AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1997.107
Data decisione, Autorità: 14.07.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00107
Lugano, 14 luglio 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 3 maggio 1993 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 3 giugno 1997 con cui il Pretore ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 16 giugno 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 3 giugno 1997 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dell’appellante il 30 giugno 1997;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo dell’8 luglio 1997 presentato da __________ __________ __________ contro il medesimo decreto cautelare;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1932) e __________ __________ (1940) si sono sposati a __________ il __________ 1959. Dal matrimonio sono nate le figlie __________ (1960), __________ (1962) e __________ (1964), quest’ultima deceduta alcuni giorni dopo la nascita. Il marito, oggi pensionato, era capo muratore presso la __________ __________ di __________; la moglie, beneficiaria di una rendita di invalidità, lavora come ausiliaria per il chiosco dell’Ospedale __________ di __________.
B. Fallito il tentativo di conciliazione, __________ __________ __________ ha introdotto il 3 maggio 1993 azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Riviera, sollecitando in via cautelare l’attribuzio-ne dell’alloggio coniugale e offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 1321.– mensili. All’udienza del 24 maggio 1993, indetta per la discussione provvisionale, la moglie ha chiesto un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili e altri fr. 2000.– come provvigione ad litem. Con decreto del 20 dicembre 1993 il Pretore ha fissato in fr. 1710.– il contributo mensile a favore della convenuta dall’agosto 1993, respingendo l’istanza di provvigione ad litem. Adita da entrambe le parti, il 13 luglio 1994 la I Camera civile di appello ha parzialmente riformato il decreto del Pretore aumentando a fr. 1870.– mensili il contributo alimentare per __________ __________ (inc. I CCA /).
C. Il 6 giugno 1995 __________ __________ __________ si è rivolto al Pretore perché il contributo provvisionale dovuto alla moglie fosse ridotto a fr. 1307.– mensili dal 1° giugno 1995. Alla discussione del 23 giugno successivo le parti si sono intese su un contributo mensile di fr. 1550.– a valere dal luglio 1995. Il Pretore ha omologato l’accordo seduta stante.
D. __________ __________ __________ ha adito di nuovo il Pretore, il 4 ottobre 1996, perché il contributo provvisionale destinato alla moglie fosse ulteriormente ridotto a fr. 237.– mensili dal 1° settembre 1996. __________ __________ si è opposta alla domanda. Alla discussione finale del 29 gennaio 1997 l’istante ha offerto un contributo mensile di fr. 336.10, subordinatamente di fr. 806.10, mentre la convenuta ha aderito a una riduzione, ma solo fino a concorrenza di fr. 1350.– mensili. Statuendo il 3 giugno 1997, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha ridotto il contributo litigioso a fr. 460.– mensili dal 1° gennaio 1997. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 150.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorta con un appello del 16 giugno 1997 nel quale chiede che il contributo alimentare per sé sia fissato in fr. 635.– mensili dal 1° luglio 1997, rispettivamente in fr. 1000.– mensili (sempre dal 1° luglio 1997) “a dipendenza della prestazione LPP effettivamente ricevuta dalla __________ __________ ”. Il 30 giugno 1997 essa ha instato altresì per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni dell’8 luglio 1997 __________ __________ __________ propone di respingere il gravame e con appello adesivo conclude perché, qualora fosse accolto il ricorso principale, il contributo litigioso sia stabilito in fr. 453.– mensili dal 1° settembre 1996. __________ __________ postula con osservazioni del 25 luglio 1997 il rigetto dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto : I. Sull’appello principale
Il Pretore ha rilevato anzitutto che nella fattispecie le entrate della famiglia si sono notevolmente ridimensionate sia per rapporto a quanto figurava nella sentenza 13 luglio 1994 di questa Camera, sia rispetto alle basi sulle quali si fondava l’accordo giudiziale del 23 giugno 1995. Ciò premesso, egli ha accertato il reddito del marito in fr. 3227.– mensili, il relativo fabbisogno minimo in fr. 2284.05, il reddito della moglie in fr. 2008.– mensili e il fabbisogno minimo di lei in fr. 1983.80. Ne è risultata, dedotti i fabbisogni dal reddito complessivo, un’eccedenza di fr. 967.15 mensili che, divisa a metà, ha dato un contributo di fr. 460.– mensili (arrotondati) a favore della convenuta.
L’appellante sostiene che il reddito del marito supera di almeno fr. 200.– mensili quello accertato dal primo giudice, alle prestazioni dell’AVS di fr. 1608.– mensili (non contestati) dovendosi aggiungere una rendita per vecchiaia di almeno fr. 1819.– men-sili erogata dalla “__________ __________ ”. Le entrate complessive del coniuge ammonterebbero perciò a fr. 3427.– mensili.
a) Il Pretore ha calcolato il contributo provvisionale per la moglie unicamente sulla scorta del reddito conseguito dal marito al momento dell’emanazione del giudizio (decreto, consid. 5). Tale criterio non è conforme al diritto federale. La domanda di modifica risale in effetti al 4 ottobre 1996, quando il marito percepiva, per sua stessa ammissione, fr. 1432.– provenienti da una rendita AI e fr. 2573.– da una prestazione di previdenza versata dalla “__________ __________ ”, per un totale dunque di fr. 4005.– mensili (si veda anche il riassunto scritto del 29 gennaio 1997 prodotto alla discussione finale, act. LXXX, pag. 2). Tale reddito, rimasto invariato fino al 31 marzo 1997, è nettamente inferiore a quello considerato il
13 luglio 1994 dalla Camera civile di appello (fr. 5674.– mensili: act. XLVIII) ed è inferiore altresì a quello riconosciuto dal marito nella successiva istanza di modifica del 6 giugno 1995 (fr. 5332.– mensili: act. LVIII), cui ha poi fatto seguito l’accordo giudiziale del 23 giugno 1995. In linea di principio, pertanto, esso giustificava una domanda di riduzione del contributo, ma ciò non toglie ch’esso andasse accertato nella sua reale entità. E fino al 31 marzo 1997 il reddito del marito ammontava pur sempre, come si è visto, a fr. 4005.– mensili.
b) Il 1° aprile 1997, raggiunto il 65° anno di età, l’istante si è visto commutare la rendita AI in una rendita AVS di fr. 1608.– mensili (a loro volta non contestati) e la prestazione previdenziale della “__________ __________ ” in una prestazione per vecchiaia di fr. 1619.– mensili (act. LXXXVI, 5° foglio: rendita annua di fr. 19 428.–), onde un reddito complessivo di fr. 3227.– mensili (quello, appunto, constatato dal Pretore). A ragione l’appellante fa valere però che il primo giudice ha trascurato “le prestazioni supplementari” percepite dal coniuge al raggiungimento del 65° anno di età, ovvero il versamento di un capitale di vecchiaia di fr. 15 253.– da parte della “__________ __________ ” (somma riconosciuta dal marito: osservazioni all’appello, pag. 3 a metà; act. LXXXVI, 6° foglio). Il reddito di siffatto capitale va calcolato, con ogni evidenza, negli introiti del beneficiario. Se non che, un capitale di fr. 15 253.– non può rendere fr. 200.– mensili, come asserisce l’appellante. Ai saggi d’interesse odierni (determi-nanti ai fini di un mero giudizio provvisionale) tutto quanto si può ricavare depositando una somma del genere al risparmio non eccede un decimo di quanto la moglie pretende. Nell’appello adesivo l’interessato si dichiara disposto in ogni modo, proprio nell’ipotesi in cui questa Camera “ritenesse che il giudice di prima istanza non ha sufficientemente considerato i fr. 15 253.– versati all’appellato quale capitale di vecchiaia”, a convertire tale somma in una rendita mensile di fr. 106.– (memoriale, pag. 5 in fondo). Non vi è motivo per scostarsi da tale offerta, favorevole alla moglie, sicché il reddito del marito dal 1° aprile 1997 va stabilito in fr. 3333.– mensili.
Per quanto attiene al fabbisogno minimo del marito, l’appellante contesta l’indennità di fr. 150.– mensili per spese di trasporto che il Pretore ha riconosciuto all’istante “considerato il suo stato invalidante e la conseguente necessità di far capo a un autoveicolo per recarsi dal medico, per le provviste ecc.” (decreto, consid. 6). A suo avviso solo spese di trasferta a scopi professionali possono essere inserite nel fabbisogno minimo mensile, esclusa ogni altra necessità. L’argomentazione non può essere condivisa. Che il marito sia invalido all’80% non è messo in discussione (decisione 29 maggio 1995 dell’Ufficio AI Ticino: atti AI richiamati, 3° foglio). Certo, egli non ha documentato le spese effettive sostenute in esito al suo stato invalidante, nondimeno l’indennità di fr. 150.– mensili appare ragionevole, a un sommario esame e secondo l’ordinario andamento delle cose, ove appena si pensi che – a parte la citata indennità – il fabbisogno minimo dell’istante si riduce in pratica al minimo esistenziale del diritto esecutivo. Per comune esperienza, del resto, la somma in questione copre solo una quota ridotta (non più di un quarto) di quel che costerebbe mediamente un’utilitaria. Si tratta di un onere senz’altro sopportabile da un bilancio familiare abbondantemente in attivo (infra, consid. 5).
Da ultimo l’appellante chiede che la riduzione del contributo alimentare decorra soltanto dal 1° luglio 1997, sottolineando che durante la procedura di modifica il marito ha continuato a versarle l’importo di fr. 1550.– mensili pattuito il 23 giugno 1995, sicché una riduzione già dal 1° gennaio 1997 la obbligherebbe a rimborsare oltre fr. 5000.– percepiti in eccesso. La sua modesta capacità finanziaria non le consentirebbe un esborso simile.
a) Un decreto cautelare che modifica un assetto provvisionale vigente ha effetto, in linea di massima, per il futuro. Il giudice può nondimeno, per ragioni di equità, far decorrere la modifica già dalla presentazione dell’istanza (o da qualsiasi momento intermedio fra la presentazione dell’istanza e l’emana-zione del decreto: Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 note 77 e 78). Nel caso in esame il marito ha postulato la modifica il 4 ottobre 1996 e il Pretore ha statuito il 3 giugno 1997, reputando “giudizioso” far decorrere la riduzione del contributo dal 1° gennaio 1997 (decreto, consid. 8). La questione è di sapere se ciò risponda a criteri equitativi oppure se il Pretore dovesse attenersi al principio – invocato dall’appellante – per cui un decreto di modifica esplica effetti solo dopo la sua emanazione.
b) Far decorrere la riduzione del contributo alimentare solo dall’emanazione del decreto – come chiede l’appellante – configurerebbe in realtà, nella fattispecie, una soluzione del tutto iniqua per il marito. Questi ha postulato la riduzione del contributo il 4 ottobre 1996 invocando una diminuzione di reddito che, se non era quella accertata dal Pretore (sopra, consid. 2a), giustificava quanto meno una modifica dell’as-setto provvisionale. Se non che, per statuire sulla domanda il Pretore ha impiegato 8 mesi, ciò che non può tornare a scapito del solo istante. Se la decisione fosse intervenuta tempestivamente, verso la fine del 1996, la modifica avrebbe dispiegato effetti all’inizio del 1997. La decorrenza dal 1° gennaio 1997 appare quindi sorretta da ragioni oggettive. È possibile che nel frattempo l’appellante abbia incassato contributi in eccesso, ma a prescindere dalla circostanza che l’eventuale differenza potrà ancora formare oggetto di conguaglio alla liquidazione del regime matrimoniale (e nel ricorso non si pretende il contrario), l’interessata non può seriamente dolersi di avere consumato l’intero capitale ricevuto quando essa stessa sapeva che una riduzione del contributo sarebbe intervenuta. Basti ricordare che essa medesima aveva consentito, davanti al Pretore, a una riduzione sino a fr. 1350.– mensili e che nell’appello essa nemmeno pretende di avere diritto a un contributo superiore a fr. 1000.– mensili. Invocare l’equità in condizioni siffatte significa prevalersi del fatto compiuto, ciò che non può evidentemente essere tutelato.
Periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997
Reddito del marito fr. 4005.— mensili
Reddito della moglie fr. 2008.— mensili
fr. 6013.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 2284.05 mensili
Fabbisogno minimo della moglie fr. 1983.80 mensili
fr. 4267.85 mensili
Eccedenza fr. 1745.15 mensili
Metà eccedenza fr. 872.60 mensili
Contributo per la moglie (arrotondato):
fr. 1983.80 + fr. 872.60 ./ fr. 2008.– fr. 850.— mensili
Periodo dal 1° aprile 1997 in poi
Reddito del marito fr. 3333.— mensili
Reddito della moglie fr. 2008.— mensili
fr. 5341.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 2284.05 mensili
Fabbisogno minimo della moglie fr. 1983.80 mensili
fr. 4267.85 mensili
Eccedenza fr. 1073.15 mensili
Metà eccedenza fr. 536.60 mensili
Contributo per la moglie (arrotondato):
fr. 1983.80 + fr. 536.60 ./. fr. 2008.– fr. 510.— mensili
L’appello principale va accolto entro tali limiti e il decreto impugnato riformato di conseguenza.
II. Sull’appello adesivo
L’appellante adesivo dichiara in primo luogo la sua disponibilità, nel caso in cui questa Camera ritenesse insufficientemente considerato da parte del Pretore l’incasso di fr. 15 253.– come capitale di vecchiaia, a convertire tale incasso in una rendita mensile di fr. 106.–. Di tale disponibilità questa Camera ha già tenuto conto trattando l’appello principale (consid. 2b). Al riguardo il ricorso adesivo è quindi senza oggetto, a prescindere dalla circostanza che l’argomentazione poteva senz’altro essere addotta nelle osservazioni al ricorso principale.
Il Pretore ha computato un onere fiscale di fr. 360.– mensili nel fabbisogno minimo del marito e uno di fr. 130.– mensili nel fabbisogno minimo della moglie. L’appellante adesivo fa valere che, in base a una tassazione intermedia del 17 ottobre 1994, tale onere ammonterebbe in realtà a fr. 564.50 mensili per quanto lo concerne e a fr. 214.– mensili per quanto si riferisce alla moglie. Quest’ultima contesta carichi tanto elevati. Ora, agli atti non figura alcuna tassazione intermedia del 17 ottobre 1994, nemmeno tra i documenti richiamati. Non è possibile verificare quindi sulla scorta di quale reddito imponibile argomenti l’interessato. In assenza di ulteriore motivazione, del resto, a un esame meramente sommario come quello che governa le procedure cautelari un carico fiscale di fr. 564.50 mensili appare inverosimile non solo per rapporto al reddito dell’istante dopo il pensionamento (il contributo alimentare è tassato nella partita fiscale della moglie), ma anche per rapporto a quanto l’istante ha percepito dal 1° gennaio al 31 marzo 1997. In proposito l’appello adesivo è destinato perciò all’insuccesso.
L’appellante adesivo chiede infine che la riduzione del contributo litigioso decorra non dal 1° gennaio 1997, ma già dal 4 ottobre 1996, ovvero dalla data dell’istanza. La richiesta non può essere accolta. Come si è spiegato, di massima un decreto cautelare che modifica un assetto provvisionale vigente ha effetto solo per il futuro. La decisione di far retroagire la modifica dalla presentazione dell’istanza dev’essere confortata da motivi di equità. In concreto il Pretore ha già anticipato gli effetti della riduzione rispetto al momento in cui ha emanato il decreto e tale decisione sfugge alla critica (sopra, consid. 4b). Un’anticipazio-ne ulteriore non si giustifica, tanto meno se si pensa che l’appel-lante adesivo non suffraga la sua richiesta di alcuna seria giustificazione d’ordine equitativo. Anche al riguardo il ricorso adesivo si rivela così privo di consistenza.
III. Sulle spese e le ripetibili
Visto l’esito dell’appello principale, da accogliere parzialmente, si giustifica di suddividere gli oneri di procedura in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante adesivo, soccombente, sopporta invece i costi del suo ricorso, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede può rimanere invariato, il giudizio odierno non incidendo apprezzabilmente su importi tanto modesti. Quanto ai costi di appello, essi sono commisurati all’importanza del litigio.
L’appellante principale postula davanti a questa Camera il beneficio dell’assistenza giudiziaria. V’è tuttavia da domandarsi se l’interessata, con un margine di almeno fr. 536.60 mensili sul suo fabbisogno minimo, versi in grave ristrettezza (art. 155 CPC). Sia come sia, i costi di una causa di divorzio sono a carico dell’unione coniugale; l’assistenza giudiziaria dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, op. cit., nota 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82). Il coniuge che non è in grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio (compresa un’even-tuale procedura di appello) ha diritto di ottenere prestazioni dello Stato, quindi, solo ove l’altro coniuge non sia in grado di fornirgli un’adeguata provvigione ad litem (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza). Nel caso specifico l’istante non pretende che al marito mancassero le possibilità di finanziare, nella misura del necessario, i costi dell’ appello principale. Anzi, stando agli atti il marito risulta possedere sostanza immobiliare per un valore di oltre fr. 100 000.– (act. LXXI). Quanto al costo delle osservazioni all’appello adesivo, l’indennità per ripetibili rende la richiesta di assistenza giudiziaria finanche senza oggetto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato così riformato :
L’istanza del 4 ottobre 1996 è parzialmente accolta, nel senso che __________ __________ __________ è tenuto a versare in via provvisionale alla moglie __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 850.– dal 1° gennaio al 31 marzo 1997;
fr. 510.– dal 1° aprile 1997 in poi.
Per il resto l’appello principale è respinto e il decreto impugnato è confermato.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante principale è respinta.
Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Nella misura in cui non è senza oggetto, l’appello adesivo è respinto.
Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’Appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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