AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.108
Data decisione, Autorità: 29.07.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00108
Lugano, 29 luglio 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (obbligo d’informazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 maggio 1997 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, ______________________________, __________),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 23 giugno 1997 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 13 giugno 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 maggio 1992 __________ __________ __________ (1961) ha promosso una causa di separazione per tempo indeterminato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. Con rispo-sta del 21 luglio 1993 il marito __________. __________ __________ (1956) si è opposto alla petizione e ha presentato una riconvenzione di divorzio. L’udienza preliminare ha avuto luogo l’8 marzo 1994.
B. Sul finire dell’istruttoria, il 14 maggio 1997, __________ __________ __________ ha introdotto una domanda d’informazione, chiedendo che il marito fosse tenuto a dare ragguagli circa il suo futuro luogo di residenza, il nuovo datore di lavoro, lo stipendio previsto, l’evoluzione del suo reddito retroattivamente dal 31 dicembre 1994, le rimunerazioni percepite da talune società dopo il 1° gennaio 1995, la destinazione di fondi da egli prelevati presso __________ __________ __________ __________ a , la movimentazione di un suo conto presso la __________ __________ __________ __________ a __________ (-..__________), le “donazioni fatte all’autorità di tassazione ticinese e le relative tassazioni prolate da detta autorità”, il tutto con la comminatoria dell’ art. 292 CP. Essa ha concluso inoltre perché fosse ordinato alla __________ __________ __________ __________, succursale di __________, di produrre “gli estratti analitici di tutti i conti e relazioni bancarie in generale (...) intestati a __________ __________, individualmente e/o congiuntamente a terzi, rispettivamente delle relazioni di cui la banca sa essere il detto __________ __________ beneficiario economico ancorché intestate a terzi, relazioni che nel frattempo fossero state estinte, e ciò retroattivamente dal 1989”.
C. Il Pretore ha assegnato a __________ __________ un termine di 15 giorni per formulare osservazioni. Il convenuto ha introdotto un memoriale del 28 maggio 1997 in cui ha spiegato dove si sarebbe trasferito il 1° settembre 1997, alle dipendenze di che datore di lavoro e con quale stipendio. Per il resto ha avversato l’istanza di informazione, postulandone il rigetto.
D. Con sentenza del 13 giugno 1997 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha ingiunto a __________ __________ di fornire entro 10 giorni un estratto dei titoli relativo al conto presso la __________ __________ __________ __________ (-._________.), dall’apertura alla chiusura del deposito, di documentare l’evoluzione del suo reddito dopo il 31 dicembre 1994 e di esibire le notifiche delle donazioni all’autorità fiscale ticinese, come pure le tassazioni da questa emanate. Sul nuovo luogo di residenza, il nuovo datore di lavoro e il nuovo impiego del convenuto il Pretore ha dichiarato “evasa” l’istanza con l’acquisizione agli atti del nuovo contratto di lavoro. Per il rimanente egli ha respinto le domande di __________ __________ __________, rilevando che in parte le risposte si trovavano già nel fascicolo processuale e in parte erano destinate a meri fini investigativi. Non sono state prelevate spese processuali né sono state assegnate ripetibili.
E. __________ __________ __________ è insorta il 23 giugno 1997 contro la sentenza del Pretore con un appello volto a ottenere che il marito specifichi la destinazione dei fondi prelevati dall’ __________ __________ __________ __________ (documentando la movimentazione dei relativi conti), che egli indichi il nome delle persone cui avrebbe eventualmente affidato tali conti e che dia l’elenco analitico con i giustificativi di tutte le operazioni registrate sul conto __________ -..__________presso la __________ __________ __________ __________; chiede inoltre – come in prima sede – che la __________ __________ __________ __________ sia tenuta a fornire l’elenco di tutti i conti facenti capo a __________ __________ dal 1989 in poi. Il convenuto non ha inoltrato osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto: 1. Ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi su i suoi red-diti, la sua sostanza e i suoi debiti (art. 170 cpv. 1 CC). A sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari
(cpv. 2). Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari (cpv. 3). L’ordine impartito dal giudice non è una misura a protezione dell’unione coniugale, ma persegue gli stessi scopi degli 177 e 178 CC (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, note 15 e 18 ad art. 170 CC). Oggetto d’informazione può essere ogni circostanza che si riferisca direttamente o indirettamente ai rapporti finanziari tra i coniugi; la richiesta può essere formulata in ogni momento, ma non deve assumere carattere vessatorio né apparire motivata da semplice curiosità né risultare inutilmente ripetitiva (Bräm, op. cit., note 9, 10 e 12 ad art. 170 CC).
Nel diritto ticinese la richiesta d’informazione dell’art. 170 cpv. 2 CC è disciplinata dalla procedura contenziosa di camera di con-siglio (art. 4 n. 4 e art. 5 LAC con rinvio all’art. 361 segg. CPC). Ciò vale – con ogni evidenza – nel caso in cui l’istanza sia presentata autonomamente, senza che sia chiesta né la pronuncia del divorzio né quella della separazione né l’emanazione di misure a protezione dell’unione coniugale (art. 171 segg. CC). Se invece – ed è l’ipotesi più comune – la richiesta è formulata nell’ambito di una causa di divorzio, di separazione o di protezione dell’unione coniugale, l’obbligo d’informazione non ha carattere autonomo, ma si attua attraverso i mezzi di assunzione probatoria offerti dal diritto cantonale nel quadro della causa già pendente (Bräm, op. cit., nota 26, 27 e 28 all’art. 170 CC con richiami). Identico principio vige qualora la richiesta d’informazio-ne sia diretta a terzi. Proposta nell’ambito di una causa in corso (divorzio, separazione, protezione dell’unione coniugale), la richiesta si concreta nei modi e nelle forme previste dal diritto cantonale (escussione del terzo come testimone, edizione di documenti da terzi, perizia: Bräm, op. cit., nota 39 e 40 ad art. 170 CC).
Nel caso in esame la stessa appellante ammette che l’istanza del 14 maggio 1997 “si inserisce nella causa di merito in materia di stato delle persone”, prefiggendosi l’assunzione di documenti “rilevanti ai fini della decisione della causa di merito” (appello, punto 2). In effetti l’istante aveva chiesto che il marito, rispettivamente un istituto di credito (______________________________a, succursale di ), producesse svariata documentazione (contratti di lavoro, attestazioni di stipendio, estratti conto, elenco di operazioni contabili, notifiche di donazione, tassazioni e così via). La richiesta non era quindi né un’autonoma domanda d’informazione (retta dagli art. 361 segg. CPC) né – tanto meno – un’istanza di provvedimenti cautelari (art. 367 segg. CPC). In realtà essa costituiva un’istanza di assunzione suppletoria di prove (art. 192 cpv. 1 CPC) finalizzata all’edizione di documenti dalla controparte e da un terzo ( __________ __________, appunto). È vero che la giurisprudenza di questa Camera ha seguito finora altri indirizzi: nel 1992, in particolare, a una richiesta di informazione avanzata nell’ambito di una causa di divorzio era stata ritenuta applicabile la procedura degli art. 376 segg. CPC (Rep. 1993 pag. 151), mentre in due successive sentenze è stata ritenuta decisiva la procedura degli art. 361 segg. CPC (I CCA, sentenze del 5 aprile 1995 in re __________ __________ e del 16 luglio 1996 in re __________). Tale orientamento incongruo non può essere confermato. Una richiesta d’informazione promossa nel quadro di una causa di divorzio, di separazione o di misure a protezione dell’unione coniugale equivale – come detto – a una richiesta di assunzione probatoria e va trattata in conformità alle norme che disciplinano il relativo istituto.
Su un’istanza di assunzione suppletoria di prove “il giudice, sentita l’altra parte, decide con ordinanza come all’articolo 182” (art. 192 cpv. 2 CPC). L’ordinanza non è suscettibile di alcun rimedio giuridico (art. 95 cpv. 1 CPC). Se non che, dovendo statuire in via suppletoria su un’edizione di documenti, il giudice non può limitarsi a emanare un’ordinanza. Con ordinanza egli deve accertare bensì – oltre ai presupposti dell’art. 192 cpv. 1 CPC – la proponibilità dell’edizione (per esempio la corretta indicazione della prova negli allegati preliminari). Ammessi i requisiti dell’art. 192 cpv. 1 CPC e appurata la proponibilità dell’edizione, tuttavia, egli deve ancora statuire con decreto sulla conformità della domanda di edizione agli art. 206 (portata dell’edizione) e 207 CPC (scopo e fondamento della domanda). L’esigenza del giudizio in due stadi (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 192) non è messa in discussione, del resto, nemmeno dall’appellante.
In concreto il Pretore ha giudicato ricevibile la domanda di edizione, ma ne ha limitato la portata nei confronti del convenuto e l’ha respinta nei confronti della banca. L’ammissibilità dell’as-sunzione suppletoria (art. 192 cpv. 1 CPC) e la proponibilità della domanda di edizione – questioni da risolvere entrambe attraverso ordinanza – non potrebbero, comunque sia, essere vagliate in questa sede. Il giudizio del Pretore può essere riveduto invece nella misura in cui equivale a un decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC), giacché un decreto è impugnabile giusta l’art. 96 cpv. 4 CPC. In quanto il Pretore ha limitato la portata dell’edi-zione nei confronti del convenuto e l’ha respinta nei confronti della banca, l’appello è quindi ricevibile. Poco importa che il Pretore non abbia formalmente conferito effetto sospensivo al ricorso (art. 96 cpv. 3 CPC): secondo la vecchia giurisprudenza (citata al consid. 3), in effetti, la decisione del Pretore sul diritto d’informazione era sempre appellabile (in virtù degli art. 382, rispettivamente 370 CPC). Essendo questo il primo caso giudicato secondo i criteri di un nuova prassi, non v’è motivo per dimostrare soverchio rigore al riguardo.
Ora, l’appellante si duole – in primo luogo – di una disattenzione del suo diritto d’essere sentita, il Pretore avendo deciso la richiesta di informazione senza udienza previa. La censura è irricevibile nella misura in cui rimprovera al primo giudice di avere omesso il contraddittorio previsto dall’art. 192 cpv. 2 CPC, poiché l’ammissibilità dell’assunzione suppletoria – oggetto di ordinanza – non avrebbe potuto in ogni modo essere appellata. Diversa è la situazione per quanto riguarda il contraddittorio sulla portata dell’edizione, al cui proposito l’appello è ricevibile. Quand’anche però la domanda di edizione fosse stata tempestivamente preannunciata negli allegati scritti (non formasse cioè oggetto di assunzione suppletoria), all’udienza preliminare l’interessata avrebbe potuto esprimersi solo sulla natura del documento richiesto, sulle circostanze che con esso intendeva provare e sul fondamento della domanda di edizione (art. 207 cpv. 2 CPC). Non avrebbe avuto il diritto, invece, di replicare alle argomentazioni del convenuto, come non avrebbe potuto replicare alle osservazioni scritte dell’eventuale terzo (art. 211 cpv. 3 CPC). In concreto l’interessata ha già avuto modo di addurre, con l’istanza del 14 maggio 1997, tutto quanto l’art. 207 cpv. 2 CPC esige. Ci si potrebbe domandare piuttosto se il Pretore non abbia sottratto al convenuto la possibilità di opporsi oralmente (avendogli concesso solo la possibilità di esprimersi per scritto); dato che il convenuto non è insorto contro il giudizio del Pretore, la questione può rimanere irrisolta. Aperto può rimanere anche l’interrogativo di sapere se il primo giudice non dovesse, comunque sia, notificare la domanda di edizione alla __________ __________ __________ __________, succursale di __________. L’istante però – come si è appena accennato – non avrebbe potuto replicare a eventuali osservazioni della banca, di modo che non si scorge alcuna violazione del suo diritto d’essere sentita. Ne segue che, sotto il profilo del diritto di esprimersi, il decreto del Pretore resiste alla critica. La censura d’ordine deve dunque essere respinta.
Per quanto attiene al merito della richiesta, l’appellante fa valere che poco prima del tentativo di conciliazione, il 25 settembre 1991, il marito ha prelevato l’importo di almeno fr. 70 000.– da un suo conto n. __________ __________.__________presso __________ __________ __________ __________ a __________ e lo ha trasferito presso __________ __________ __________ __________ __________, verosimilmente a nome di terzi. Chiede perciò che il marito sia tenuto a dare “gli estremi esatti, in particolare il numero, della/e relazione/i presso __________ __________ __________ __________ __________, __________, eventualmente presso altro istituto bancario, finanziario o altro terzo sulla/e quale/i ha versato i fondi prelevati __________ __________ __________ __________, __________, e di fornire un estratto bancario analitico con tutte le operazioni effettuate su quel/i conto/i dall’aper-tura a tutt’oggi”. Il Pretore ha respinto la richiesta con l’argomen-to – per quanto è dato di capire – che tali informazioni si trovano già agli atti.
Ciò è vero solo in parte. Interrogato formalmente il 23 gennaio 1996 sul prelievo presso __________ __________ __________ __________, il convenuto ha ammesso di avere estinto il conto “sul finire dell’estate del 1991”, di avere prelevato fr. 70 000.– circa e di avere acceso un nuovo conto presso __________ __________ __________ __________ __________, probabilmente a nome di un suo familiare (risposte n. 14 e 15). Tanto basta per dimostrare che pochi giorni prima dell’8 ottobre 1991 (data in cui è stato chiesto il tentativo di conciliazione) il marito ha ritirato fr. 70 000.– da un suo conto, disperdendo la somma su altri conti presso altri istituti di credito. Poco importa quali relazioni bancarie siano state accese e a nome di chi. In caso di divorzio o separazione, lo scioglimento del regime dei beni si considera come avvenuto il giorno della presentazione dell’ istanza per il tentativo di conciliazione (art. 204 cpv. 2 CC). L’ipotesi che nell’imminenza di una richiesta di conciliazione un coniuge trasferisca somme di denaro da una banca all’altra non basta per dimostrare che tali somme più non esistano a distanza di pochi giorni. Del resto nemmeno l’appellante pretende che il marito sostenga una tesi del genere o che l’informazione richiesta sia necessaria per risolvere questioni finanziarie che trascendano lo scioglimento del regime matrimoniale. Inutilmente vessatoria, su questo punto l’istanza d’informazione deve pertanto essere respinta e il giudizio del Pretore confermato.
__________ -..__________intestato a __________ __________ presso __________ __________ __________ __________ , , producendo i giustificativi di tutte quelle operazioni, ciò dall’apertura sino alla chiusura del conto in parola, rispettivamente a tutt’oggi”. Afferma che tale relazione bancaria è stata aperta durante il matrimonio e che quindi è sua facoltà conoscere tutti gli averi in conto e tutti i movimenti dei titoli. A parte il fatto però che i coniugi non sono tenuti a darsi un rendiconto continuo e permanente di tutti i loro rapporti finanziari (Bräm, op. cit., n. 12 ad art. 170 CC con richiamo di dottrina; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, n. 17 ad art. 170 CC), l’appellante non indica quale interesse legittimo giustificherebbe la sua domanda per il periodo successivo alla richiesta di conciliazione (senza rilievo ai fini dello scioglimento del regime matrimoniale). Oltre a ciò, il Pretore ha già ingiunto al convenuto la produzione dell’estratto titoli del deposito titoli __________ -..__________presso la __________, dall’apertura alla chiusura del deposito”. L’appellante non spiega a quale scopo le occorrerebbero i giustificativi di tutte le operazioni registrate sul conto (richiesta che il Pretore ha definito meramente investigativa). Asserisce che la banca non sarebbe in grado di rilasciare un estratto come quello ordinato dal Pretore, ma il documento ch’essa menziona (lettera 26 giugno 1995 della __________ __________ __________ __________ al Pretore) non dimostra quanto lei assevera. In proposito l’appello si rivela quindi, una volta ancora, destinato all’insuccesso.
Da ultimo l’appellante insiste perché __________ __________ __________ __________ __________, succursale di __________, sia tenuta a produrre “gli estratti analitici di tutti i conti e relazioni bancarie in generale, nessuna esclusa, intestati a __________ __________, individualmente e/o congiuntamente a terzi, rispettivamente delle relazioni di cui la banca sa essere il detto __________ __________ beneficiario economico ancorché intestate a terzi, relazioni che nel frattempo fossero state estinte, e ciò retroattivamente dal 1989”. La richiesta, respinta dal Pretore, manca già a prima vista di proporzionalità, ove appena si consideri che una domanda d’informazione va rivolta in primo luogo al coniuge. L’interpellazione di terzi entra in linea di conto – per principio – solo qualora il coniuge appaia renitente, riluttante o nell’impossibilità di fornire indicazioni adeguate (cfr. Bräm, op. cit., n. 25 ad art. 170 CC). L’appellante non rende verosimili estremi del genere e il solo fatto che il convenuto non ricordasse a memoria, durante l’interrogatorio formale del 23 gennaio 1996, l’identificazione numerica dei propri conti bancari non basta a configurare una resistenza indebita. Oltre a ciò, il diritto d’informazione permette di conoscere i redditi, la sostanza e i debiti del coniuge al momento della domanda (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 17 ad art. 170 CC). La legittimità di una richiesta che comporti un effetto retroattivo di 8 anni non può semplicemente essere presunta, tanto meno se si pensa che nel regime ordinario degli art. 196 segg. CC (reputato applicabile da entrambe le parti: petizione, punto 10; risposta, pag. 11) i coniugi sono liberi di disporre dei loro acquisti (art. 201 cpv. 1 CC). Ciò premesso, l’appellante avrebbe dovuto indicare almeno quali elementi concreti la inducevano a formulare una domanda tanto ampia ed estesa, spiegando nell’appello perché le indicazioni ottenute dal marito in sede di interrogatorio formale non appaiono sufficienti per un corretto scioglimento del regime matrimoniale (SJ 115/1993 pag. 65 consid. 4a in fine con rinvii). Invano si cercherebbe nell’appello una motivazione in tal senso. Anche su questo ultimo punto il ricorso cade quindi nel vuoto.
La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno sono poste a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), la cui soccombenza non è influenzata dal cambiamento di prassi illustrato dianzi (consid. 3). Non si assegnano ripetibili al convenuto, che non ha formulato osservazioni all’appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata, trattata come decreto di edizione, è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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