AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.97
Data decisione, Autorità: 28.08.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00097
Lugano, 28 agosto 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (n. __________ ord.) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud (accesso necessario) promossa con istanza del 20 dicembre 1991 da
__________, __________, cui sono subentranti gli eredi __________, __________, con __________, __________, e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________),
Contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. ____________________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 10 giugno 1996 da _________ contro la sentenza emessa il
10 maggio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Ritenuto
in fatto: A. __________ _________ è stato proprietario della particella n. __________ RFD di __________, ________ è tuttora proprietario della contigua particella n. __________. Su ognuno dei fondi sorge una casa d’abi-tazione. I due stabili sono separati da un piazzale, di cui un terzo circa si trova sulla particella n. __________ e il resto sulla n. __________. Per accedere con l’automobile al garage della propria abitazione __________ __________ è sempre dovuto passare, fin al 1953, su parte del piazzale appartenente alla particella n. __________. Altrettanto faceva ________ , che per entrare nella propria rimessa doveva transitare, con l’automobile, su parte del piazzale appartenente alla particella n. __________. Nel 1988 _________ e _________ hanno pavimentato il piazzale di comune accordo, dividendo i costi a metà, e nel dicembre del 1990 hanno avviato trattative per far iscrivere nel registro fondiario reciproche servitù di passo veicolare. Le discussioni non hanno avuto esito poiché _______ chiedeva al vicino un’indennità di fr. 5000.–.
B. Nel giugno del 1991 __________ _________ ha demolito parzialmente un muro di sua proprietà, in modo da poter entrare nel proprio garage senza invadere la parte di piazzale appartenente al fondo limitrofo, e lungo la linea di confine ha posato una rete metallica. ________ ha instato allora, il 12 luglio 1991, per un esperimento di conciliazione davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, facendo valere che la rete metallica gli impediva di accedere alla propria rimessa e andava tolta. L’esperimento di conciliazione è decaduto infruttuoso il 17 ottobre 1991.
C. Il 20 dicembre 1991 __________ _________ e la moglie Isolina hanno promosso causa contro ________ per ottenere la rimozione della rete metallica (sotto comminatoria dell’art. 292 CP), l’iscri-zione nel registro fondiario di una servitù di passo veicolare sul piazzale della particella n. __________e il pagamento di fr. 80.– mensili dal 1° gennaio 1992 come indennità per il mancato uso della loro autorimessa. __________ ________ ha proposto di respingere l’azione e in via riconvenzionale ha chiesto che, ove fosse stata accordata la servitù di passo agli attori, questi fossero tenuti ad assumere i costi per la rimozione della rete metallica e a versargli un’indennità di fr. 30 000.–. Gli attori hanno postulato il rigetto della riconvenzione e nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie domande. __________ è deceduto il
28 dicembre 1993; la moglie ________ e il figlio _________ gli sono succeduti nella causa.
D. Chiusa l’istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo. Nel loro allegato del 3 novembre 1994 gli attori hanno chiesto che fosse ordinato ad _________ di far iscrivere la nota servitù prediale e di rimuovere la rete metallica a sue spese, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, oppure – in subordine – di poter procedere essi medesimi all’iscrizione del diritto e alla rimozione della cinta, assumendosene i costi; in ogni modo essi hanno sollecitato il versamento di una cifra imprecisata a titolo di risarcimento danni. Nel suo memoriale conclusivo del 17 novembre 1994 ________ ha postulato il rigetto dell’azione e l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Con sentenza del 10 maggio 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l’azione principale, ordinando ad __________ __________ – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – di far iscrivere la servitù di passo sul suo fondo conformemente alle risultanze della perizia giudiziaria e di togliere la recinzione litigiosa. Egli ha parzialmente accolto anche la riconvenzione, condannando _________ e _________ a versare ad __________ un’indennità di fr. 500.– per la concessione della servitù e ad assumere i costi per la rimozione della rete metallica. Le spese dell’azione principale, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Quelle della riconvenzione, compresa la tassa di giustizia di fr. 750.–, sono state addebitate per un decimo a _________e _________ in solido e per nove decimi a carico di _________ , tenuto a rifondere a _________ e __________ _________ fr. 2000.– per ripetibili.
F. ________ è insorto il 10 giugno 1996 con un appello contro la sentenza appena citata del Pretore, chiedendo che l’azione principale sia respinta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 4 luglio 1996 _________ e _________ propongono di respingere l’appello in ordine, subordinatamente nel merito, e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Gli attori sostengono preliminarmente, nelle loro osservazioni, che l’appello è irricevibile perché in secondo grado il convenuto ha abbandonato la riconvenzione, tant’è che postula unicamente il rigetto dell’azione principale. E siccome il valore litigioso dell’azione principale non supera di fr. 2730.– (indennità stimata dal perito per la concessione del passo veicolare su 10.40 m² della particella n. 1856), il gravame avrebbe potuto formare oggetto – tutt’al più – di un ricorso per cassazione, ma non di un appello.
a) L’art. 15 CPC stabilisce che “quando l’appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza”. La domanda di accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere pecuniario (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. II, pag. 233 in basso con riferimento al vol. I, pag. 284 nel mezzo). L’appellabilità del giudizio pretorile dipende perciò dal valore litigioso, che è quello della “piena indennità” cui si riferisce – appunto – l’art. 694 cpv. 1 CC (DTF 120 II 423; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 164 n. 1868d con rinvii). Nella fattispecie il convenuto ha chiesto che gli fosse versata, nel caso in cui fosse stata accolta la domanda di accesso necessario, un’inden-nità di fr. 30 000.–, confermando tale richiesta ancora nell’ ultimo atto di causa davanti al Pretore (il memoriale conclusivo del 17 novembre 1994). La sentenza del Pretore era pertanto appellabile.
b) Gli attori reputano che, desistendo dalla riconvenzione, il convenuto si sia precluso il diritto all’appello, poiché la causa non raggiungerebbe più il valore minimo di appellabilità. In realtà ci si può domandare se il convenuto che intenda contestare, nell’ambito di una causa di accesso necessario (art. 694 cpv. 2 CC), l’ammontare dell’indennità propostagli dall’attore (l’offerta è un requisito di ammissibilità dell’azio-ne: Steinauer, loc. cit., n. 1868c con richiami di giurisprudenza) debba agire in via di riconvenzione. L’interrogativo può rimanere aperto poiché, quand’anche ciò fosse, nella fattispecie il convenuto ha mantenuto la sua riconvenzione ancora nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore. La sentenza di primo grado era dunque appellabile, anche se l’azione principale non raggiungeva il valore di fr. 8000.– (in casi del genere non sono dati due diversi rimedi giuridici: Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 115, nota 249).
c) È vero che il convenuto ha rinunciato a contestare in questa sede la cifra riconosciutagli dal Pretore come indennità per l’obbligo di tollerare la servitù (fr. 500.–). Ciò non gli preclude tuttavia la possibilità di appellare la legittimità del passo come tale. La ricevibilità di un appello può apparire dubbia ove il convenuto riduca le sue domande pecuniarie – per rapporto alle conclusioni formulate nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore – sotto il limite di fr. 8000.–; in tal caso, difatti, il sindacato del Pretore passa in giudicato per la differenza (Anastasi, op. cit., pag. 114 in fondo). In concreto l’ammontare dell’indennità stabilita dal Pretore non è ancora passato in giudicato; diverrà definitivo solo qualora sarà confermata la legittimità dell’accesso necessario. In circostanze simili non v’è motivo per scostarsi dal principio secondo cui l’appellabilità della lite dipende dalle conclusioni esposte nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC), non da quelle figuranti nell’atto di ricorso. L’appello è, ciò premesso, ricevibile.
Il Pretore ha accolto la domanda di accesso necessario, nel caso in esame, perché “la recinzione metallica posta dal convenuto a confine tra la sua proprietà e quella adiacente come confermato dalla perizia giudiziaria (...) rende laborioso l’accesso all’autorimessa e osta a un uso razionale del fondo. Il collegamento fra il mappale _________ (...) e la pubblica via deve perciò essere ritenuto insufficiente, ammettendo la necessità oggettiva di un’apertura alla strada pubblica del fondo precluso” (sentenza, consid. 3.2).
L’appellante rimprovera al Pretore, anzitutto, di avere considerato proponibili le domande contenute nel memoriale conclusivo degli attori nonostante tali domande denotassero un’inammissi-bile mutazione dell’azione (art. 74 CPC). Nel merito egli sostiene che l’azione andava respinta già per la mancanza di qualsiasi offerta a titolo di indennità e che, comunque fosse, l’intento di migliorare l’accesso della particella n. __________alla strada pubblica non giustificava la costituzione di una servitù sul loro fondo, l’art. 694 CC essendo destinato a garantire un passo sufficiente, non un transito più comodo. All’epoca in cui hanno costruito la casa, del resto, gli attori avrebbero dovuto prevedere la difficile accessibilità del garage. Nulla induce a concludere, infine, che a tale difficoltà non possa rimediarsi in altro modo, allargando per esempio la porta della rimessa o formandone un’altra più ampia sul lato opposto della casa.
Il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità (art. 694 cpv. 1 CC). In linea di principio l’accesso di un fondo edificato che si trova all’interno di una località non è sufficiente quando non è transitabile con veicoli a motore. Il semplice miglioramento di condizioni di accesso insoddisfacenti non basta invece per rivendicare un passo necessario. Nell’applicazione dell’art. 694 CC, in effetti, la giurisprudenza è restrittiva in ragione del ragguardevole pregiudizio che la servitù può arrecare al fondo del vicino (casistica e riferimenti in: Steinauer, op. cit., pag. 161 n. 1863a segg.; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 49 e 54 ad art. 694 CC; DTF 120 II 186 consid. 2a; Rep. 1989 pag. 142 con citazioni).
Nella fattispecie il fondo degli attori è direttamente raggiungibile dalla pubblica via (doc. B, I1, I2 e 5). Non è contestato del resto che gli attori possano arrivare con l’automobile fino a ridosso della loro abitazione. Disagevole è l’accesso al garage, che richiede due laboriose manovre per entrare e tre per uscire (perizia del 5 aprile 1994, terzo foglio, punto 3). Donde la conclusione del perito, secondo cui un ingresso “ideale” alla rimessa richiederebbe la possibilità di passare su 10.40 m² della particella n. __________. Se non che – come si è appena visto – l’art. 694 cpv. 1 CC non assicura un accesso ideale dalla pubblica via, né del resto un accesso a tutti i subalterni di un fondo. Un passo scomodo, ma transitabile con veicoli, è già un accesso “sufficiente” nell’accezione dell’art. 694 cpv. 1 CC e non giustifica ulteriori concessioni, nemmeno se l’interesse del richiedente a ottenere la servitù appaia maggiore di quello del vicino a rifiutarla (Steinauer, op. cit., n. 1863a). Poco importa quindi che il passo litigioso non implichi particolare deprezzamento per la particella n. __________. Gli attori non pretendono che il difficile accesso al garage pregiudichi l’uso razionale e economico del loro fondo come tale, né asseriscono che sia praticamente impossibile migliorare in altro modo l’entrata e l’uscita dalla rimessa. Il fatto che l’automobile degli attori rimanga ora “sotto il sole e all’addiaccio” (osservazioni, pag. 9 in alto) non è – con ogni evidenza – un argomento serio per invocare una necessità di transito sul fondo del convenuto.
Ne segue che il Pretore, concedendo agli attori la servitù in rassegna, ha violato già per questa ragione il diritto federale. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere riformata, senza che occorra approfondire oltre la controversa mutazione dell’azione o l’eventuale mancata offerta di indennizzo.
Quand’anche gli attori potessero, in effetti, modificare le domande contenute nell’atto introduttivo della lite e rifiutare qualsiasi offerta invocando danni per il mancato uso del garage, rispettivamente un pagamento in esubero per la pavimentazione del piazzale, la loro domanda andava in ogni modo respinta, i motivi addotti non giustificando l’imposizione di alcuna servitù sul fondo vicino.
Nel memoriale conclusivo del 3 novembre 1994 gli attori avevano postulato anche la rifusione di una cifra imprecisata (“la somma di fr. ...”) a titolo di risarcimento danni. Il Pretore non ha statuito al proposito. Gli attori non essendosi appellati contro tale mancanza (che andava censurata in via di revisione: art. 340 lett. a CPC), la domanda di risarcimento può ritenersi senza interesse.
Gli oneri processuali di prima sede vanno a carico degli attori, soccombenti (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di riscuotere spese o di attribuire ripetibili per la riconvenzione, trattata nello stesso contesto dell’azione principale. Identica sorte seguono i costi e le ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
La domanda di accesso necessario è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono poste a carico degli istanti in solido, che rifonderanno al convenuto – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 4000.– complessivi per ripetibili.
La riconvenzione è dichiarata priva d’oggetto.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ e _________ in solido, che rifonderanno alla controparte – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 1000.– complessivi per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
– avv. _________, __________.
– avv. _________, __________;
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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