.–
da
anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________ e per
essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato.
L’appellata rifonderà alla controparte fr. 800.– a titolo di ripetibili
d’appello.
III. L’appello
adesivo è respinto.
IV. Gli
oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico di __________ __________ e per essa, al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili.
V. __________
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
VI. Intimazione
a :
–
avv. __________ __________, __________
–
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione del Distretto di Riviera.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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