AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.98
Data decisione, Autorità: 11.09.1997, ICCA
Incarto n. 11.96.00098
Lugano, 11 settembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell’8 giugno 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ (1987), __________ (rappresentata dalla madre __________ __________, __________, e patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 10 giugno 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 maggio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 18 ottobre 1991 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il divorzio tra __________ __________ (1964) e __________ nata __________ (1963). La figlia __________, nata il __________ 1987, è stata affidata alla madre. Il padre è stato condannato a versare alla figlia un contributo mensile di fr. 600.– indicizzati, oltre gli assegni familiari percepiti direttamente da __________ __________. Adita da quest’ultima, il 15 maggio 1992 la I Camera civile di appello ha parzialmente riformato il giudizio del Segretario assessore, aumentando il contributo indicizzato per la figlia a fr. 600.– mensili fino al compimento del 6° anno, a fr. 700.– mensili fino al 12° anno, a fr. 730.– mensili fino al 16° anno e a fr. 850.– mensili fino al 20° anno d’età (inc. /). __________ __________ si è risposata il __________ 1993 con __________ __________, dal quale aveva già un figlio, __________, nato il __________ 1992.
B. L’8 giugno 1994 __________ __________ ha convenuto la figlia __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo che il contributo alimentare stabilito nella sentenza di divorzio fosse ridotto della metà. La convenuta ha proposto di respingere la petizione. Nel successivo scambio di atti scritti sia l’attore sia la convenuta hanno mantenuto il loro punto di vista e identiche domande sono state ribadite anche nei memoriali conclusivi. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
C. Statuendo il 20 maggio 1996, il Pretore ha respinto la petizione. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico dell’attore (e in sua vece a carico dello Stato), con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1200.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 10 giugno 1996 nel quale chiede che – conferitogli il beneficio dell’assistenza giudiziaria – la petizione sia accolta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 5 luglio 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello, instando a sua volta per il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata in merito alle relazioni tra genitori e figli nel caso di mutate circostanze “per causa di matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. Ove siano in discussione contributi alimentari, la modifica è disciplinata non solo dall’art. 157, ma anche dagli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3ª edizione, note 102 e 144 ad art. 157 CC). Il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare al figlio può essere ridotto, in sostanza, se fatti nuovi e rilevanti impongano una regolamentazione diversa rispetto all’epoca del divorzio e se il cambiamento di situazione è duraturo. Non si tratta di rettificare la sentenza di divorzio; si tratta di adattarla a sopravvenuti mutamenti di situazione, riguardino essi il figlio o i genitori (DTF 120 II 178 consid. 3a).
Nella sua opera più recente Hegnauer sostiene invero che l’azione intesa a far modificare una sentenza di divorzio sul solo contributo alimentare per figli minorenni è regolata dall’art. 286 cpv. 2 CC, non dall’art. 157 CC (Berner Kommentar, Berna 1997, nota 53 ad art. 286 CC cui rinvia la nota 139 ad art. 279-280 CC). Se così fosse, convenuto dovrebbe essere il figlio minorenne, non il genitore affidatario (op. cit., nota 63 ad art. 286 CC). Tale opinione manca nondimeno di ulteriore conforto. Intanto non risulta che l’art. 280 cpv. 1 CC (che istituisce una procedura semplificata per le azioni di mantenimento) sia mai stato applicato, per giurisprudenza, a cause volte alla modifica di una sentenza di divorzio. In secondo luogo il Tribunale federale non considera il figlio minorenne, in una causa tendente alla modifica di una sentenza di divorzio, alla stregua di un convenuto (tant’è che in DTF 120 II 178 e 108 II 83 la legittimazione passiva della madre non è stata messa in discussione). Infine il saggio di Rapp cui si riferisce il citato commentatore nella nota 53 ad art. 286 CC non precisa alcunché, salvo ammettere che per modificare formalmente il dispositivo di una sentenza di divorzio occorre un’azione fondata sull’art. 157 CC (BJM 1980 pag. 295 in basso).
Nella fattispecie __________ __________ non è stata convenuta in giudizio e gli atti di causa le sono stati notificati unicamente come rappresentante legale della figlia. Constatato ciò, il Pretore avrebbe dovuto ordinare che si accertasse la legittimazione passiva della convenuta, presupposto di merito da verificare d’ufficio in ogni stadio della lite (DTF 118 Ia 130 consid. 1a). Se, dopo aver sentito le parti, egli fosse giunto alla conclusione che solo __________ __________ poteva avere veste di convenuta (a esclusione di __________ __________), la petizione avrebbe dovuto essere respinta già per questo motivo. Al mancato accertamento della legittimazione passiva potrebbe, al limite, essere rimediato in appello, previa interpellazione delle parti. Dato però che il ricorso appare – come si vedrà oltre – destinato all’insuccesso, non è il caso che questa Camera approfondisca la questione.
In concreto il Pretore ha ritenuto che, per rapporto al guadagno di fr. 4000.– mensili lordi conseguito come imbianchino nel 1991 (sentenza 18 ottobre 1991 del Segretario assessore, consid. 8), il reddito dell’attore risultava sostanzialmente invariato. La pretesa diminuzione delle entrate non trovava del resto spiegazione, ove appena si consideri che un suo ex collega (____________________, con il quale aveva lavorato tre anni) aveva dichiarato un guadagno medio – fra il 1992 e il 1995 appunto – di fr. 4000.– mensili. Oltre a ciò, e comunque fosse, l’interessato appariva in grado di ricavare dalle sue capacità lavorative la somma di fr. 4000.– mensili accertata all’epoca del divorzio, tanto più che nel 1995 gli si era prospettata la possibilità di un impiego (come pittore), relativamente sicuro e adeguatamente rimunerato. Invece di postulare l’assunzione, egli aveva preferito diventare custode di una capanna alpina, attività che non può nemmeno essere esercitata su tutto l’arco dell’anno. Quanto alla situazione finanziaria di __________ __________, che l’attore asseriva migliorata rispetto al momento del divorzio, il Pretore ha rilevato che l’assunto non risultava per nulla dimostrato. Non sussistevano quindi le premesse, in ultima analisi, per l’applicazione dell’art. 286 cpv. 2 CC.
L’appellante afferma che il teste __________ __________ è inattendibile, essendogli “parecchio ostile”, e che il guadagno medio di fr. 4000.– mensili da quegli dichiarato fra il 1992 e il 1995 non è degno di fede. Egli ripete di non guadagnare più di fr. 2500.– mensili, come ha accertato anche il Pretore del Distretto di Bellinzona quando lo ha condannato (il 26 settembre 1995) per trascuranza degli obblighi di mantenimento e fa valere di non avere impugnato a suo tempo la sentenza del Segretario assessore (che accertava appunto un reddito di fr. 4000.– mensili lordi) perché non aveva un avvocato. Infine sottolinea di non avere alcun’altra fonte di reddito oltre il noto cespito di fr. 2500.– mensili e di non poter guadagnare più di tanto per problemi di tossicomania, mentre la sua ex moglie può contare sul buon reddito dell’attuale marito. Tutto ciò giustificherebbe una riduzione a metà del contributo per la figlia.
Nel 1991 l’attore guadagnava – secondo il giudice del divorzio – attorno ai fr. 4000.– lordi mensili con un’attività temporanea di imbianchino a __________ (fr. 25.– l’ora per venti giorni mensili: sentenza 18 ottobre 1991 del Segretario assessore, consid. 8). Tale accertamento non può più essere messo in discussione (DTF 108 II 178). Dal marzo 1992 al marzo 1995 l’attore ha esercitato la medesima professione per varie ditte insieme con il fratello dell’ex moglie, __________ __________, il quale ha testimoniato che “a dipendenza dei lavori guadagnavamo mediamente fr. 4000.– mensili ciascuno, e questo quasi sempre” (verbale del 26 settembre 1995, pag. 1 e 2). In seguito l’appellante è andato a lavorare per suo fratello __________ come custode della capanna del __________, sopra __________. Agli atti non risultano documenti né testimonianze dirette sul suo guadagno attuale.
Ai tempi del divorzio l’ex moglie dell’attore era senza attività e aveva finanche esaurito le indennità di disoccupazione (sen-tenza 18 ottobre 1991 del Segretario assessore, consid. 8). Dopo il divorzio essa ha lavorato tre-quattro anni per varie ditte, guadagnando tra i fr. 1800.– e i fr. 2000.– netti mensili. Alla nascita del secondo figlio ha smesso di lavorare. Il suo attuale marito, che l’ha aiutata a pagare i debiti, è disegnatore tecnico e guadagna circa fr. 5200.– mensili (verbale del 4 luglio 1995, pag. 1 e 2; certificato municipale per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria: doc. 3).
Per quel che è del carteggio penale, invano l’attore evoca la sentenza emessa il 26 settembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona (doc. M). È vero che in quella sede il Pretore ha accertato un reddito di fr. 2500.– mensili conseguito dall’attore alle dipendenze del fratello, salvo che a tale rimunerazione vanno aggiunti – ha sottolineato il Pretore – vitto e alloggio gratuiti (consid. 2). Nell’appello l’interessato si prevale delle sue stesse dichiarazioni figuranti nei verbali dell’istruttoria penale, ma sorvola su tale circostanza. A parte ciò, il reddito di fr. 2500.– men-sili si riferisce manifestamente all’attività che egli svolge come custode della capanna. Tale lavoro non copre l’intero arco dell’anno (né l’appellante pretende il contrario), ma solo il periodo da maggio a ottobre (verbale del 4 luglio 1995, pag. 2). A ragione il Pretore ha soggiunto perciò che nel caso in esame il debitore del contributo alimentare non ha dato indicazioni complete, tutto ignorandosi sulla sua attività durante i mesi invernali.
Tutto ciò non significa che l’attore, dopo avere smesso di lavorare insieme con l’ex cognato, fosse vincolato alla professione di imbianchino (del resto egli è giardiniere diplomato: verbale del
4 luglio 1995, pag. 3). La libera scelta di una professione trova i suoi limiti però nell’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli (DTF 114 IV 124; I CCA, sentenza del 5 maggio 1997 nella causa M. contro M.). L’attore non ha lontanamente dimostrato di avere fatto quanto era ragionevolmente esigibile da lui per evitare una diminuzione di reddito. Egli si è semplicemente impiegato presso il fratello, senza rendere verosimile di avere cercato con metodo e impegno un’occupazione più redditizia. Invano egli si prevale per altro della tossicodipendenza sofferta in passato. A prescindere dal fatto che ciò non gli impediva di guadagnare una media di fr. 4000.– lordi mensili a Zurigo, il problema risulta superato (verbale del 4 luglio 1995, pag. 3, non contestato nell’ appello), come dimostrano anche le condanne penali cui egli fa riferimento (appello, pag. 9), tutte anteriori alla sentenza di divorzio.
Quanto alle odierne condizioni finanziarie in cui versa l’ex moglie, esse nulla mutano all’esito dell’appello. Nel caso in cui migliori la situazione economica del genitore affidatario, in effetti, ciò deve profittare in primo luogo ai figli, non al debitore del contributo alimentare (Bühler/Spühler, op. cit., n. 153 ad art. 157 CC; DTF 108 II 84). Inoltre uno sgravio del genitore obbligato è prospettabile solo ove questi dimostri che lo stato patrimoniale dell’ex coniuge è migliorato al punto da far apparire iniquo il contributo fissato dal giudice del divorzio. In concreto l’ex moglie non consegue più alcun reddito proprio dopo la nascita del secondo figlio. La sua situazione economica è migliorata solo grazie al guadagno del secondo marito, che però non è tenuto a sostentare la convenuta se non nella misura in cui l’attore sia oggettivamente incapace di provvedervi (art. 278 cpv. 2 CC; DTF 120 II 287 consid. 2b). Come si è visto, la potenzialità lucrativa dell’attore è sostanzialmente invariata rispetto al 1991, di modo che mal si capisce perché egli dovrebbe essere sollevato dalle sue responsabilità. Il suo intendimento si tradurrebbe, all’ atto pratico, nel far mantenere la propria figlia per metà dal secondo marito della moglie. Il che non è ammissibile.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’ap-pellante non può essere accolta già per la circostanza che il ricorso, non privo di temerarietà, difettava sin dall’inizio di ogni parvenza di buon esito (art. 157 CPC). La analoga richiesta dell’appellata è destinata a identica sorte. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, in effetti, che un minorenne nullatenente (qual è in apparenza la convenuta, ancorché niente si desuma dagli atti) può bensì ottenere l’assistenza giudiziaria, a condizione però che il genitore affidatario non sia in grado di sopperire ai costi del processo (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 22 ad art. 155; Rep. 1940 pag. 89). Il certificato municipale prodotto da __________ __________ davanti al Pretore (doc. 3) non suffraga un’ipotesi del genere: il suo attuale marito consegue un reddito di fr. 5200.– mensili e la famiglia, oltre agli oneri correnti, non consta avere debiti. La tassazione 1993/94 allegata al certificato conferma tali dati. Nulla permette di ravvisare dunque l’estremo dell’indigenza enunciato dall’art. 155 CPC.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________,
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster