AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.97
Data decisione, Autorità:
28.08.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00097
Lugano,
28 agosto 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (n. __________ ord.) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
(accesso necessario) promossa con istanza del 20 dicembre 1991 da
__________, __________,
cui
sono subentranti gli eredi
__________,
__________, con
__________,
__________, e
__________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________),
Contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. ____________________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 10
giugno 1996 da _________ contro la sentenza emessa il
10
maggio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
_________ è stato proprietario della particella n. __________ RFD di
__________, ________ è tuttora proprietario della contigua particella n.
__________. Su ognuno dei fondi sorge una casa d’abi-tazione. I due stabili
sono separati da un piazzale, di cui un terzo circa si trova sulla particella
n. __________ e il resto sulla n. __________. Per accedere con l’automobile al
garage della propria abitazione __________ __________ è sempre dovuto passare,
fin al 1953, su parte del piazzale appartenente alla particella n. __________.
Altrettanto faceva ________ , che per entrare nella propria rimessa doveva
transitare, con l’automobile, su parte del piazzale appartenente alla
particella n. __________. Nel 1988 _________ e _________ hanno pavimentato il
piazzale di comune accordo, dividendo i costi a metà, e nel dicembre del 1990
hanno avviato trattative per far iscrivere nel registro fondiario reciproche
servitù di passo veicolare. Le discussioni non hanno avuto esito poiché _______
chiedeva al vicino un’indennità di fr. 5000.–.
B. Nel giugno del 1991
__________ _________ ha demolito parzialmente un muro di sua proprietà, in modo
da poter entrare nel proprio garage senza invadere la parte di piazzale
appartenente al fondo limitrofo, e lungo la linea di confine ha posato una rete
metallica. ________ ha instato allora, il 12 luglio 1991, per un esperimento di
conciliazione davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, facendo
valere che la rete metallica gli impediva di accedere alla propria rimessa e
andava tolta. L’esperimento di conciliazione è decaduto infruttuoso il 17 ottobre
1991.
C. Il 20 dicembre 1991
__________ _________ e la moglie Isolina hanno promosso causa contro ________ per
ottenere la rimozione della rete metallica (sotto comminatoria dell’art. 292
CP), l’iscri-zione nel registro fondiario di una servitù di passo veicolare sul
piazzale della particella n. __________e il pagamento di fr. 80.– mensili dal
1° gennaio 1992 come indennità per il mancato uso della loro autorimessa.
__________ ________ ha proposto di respingere l’azione e in via riconvenzionale
ha chiesto che, ove fosse stata accordata la servitù di passo agli attori,
questi fossero tenuti ad assumere i costi per la rimozione della rete metallica
e a versargli un’indennità di fr. 30 000.–. Gli attori hanno postulato il
rigetto della riconvenzione e nei successivi atti scritti ogni parte ha
mantenuto le proprie domande. __________ è
deceduto il
28 dicembre 1993; la
moglie ________ e il figlio _________ gli sono succeduti nella causa.
D. Chiusa l’istruttoria,
le parti hanno presentato un memoriale conclusivo. Nel loro allegato del 3
novembre 1994 gli attori hanno chiesto che fosse ordinato ad _________ di far
iscrivere la nota servitù prediale e di rimuovere la rete metallica a sue
spese, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, oppure – in subordine – di poter
procedere essi medesimi all’iscrizione del diritto e alla rimozione della
cinta, assumendosene i costi; in ogni modo essi hanno sollecitato il versamento
di una cifra imprecisata a titolo di risarcimento danni. Nel suo memoriale
conclusivo del 17 novembre 1994 ________ ha postulato il rigetto dell’azione e
l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale. Le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale.
E. Con sentenza del 10
maggio 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l’azione principale, ordinando
ad __________ __________ – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – di far iscrivere
la servitù di passo sul suo fondo conformemente alle risultanze della perizia
giudiziaria e di togliere la recinzione litigiosa. Egli ha parzialmente accolto
anche la riconvenzione, condannando _________ e _________ a versare ad
__________ un’indennità di fr. 500.– per
la concessione della servitù e ad assumere i costi per la rimozione della rete
metallica. Le spese dell’azione principale, con una tassa di giustizia di fr.
800.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. Quelle della riconvenzione, compresa la tassa di giustizia di
fr. 750.–, sono state addebitate per un decimo a _________e _________ in solido
e per nove decimi a carico di _________ , tenuto a rifondere a _________ e
__________ _________ fr. 2000.– per ripetibili.
F. ________ è insorto il
10 giugno 1996 con un appello contro la sentenza appena citata del Pretore,
chiedendo che l’azione principale sia respinta e il giudizio impugnato
riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 4 luglio 1996 _________ e
_________ propongono di respingere l’appello in ordine, subordinatamente nel merito,
e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Gli attori
sostengono preliminarmente, nelle loro osservazioni, che l’appello è irricevibile
perché in secondo grado il convenuto ha abbandonato la riconvenzione, tant’è
che postula unicamente il rigetto dell’azione principale. E siccome il valore
litigioso dell’azione principale non supera di fr. 2730.– (indennità stimata
dal perito per la concessione del passo veicolare su 10.40 m² della particella
n. 1856), il gravame avrebbe potuto formare oggetto – tutt’al più – di un
ricorso per cassazione, ma non di un appello.
a) L’art.
15 CPC stabilisce che “quando l’appellabilità dipende dal valore delle domande,
questo è determinato dalle conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto
di causa davanti al giudice di prima istanza”. La domanda di accesso necessario
(art. 694 CC) ha carattere pecuniario (Poudret
in: Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol.
II, pag. 233 in basso con riferimento al vol. I, pag. 284 nel mezzo). L’appellabilità
del giudizio pretorile dipende perciò dal valore litigioso, che è quello della
“piena indennità” cui si riferisce – appunto – l’art. 694 cpv. 1 CC (DTF 120 II
423; Steinauer, Les droits réels,
vol. II, 2ª edizione, pag. 164 n. 1868d con rinvii). Nella fattispecie il convenuto
ha chiesto che gli fosse versata, nel caso in cui fosse stata accolta la
domanda di accesso necessario, un’inden-nità di fr. 30 000.–, confermando tale
richiesta ancora nell’ ultimo atto di causa davanti al Pretore (il memoriale
conclusivo del 17 novembre 1994). La sentenza del Pretore era pertanto
appellabile.
b) Gli
attori reputano che, desistendo dalla riconvenzione, il convenuto si sia precluso
il diritto all’appello, poiché la causa non raggiungerebbe più il valore minimo
di appellabilità. In realtà ci si può domandare se il convenuto che intenda contestare,
nell’ambito di una causa di accesso necessario (art. 694 cpv. 2 CC),
l’ammontare dell’indennità propostagli dall’attore (l’offerta è un requisito di
ammissibilità dell’azio-ne: Steinauer,
loc. cit., n. 1868c con richiami di giurisprudenza) debba agire in via di
riconvenzione. L’interrogativo può rimanere aperto poiché, quand’anche ciò
fosse, nella fattispecie il convenuto ha mantenuto la sua riconvenzione ancora
nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore. La sentenza di primo grado era
dunque appellabile, anche se l’azione principale non raggiungeva il valore di
fr. 8000.– (in casi del genere non sono dati due diversi rimedi giuridici: Anastasi, Il sistema dei mezzi
d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 115,
nota 249).
c) È vero
che il convenuto ha rinunciato a contestare in questa sede la cifra riconosciutagli
dal Pretore come indennità per l’obbligo di tollerare la servitù (fr. 500.–).
Ciò non gli preclude tuttavia la possibilità di appellare la legittimità del
passo come tale. La ricevibilità di un appello può apparire dubbia ove il
convenuto riduca le sue domande pecuniarie – per rapporto alle conclusioni
formulate nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore – sotto il limite di fr.
8000.–; in tal caso, difatti, il sindacato del Pretore passa in giudicato per
la differenza (Anastasi, op. cit.,
pag. 114 in fondo). In concreto l’ammontare dell’indennità stabilita dal
Pretore non è ancora passato in giudicato; diverrà definitivo solo qualora sarà
confermata la legittimità dell’accesso necessario. In circostanze simili non
v’è motivo per scostarsi dal principio secondo cui l’appellabilità della lite
dipende dalle conclusioni esposte nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore
(art. 15 CPC), non da quelle figuranti nell’atto di ricorso. L’appello è, ciò
premesso, ricevibile.
-
Il Pretore ha
accolto la domanda di accesso necessario, nel caso in esame, perché “la
recinzione metallica posta dal convenuto a confine tra la sua proprietà e
quella adiacente come confermato dalla perizia giudiziaria (...) rende
laborioso l’accesso all’autorimessa e osta a un uso razionale del fondo. Il
collegamento fra il mappale _________ (...) e la pubblica via deve perciò
essere ritenuto insufficiente, ammettendo la necessità oggettiva di un’apertura
alla strada pubblica del fondo precluso” (sentenza, consid. 3.2).
-
L’appellante
rimprovera al Pretore, anzitutto, di avere considerato proponibili le domande
contenute nel memoriale conclusivo degli attori nonostante tali domande denotassero
un’inammissi-bile mutazione dell’azione (art. 74 CPC). Nel merito egli sostiene
che l’azione andava respinta già per la mancanza di qualsiasi offerta a titolo di
indennità e che, comunque fosse, l’intento di migliorare l’accesso della
particella n. __________alla strada pubblica non giustificava la costituzione
di una servitù sul loro fondo, l’art. 694 CC essendo destinato a garantire un
passo sufficiente, non un transito più comodo. All’epoca in cui hanno costruito
la casa, del resto, gli attori avrebbero dovuto prevedere la difficile
accessibilità del garage. Nulla induce a concludere, infine, che a tale
difficoltà non possa rimediarsi in altro modo, allargando per esempio la porta
della rimessa o formandone un’altra più ampia sul lato opposto della casa.
-
Il proprietario che
non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica può
pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena
indennità (art. 694 cpv. 1 CC). In linea di principio l’accesso di un fondo
edificato che si trova all’interno di una località non è sufficiente quando non
è transitabile con veicoli a motore. Il semplice miglioramento di condizioni di
accesso insoddisfacenti non basta invece per rivendicare un passo necessario.
Nell’applicazione dell’art. 694 CC, in effetti, la giurisprudenza è restrittiva
in ragione del ragguardevole pregiudizio che la servitù può arrecare al fondo
del vicino (casistica e riferimenti in: Steinauer,
op. cit., pag. 161 n. 1863a segg.; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II 186 consid.
2a; Rep. 1989 pag. 142 con citazioni).
-
Nella fattispecie il
fondo degli attori è direttamente raggiungibile dalla pubblica via (doc. B, I1,
I2 e 5). Non è contestato del resto che gli attori possano arrivare con
l’automobile fino a ridosso della loro abitazione. Disagevole è l’accesso al
garage, che richiede due laboriose manovre per entrare e tre per uscire (perizia
del 5 aprile 1994, terzo foglio, punto 3). Donde la conclusione del perito,
secondo cui un ingresso “ideale” alla rimessa richiederebbe la possibilità di
passare su 10.40 m² della particella n. __________. Se non che – come si è
appena visto – l’art. 694 cpv. 1 CC non assicura un accesso ideale dalla
pubblica via, né del resto un accesso a tutti i subalterni di un fondo. Un
passo scomodo, ma transitabile con veicoli, è già un accesso “sufficiente”
nell’accezione dell’art. 694 cpv. 1 CC e non giustifica ulteriori concessioni,
nemmeno se l’interesse del richiedente a ottenere la servitù appaia maggiore di
quello del vicino a rifiutarla (Steinauer,
op. cit., n. 1863a). Poco importa quindi che il passo litigioso non implichi
particolare deprezzamento per la particella n. __________. Gli attori non
pretendono che il difficile accesso al garage pregiudichi l’uso razionale e
economico del loro fondo come tale, né asseriscono che sia praticamente
impossibile migliorare in altro modo l’entrata e l’uscita dalla rimessa. Il
fatto che l’automobile degli attori rimanga ora “sotto il sole e all’addiaccio”
(osservazioni, pag. 9 in alto) non è – con ogni evidenza – un argomento serio
per invocare una necessità di transito sul fondo del convenuto.
Ne segue che il Pretore,
concedendo agli attori la servitù in rassegna, ha violato già per questa ragione
il diritto federale. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere
riformata, senza che occorra approfondire oltre la controversa mutazione
dell’azione o l’eventuale mancata offerta di indennizzo.
Quand’anche gli attori
potessero, in effetti, modificare le domande contenute nell’atto introduttivo
della lite e rifiutare qualsiasi offerta invocando danni per il mancato uso del
garage, rispettivamente un pagamento in esubero per la pavimentazione del piazzale,
la loro domanda andava in ogni modo respinta, i motivi addotti non
giustificando l’imposizione di alcuna servitù sul fondo vicino.
-
Nel memoriale
conclusivo del 3 novembre 1994 gli attori avevano postulato anche la rifusione
di una cifra imprecisata (“la somma di fr. ...”) a titolo di risarcimento
danni. Il Pretore non ha statuito al proposito. Gli attori non essendosi
appellati contro tale mancanza (che andava censurata in via di revisione: art.
340 lett. a CPC), la domanda di risarcimento può ritenersi senza interesse.
-
Gli oneri processuali
di prima sede vanno a carico degli attori, soccombenti (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre non è il caso di riscuotere spese o di attribuire ripetibili per la
riconvenzione, trattata nello stesso contesto dell’azione principale. Identica
sorte seguono i costi e le ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
-
La domanda di accesso necessario è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 800.– e
le spese sono poste a carico degli istanti in solido, che rifonderanno al
convenuto – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 4000.– complessivi per ripetibili.
-
La riconvenzione è dichiarata priva
d’oggetto.
II. Gli oneri processuali di appello,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ e _________ in solido, che rifonderanno alla
controparte – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 1000.– complessivi per
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. _________,
__________.
– avv. _________,
__________;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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