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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.88
Data decisione, Autorità: 08.08.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00088
Lugano 8 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusazione presentata il 14 maggio 1996 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali come autorità di vigilanza sulle tutele, __________;
nella procedura d’interdizione n. .;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con risoluzione del 24 ottobre 1995 la Delegazione tutoria del Comune di __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di interdire __________ __________, ha privato provvisoriamente quest’ultima dell’esercizio dei diritti civili e ha nominato __________ __________ come rappresentante;
che la privazione provvisoria dei diritti civili e la nomina di un rappresentante sono state confermate il 9 febbraio 1996 dalla Divisione degli interni, quale autorità di vigilanza sulle tutele, mentre un ricorso di diritto pubblico presentato da __________ __________ è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale il 14 maggio 1996;
che nel frattempo, con risposta del 24 novembre 1995, __________ __________ si è opposta all’istanza di interdizione;
che il 13 febbraio 1996 __________ __________ ha revocato all’avv. __________ __________ il mandato conferitogli da __________ __________;
che con risoluzione del 27 febbraio 1996 la Delegazione tutoria del Comune di __________ ha confermato la decisione della rappresentante di __________ __________;
che la Divisione degli interni, quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da __________ __________ contro la risoluzione emanata il 27 febbraio 1996 dalla Delegazione tutoria del Comune di __________;
che il Tribunale federale ha accolto il 4 luglio 1996 un ricorso di diritto pubblico introdotto da __________ __________ contro la decisione emessa il 6 maggio 1996 dalla Divisione degli interni;
che nell’intervallo, il 14 maggio 1996, __________ __________ ha chiesto a questa Camera la ricusazione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele;
che l’istanza non è stata trasmessa alla controparte;
e considerando
in diritto:
che, fondandosi sull’art. 32 cpv. 1 LPAmm, l’istante ritiene questa Camera competente a statuire sulla domanda di ricusazione in quanto autorità di ricorso in materia di interdizione;
che l’art. 32 LPAmm prevede, invero, la competenza dell’autorità superiore per dirimere contestazioni sulla ricusa di membri delle autorità amministrative;
che con il Regolamento sulle tutele e curatele (RL 4.1.2.2) il Consiglio di Stato ha delegato alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, l’ufficio di autorità di vigilanza sulle tutele (art. 21 e 67 RTC);
che la Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, conduce la procedura istruttoria in materia d’interdizione (art. 67 RTC), mentre competente per statuire sull’interdizione è la Divisione degli interni (art. 76 RTC);
che contro la decisione di interdizione pronunciata dalla Divisione degli interni in materia d’interdizione è dato ricorso al Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art. 46 cpv. 2 LAC e 77 RTC);
che il citato Regolamento è silente sulla competenza per trattare le domande di ricusazione dell’ autorità di vigilanza sulle tutele;
che in siffatti casi l’autorità superiore può essere solo quella gerarchicamente superiore, ovvero il Consiglio di Stato, che ha designato autorità di vigilanza sulle tutele – appunto – la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali;
che la questione di sapere se la decisione del Consiglio di Stato potrà essere impugnata alla Camera civile di appello non va risolta in questa sede;
che, in conclusione, l’atto dev’essere trasmesso d’ufficio, per competenza, al Consiglio di Stato (art. 126 CPC);
che data la particolarità della fattispecie non è il caso di riscuotere spese e di assegnare ripetibili;
ordina:
L’istanza di ricusazione è trasmessa per competenza al Consiglio di Stato.
Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– Divisione degli interni, Sezioni degli enti locali, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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