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Numero d'incarto:
11.1996.89
Data decisione, Autorità:
20.10.1999, ICCA
Incarto n.
11.96.00089
Lugano
7 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__ (_____ ___.) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord (misure
provvisionali in causa di stato) promossa con istanza del 2 luglio 1991 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione presentata il 23
maggio 1996 da __________ __________ contro il decreto emanato il 6 maggio 1996
dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da
__________ __________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1944) e __________ __________ (1947), cittadini italiani, si sono sposati a
__________ __________ (__________) il ____________________ 1964. Dal matrimonio
sono nati i figli __________ (1966), __________ (1971) e __________ (1973). I
coniugi vivono separati dall’agosto 1991; il marito convive con un’altra donna
a __________, mentre la moglie risiede a __________. Dal 1° luglio 1993
__________ __________ lavora per la ditta __________ e __________ __________ di
__________ come installatore di impianti sanitari; la moglie è alle dipendenze
dello Stato come ausiliaria.
B. Il 28 maggio 1991
__________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord per il tentativo di conciliazione e il 2 luglio successivo ha chiesto che
il marito fosse tenuto a corrisponderle in via provvisionale un contributo alimentare
di fr. 1’300.– mensili. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il
9 luglio 1991 e con decreto superprovvisionale del medesimo giorno il Pretore
ha fissato in fr. 650.– il contributo a favore della moglie. In esito alla
discussione sull’assetto provvisionale, tenutasi il 17 luglio 1991, il marito
ha accettato di versare un contributo di fr. 450.– mensili per la moglie fino
al 31 dicembre 1991. Il 10 dicembre 1991 __________ __________ ha chiesto la
continuazione della procedura cautelare e alla discussione del 12 febbraio 1992
la moglie ha postulato l’aumento a fr. 1’000.– del contributo a suo favore,
mentre il marito ne ha chiesto la soppressione. Statuendo il 19 febbraio 1992,
il Pretore ha modificato in via supercautelare il decreto del 9 luglio 1991 e
ha confermato l’assetto concordato tra le parti il 17 luglio 1991, con il quale
il marito si obbligava a versare alla moglie un contributo di fr. 450.– mensili
(cfr. Inc. __________richiamato).
C. Esperita
l’istruttoria, alla discussione finale del 25 luglio 1995 __________ __________
ha ridotto a fr. 900.– mensili la sua richiesta di contributo alimentare.
__________ __________ ha chiesto una volta ancora di essere liberato da ogni
onere a favore della moglie.
D. Con decreto del 6
maggio 1996 il Pretore ha ridotto il contributo mensile per la moglie a fr.
410.55 mensili dal 1° settembre 1995. Egli ha posto entrambe le parti al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e non ha prelevato né tasse né spese
processuali.
E. __________ __________
è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 23 maggio 1996 in
cui chiede che – conferito al ricorso il beneficio dell’assistenza giudiziaria –
il contributo a favore della moglie sia soppresso. Nelle sue osservazioni del
10 giugno 1996 __________ __________ sollecita anch’essa il beneficio
dell’assistenza giudiziaria e propone di respingere l’appello, confermando il
giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione di contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonde
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato in base al minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in SJ 115/1993 pag. 429).
-
In concreto il
Pretore ha accertato in fr. 3’100.– mensili il reddito del marito e in fr.
1’610.– mensili quello della moglie. Per quanto riguarda i fabbisogni minimi,
egli ha determinato in fr. 2’689.45 quello del marito e in fr. 2’168.80 quello
della moglie. Accertato un ammanco, il primo giudice ha fissato il contributo
alimentare in fr. 410.55. mensili, corrispondenti alla differenza fra il
reddito del marito e il suo fabbisogno.
-
L’appellante
contesta il reddito della moglie, sostenendo che deve essere fissato in almeno
fr. 2’900.– mensili. Dal fascicolo processuale risulta che l’appellata è alle dipendenze
dello Stato come ausiliaria addetta alle pulizie. Per accertare il guadagno di
fr. 1’610.– il Pretore si è fondato sul conteggio di salario gennaio-novembre
1994 (doc. U). Tale reddito però non corrisponde all’effettiva capacità di
guadagno. Intanto il primo giudice ha considerato unicamente lo stipendio di 11
mesi (invece di 12). Inoltre dal certificato di salario annesso alla
dichiarazione fiscale per il biennio 1995/96 risulta che nel 1994 la moglie ha
percepito dallo Stato uno stipendio annuo netto di fr. 31’317.10 (richiamo
VIII). In circostanze siffatte si può ragionevolmente ritenere che essa sia in
grado di guadagnare attorno ai fr. 2’600.– mensili. L’appello dovendo essere
accolto – come si vedrà in seguito – già sulla base di tale reddito, non
occorre approfondire la questione delle indennità di disoccupazione percepite
dalla moglie durante il 1994.
-
Tenuto conto che i
fabbisogni dei coniugi non sono contestati, il quadro patrimoniale mensile
della famiglia si presenta pertanto come segue:
reddito del marito fr.
3’100.— mensili
reddito
della moglie fr. 2’600.— mensili
fabbisogno
del marito fr. 2’689.45 mensili
fabbisogno
della moglie fr. 2’168.80 mensili
eccedenza fr.
841.75 mensili
metà
eccedenza fr. 420.— mensili
reddito
del marito fr. 3’100.— mensili
./.
sua spettanza (fabbisogno + eccedenza) fr. 3’109.— mensili
Ne discende che
l’appellante nulla deve versare alla moglie. Quest’ultima è in grado di
provvedere con il proprio reddito di fr. 2’600.– mensili alle sue esigenze
(fabbisogno fr. 2168.80 più mezza eccedenza, ossia fr. 420.–). Ciò posto,
l’appello deve essere accolto e il contributo alimentare per la moglie
soppresso, come richiesto dall’appellante, dal 1° settembre 1995.
- Gli oneri
processuali sono posti a carico dell’appellata (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
L’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante può essere
accolta, il gravame dimostrandosi provvisto di buon diritto (art. 157 CPC). Il
patrocinatore dell’appellante dedurrà dalla propria nota professionale
l’ammontare delle ripetibili incassate dalla controparte. La domanda di assistenza
giudiziaria presentata dall’appellata deve invece essere respinta già per il
fatto che l’interessata non può considerarsi indigente.
Per questi motivi,
vista sulle anche spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. L’appello è accolto il
dispositivo n. 1 del decreto impugnato è modificato come segue :
L’istanza è accolta e il dispositivo n. 1 del decreto
emanato senza contraddittorio il 19 febbraio 1992 è riformato nel senso che
__________ __________ è liberato da ogni contributo alimentare in favore della
moglie __________ __________ dal 1° settembre 1995.
Per il resto il decreto
impugnato è confermato.
II. __________
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
III. La richiesta di
assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
IV. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte l’importo
di fr. 600.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione a :
– avv. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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