AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.114
Data decisione, Autorità: 19.12.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00114
Lugano 19 dicembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .________ (azione di separazione: diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 settembre 1992 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 30 giugno 1997 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 17 giugno 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1943) e __________ (1945) si sono sposati il __________ 1965 a __________. Dall’unione sono nati __________ (1966) e __________ (1973). Il marito è __________ __________ e la moglie, casalinga, non risulta aver mai svolto attività lucrativa. I coniugi vivono separati di fatto dal 1978: il marito abita con un’altra donna, da cui ha avuto i figli __________ (1981) e __________ (1984), mentre la moglie vive a __________ con il figlio __________, in un appartamento appartenente a una società di cui è contitolare il marito (Immobiliare __________, __________). Il 6 aprile 1979 i coniugi hanno stipulato una convenzione in virtù della quale il marito si impegnava a corrispondere per la moglie e i due figli un contributo mensile di fr. 3’000.– e a pagare gli oneri dell’alloggio (doc. 6 inc. __________/____________________.). Una prima azione di separazione avviata dalla moglie con petizione dell’11 dicembre 1979 è stata abbandonata.
B. Il 22 gennaio 1992 __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 9 marzo successivo. Il 25 febbraio 1992 essa ha instato per l’adozione di provvedimenti cautelari, postulando l’attribuzione dell’appartamento da lei occupato, un contributo alimentare per sé e per il figlio __________ di fr. 8’500.– mensili (da adeguare al rincaro), oltre al pagamento di tutti gli oneri relativi all’appartamento, e fr. 15’000.– a titolo di provvigione ad litem . Alla discussione del 27 marzo 1992 l’istante ha confermato le proprie domande, mentre il convenuto ha offerto un contributo complessivo di fr. 4’500.– mensili e l’assunzione dei costi relativi all’abitazione, opponendosi per il resto all’istanza. Entrambe le parti hanno notificato mezzi di prova.
C. Statuendo senza contraddittorio il 7 aprile 1992, in parziale modifica della convenzione 6 aprile 1979 il Pretore ha fissato il contributo alimentare mensile per la moglie in fr. 3’600.– e per __________ (all’epoca minorenne) in fr. 900.–, al marito rimanendo l’obbligo di provvedere agli oneri relativi all’appartamento. Il 17 settembre 1992 __________ ha promosso azione di separazione a tempo indeterminato. Per quel che concerne gli effetti accessori, essa ha rivendicato una pensione alimentare di fr. 8’500.– per sé (vita natural durante) e di fr. 1’000.– per il figlio, indicizzati, l’assunzione da parte del convenuto di tutti i costi dell’alloggio coniugale e il versamento di 6 milioni di franchi in liquidazione del regime dei beni. Nel contempo essa ha instato in via cautelare per ottenere una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. __________RFD di __________ e una provvigione di causa di fr. 30’000.–. Con la risposta del 30 novembre 1992 __________ __________ ha aderito alla separazione, ha offerto un contributo mensile di fr. 3’500.– per la moglie e di fr. 900.– per __________ (fin che vivrà con la madre), la messa a disposizione gratuita di un appartamento di 4 o 4½ locali e fr. 100’000.– in liquidazione dei rapporti patrimoniali “non appena le condizioni di liquidità lo permetteranno”. Nei successivi allegati preliminari (replica 25 gennaio 1993, duplica 15 marzo 1993) le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e domande. L’udienza preliminare si è svolta l’8 luglio 1993. In tale occasione la moglie ha presentato anche un’istanza di informazione. Entrambe le procedure (cautelare e di merito) sono in fase di istruttoria. Parallelamente vi sono stati altri procedimenti cautelari.
D. __________ ha instato il 3 marzo 1997 perché fosse ordinato alla Croce Rossa Svizzera, Sezione __________, conduttrice del convenuto e del di lui fratello, di corrisponderle direttamente fr. 15’600.– dall’aprile 1997, deducendolo dalla pigione trimestrale. Alla discussione del 17 marzo 1997 l’istante ha confermato la domanda, mentre il convenuto vi si è opposto, facendo valere che i crediti derivanti dalla locazione sarebbero stati ceduti alla creditrice ipotecaria. Una modifica di tale assetto provocherebbe la disdetta dei titoli ipotecari da parte dell’istituto di credito, con conseguente messa all’asta di numerose proprietà del convenuto. In replica l’istante ha confermato le proprie richieste, negando che si fosse verificata una valida cessione dei crediti. Ultimata l’istruttoria, all’udienza di discussione finale del 13 giugno 1997 le parti hanno ribadito le precedenti tesi e domande.
E. Statuendo il 17 giugno 1997, il Pretore ha fatto ordine alla Croce Rossa Svizzera, Sezione del __________, di versare trimestralmente fr. 15’600.– direttamente sul conto bancario dell’istante dal luglio 1997. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla controparte l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili.
F. Contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 30 giugno 1997 nel quale chiede che – previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l’istanza cautelare, subordinatamente che il giudizio sia annullato e, in via ancor più subordinata, che egli sia ammesso a produrre agli atti nuovi documentazioni.
La presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo il 4 luglio 1997.
Nelle sue osservazioni del 4 agosto 1997 __________ propone di respingere l’appello.
Considerando
in diritto: 1. I documenti prodotti per la prima volta in appello non sono, di principio, ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Non essendovi figli minorenni nel caso in concreto, i documenti prodotti per la prima volta con l’appello non possono entrare in linea di conto ai fini del giudizio.
L’art. 177 CC stabilisce che se un coniuge non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all’altro. La norma è applicabile per analogia anche nel quadro dell’art. art. 145 cpv. 2 CC, come misura provvisionale in pendenza di separazione o di divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 390, n. 19 e 20, Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, nota 380 ad art. 145 CC). La diffida non presuppone una colpa del debitore inadempiente (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., pag. 479 n. 8; Honsell/Vogt/Geiser, ZGB, n. 10 ad art. 177; Hegnauer/ Breischmid, Grundriss des Eherechts, 3a edizione, pag. 204 n. 21.37).
Il Pretore ha accolto l’istanza di diffida ai debitori presentata dall’attrice, ritenendo che il convenuto non aveva reso verosimile l’esistenza di una valida cessione di credito alla banca titolare del credito ipotecario, che comunque sarebbe nulla per mancato rispetto della forma scritta. L’appellante ribadisce che la cessione dei crediti si sarebbe validamente perfezionata e sarebbe quindi opponibile alla moglie e rileva che il documento originale dell’atto di cessione non sarebbe stato versato agli atti poiché in possesso della creditrice ipotecaria.
a) Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico, ritenuto che la cessione richiede per la sua validità la forma scritta (art. 164 cpv. 1, 165 cpv. 1 CO). Secondo dottrina e giurisprudenza il requisito della forma scritta si estende a tutti i punti essenziali del contratto: alla volontà di cedere un credito determinato o determinabile, alla persona del cedente, del cessionario e del debitore, e a eventuali modalità della cessione (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a edizione, pag. 881 pt. 276 ad B; Honsell/Vogt/Wiegand, Obligationenrecht I (art. 1–529 OR), 2a edizione, art. 165 CO n. 2; Gauch/ Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 6a edizione, vol. II, pag. 289, n. 3544 seg.; DTF 105 II 84). L’atto deve essere firmato da chi si obbliga (art. 13 CO), ossia dal cedente, mentre la forma scritta non richiede che l’atto rechi espressamente la dicitura “cessione” o la data (Engel, op. cit., pag. 882 ad B; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., art. 165 CO n. 2, 5). Lo scopo della forma scritta è di favorire la sicurezza giuridica e di creare chiarezza in merito al titolare del diritto, in particolar modo per debitore e creditori del cedente (DTF 105 II 84; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., art. 165 CO n. 1; Engel, op. cit., pag. 881 n. 276 ad A.). L’inosservanza della forma scritta comporta la nullità della cessione (art. 165 cpv. 1 CO, Engel, op. cit., pag. 882 lett. D; Gauch/Schluep, op. cit., pag. 290 pt. 3547). La conseguenza giuridica della (valida) cessione è che il cessionario subentra nella posizione giuridica del creditore cedente (Gauch/Schluep, op. cit., pag. 299 n. 3582).
b) Nel caso concreto, come rileva il primo giudice, agli atti non risulta un qualsiasi documento attestante che tra il convenuto e la sua creditrice ipotecaria è intervenuta una cessione dei crediti da pigione vantati nei confronti della conduttrice ai sensi degli art. 164 segg. CO. A tal fine il convenuto avrebbe dovuto esibire almeno il contratto di cessione, menzionante il credito oggetto della cessione, le parti al contratto e la volontà dei creditori di cedere i crediti enumerati. Il convenuto ha prodotto invece svariata documentazione dalla quale emerge che egli e il fratello, comproprietario degli immobili locati, si sono impegnati nei confronti dell’istituto di credito a riversargli i corrispettivi, restando però – così sembra – formalmente titolari dei crediti (doc. 45, 46, 49, 48). In assenza di un atto di cessione conforme ai requisiti di legge, ciò non è tuttavia sufficiente per ammettere una cessione dei crediti opponibile ai terzi, e quindi anche alla moglie. L’appello è di conseguenza infondato su questo punto.
a) Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC) e la capacità processuale comprende la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che invece esiste in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (DTF del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando il giudice ritiene che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).
b) La nomina di un avvocato d’ufficio (e la diffida che precede tale nomina) configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione essa deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Il solo fatto che il convenuto sia sprovvisto di un patrocinatore ancora non significa, quindi, che egli debba essere diffidato a munirsi di un legale o che il giudice debba nominargli un avvocato d’ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova. Un convenuto può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesimo o per il suo contegno sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.
c) In concreto nulla induce a ritenere che il convenuto non fosse in grado di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa. La vertenza in esame (diffida ai debitori) non poneva particolari difficoltà, di modo che poteva essere affrontata anche da una persona sprovvista di formazione giuridica specifica. Tale è il caso del convenuto, impresario attivo nella vita sociale e civica e che da anni conduce personalmente la propria causa di separazione. Del resto egli ha dimostrato di avere perfettamente capito i termini della contesa, tant’è che si è opposto all’istanza facendo valere la cessione dei crediti da pigioni alla propria creditrice ipotecaria e che alla discussione del 17 marzo 1997 ha offerto di produrre entro 5 giorni l’atto di cessione originale (verbale udienza, pag. 2).
Il fatto che il Pretore abbia citato le parti per la discussione, invece di emanare la diffida ai debitori senza contraddittorio (come richiesto dall’istante), per il motivo che una cessione dei crediti non pareva improbabile, non corrobora la tesi dell’appellante, ma indica solo che il primo giudice ha rispettato il diritto di essere sentito del convenuto. L’appellante non poteva invece dedurne, contrariamente a quanto sostiene nel gravame, di avere sufficientemente reso verosimile l’avvenuta cessione. Coem si è detto, egli ha prodotto diversa documentazione relativa alla pretesa cessione (doc. 45 – 49), ma non l’atto di cessione, nonostante egli medesimo ne avesse offerto la produzione in udienza. La tesi dell’appel-lante non trova poi sostegno nel fatto che in una vertenza parallela (inc. ..__________) il Pretore lo ha espressamente invitato a munirsi di un patrocinatore.
Il giudice può invero rendere attenta una parte al pericolo cui si espone per la mancanza di patrocinio, soprattutto ove ritenga ch’essa, pur sostenendo le proprie tesi e discutendo con sufficiente chiarezza la propria causa, possa pregiudicare la sua posizione processuale. Simile eventualità non basta tuttavia per obbligare il convenuto a farsi assistere da un legale, se non ricorrono gli estremi posti dall'art. 39 cpv. 2 CPC, come nel caso concreto. Del resto il primo giudice ha respinto le tesi del convenuto non tanto per carenze difensive, quanto piuttosto a causa della mancata produzione dell’atto di cessione. L’appellante sostiene che se fosse stato assistito da un legale avrebbe capito l’importanza di provare l’avvenuta cessione, ma l’argomentazione cade nel vuoto, già per il fatto che egli stesso ha offerto di produrre il documento decisivo, dimostrando così di essere perfettamente in grado di difendersi senza l’assistenza di un avvocato. Se poi egli ha omesso, per un motivo o per l’altro, di produrre l’atto di cessione (originale o copia), ciò non può essere imputato alla carenza di un patrocinio legale, ma, se mai, a scelte personali di cui il convenuto sopporta le conseguenze. Il rischio di pregiudicare i propri interessi agendo da soli è del resto insito nella facoltà di procedere in lite con atti propri, la cui responsabilità incombe alle parti (I CCA, sentenza 28 febbraio 1997 nella causa C. c. N., consid. 3). Il Pretore non aveva quindi alcun obbligo di diffidare il convenuto a munirsi di un patrocinatore.
A detta dell’appellante, infine, la documentazione prodotta per la prima volta con il gravame dovrebbe essere acquisita agli atti giusta l’art. 420 CPC, dal momento che egli non era patrocinato da un legale. L’art. 420 cpv. 1 CPC consente al giudice in ogni stadio della lite, e quindi anche in appello, di assumere d’ufficio quelle prove o informazioni che valgono a formare o completare la sua convinzione. Per costante giurisprudenza di questa Camera – che lo stesso appellante menziona nel suo gravame – tale norma non consente tuttavia di supplire a deficienze probatorie delle parti in prima istanza (Rep. 1979 pag. 281; Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 420 CPC n. 4, 5, 7). Le pretese relative alle pensioni alimentari e ai rapporti patrimoniali in genere tra coniugi sono lasciate alla libera disponibilità delle parti e il giudice non interviene se non nei limiti delle richieste da esse formulate (DTF 14 luglio 1997 nella causa D. c. D; Rep. 1987 195). Il giudice, sia in primo grado che in appello, non ha quindi alcun obbligo di indagare d’ufficio sulla situazione finanziaria delle parti, anche se una di esse non è patrocinata. L’assenza di patrocinatore non costituisce infatti, contrariamente a quanto asserisce l’appellante, un vizio di procedura se la parte non assistita da un legale è in grado di compiere personalmente gli atti di causa. Ciò che è il caso nella fattispecie. Non vi è pertanto alcun motivo di derogare alla citata giurisprudenza e di consentire al convenuto di riparare con l’appello le omissioni probatorie di prima sede.
Gli oneri processuali del presente giudizio sono a carico dell’ap-pellante (art. 148 cpv. 1 CPC), il quale dovrà rifondere alla controparte un adeguato importo a titolo di ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
– __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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