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Numero d'incarto:
11.1996.94
Data decisione, Autorità:
11.12.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00094
Lugano
11 dicembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (annullamento di decisione assembleare) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione del 23 gennaio
1996 da
-, __________
__________ ()
(ora
patrocinata dall’avv. __________ __________ -__________, __________)
contro
Comunione
dei comproprietari del
Condominio
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando
ora sul decreto 22 maggio 1996 con
cui il Pretore ha respinto un’istanza di misure cautelari presentata
dall’attrice il 20 marzo 1996;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 1° giugno 1996
presentata da __________ __________ __________ __________ -__________ contro il
decreto cautelare emesso il 22 maggio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
__________ __________ -__________ possiede la proprietà per piani n.
__________3, pari a 142/1000 della particella n. RFD di __________
(Condominio “ __________a"). __________ __________ è stata
l'amministratrice della proprietà per piani sin dalla sua costituzione.
Il 27 giugno 1995
__________ __________ __________ __________ -__________ ha chiesto al Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna di ordinare una perizia a futura
memoria e di adottare varie misure provvisionali. Con decreto del 14 luglio
1995 il Pretore ha revocato a __________ __________ il mandato di
amministrazione del Condominio “__________ __________ ”, ha nominato __________
__________ come nuovo amministratore, ha imposto a __________ __________
__________ __________ -__________ il pagamento di
fr. 5’000.– a titolo di
anticipo delle spese e dell’onorario del nuovo amministratore e ha ordinato a
quest’ultimo di prendere adeguate misure a tutela dell’incolumità delle persone
in relazione allo stato della parete situata a ridosso del condominio.
Il 14 novembre 1995, su
richiesta di __________ __________, il Pretore ha liberato quest’ultimo
dall’incarico di amministratore del Condominio e ha citato le parti all’udienza
del 21 novembre 1995 per la nomina di un altro amministratore. In
quell’occasione il Pretore ha invitato la Comunione dei comproprietari a convocare
un’assemblea intesa alla designazione di un amministratore.
B. Il 16 dicembre 1995
si è svolta un’assemblea dei comproprietari, in occasione della quale, tra le
altre risoluzioni adottate, la __________ __________ è stata nuovamente
incaricata dell’amministrazione. Con petizione del 23 gennaio 1996 __________
__________ __________ __________ -__________ ha convenuto davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna la Comunione dei comproprietari, chiedendo
che l’assemblea del 16 dicembre 1995, rispettivamente le singole risoluzioni
adottate, fossero annullate.
C. Il 20 marzo 1996
l’attrice ha presentato un’istanza di provvedimenti cautelari nella quale ha
chiesto la designazione di una nuova amministrazione in sostituzione di
__________ , la condanna di quest’ultimo a rimborsare alla Pretura il
noto acconto di fr. 5’000.–, l’ingiunzione a __________ __________ di
trasmettere al nuovo amministratore tutta la documentazione relativa al
Condominio “ __________ ” e l’assegnazione del termine di un mese per
consentirle di verificare i conti del Condominio dalla sua costituzione.
All’udienza del 23 aprile 1996 la Comunione dei comproprietari si è opposta
all’istanza.
D. Statuendo il 22
maggio 1996, il Pretore ha respinto l’istanza cautelare. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico dell’attrice, con obbligo
di rifondere alla convenuta fr. 1’000.– per ripetibili.
E. __________ __________
__________ __________ ____________________ è insorta contro il decreto del
Pretore con un appello del 1° giugno 1996 volto all’accoglimento della sua
istanza. Con osservazioni del 5 luglio 1996 la convenuta propone di respingere
del gravame e di confermare il giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, accertato che
__________ __________– contrariamente a quanto da lui deciso il 14 luglio 1995
– era in grado di svolgere le mansioni di amministratrice, non ha ritenuto
giustificato procedere alla nomina di un nuovo amministratore. Ha rilevato che
la destituzione era avvenuta unicamente in base alle allegazioni della sola
attrice e che l’assenza dell’amministratrice a un’udienza era da ricondurre a
un disguido interno. L’appellante sostiene, invero confusamente, che il Pretore
non poteva rivedere il decreto 14 luglio 1995, passato in giudicato, e reputare
__________ __________ in grado di svolgere il mandato di amministratrice, tale
ditta essendosi disinteressata del pericolo di caduta di sassi che incombe sul
Condominio. Essa contesta inoltre di avere unilateralmente indotto il giudice a
destituire l’amministratrice.
- Nella fattispecie è
indubbio che, il Pretore avendo accettato le dimissioni dell’amministratore da
lui designato (decisione che equivale a revoca: Weber, Die Stockwerkeigentümergemeinschaft, Zurigo 1979, pag.
455), la proprietà per piani era senza amministratore, tant’è che all’udienza
del 21 novembre 1995 il Pretore ha invitato la convenuta a designare un nuovo
amministratore. In esito a tale invito, all’assemblea condominiale del 16
dicembre 1995 la __________ __________ è stata nuovamente designata
amministratrice (trattanda n. 6).
In realtà, contrariamente
a quanto sembra affermare l’appel-lante, oggetto della presente lite non è la
revoca dell’ammini-stratore fondata sull’art. 712r cpv. 2 CC, bensì la
richiesta di provvedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC) susseguenti alla domanda
di annullamento dell’assemblea condominiale del 16 dicembre 1995 (art. 712m
cpv. 2 combinato con l’art. 75 CC). La questione è pertanto di sapere se, in
via cautelare, debba essere vietata l’entrata in funzione dell’amministratore
designato dall’assemblea condominiale del 16 dicembre 1995.
Si aggiunga che,
contrariamente all’opinione dell’appellante, la rielezione dell’amministratore
revocato dal giudice non è di principio vietata; è esclusa solo finché
sussistano i gravi motivi per i quali era stata decisa la revoca (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 26 ad
art. 712r CC con riferimenti). Ne discende che in concreto l’assemblea poteva
rieleggere la precedente amministratrice, a condizione che non sussistessero
più i motivi che avevano giustificato la sua revoca.
- Secondo l’art. 376
cpv. 1 CPC il giudice può ordinare, su istanza di parte, provvedimenti
cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere
nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. L’emanazione di
un provvedimento cautelare è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza
di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza
di buon esito insita nell’azione di merito, l’istante essendo responsabile –
per altro –dei danni causati da provvedimenti ingiustificati (art. 383 cpv. 1
CC; DTF 112 II 32; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). La
verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo l’adozione di
qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità
esige che – comunque sia – la misura si limiti allo stretto indispensabile,
mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione
decretata (Pelet, Mesures provisionnelles:
droit fédéral ou droit cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld
von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
L’esistenza dei tre requisiti
cumulativi va esaminata d’ufficio (Rep. 1989 127 con riferimenti). L’urgenza è
data nei casi in cui esiste l’impellente necessità di togliere subito gravi
inconvenienti la cui persistenza, durante lo svolgimento della causa di merito,
potrebbe avere per effetto quello di mutare una situazione di fatto non più, o
difficilmente, ricostruibile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 4 ad
art. 376). Il pregiudizio considerevole è dato allorché dal ritardo a procedere
potrebbe derivare all’istante un danno grave e difficilmente riparabile (Rep.
1983 pag. 115).
- Nella fattispecie si
può ammettere che sia data urgenza, poiché la richiesta tende a impedire
l’entrata in carica del nuovo amministratore, come pure – al limite – parvenza
di buon diritto, non potendosi a questo stadio affermare che la contestazione
della deliberazione assembleare appaia già sin d’ora sprovvista di buon esito.
L’appellante non ha reso verosimile tuttavia il requisito del danno
considerevole, ovvero che l’entrata in funzione della nuova amministratrice sia
gravemente pregiudizievole per i suoi interessi o per quelli della proprietà
per piani. Certo, in passato l’amministratrice in questione ha dato adito a
controversie, tanto che il Pretore l’ha revocata dalla funzione. Ma lo stesso
giudice ha spiegato per quali motivi ha cambiato opinione e al riguardo
l’appellante si limita a ripetere le doglianze già sollevate nella precedente
procedura, senza tentare di rendere verosimile quale danno considerevole essa
paventi con l’entrata in funzione della nuova amministratrice. Del resto
l’appellante nemmeno pretende, né ha preteso in passato, che tale
amministratrice, salvo l’assenza all’udienza del 5 luglio 1995, sia già a prima
vista inaffidabile.
Né dal fascicolo
processuale risulta che l’amministratrice contestata abbia compiuto – come si
assume nel ricorso – manipolazioni contabili a danno dell’istante con la
connivenza della __________ assicurazioni o abbia deliberatamente ignorato il pericolo
di caduta di sassi sul Condominio. In proposito l'appellante aveva instato per
una prova a futura memoria (consid. A), ma il Pretore l’aveva implicitamente
rifiutata (decreto 14 luglio 1995 pag. 5 in alto) e l’appellante non ha
impugnato tale decisione (art. 451 CPC) né proposto altre domande per accertare
la situazione di preteso pericolo. Che il primo giudice si sia fondato su un
parere orale di un ingegnere, al di fuori delle norme di procedura, è invero
discutibile, ma l’appellante neppure pretende che l’opinione espressa dal
tecnico sia inattendibile, né che dopo gli avvenimenti esposti nell’istanza del
27 giugno 1995 si siano verificati altri episodi idonei a giustificare i
provvedimenti richiesti. I rimproveri mossi all’amministratore, per di più,
sono quelli già fatti valere nella petizione del 28 giugno 1995 intesa
all’annullamento dell’assemblea condominiale del 2 giugno 1995, tuttora
pendente, e nella denuncia penale del __________ 1995 sporta nei confronti di
__________ __________, della __________ assicurazioni, di __________ __________
e della __________ __________ per truffa e appropriazione indebita, di cui
tutto si ignora. In circostanze siffatte non si può ragionevolmente ritenere
che l’istante abbia reso verosimili le sue argomentazioni. L’appello, su questo
punto, si rivela quindi nuovamente infondato.
- Il Pretore ha
respinto inoltre la domanda volta alla riconsegna, da parte di __________
__________, dell’importo di fr. 5’000.– versati dall’istante sulla base del
decreto 14 luglio 1995, reputando che i provvedimenti a garanzia del pagamento
di un credito sono regolati esclusivamente dalla legge sull’esecuzione e
fallimento, mentre __________ __________ non è neppure parte al procedimento.
L’appellante assevera che come amministratore questi è un organo della
giustizia e che l’importo di fr. 5’000.– sarebbe da riversare alla Pretura per
mancata esecuzione del mandato.
Contrariamente a quanto
crede l’appellante, la nomina di un amministratore da parte del giudice non
implica nessun rapporto particolare nei confronti dell’autorità, salvo
l’obbligo di rispettare eventuali direttive nello svolgimento dell’incarico.
Tale nomina sostituisce unicamente la delibera che la comunione dei comproprietari
avrebbe dovuto prendere in proposito, ma non impedisce che tra questa e
l’amministratore designato sorga, in virtù del contratto di amministrazione,
l’usuale legame contrattuale di natura privata (Müller, Der Verwalter von Liegenschaften mit Stockwerkeigentum,
Berna 1971, pag. 116; Meier-Hayoz,
op. cit., nota 34 segg. ad art. 712q). Ciò posto a ragione il Pretore ha
respinto la domanda dell’istante, rinviando quest’ultima a rivolgersi
direttamente al precedente amministratore.
-
Da ultimo
l’appellante contesta la reiezione della domanda intesa a concederle la facoltà
di verificare i conti del Condominio dalla costituzione a oggi. Se non che,
come ha rilevato il primo giudice, l’istante non ha addotto alcuna ragione
suscettibile di giustificare l’adozione di una simile misura e l’appellante in
questa sede neppure tenta di rendere verosimili le sue argomentazioni,
limitandosi a rinviare a quanto esposto nell’istanza, ma senza indicare per
quali motivi la decisione del primo giudice sarebbe errata. Su questo punto
l’appello si dimostra finanche irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC con rinvio al
cpv. 2 lett. f).
-
Gli oneri
processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________ -__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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