AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1997.108
Data decisione, Autorità:
29.07.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00108
Lugano,
29 luglio 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (obbligo
d’informazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
istanza del 14 maggio 1997 da
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, ______________________________, __________),
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 23 giugno 1997
presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 13
giugno 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 maggio 1992
__________ __________ __________ (1961) ha promosso una causa di separazione
per tempo indeterminato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Con rispo-sta del 21 luglio 1993 il marito __________. __________ __________
(1956) si è opposto alla petizione e ha presentato una riconvenzione di
divorzio. L’udienza preliminare ha avuto luogo l’8 marzo 1994.
B. Sul finire
dell’istruttoria, il 14 maggio 1997, __________ __________ __________ ha
introdotto una domanda d’informazione, chiedendo che il marito fosse tenuto a
dare ragguagli circa il suo futuro luogo di residenza, il nuovo datore di lavoro,
lo stipendio previsto, l’evoluzione del suo reddito retroattivamente dal 31
dicembre 1994, le rimunerazioni percepite da talune società dopo il 1° gennaio
1995, la destinazione di fondi da egli prelevati presso __________ __________
__________ __________ a , la movimentazione di un suo conto presso la
__________ __________ __________ __________ a __________
(-..__________), le “donazioni fatte all’autorità
di tassazione ticinese e le relative tassazioni prolate da detta autorità”, il
tutto con la comminatoria dell’ art. 292 CP. Essa ha concluso inoltre perché
fosse ordinato alla __________ __________ __________ __________, succursale di
__________, di produrre “gli estratti analitici di tutti i conti e relazioni
bancarie in generale (...) intestati a __________ __________, individualmente
e/o congiuntamente a terzi, rispettivamente delle relazioni di cui la banca sa
essere il detto __________ __________ beneficiario economico ancorché intestate
a terzi, relazioni che nel frattempo fossero state estinte, e ciò
retroattivamente dal 1989”.
C. Il Pretore ha
assegnato a __________ __________ un termine di 15 giorni per formulare
osservazioni. Il convenuto ha introdotto un memoriale del 28 maggio 1997 in cui
ha spiegato dove si sarebbe trasferito il 1° settembre 1997, alle dipendenze di
che datore di lavoro e con quale stipendio. Per il resto ha avversato l’istanza
di informazione, postulandone il rigetto.
D. Con sentenza del 13
giugno 1997 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha
ingiunto a __________ __________ di fornire entro 10 giorni un estratto dei
titoli relativo al conto presso la __________ __________ __________ __________
(-._________.), dall’apertura alla chiusura del deposito,
di documentare l’evoluzione del suo reddito dopo il 31 dicembre 1994 e di
esibire le notifiche delle donazioni all’autorità fiscale ticinese, come pure
le tassazioni da questa emanate. Sul nuovo luogo di residenza, il nuovo datore
di lavoro e il nuovo impiego del convenuto il Pretore ha dichiarato “evasa”
l’istanza con l’acquisizione agli atti del nuovo contratto di lavoro. Per il
rimanente egli ha respinto le domande di __________ __________ __________,
rilevando che in parte le risposte si trovavano già nel fascicolo processuale e
in parte erano destinate a meri fini investigativi. Non sono state prelevate
spese processuali né sono state assegnate ripetibili.
E. __________ __________
__________ è insorta il 23 giugno 1997 contro la sentenza del Pretore con un
appello volto a ottenere che il marito specifichi la destinazione dei fondi
prelevati dall’ __________ __________ __________ __________ (documentando la
movimentazione dei relativi conti), che egli indichi il nome delle persone cui
avrebbe eventualmente affidato tali conti e che dia l’elenco analitico con i
giustificativi di tutte le operazioni registrate sul conto __________ -..__________presso
la __________ __________ __________ __________; chiede inoltre – come in prima
sede – che la __________ __________ __________ __________ sia tenuta a fornire
l’elenco di tutti i conti facenti capo a __________ __________ dal 1989 in poi.
Il convenuto non ha inoltrato osservazioni all’appello.
Considerando
in diritto: 1. Ciascun coniuge può
esigere che l’altro lo informi su i suoi red-diti, la sua sostanza e i suoi
debiti (art. 170 cpv. 1 CC). A sua istanza, il giudice può obbligare l’altro
coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti
necessari
(cpv. 2). Resta salvo il
segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli
ecclesiastici e dei loro ausiliari (cpv. 3). L’ordine impartito dal giudice non
è una misura a protezione dell’unione coniugale, ma persegue gli stessi scopi
degli 177 e 178 CC (Bräm in: Zürcher
Kommentar, 3ª edizione, note 15 e 18 ad art. 170 CC). Oggetto d’informazione
può essere ogni circostanza che si riferisca direttamente o indirettamente ai
rapporti finanziari tra i coniugi; la richiesta può essere formulata in ogni
momento, ma non deve assumere carattere vessatorio né apparire motivata da
semplice curiosità né risultare inutilmente ripetitiva (Bräm, op. cit., note 9, 10 e 12 ad art. 170 CC).
-
Nel diritto ticinese
la richiesta d’informazione dell’art. 170 cpv. 2 CC è disciplinata dalla
procedura contenziosa di camera di con-siglio (art. 4 n. 4 e art. 5 LAC con rinvio
all’art. 361 segg. CPC). Ciò vale – con ogni evidenza – nel caso in cui
l’istanza sia presentata autonomamente, senza che sia chiesta né la pronuncia
del divorzio né quella della separazione né l’emanazione di misure a protezione
dell’unione coniugale (art. 171 segg. CC). Se invece – ed è l’ipotesi più comune
– la richiesta è formulata nell’ambito di una causa di divorzio, di separazione
o di protezione dell’unione coniugale, l’obbligo d’informazione non ha carattere
autonomo, ma si attua attraverso i mezzi di assunzione probatoria offerti dal
diritto cantonale nel quadro della causa già pendente (Bräm, op. cit., nota 26, 27 e 28 all’art. 170 CC con richiami).
Identico principio vige qualora la richiesta d’informazio-ne sia diretta a
terzi. Proposta nell’ambito di una causa in corso (divorzio, separazione, protezione
dell’unione coniugale), la richiesta si concreta nei modi e nelle forme
previste dal diritto cantonale (escussione del terzo come testimone, edizione
di documenti da terzi, perizia: Bräm,
op. cit., nota 39 e 40 ad art. 170 CC).
-
Nel caso in esame la
stessa appellante ammette che l’istanza del 14 maggio 1997 “si inserisce nella
causa di merito in materia di stato delle persone”, prefiggendosi l’assunzione
di documenti “rilevanti ai fini della decisione della causa di merito” (appello,
punto 2). In effetti l’istante aveva chiesto che il marito, rispettivamente un
istituto di credito (______________________________a,
succursale di ), producesse svariata documentazione (contratti di lavoro,
attestazioni di stipendio, estratti conto, elenco di operazioni contabili,
notifiche di donazione, tassazioni e così via). La richiesta non era quindi né
un’autonoma domanda d’informazione (retta dagli art. 361 segg. CPC) né – tanto
meno – un’istanza di provvedimenti cautelari (art. 367 segg. CPC). In realtà
essa costituiva un’istanza di assunzione suppletoria di prove (art. 192 cpv. 1
CPC) finalizzata all’edizione di documenti dalla controparte e da un terzo
( __________ __________, appunto). È vero che la
giurisprudenza di questa Camera ha seguito finora altri indirizzi: nel 1992, in
particolare, a una richiesta di informazione avanzata nell’ambito di una causa
di divorzio era stata ritenuta applicabile la procedura degli art. 376 segg.
CPC (Rep. 1993 pag. 151), mentre in due successive sentenze è stata ritenuta
decisiva la procedura degli art. 361 segg. CPC (I CCA, sentenze del 5 aprile
1995 in re __________ __________ e del 16 luglio 1996 in re __________). Tale
orientamento incongruo non può essere confermato. Una richiesta d’informazione
promossa nel quadro di una causa di divorzio, di separazione o di misure a
protezione dell’unione coniugale equivale – come detto – a una richiesta di
assunzione probatoria e va trattata in conformità alle norme che disciplinano
il relativo istituto.
-
Su un’istanza di
assunzione suppletoria di prove “il giudice, sentita l’altra parte, decide con
ordinanza come all’articolo 182” (art. 192 cpv. 2 CPC). L’ordinanza non è
suscettibile di alcun rimedio giuridico (art. 95 cpv. 1 CPC). Se non che,
dovendo statuire in via suppletoria su un’edizione di documenti, il giudice non
può limitarsi a emanare un’ordinanza. Con ordinanza egli deve accertare bensì –
oltre ai presupposti dell’art. 192 cpv. 1 CPC – la proponibilità dell’edizione
(per esempio la corretta indicazione della prova negli allegati preliminari).
Ammessi i requisiti dell’art. 192 cpv. 1 CPC e appurata la proponibilità
dell’edizione, tuttavia, egli deve ancora statuire con decreto sulla conformità
della domanda di edizione agli art. 206 (portata dell’edizione) e 207 CPC
(scopo e fondamento della domanda). L’esigenza del giudizio in due stadi (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 2 ad art. 192) non è messa in discussione, del resto, nemmeno
dall’appellante.
-
In concreto il
Pretore ha giudicato ricevibile la domanda di edizione, ma ne ha limitato la
portata nei confronti del convenuto e l’ha respinta nei confronti della banca.
L’ammissibilità dell’as-sunzione suppletoria (art. 192 cpv. 1 CPC) e la proponibilità
della domanda di edizione – questioni da risolvere entrambe attraverso
ordinanza – non potrebbero, comunque sia, essere vagliate in questa sede. Il
giudizio del Pretore può essere riveduto invece nella misura in cui equivale a
un decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC), giacché un decreto è impugnabile
giusta l’art. 96 cpv. 4 CPC. In quanto il Pretore ha limitato la portata dell’edi-zione
nei confronti del convenuto e l’ha respinta nei confronti della banca,
l’appello è quindi ricevibile. Poco importa che il Pretore non abbia
formalmente conferito effetto sospensivo al ricorso (art. 96 cpv. 3 CPC):
secondo la vecchia giurisprudenza (citata al consid. 3), in effetti, la
decisione del Pretore sul diritto d’informazione era sempre appellabile (in
virtù degli art. 382, rispettivamente 370 CPC). Essendo questo il primo caso
giudicato secondo i criteri di un nuova prassi, non v’è motivo per dimostrare
soverchio rigore al riguardo.
-
Ora, l’appellante si
duole – in primo luogo – di una disattenzione del suo diritto d’essere sentita,
il Pretore avendo deciso la richiesta di informazione senza udienza previa. La
censura è irricevibile nella misura in cui rimprovera al primo giudice di avere
omesso il contraddittorio previsto dall’art. 192 cpv. 2 CPC, poiché l’ammissibilità
dell’assunzione suppletoria – oggetto di ordinanza – non avrebbe potuto in ogni
modo essere appellata. Diversa è la situazione per quanto riguarda il
contraddittorio sulla portata dell’edizione, al cui proposito l’appello è ricevibile.
Quand’anche però la domanda di edizione fosse stata tempestivamente preannunciata
negli allegati scritti (non formasse cioè oggetto di assunzione suppletoria),
all’udienza preliminare l’interessata avrebbe potuto esprimersi solo sulla
natura del documento richiesto, sulle circostanze che con esso intendeva
provare e sul fondamento della domanda di edizione (art. 207 cpv. 2 CPC). Non
avrebbe avuto il diritto, invece, di replicare alle argomentazioni del
convenuto, come non avrebbe potuto replicare alle osservazioni scritte
dell’eventuale terzo (art. 211 cpv. 3 CPC). In concreto l’interessata ha già
avuto modo di addurre, con l’istanza del 14 maggio 1997, tutto quanto l’art.
207 cpv. 2 CPC esige. Ci si potrebbe domandare piuttosto se il Pretore non
abbia sottratto al convenuto la possibilità di opporsi oralmente
(avendogli concesso solo la possibilità di esprimersi per scritto); dato che il
convenuto non è insorto contro il giudizio del Pretore, la questione può
rimanere irrisolta. Aperto può rimanere anche l’interrogativo di sapere se il
primo giudice non dovesse, comunque sia, notificare la domanda di edizione alla
__________ __________ __________ __________, succursale di __________.
L’istante però – come si è appena accennato – non avrebbe potuto replicare a
eventuali osservazioni della banca, di modo che non si scorge alcuna violazione
del suo diritto d’essere sentita. Ne segue che, sotto il profilo del diritto di
esprimersi, il decreto del Pretore resiste alla critica. La censura d’ordine
deve dunque essere respinta.
-
Per quanto attiene
al merito della richiesta, l’appellante fa valere che poco prima del tentativo
di conciliazione, il 25 settembre 1991, il marito ha prelevato l’importo di almeno
fr. 70 000.– da un suo conto n. __________ __________.__________presso
__________ __________ __________ __________ a __________ e lo ha trasferito
presso __________ __________ __________ __________ __________, verosimilmente a
nome di terzi. Chiede perciò che il marito sia tenuto a dare “gli estremi
esatti, in particolare il numero, della/e relazione/i presso __________
__________ __________ __________ __________, __________, eventualmente presso
altro istituto bancario, finanziario o altro terzo sulla/e quale/i ha versato i
fondi prelevati __________ __________ __________ __________, __________, e di
fornire un estratto bancario analitico con tutte le operazioni effettuate su
quel/i conto/i dall’aper-tura a tutt’oggi”. Il Pretore ha respinto la richiesta
con l’argomen-to – per quanto è dato di capire – che tali informazioni si
trovano già agli atti.
Ciò è vero solo in parte.
Interrogato formalmente il 23 gennaio 1996 sul prelievo presso __________
__________ __________ __________, il convenuto ha ammesso di avere estinto il
conto “sul finire dell’estate del 1991”, di avere prelevato fr. 70 000.– circa
e di avere acceso un nuovo conto presso __________ __________ __________
__________ __________, probabilmente a nome di un suo familiare (risposte n. 14
e 15). Tanto basta per dimostrare che pochi giorni prima dell’8 ottobre 1991
(data in cui è stato chiesto il tentativo di conciliazione) il marito ha
ritirato fr. 70 000.– da un suo conto, disperdendo la somma su altri conti
presso altri istituti di credito. Poco importa quali relazioni bancarie siano
state accese e a nome di chi. In caso di divorzio o separazione, lo
scioglimento del regime dei beni si considera come avvenuto il giorno della
presentazione dell’ istanza per il tentativo di conciliazione (art. 204 cpv. 2
CC). L’ipotesi che nell’imminenza di una richiesta di conciliazione un coniuge
trasferisca somme di denaro da una banca all’altra non basta per dimostrare che
tali somme più non esistano a distanza di pochi giorni. Del resto nemmeno
l’appellante pretende che il marito sostenga una tesi del genere o che
l’informazione richiesta sia necessaria per risolvere questioni finanziarie che
trascendano lo scioglimento del regime matrimoniale. Inutilmente vessatoria, su
questo punto l’istanza d’informazione deve pertanto essere respinta e il
giudizio del Pretore confermato.
- L’appellante chiede
che il marito sia tenuto a consegnare “l’elenco analitico di tutte le
operazioni registrate sul conto
__________ -..__________intestato
a __________ __________ presso __________ __________ __________ __________
, , producendo i giustificativi di tutte quelle operazioni,
ciò dall’apertura sino alla chiusura del conto in parola, rispettivamente a
tutt’oggi”. Afferma che tale relazione bancaria è stata aperta durante il
matrimonio e che quindi è sua facoltà conoscere tutti gli averi in conto e
tutti i movimenti dei titoli. A parte il fatto però che i coniugi non sono
tenuti a darsi un rendiconto continuo e permanente di tutti i loro rapporti
finanziari (Bräm, op. cit., n. 12
ad art. 170 CC con richiamo di dottrina; Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, n. 17 ad art. 170 CC), l’appellante non
indica quale interesse legittimo giustificherebbe la sua domanda per il periodo
successivo alla richiesta di conciliazione (senza rilievo ai fini dello
scioglimento del regime matrimoniale). Oltre a ciò, il Pretore ha già ingiunto
al convenuto la produzione dell’estratto titoli del deposito titoli __________
-..__________presso la __________, dall’apertura alla chiusura
del deposito”. L’appellante non spiega a quale scopo le occorrerebbero i
giustificativi di tutte le operazioni registrate sul conto (richiesta che il
Pretore ha definito meramente investigativa). Asserisce che la banca non
sarebbe in grado di rilasciare un estratto come quello ordinato dal Pretore, ma
il documento ch’essa menziona (lettera 26 giugno 1995 della __________
__________ __________ __________ al Pretore) non dimostra quanto lei assevera.
In proposito l’appello si rivela quindi, una volta ancora, destinato
all’insuccesso.
-
Da ultimo
l’appellante insiste perché __________ __________ __________ __________
__________, succursale di __________, sia tenuta a produrre “gli estratti
analitici di tutti i conti e relazioni bancarie in generale, nessuna esclusa,
intestati a __________ __________, individualmente e/o congiuntamente a terzi,
rispettivamente delle relazioni di cui la banca sa essere il detto __________
__________ beneficiario economico ancorché intestate a terzi, relazioni che nel
frattempo fossero state estinte, e ciò retroattivamente dal 1989”. La
richiesta, respinta dal Pretore, manca già a prima vista di proporzionalità,
ove appena si consideri che una domanda d’informazione va rivolta in primo
luogo al coniuge. L’interpellazione di terzi entra in linea di conto – per
principio – solo qualora il coniuge appaia renitente, riluttante o
nell’impossibilità di fornire indicazioni adeguate (cfr. Bräm, op. cit., n. 25 ad art. 170 CC).
L’appellante non rende verosimili estremi del genere e il solo fatto che il
convenuto non ricordasse a memoria, durante l’interrogatorio formale del 23
gennaio 1996, l’identificazione numerica dei propri conti bancari non basta a
configurare una resistenza indebita. Oltre a ciò, il diritto d’informazione
permette di conoscere i redditi, la sostanza e i debiti del coniuge al momento
della domanda (Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 17 ad art. 170 CC). La legittimità di una richiesta che comporti
un effetto retroattivo di 8 anni non può semplicemente essere presunta, tanto
meno se si pensa che nel regime ordinario degli art. 196 segg. CC (reputato
applicabile da entrambe le parti: petizione, punto 10; risposta, pag. 11) i
coniugi sono liberi di disporre dei loro acquisti (art. 201 cpv. 1 CC). Ciò
premesso, l’appellante avrebbe dovuto indicare almeno quali elementi concreti
la inducevano a formulare una domanda tanto ampia ed estesa, spiegando
nell’appello perché le indicazioni ottenute dal marito in sede di interrogatorio
formale non appaiono sufficienti per un corretto scioglimento del regime matrimoniale
(SJ 115/1993 pag. 65 consid. 4a in fine con rinvii). Invano si cercherebbe
nell’appello una motivazione in tal senso. Anche su questo ultimo punto il
ricorso cade quindi nel vuoto.
-
La tassa di giustizia
e le spese del giudizio odierno sono poste a carico dell’appellante (art. 148
cpv. 1 CPC), la cui soccombenza non è influenzata dal cambiamento di prassi
illustrato dianzi (consid. 3). Non si assegnano ripetibili al convenuto, che
non ha formulato osservazioni all’appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata, trattata come decreto di edizione, è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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