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Numero d'incarto:
11.1997.106
Data decisione, Autorità:
11.08.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00106
Lugano
11 agosto 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa -.___ (/ __) della Divisione della giustizia che oppone
__________, __________
(già
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
alla
SEZIONE
DEL REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO
quale
autorità di vigilanza sul registro fondiario;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso del 18 giugno 1997 da
__________ __________ contro la decisione emanata il 17 giugno 1997 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 settembre 1947
è stata iscritta nel registro fondiario una servitù di passo pedonale a carico,
fra le altre, della particella n. __________RFP di __________, proprietà
__________ , e a favore delle particelle n. ,
__________, __________-- appartenenti a
__________ __________ __________n. Successivamente il fondo serviente è stato
integrato nella nuova particella n. __________ (acquistata da __________
__________ il __________ __________ 1962), mentre i fondi dominanti sono stati
compresi nella nuova particella n. __________.
B. Il 28 settembre 1973
il fondo serviente è stato frazionato nelle nuove particelle n. __________e
__________, ma la servitù di passo è stata riportata soltanto sulla particella
n. __________. Nel contempo la particella n. __________ è stata venduta alla
società __________ __________ di __________. Il 1° gennaio 1976 è entrato in
vigore nel Comune di __________ il registro fondiario definitivo. Il 28
settembre 1993 __________ __________ ha acquistato dalla Comunione ereditaria
fu __________ __________ __________ la particella n. __________.
C. __________ __________
ha chiesto il 28 ottobre 1996 all’ufficiale del registro fondiario del
Distretto di Lugano di avviare una procedura di rettifica per ottenere l’iscrizione
di una servitù di passo a carico della particella n. __________e a favore della
particella n. __________. L’ufficiale ha respinto la richiesta con decisione
del 22 novembre 1996. __________ __________ ha impugnato il 18 dicembre 1996
tale decisione alla Divisione della giustizia, Sezione del registro fondiario e
di commercio quale autorità di vigilanza, postulando l’accoglimento della sua
domanda. Nelle sue osservazioni dell’8 gennaio 1997 l’ufficiale del registro
fondiario si è confermato nella propria decisione. Statuendo il 17 giugno 1997,
l’autorità di vigilanza ha respinto il ricorso e ha posto a carico del
ricorrente una tassa di giustizia di fr. 200.–.
D. Contro la decisione
appena citata __________ __________ è insorto il 19 giugno 1997 davanti a
questa Camera, chiedendo che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di
ordinare all’ufficiale del registro fondiario l’avvio di una procedura di rettifica
tendente all’iscrizione della servitù di passo pedonale a carico della
particella n. __________e a favore della particella n. __________. Né
l’autorità di vigilanza né l’ufficiale del registro fondiario ha formulato
osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1.
a) Secondo l’art. 6 LRF (RL 4.1.3.1), nel testo in vigore dal 7 aprile
1998, contro le decisioni dell’autorità di vigilanza (la Sezione del registro
fondiario e di commercio) è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale
d’appello; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le
cause amministrative (LPAmm). Il termine di ricorso è di trenta giorni (art. 46
LPAmm e 103 cpv. 1 e 2 RRF). Il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile.
b) È
legittimato a ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un
interesse degno di protezione all’annulla-mento o alla modifica della decisione
(art. 43 LPAmm). Nella fattispecie il ricorrente ha senz’altro un interesse
attuale e concreto a far annullare la decisione con cui la Sezione del registro
fondiario e di commercio ha respinto la sua richiesta di avviare una procedura
tendente all’iscrizione di una servitù a suo favore. Nulla osta, ciò premesso,
all’esame del ricorso.
-
Il ricorrente
postula anzitutto l’assunzione di numerose prove a completamento
dell’istruttoria esperita davanti alle autorità amministrative. Il diritto di
essere sentito comprende la facoltà di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti e di esprimersi sul risultato dell’assunzione delle prove (DTF 120 Ib
379 consid. 3b, 118 Ia 17 consid. 1c con riferimenti). L’autorità non è tenuta
però ad assumere tutti i mezzi di prova proposti: sulla base di un apprezzamento
anticipato: essa può limitarsi alle prove che appaiono rilevanti ai fini del
giudizio (DTF 122 I 53 consid. 4a, 119 Ia 492 consid. 5b/bb, 117 Ia 262 consid.
4c, 115 Ia 97 consid. 5b). A prescindere dal fatto che il ricorrente neppure
spiega per quali motivi la Camera civile di appello dovrebbe esperire le prove
notificate, in effetti, nella fattispecie il gravame è destinato all’insuccesso
già sulla base delle allegazioni addotte dal ricorrente. L’assunzione di altri
mezzi di prova risulta quindi superflua.
-
L’autorità di
vigilanza ha rilevato, in sintesi, che all’epoca in cui è stata frazionata la
particella n. __________l’ufficiale del registro fondiario non era in grado di
appurare l’esistenza di eventuali diritti di servitù da riportare sui nuovi
fondi conformemente agli art. 744 cpv. 1 CC, 85 e 86 RRF poiché nel Comune di
__________ era ancora in vigore il registro fondiario provvisorio. Incombeva
pertanto ai proprietari interessati svolgere le necessarie indagini facendosi
rilasciare dall’autorità comunale una dichiarazione delle volture catastali,
dalla quale si sarebbe potuto risalire alle servitù gravanti il fondo
frazionato. E siccome a quel tempo l’ufficiale non era tenuto ad agire di sua
iniziativa, neppure può essere preteso oggi che egli avvii d’ufficio una procedura
di rettifica del registro fondiario giusta gli art. 977 CC e 98 RRF. Il ricorrente
refuta tale conclusione e fa valere che l’ufficiale era tenuto a iscrivere
spontaneamente la servitù sui fondi frazionati, in ossequio agli art. 744 cpv.
1 CC, 85 e 86 RRF, applicabili anche prima dell’entrata in vigore del registro
fondiario federale. Non avendolo fatto, spetta ora alla medesima autorità
avviare la procedura di rettifica prevista dagli art. 977 CC e 98 RRF.
-
La questione di
sapere se la procedura di rettifica delle iscrizioni prevista dagli art. 977 CC
e 98 RRF valga anche in regime di registro fondiario provvisorio può rimanere
indecisa. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, in effetti,
tale procedura è applicabile soltanto alla correzione di errori di natura
amministrativa che riguardano i proprietari fondiari direttamente interessati
dall’iscrizione inesatta. Essa è esclusa, invece, quando in tempi successivi
all’iscrizione erronea la proprietà del fondo passi a terzi (DTF 123 III 351 consid.
2, commentata in: ZBGR 80/1999 pag. 115). Tale giurisprudenza trova riscontro
anche nella dottrina (Deschenaux in:
Schweizerisches Privat-recht, vol. V/3.2, Basilea 1989, pag. 895; Schmid-Tschirren, Rechtswirkungen
und Rechtswirkungsprobleme kantonaler Publizitätseinrichtungen in: ZBGR
80/1999 pag. 226; v. anche il parere espresso dall’Ufficio federale di
giustizia in: ZBGR 78/1997 pag. 433).
-
Nella fattispecie
risulta dagli estratti del registro fondiario riguardanti le particelle n.
__________e __________che nel 1973, all’epoca del frazionamento della particella
n. __________e del mancato riporto della servitù di passo pedonale sulla nuova
particella n. __________, proprietario del fondo dominante non era il
ricorrente, che ha comperato il fondo soltanto il 28 settembre 1993, ma
__________ __________ __________n, mentre il fondo serviente apparteneva a
__________ __________, che dopo il frazionamento del 28 settembre 1993 l’ha
venduto alla __________ __________. Ciò posto, la rettifica dell’iscrizione è
esclusa, dato che l’omissione è avvenuta fra proprietari diversi da quelli
attuali. Il ricorso, destituito di buon diritto, deve dunque essere respinto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 28 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico del ricorrente.
-
Contro la presente sentenza
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni
dalla notificazione.
-
Intimazione:
– __________ __________, __________;
– Sezione del registro fondiario e di
commercio quale autorità di vigilanza;
Comunicazione all’Ufficio federale di
giustizia.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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